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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11815/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e Parte_1 difesa dell'avv. CAMPANELLA GIOVANNI;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere dall' quale gestore CP_1 del Fondo di garanzia le retribuzioni di marzo 2019 e di aprile 2019 (per la ) e di febbraio 2019, di marzo 2019 Pt_1 e di aprile 2019 (per la a titolo di ultime tre Pt_1 mensilità asseritamente maturate alle dipendenze di
[...]
– non può essere accolta per Parte_2 CP_2 le motivazioni che seguono.
In proposito va osservato che il d.lgs. 80/1992 prevede l'intervento del Fondo di Garanzia, in sostituzione dei datori di lavoro inadempienti indicati all'art. 1, con riferimento
“ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa” (art. 2, comma 1).
1 La stessa disposizione prevede che “il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali” (comma 2).
Con riferimento ai datori di lavoro soggetti a fallimento la Suprema Corte (si veda Cass. civ., Sez. Lav. 1885/05) ha osservato che - nell'ottica di garantire l'effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati come desumibile dalla direttiva CEE n. 987/80 - per il decorso del termine dei dodici mesi sopra citato bisogna guardare non alla data d'apertura della procedura concorsuale ma alla data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa fermo restando, tuttavia, che l'apertura della stessa procedura concorsuale risulta indispensabile al fine dell'accesso alla tutela del Fondo di garanzia in esame.
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 16249/2020) - discostandosi da precedenti arresti (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12634/08) - ha fornito importanti precisazioni su come debba essere effettivamente individuato il lasso temporale dei “dodici mesi che precedono … la data di inizio dell'esecuzione forzata” appunto indicato dall'art. 2, comma 1, lett. b) innanzi citato e rilevante “nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento”.
Orbene, a seguito di ampia dissertazione anche in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la Corte di legittimità ha condivisibilmente osservato che l'”inizio dell'esecuzione forzata” debba essere individuato solo nell'iniziativa del lavoratore che conduca alla “consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” e non (come invece argomentato dal precedente indirizzo ermeneutico) in una “qualsiasi iniziativa” che il lavoratore abbia posto in essere per far valere in giudizio i diritti (e quindi ha escluso la rilevanza sul punto del tentativo di conciliazione promosso dal lavoratore).
Sul punto la Suprema Corte ha, difatti, osservato che:
“l'accertamento giurisdizionale della misura del credito retributivo solo in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, lungi da costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso per il lavoratore, costituisce piuttosto un presupposto letteralmente e logicamente necessario, oltreché coerente da un punto di vista sistematico, trattandosi di modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul credito maturato in costanza di rapporto di lavoro. .. In
2 conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 16249/2020).
La Suprema Corte ha successivamente rimarcato (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 6834/2023) che quale “data di inizio dell'esecuzione forzata” possono rilevare esclusivamente gli atti di iniziativa giudiziale volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito relativo alle ultime tre retribuzioni (quindi non reputando rilevante ai presenti fini il momento di attribuzione di efficacia esecutiva alla diffida accertativa per inutile decorso del termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o per mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale ma il momento in cui la diffida resa esecutiva venga notificata dal lavoratore mediante precetto, essendo quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo).
Ulteriori precisazioni devono essere compiute in riferimento all'interpretazione dell'espressione “crediti di lavoro … inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto”.
In proposito la Suprema Corte (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 10531/2010), a fronte dell'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia U.E. alla direttiva CEE n. 987/80, ha puntualizzato che “gli ultimi tre mesi di rapporto, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, devono essere tali da dare diritto alla retribuzione, e che ove tale diritto non sussista, i medesimi non possono essere presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata;
con la conseguenza che, dovendo questi essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di "ultimi tre mesi del rapporto di lavoro", rientrano nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti in cui, invece, vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata”. In aggiunta a quanto da ultimo esposto va comunque specificato che gli ultimi tre mesi in argomento, ai fini della meritevolezza delle prestazioni del Fondo di garanzia in argomento, devono essere pur sempre collocati all'interno del periodo dei dodici mesi innanzi esaminato (si veda sul punto Cass. civ., Sez. Lav., 23286/2009).
Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio, deve essere osservato che, come evincibile dalla documentazione depositata dalle ricorrenti, il
3 fallimento della datrice è stato aperto il data 19.12.2019 e i rapporti di lavoro, sebbene risolti nel 2020, sono stati sospesi a decorrere dal 20.05.2019.
In ragione di tanto, all'interno del periodo rilevante per l'intervento del Fondo, rientrerebbero esclusivamente le retribuzioni dal marzo 2019 all'aprile 2019 (tra appunto quelle richieste).
A fronte di tanto è fondata l'eccezione di prescrizione.
Il comma 5 del predetto art. 1 stabilisce che “il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno”.
Sul punto fa d'uopo ancora osservare che – come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata – il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia la corresponsione del CP_1 T.F.R. ed il diritto del lavoratore di ottenere dal medesimo Fondo di Garanzia la corresponsione delle ultime tre mensilità costituiscono crediti aventi ad oggetto prestazioni previdenziali sicché sono distinti ed autonomi rispetto ai crediti vantati dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro (si vedano ex multis Cass. civ., Sez. VI, 26819/2016 nonché Cass. civ., Sez. VI, 17643/2020).
In virtù di tanto deve, in primis, escludersi la sussistenza in proposito di una fattispecie solidale passiva tra datore di lavoro ed e poi deve concludersi che tali diritti di CP_1 credito si perfezionano nei confronti del Fondo di Garanzia al verificarsi di tutti i presupposti previsti dall'art. 2 legge 297/1982 (per il T.F.R.) e dall'art. 2 del d.lgs. 80/1992 (per le ultime tre mensilità); sicché è solo dal perfezionamento di tutti questi ultimi presupposti che può iniziare a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione.
A questo ultimo proposito va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che: “secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia – con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo Cass. ordinanza 26819/2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010. Cass n. 27917 del 2005) – va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono”, il diritto del lavoratore di ottenere dall' […] si perfeziona al verificarsi dei CP_1 presupposti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non
4 assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva)” (così Cass. n. 19277/2018).
Compiuta questa ampia disamina va evidenziato che l'ammissione al passivo delle ricorrenti è avvenuta in data 6.04.2021 laddove in data 3.08.2021 queste ultime hanno chiesto l'intervento del Fondo di Garanzia, in data 17.02.2022 (la
) e 5.02.2022 (la ) le ricorrenti hanno presentato Pt_1 Pt_1 ricorso amministrativo avverso il diniego opposto dall' CP_1 Orbene, nel successivo anno a decorrere dalla data di presentazione dei ricorsi amministrativi non risultano notificati all' atti interruttivi posto che, a fronte CP_1 dell'eccezione di prescrizione sollevata, le ricorrenti non hanno neanche documentato la precisa data di notifica del ricorso introduttivo sicché i diritti azionati nella presente sede devono essere ritenuti prescritti.
Le spese di lite vanno compensate attesi gli esiti diversi di ulteriori giudizi per poste analoghe.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− rigetta la domanda;
− compensa le spese di lite.
Bari, 13/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e Parte_1 difesa dell'avv. CAMPANELLA GIOVANNI;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere dall' quale gestore CP_1 del Fondo di garanzia le retribuzioni di marzo 2019 e di aprile 2019 (per la ) e di febbraio 2019, di marzo 2019 Pt_1 e di aprile 2019 (per la a titolo di ultime tre Pt_1 mensilità asseritamente maturate alle dipendenze di
[...]
– non può essere accolta per Parte_2 CP_2 le motivazioni che seguono.
In proposito va osservato che il d.lgs. 80/1992 prevede l'intervento del Fondo di Garanzia, in sostituzione dei datori di lavoro inadempienti indicati all'art. 1, con riferimento
“ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa” (art. 2, comma 1).
1 La stessa disposizione prevede che “il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali” (comma 2).
Con riferimento ai datori di lavoro soggetti a fallimento la Suprema Corte (si veda Cass. civ., Sez. Lav. 1885/05) ha osservato che - nell'ottica di garantire l'effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati come desumibile dalla direttiva CEE n. 987/80 - per il decorso del termine dei dodici mesi sopra citato bisogna guardare non alla data d'apertura della procedura concorsuale ma alla data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa fermo restando, tuttavia, che l'apertura della stessa procedura concorsuale risulta indispensabile al fine dell'accesso alla tutela del Fondo di garanzia in esame.
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 16249/2020) - discostandosi da precedenti arresti (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12634/08) - ha fornito importanti precisazioni su come debba essere effettivamente individuato il lasso temporale dei “dodici mesi che precedono … la data di inizio dell'esecuzione forzata” appunto indicato dall'art. 2, comma 1, lett. b) innanzi citato e rilevante “nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento”.
Orbene, a seguito di ampia dissertazione anche in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la Corte di legittimità ha condivisibilmente osservato che l'”inizio dell'esecuzione forzata” debba essere individuato solo nell'iniziativa del lavoratore che conduca alla “consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” e non (come invece argomentato dal precedente indirizzo ermeneutico) in una “qualsiasi iniziativa” che il lavoratore abbia posto in essere per far valere in giudizio i diritti (e quindi ha escluso la rilevanza sul punto del tentativo di conciliazione promosso dal lavoratore).
Sul punto la Suprema Corte ha, difatti, osservato che:
“l'accertamento giurisdizionale della misura del credito retributivo solo in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, lungi da costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso per il lavoratore, costituisce piuttosto un presupposto letteralmente e logicamente necessario, oltreché coerente da un punto di vista sistematico, trattandosi di modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul credito maturato in costanza di rapporto di lavoro. .. In
2 conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 16249/2020).
La Suprema Corte ha successivamente rimarcato (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 6834/2023) che quale “data di inizio dell'esecuzione forzata” possono rilevare esclusivamente gli atti di iniziativa giudiziale volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito relativo alle ultime tre retribuzioni (quindi non reputando rilevante ai presenti fini il momento di attribuzione di efficacia esecutiva alla diffida accertativa per inutile decorso del termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o per mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale ma il momento in cui la diffida resa esecutiva venga notificata dal lavoratore mediante precetto, essendo quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo).
Ulteriori precisazioni devono essere compiute in riferimento all'interpretazione dell'espressione “crediti di lavoro … inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto”.
In proposito la Suprema Corte (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 10531/2010), a fronte dell'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia U.E. alla direttiva CEE n. 987/80, ha puntualizzato che “gli ultimi tre mesi di rapporto, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, devono essere tali da dare diritto alla retribuzione, e che ove tale diritto non sussista, i medesimi non possono essere presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata;
con la conseguenza che, dovendo questi essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di "ultimi tre mesi del rapporto di lavoro", rientrano nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti in cui, invece, vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata”. In aggiunta a quanto da ultimo esposto va comunque specificato che gli ultimi tre mesi in argomento, ai fini della meritevolezza delle prestazioni del Fondo di garanzia in argomento, devono essere pur sempre collocati all'interno del periodo dei dodici mesi innanzi esaminato (si veda sul punto Cass. civ., Sez. Lav., 23286/2009).
Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio, deve essere osservato che, come evincibile dalla documentazione depositata dalle ricorrenti, il
3 fallimento della datrice è stato aperto il data 19.12.2019 e i rapporti di lavoro, sebbene risolti nel 2020, sono stati sospesi a decorrere dal 20.05.2019.
In ragione di tanto, all'interno del periodo rilevante per l'intervento del Fondo, rientrerebbero esclusivamente le retribuzioni dal marzo 2019 all'aprile 2019 (tra appunto quelle richieste).
A fronte di tanto è fondata l'eccezione di prescrizione.
Il comma 5 del predetto art. 1 stabilisce che “il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno”.
Sul punto fa d'uopo ancora osservare che – come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata – il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia la corresponsione del CP_1 T.F.R. ed il diritto del lavoratore di ottenere dal medesimo Fondo di Garanzia la corresponsione delle ultime tre mensilità costituiscono crediti aventi ad oggetto prestazioni previdenziali sicché sono distinti ed autonomi rispetto ai crediti vantati dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro (si vedano ex multis Cass. civ., Sez. VI, 26819/2016 nonché Cass. civ., Sez. VI, 17643/2020).
In virtù di tanto deve, in primis, escludersi la sussistenza in proposito di una fattispecie solidale passiva tra datore di lavoro ed e poi deve concludersi che tali diritti di CP_1 credito si perfezionano nei confronti del Fondo di Garanzia al verificarsi di tutti i presupposti previsti dall'art. 2 legge 297/1982 (per il T.F.R.) e dall'art. 2 del d.lgs. 80/1992 (per le ultime tre mensilità); sicché è solo dal perfezionamento di tutti questi ultimi presupposti che può iniziare a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione.
A questo ultimo proposito va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che: “secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia – con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo Cass. ordinanza 26819/2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010. Cass n. 27917 del 2005) – va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono”, il diritto del lavoratore di ottenere dall' […] si perfeziona al verificarsi dei CP_1 presupposti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non
4 assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva)” (così Cass. n. 19277/2018).
Compiuta questa ampia disamina va evidenziato che l'ammissione al passivo delle ricorrenti è avvenuta in data 6.04.2021 laddove in data 3.08.2021 queste ultime hanno chiesto l'intervento del Fondo di Garanzia, in data 17.02.2022 (la
) e 5.02.2022 (la ) le ricorrenti hanno presentato Pt_1 Pt_1 ricorso amministrativo avverso il diniego opposto dall' CP_1 Orbene, nel successivo anno a decorrere dalla data di presentazione dei ricorsi amministrativi non risultano notificati all' atti interruttivi posto che, a fronte CP_1 dell'eccezione di prescrizione sollevata, le ricorrenti non hanno neanche documentato la precisa data di notifica del ricorso introduttivo sicché i diritti azionati nella presente sede devono essere ritenuti prescritti.
Le spese di lite vanno compensate attesi gli esiti diversi di ulteriori giudizi per poste analoghe.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− rigetta la domanda;
− compensa le spese di lite.
Bari, 13/11/2025 Il Giudice
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