Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Sentenza 23 gennaio 2025
Decreto cautelare 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 21/02/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00717/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01496/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2025, proposto da
Tema Sistemi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B5594EC21B, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Difesa – Comando Generale Dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Ministero della Difesa – Comando Legione Carabinieri Toscana, Ministero della Difesa – Comando Legione Carabinieri Toscana – Caserma Ippolito Nievo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00099/2025, resa tra le parti, previa tutela cautelare, tra gli altri, della lettera di invito alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento dell’appalto di “Lavori di realizzazione del sistema antincendio nel magazzino centrale di commissariato” – RDO 5037866 – CIG B5594EC21B, del 24.01.2025, mai notificata e/o comunicata e conosciuta dalla ricorrente attraverso il sistema gestionale Infoplus, nella parte in cui gli inviti sono stati eseguiti attraverso l’utilizzo dell’Albo Fornitori della Stazione appaltante anziché attraverso il MEPA o, comunque, in ogni caso, senza consentire alla ricorrente di potersi iscrivere al predetto Albo fornitori della Stazione appaltante e, comunque, in ogni sua parte di interesse
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritento che la complessità delle questioni poste dall’istanza richiede la delibazione in sede collegiale e che, nelle more, non ricorre il periculum qualificato richiesto per la tutela provvisoria;
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 21 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO