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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 677/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
-SEZIONE LAVORO- Decreto ex art. 445-bis co. 5° c.p.c.
IL GIUDICE visto l'art. 445-bis co. 5° c.p.c.; visti gli atti della causa Parte_1 rilevato che il CTU nominato ha depositato la propria relazione;
rilevato che, nel termine perentorio di trenta giorni ex art. 445-bis co. 4° c.p.c, non sono pervenute contestazioni in ordine alle conclusioni esposte dal CTU;
vista la CTU e ritenutane la congruità;
OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario oggetto di causa secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione peritale per come precisata nella nota conclusiva da ultimo depositata dal nominato CTU ed al cui contenuto si rinvia con il presente provvedimento.
Visto il DM n. 55 del 10 marzo 2014, per come successivamente integrato e modificato dal DM n. 147/22; tenuto conto del valore della controversia, dello scaglione di riferimento e della prestazione richiesta;
applicato il valore medio del terzo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva pari a € 3.056,00, derivante dalla sommatoria dei seguenti compensi: € 992,00 per fase di studio della controversia, € 788,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.276,00 per fase istruttoria;
operata la diminuzione ex art. 4 DM n. 55/2014;
CONDANNA
l' a rifondere le spese della procedura in favore di parte ricorrente, liquidate in CP_1 complessivi € 2600,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA., oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA con distrazione all'Avv. MANCUSO GANDOLFO procuratore antistatario.
PONE le spese dell'accertamento peritale, come già liquidato in atti, a carico di in via CP_1 definitiva.
Si comunichi.
Caltanissetta, 02/04/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
-SEZIONE LAVORO- Decreto ex art. 445-bis co. 5° c.p.c.
IL GIUDICE visto l'art. 445-bis co. 5° c.p.c.; visti gli atti della causa Parte_1 rilevato che il CTU nominato ha depositato la propria relazione;
rilevato che, nel termine perentorio di trenta giorni ex art. 445-bis co. 4° c.p.c, non sono pervenute contestazioni in ordine alle conclusioni esposte dal CTU;
vista la CTU e ritenutane la congruità;
OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario oggetto di causa secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione peritale per come precisata nella nota conclusiva da ultimo depositata dal nominato CTU ed al cui contenuto si rinvia con il presente provvedimento.
Visto il DM n. 55 del 10 marzo 2014, per come successivamente integrato e modificato dal DM n. 147/22; tenuto conto del valore della controversia, dello scaglione di riferimento e della prestazione richiesta;
applicato il valore medio del terzo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva pari a € 3.056,00, derivante dalla sommatoria dei seguenti compensi: € 992,00 per fase di studio della controversia, € 788,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.276,00 per fase istruttoria;
operata la diminuzione ex art. 4 DM n. 55/2014;
CONDANNA
l' a rifondere le spese della procedura in favore di parte ricorrente, liquidate in CP_1 complessivi € 2600,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA., oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA con distrazione all'Avv. MANCUSO GANDOLFO procuratore antistatario.
PONE le spese dell'accertamento peritale, come già liquidato in atti, a carico di in via CP_1 definitiva.
Si comunichi.
Caltanissetta, 02/04/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni