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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/06/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Micciche' Giudice
Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1837/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BENEDETTA BELLINI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Città di Castello (PG), al Corso Vittoria
Emanuele n. 1, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITA' GENITORIALE
Conclusioni parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: disporre, previa Per_ relazione dei Servizi Sociali competenti, l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocamento stabile presso la madre in Città di Castello (PG) via Rigucci n.14 e, solo in via subordinata, l'affido condiviso;
disporre, vista anche la tenerissima età del minore e le sue delicate condizioni di salute, un calendario di visita del resistente con il figlio solo all'esito del percorso di controllo della genitorialità di cui si chiede che vangano investiti i Servizi Sociali Competenti;
disporre a carico di un contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € Controparte_1
500,00 mensili che sarà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat e che sarà versato alla sig.ra
entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_1 intestato alla stessa;
disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie di tipo medico non coperte dal SSN, di tipo scolastico (a titolo esemplificativo rette e pagina 1 di 4 tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite scolastiche superiori ad un giorno e/o viaggi di istruzione, ripetizioni ecc…), sportive (a titolo esemplificativo nuoto, atletica ecc.), artistiche - ricreative (dopo-scuola, laboratori, corsi di istruzione, centri estivi ecc.) preventivamente concordate dai genitori o necessitate, compatibili con le risorse economiche dei genitori e comunque documentate”;
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 6.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato il 13.5.24, la Sig.ra conveniva in giudizio il Parte_2
Sig. esponendo: di aver intrattenuto con lui una relazione more uxorio dalla Controparte_1 quale, in data 13.4.22, nasceva il figlio affetto da una grave patologia detta “gastroschisi”, Persona_2 per la cui cura, oltre alle numerose attenzioni tuttora richieste, si rendeva necessario un intervento chirurgico, eseguito sul bambino appena nato. A sostegno del ricorso asseriva: che la convivenza con il
Sig. era cessata ormai da anni;
che il padre incontrava il figlio, sporadicamente, pretendendo di CP_1 trascorrere tempo con lui senza rispettare le esigenze della moglie;
che il Sig. faceva uso di CP_1 cannabis, costantemente, anche di fronte al figlio;
che il padre in una sola circostanza aveva contribuito al mantenimento del figlio versando la somma di € 400,00 e successivamente aveva omesso qualsiasi ulteriore contribuzione. Quanto alla propria situazione reddituale deduceva di essere educatrice alle dipendenze della società cooperativa l'Albero e la Rua, percependo un reddito medio mensile pari a € 900,00; deduceva inoltre che il sig. svolgeva lavori di carpenteria e idraulica, collaborando, con CP_1 propria autonoma partita IVA, con la società Ex Eco s.r.l. dalla quale percepiva un compenso di € 25,00 l'ora. Concludeva chiedendo l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore e la previsione che le eventuali visite del padre siano subordinate al previo controllo della genitorialità da parte dei servizi sociali;
chiedeva inoltre di porre in capo al padre l'onere di versare un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.2.25, compariva la sola ricorrente che riferiva sulle circostanze del ricorso sicché, controllata la regolarità delle notifiche il giudice dichiarava la contumacia del Sig. dava atto CP_1 dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e adottava i provvedimenti provvisori disponendo: l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con possibilità per quest'ultima Per_1 di adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio in relazione al disposto dell'art. 337 quater co. 3 c.c.; l'obbligo del Sig. di versare alla ricorrente una somma mensile pari a € 200,00 CP_1 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate in base al Protocollo del 2016 in suo presso il Tribunale. Ciò posto, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisone.
***
La domanda della sig.ra di affidamento esclusivo a sé e collocazione abitativa prevalente Pt_1 presso la propria la propria abitazione del figlio minore è certamente accoglibile. Per_1
Secondo quanto emerge dal tenore del ricorso e risulta confermato dal comportamento processuale del resistente, il padre dalla cessazione della convivenza (nel luglio 2023) ha trascurato di incontrare il figlio per lunghi periodi ed ha omesso ogni forma di contribuzione al suo mantenimento. Il comportamento del sig. – che non ha mantenuto una stabile frequentazione con il minore e non CP_1 ha provveduto a lui neppure dal punto di vista economico – rende palese la sua inadeguatezza a prendersi cura del bambino in regime di affido condiviso.
Ritiene, dunque, il collegio che nel caso di specie debba certamente pronunciarsi l'affido esclusivo alla madre, unico genitore che si è preso cura del minore negli ultimi due anni, la quale assumerà da sola anche le decisioni di maggior interesse per la vita del figlio.
pagina 2 di 4 La scelta dell'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” si giustifica per le considerazioni già svolte in ordine al disinteresse mostrato dal resistente, che rende di fatto impossibile una gestione condivisa della minore.
L'assenza del padre – che dal maggio 2024 non vede e non fa visita al figlio – rende inattuale qualunque regolamentazione delle visite con il minore.
Appare invece opportuno – in ragione della tenera età del bambino, della lunga interruzione dei rapporti, nonché delle allegazioni della ricorrente circa il consumo di cannabis da parte del sig. CP_1 anche alla presenza del figlio, e circa la sua inidoneità a fornire al bambino l'assistenza che le sue critiche condizioni di salute richiedono – prevedere che il padre, ove intenda riprendere la frequentazione con il figlio debba farlo rivolgendosi al servizio sociale territorialmente Per_1 competente che dovrà partecipare agli incontri a mezzo dei propri operatori, al fine di consentire, almeno inizialmente, la presenza materna e di garantire un clima di serenità, assumendo altresì tutte le precauzioni necessarie a rendere graduale e non traumatico il percorso di riavvicinamento e a verificare preventivamente la capacità del padre di fornire assistenza sanitaria al figlio.
Deve infine provvedersi alla determinazione del contributo al mantenimento del figlio dovuto dal sig.
CP_1
A tale proposito, in ordine alla situazione economica delle parti, emerge quanto segue.
La sig.ra lavora come educatrice alle dipendenze della società cooperativa l'Albero e la Rua, Pt_1 percependo un reddito medio mensile pari a € 900,00, secondo quanto risulta dal contratto di lavoro e dalle buste paga allegate al ricorso.
Nulla è dato sapere, stante la mancata partecipazione al giudizio, della situazione reddituale del sig. il quale, secondo quanto dedotto (e non documentato) dalla ricorrente, svolge lavori di CP_1 carpenteria e idraulica e ha collaborato, con propria autonoma partita IVA, con la società Ex Eco s.r.l. dalla quale percepiva un compenso di € 25,00 l'ora; ciò non di meno, valutate le spese ordinariamente connesse al mantenimento di una bambino dell'età di (3 anni), si reputa congruo fissare in Euro Per_1 200,00 mensili l'importo dovuto mensilmente a detto titolo dal resistente.
Le spese straordinarie, infine, dovranno gravare sui genitori nella misura del 50% ciascuno. Per la individuazione e concreta gestione delle spese straordinarie le parti devono essere invitate a prendere visione del “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” in uso presso l'Ufficio.
Vista la contumacia del ricorrente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Sig.ra Persona_2 Parte_1
la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle
[...] decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.;
2) Dispone lo stabile collocamento del minore presso la madre;
pagina 3 di 4 3) dispone che, in caso di ripresa dei contatti tra il padre e il figlio gli incontri dovranno Per_1 avvenire alla presenza degli operatori del servizio sociale territorialmente competente, che dovranno verificare l'assenza di criticità in capo al padre e la sua capacità di fornire assistenza sanitaria al figlio, nonché coadiuvare la ripresa della frequentazione paterna assumendo tutte le precauzioni necessarie a rendere graduale e non traumatico il percorso di riavvicinamento;
4) Pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di mantenimento ordinario per la Parte_1 prole pari a € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, individuate in base al Protocollo del 2016 in uso presso il Tribunale di Perugia, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Perugia, 25.6.2025
La Presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Micciche' Giudice
Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1837/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BENEDETTA BELLINI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Città di Castello (PG), al Corso Vittoria
Emanuele n. 1, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITA' GENITORIALE
Conclusioni parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: disporre, previa Per_ relazione dei Servizi Sociali competenti, l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocamento stabile presso la madre in Città di Castello (PG) via Rigucci n.14 e, solo in via subordinata, l'affido condiviso;
disporre, vista anche la tenerissima età del minore e le sue delicate condizioni di salute, un calendario di visita del resistente con il figlio solo all'esito del percorso di controllo della genitorialità di cui si chiede che vangano investiti i Servizi Sociali Competenti;
disporre a carico di un contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € Controparte_1
500,00 mensili che sarà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat e che sarà versato alla sig.ra
entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_1 intestato alla stessa;
disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie di tipo medico non coperte dal SSN, di tipo scolastico (a titolo esemplificativo rette e pagina 1 di 4 tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite scolastiche superiori ad un giorno e/o viaggi di istruzione, ripetizioni ecc…), sportive (a titolo esemplificativo nuoto, atletica ecc.), artistiche - ricreative (dopo-scuola, laboratori, corsi di istruzione, centri estivi ecc.) preventivamente concordate dai genitori o necessitate, compatibili con le risorse economiche dei genitori e comunque documentate”;
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 6.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato il 13.5.24, la Sig.ra conveniva in giudizio il Parte_2
Sig. esponendo: di aver intrattenuto con lui una relazione more uxorio dalla Controparte_1 quale, in data 13.4.22, nasceva il figlio affetto da una grave patologia detta “gastroschisi”, Persona_2 per la cui cura, oltre alle numerose attenzioni tuttora richieste, si rendeva necessario un intervento chirurgico, eseguito sul bambino appena nato. A sostegno del ricorso asseriva: che la convivenza con il
Sig. era cessata ormai da anni;
che il padre incontrava il figlio, sporadicamente, pretendendo di CP_1 trascorrere tempo con lui senza rispettare le esigenze della moglie;
che il Sig. faceva uso di CP_1 cannabis, costantemente, anche di fronte al figlio;
che il padre in una sola circostanza aveva contribuito al mantenimento del figlio versando la somma di € 400,00 e successivamente aveva omesso qualsiasi ulteriore contribuzione. Quanto alla propria situazione reddituale deduceva di essere educatrice alle dipendenze della società cooperativa l'Albero e la Rua, percependo un reddito medio mensile pari a € 900,00; deduceva inoltre che il sig. svolgeva lavori di carpenteria e idraulica, collaborando, con CP_1 propria autonoma partita IVA, con la società Ex Eco s.r.l. dalla quale percepiva un compenso di € 25,00 l'ora. Concludeva chiedendo l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore e la previsione che le eventuali visite del padre siano subordinate al previo controllo della genitorialità da parte dei servizi sociali;
chiedeva inoltre di porre in capo al padre l'onere di versare un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.2.25, compariva la sola ricorrente che riferiva sulle circostanze del ricorso sicché, controllata la regolarità delle notifiche il giudice dichiarava la contumacia del Sig. dava atto CP_1 dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e adottava i provvedimenti provvisori disponendo: l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con possibilità per quest'ultima Per_1 di adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio in relazione al disposto dell'art. 337 quater co. 3 c.c.; l'obbligo del Sig. di versare alla ricorrente una somma mensile pari a € 200,00 CP_1 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate in base al Protocollo del 2016 in suo presso il Tribunale. Ciò posto, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisone.
***
La domanda della sig.ra di affidamento esclusivo a sé e collocazione abitativa prevalente Pt_1 presso la propria la propria abitazione del figlio minore è certamente accoglibile. Per_1
Secondo quanto emerge dal tenore del ricorso e risulta confermato dal comportamento processuale del resistente, il padre dalla cessazione della convivenza (nel luglio 2023) ha trascurato di incontrare il figlio per lunghi periodi ed ha omesso ogni forma di contribuzione al suo mantenimento. Il comportamento del sig. – che non ha mantenuto una stabile frequentazione con il minore e non CP_1 ha provveduto a lui neppure dal punto di vista economico – rende palese la sua inadeguatezza a prendersi cura del bambino in regime di affido condiviso.
Ritiene, dunque, il collegio che nel caso di specie debba certamente pronunciarsi l'affido esclusivo alla madre, unico genitore che si è preso cura del minore negli ultimi due anni, la quale assumerà da sola anche le decisioni di maggior interesse per la vita del figlio.
pagina 2 di 4 La scelta dell'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” si giustifica per le considerazioni già svolte in ordine al disinteresse mostrato dal resistente, che rende di fatto impossibile una gestione condivisa della minore.
L'assenza del padre – che dal maggio 2024 non vede e non fa visita al figlio – rende inattuale qualunque regolamentazione delle visite con il minore.
Appare invece opportuno – in ragione della tenera età del bambino, della lunga interruzione dei rapporti, nonché delle allegazioni della ricorrente circa il consumo di cannabis da parte del sig. CP_1 anche alla presenza del figlio, e circa la sua inidoneità a fornire al bambino l'assistenza che le sue critiche condizioni di salute richiedono – prevedere che il padre, ove intenda riprendere la frequentazione con il figlio debba farlo rivolgendosi al servizio sociale territorialmente Per_1 competente che dovrà partecipare agli incontri a mezzo dei propri operatori, al fine di consentire, almeno inizialmente, la presenza materna e di garantire un clima di serenità, assumendo altresì tutte le precauzioni necessarie a rendere graduale e non traumatico il percorso di riavvicinamento e a verificare preventivamente la capacità del padre di fornire assistenza sanitaria al figlio.
Deve infine provvedersi alla determinazione del contributo al mantenimento del figlio dovuto dal sig.
CP_1
A tale proposito, in ordine alla situazione economica delle parti, emerge quanto segue.
La sig.ra lavora come educatrice alle dipendenze della società cooperativa l'Albero e la Rua, Pt_1 percependo un reddito medio mensile pari a € 900,00, secondo quanto risulta dal contratto di lavoro e dalle buste paga allegate al ricorso.
Nulla è dato sapere, stante la mancata partecipazione al giudizio, della situazione reddituale del sig. il quale, secondo quanto dedotto (e non documentato) dalla ricorrente, svolge lavori di CP_1 carpenteria e idraulica e ha collaborato, con propria autonoma partita IVA, con la società Ex Eco s.r.l. dalla quale percepiva un compenso di € 25,00 l'ora; ciò non di meno, valutate le spese ordinariamente connesse al mantenimento di una bambino dell'età di (3 anni), si reputa congruo fissare in Euro Per_1 200,00 mensili l'importo dovuto mensilmente a detto titolo dal resistente.
Le spese straordinarie, infine, dovranno gravare sui genitori nella misura del 50% ciascuno. Per la individuazione e concreta gestione delle spese straordinarie le parti devono essere invitate a prendere visione del “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” in uso presso l'Ufficio.
Vista la contumacia del ricorrente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Sig.ra Persona_2 Parte_1
la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle
[...] decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.;
2) Dispone lo stabile collocamento del minore presso la madre;
pagina 3 di 4 3) dispone che, in caso di ripresa dei contatti tra il padre e il figlio gli incontri dovranno Per_1 avvenire alla presenza degli operatori del servizio sociale territorialmente competente, che dovranno verificare l'assenza di criticità in capo al padre e la sua capacità di fornire assistenza sanitaria al figlio, nonché coadiuvare la ripresa della frequentazione paterna assumendo tutte le precauzioni necessarie a rendere graduale e non traumatico il percorso di riavvicinamento;
4) Pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di mantenimento ordinario per la Parte_1 prole pari a € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, individuate in base al Protocollo del 2016 in uso presso il Tribunale di Perugia, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Perugia, 25.6.2025
La Presidente relatrice
Gaia Muscato
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