Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 613 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2018
TRA
, nato a [...] il giorno 19 luglio 1951, codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Ruggirello;
C.F._1
appellante
E
(P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1
primo grado rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maria Sinatra;
, nato a [...] il [...] ( ), in primo Parte_2 C.F._2
grado rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Daidone;
, nata a [...] il [...] ( ), in Controparte_2 C.F._3
primo grado rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Greco;
appellati, contumaci in questo grado
E NEI CONFRONTI DI
con sede in Bologna (P.Iva: ; Controparte_3 P.IVA_2
con sede in San Biagio di Callalta (TV) (P.Iva: ; Controparte_4 P.IVA_3
con sede a Trapani, (P.Iva: ; Controparte_5 P.IVA_4
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_6 C.F._4
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_7 C.F._5
(P. Iva: ; Parte_3 P.IVA_5
con sede a (P.Iva: Controparte_8 CP_8
); P.IVA_6
appellati contumaci in entrambi i gradi
Conclusioni dell'appellante: come da note del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La creditore procedente della procedura Controparte_1
esecutiva immobiliare promossa nei confronti di , su una serie di beni Parte_1
indivisi (meglio descritti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio), iscritta presso il
Tribunale di Trapani col n.ro 80/2003 R.G.E. – cui era stata riunita la procedura portante il n.ro 17/2006 R.G.E. promossa dalla sui medesimi Parte_4
immobili ma per l'intero nei confronti del prefato ma anche dei di lui CP_9
germani, e , quale eredi dell'originario debitore, il Parte_2 Controparte_2 3
padre (nella quale gli altri due condebitori avevano però estinto la loro Persona_1
esposizione a seguito del riparto parziale dei proventi della vendita all'asta di alcuni cespiti)
– promuoveva il presente giudizio, sulla scorta del provvedimento del G.E. del 27.10.2011,
al fine di ottenere, ai sensi dell'art.601 c.p.c., la divisione dei beni pignorati. Notificava,
pertanto, la citazione ai due comproprietari, agli altri creditori che erano intervenuti nella procedura espropriativa e al creditore iscritto non intervenuto , Controparte_8
già . Controparte_10
, nel costituirsi, avanzava, in riconvenzionale, alcune domande. In via Parte_1
principale, chiedeva: 1) l'accertamento dell'acquisto in proprio favore per usucapione della proprietà dei beni così descritti: - capannone commerciale, censito al N.C.E.U. di
ER foglio, 61, particella 396, cat. C/2, Via Dell'Orzo, piano terra, cl. 5, consistenza,
450 mq. R.C. Euro 790,18, intestato a;
- capannone industriale, già Persona_1
iscritto in catasto alla partita catastale 1003058, foglio P83, P. 2005, del 1983, C/da
UO, via Dell'Orzo, piano terra, categoria D/8, Rendita Catastale, Euro 58.711,70,
anch'esso intestato a ed oggi iscritto al NCEU di ER al foglio 61, Persona_1
particella 115, Cat. D/8; - terreno agricolo iscritto alla partita intestata a P.IVA_7 Per_1
prop. 9/12; rep. Per 1/12; prop. Per
[...] Parte_2 Controparte_2
1/12; prop., per 1/12, foglio 61 mappale 115 qualità vigneto, classe 3, Parte_1
della superficie di mq. 3360, rendita: R.D. Euro 23,43; R.A. Euro 10,41; - terreno agricolo,
mappale 396 (ex 236) qualità seminativo, classe 3, della superficie catastale di mq. 0720,
rendita: R.D. Euro 2,79; R.A. Euro 1,30 e mappale 237 qualità Seminativo, classe 3, della
superficie catastale di mq. 2080, rendita: R.D. Euro 8,06; R.A. Euro 3,76; 2) l'ampliamento delle operazioni divisionali – al netto, in caso di accoglimento della prima domanda, dei 4
quattro immobili appena indicati- a tutti i beni (non solo quelli pignorati) pervenuti in proprietà indivisa, nella misura complessiva di 1/3 ciascuno, ai tre fratelli, ricadenti nelle distinte masse ereditarie delle successioni ab intestato degli originari proprietari, i comuni genitori , morta il 24.12.1984, e , morto il 26.9.2003. Persona_2 Persona_1
In subordine, nel caso di rigetto della domanda di usucapione, chiedeva: 3) previo accertamento della realizzazione a sue spese dei due capannoni sopra descritti, che i fratelli venissero riconosciuti debitori nei suoi confronti di un debito “pari a 2/3 del valore dei
materiali e del prezzo della mano d'opera per la realizzazione dei citati manufatti oppure
per l'aumento di valore recato al fondo”, e condannati al pagamento del relativo importo.
Domandava, in ogni caso, la sospensione del processo in attesa della definizione della causa pendente innanzi al Giudice Amministrativo avverso il provvedimento del CP_11
che aveva ordinato la demolizione del capannone allibrato alla particella 396
[...]
ritenendolo manufatto abusivo non sanabile.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza dell'11-13 luglio 2013, il Tribunale
dichiarava inammissibili le domande A) e B) e disponeva l'espletamento di consulenza tecnica al fine di stimare i beni da dividere e di predisporre il progetto divisionale. Avverso
tale provvedimento, alla udienza immediatamente successiva del 4.10.2013, la difesa del faceva riserva di appello nelle note allegate al verbale. Parte_1
Con sentenza n.ro 95/2018 del 31 gennaio 2018 il Tribunale, definitivamente pronunciando,
provvedeva nei seguenti termini: “dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale
subordinata, avanzata da nei confronti dei fratelli e Parte_1 Pt_2 CP_2
; -rigetta la domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c.; dispone lo scioglimento della
[...]
comunione tra le parti relativa ai seguenti immobili: 01 -Terreni agricoli siti in ER c/da 5
UO , iscritti al catasto terreni al foglio 61 partt. 89 -91 -105 di mq. 7.760 02 -
Terreno edificabile sito in ER c/da UO , iscritto al catasto terreni al foglio 56
part. 351 di mq. 3.000 03 -Terreno agricolo sito in ER c/da RO , iscritto al
catasto terreni al foglio 37 part. 443 di mq. 2.070 04-Terreno agricolo sito in ER c/da
DI , iscritto al catasto terreni al foglio 57 part. 451 di mq. 2.760 05 -Terreno
agricolo sito in Buseto Palizzolo c/da Blandano, iscritto al catasto terreni al foglio 19 partt.
222-223 di mq. 3.940 06 -Terreno agricolo sito in ER c/da UO , iscritto al
catasto terreni al foglio 61 partt. 237 di mq. 2.080 07 -Capannoni artigianali in località
UO del Comune di ER, Via dell'Orzo, fg. 61 partt. 396 e 115; -dispone che,
all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, si provveda alle operazioni di
sorteggio dei lotti A, B e C indicati a pag. 50 della CTU, nonché alla vendita del cespite n.
07 suindicato;
-compensa integralmente le spese di lite;
-pone le spese di CTU a carico
delle parti in solido”.
ha proposto appello sia avverso l'ordinanza dell'11.7.2013 sia avverso la Parte_1
sentenza di primo grado.
Nella contumacia di tutti gli appellati, anche di quelli che si erano costituiti in primo grado, la causa, posta in decisione il 12.2.2021, veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento delle prove orali riproposte dall'appellante (dapprima erano ammesse le prove testimoniali,
assunte alla udienza del 4.2.2022, poi l'interrogatorio formale di , Parte_2
espletato il 29.4.2022). Veniva, quindi, richiamato il c.t.u. nominato in primo grado, ing.
, per rispondere ai quesiti posti con l'ordinanza del 13.5.2022. Persona_3
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, l'appellante – che nelle more ha documentato la definizione del processo innanzi al Giudice Amministrativo – ha sollecitato il richiamo del 6
c.t.u. e, comunque, ha formulato le sue conclusioni riportandosi alle originarie domande,
per come riproposte nell'atto di appello.
La causa è stata assunta in decisione in data 27 novembre 2024 con assegnazione all'appellante del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
*******************
Va innanzitutto ritenuta consentita la impugnazione della ordinanza dell'11-13.7.2013
posto che a quest'ultima va riconosciuta natura sostanziale di sentenza parziale, per come anche asserito nella pronuncia resa a conclusione del giudizio di primo grado, nella parte in cui ebbe a dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali principali proposte da . Né può ritenersi che essa sia divenuta irrevocabile, essendo stata Parte_1
formulata nei suoi confronti tempestiva riserva di impugnazione ai sensi dell'art.340 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di usucapione attinente ai due capannoni siti a ER, c.da
“UO”, via dell'Orzo, che il c.t.u. ha ampiamente descritto nei suoi elaborati (si vedano, in particolare, le pag. 37 e ss. della relazione depositata in questo grado l'8.10.2024, in cui il più grande, identificato al foglio 61, particella 115, è stato identificato come corpo “A/B” in quanto composto in effetti da due piani, il secondo, più piccolo, come corpo “C”, identificato al foglio 61, particella 396 (ex 236), e il terreno ad essi circostante –
beni facenti parte del compendio pignorato - deve ritenersi ammissibile. Ed invero, la stringata argomentazione articolata nel provvedimento impugnato per giustificare la soluzione di segno contrario- ossia l'”assenza di un'opposizione all'esecuzione, stante la
diretta correlazione del presente giudizio di divisione con la procedura esecutiva
promossa e nei limiti di questa” - si presenta scarsamente intellegibile tenuto conto che la opposizione di cui all'art.615 c.p.c. ha finalità del tutto diverse rispetto alla domanda in 7
delibazione ove solo si consideri che l'accoglimento di quest'ultima andrebbe a diretto vantaggio anche della posizione del creditore, ampliando nella totalità il diritto immobiliare da lui pignorato e dispensandolo dal coltivare sul relativo bene la divisione endo-
esecutiva; se è poi vero, come si evidenzierà del prosieguo, che tale divisione presenta una sua peculiarità, per la sua funzionalità rispetto al procedimento di espropriazione forzata, non può però non osservarsi che negare al debitore in tale sede di chiedere l'accertamento dell'acquisto a titolo originario della piena proprietà del bene in danno dei formali comproprietari significherebbe precludergli irrimediabilmente la tutela di tale diritto che verrebbe in via definitiva frustrata dalla prosecuzione delle attività divisionali.
Tanto premesso, nel merito la domanda di usucapione avanzata da Parte_1
deve però essere respinta per inadeguatezza della prova.
Va innanzitutto rilevato che lo stesso appellante ha sostenuto di avere fatto realizzare, a sua cura e spese, i due capannoni, rispettivamente quello grande nell'anno 1978 e l'altro nell'anno 1988 (v. pag.7 dell'atto di appello), “col pieno consenso dei suoi genitori”
(ibidem, pag. 16) che erano proprietari dell'area di sedime.
Il compendio probatorio offerto dal deducente risulta costituito dalle prove orali assunte in questo grado e da un documento prodotto ab origine, uno scritto olografo portante la data del 3.9.2004 asseritamente sottoscritto da . Persona_1
Orbene, i testimoni escussi hanno confermato: di avere elaborato su incarico dell'appellante il progetto del capannone più grande nel 1977 (teste ); di avere Tes_1
fornito materiali di vario genere per la relativa costruzione negli anni 1977-78 su commissione dell'appellante e venendo da costui remunerati (testi , CP_6 Tes_2
e , il quale ultimo confermava l'articolato che menzionava di una Tes_3 Tes_4 8
fornitura di materiale elettrico effettuata “nel 1977/1978 e, successivamente, nel 1988”); di avere redatto su incarico dell'appellante un progetto di sanatoria del suddetto capannone negli anni 1981/82 (teste ). Tes_5
, in sede di interrogatorio formale, ha confermato che il capannone Parte_2
grande era stato realizzato dal fratello , con sopportazione dei relativi costi, Pt_1
all'incirca negli anni 1977/78, e da costui utilizzato per esigenze proprie o di società a lui collegate, e parimenti il capannone più piccolo, precisando che di quest'ultimo aveva,
intorno all'anno 2000, ottenuto la disponibilità “su concessione di ” per adibirlo a Pt_1
sede di una impresa di lavanderia.
La scrittura olografa suddetta riporta, nella parte qui di rilievo, il seguente contenuto “Si
dichiara che il fabbricato costruito in via dell'orzo su terreno di mia proprieta è di mio figlio
, il terreno mi è stato pagato con, la veranda di via Oberdam..”. Pt_1
Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare che la dichiarazione in questione- che consiste nel riconoscimento di un diritto e non di un fatto, vieppiù da parte di uno solo dei comproprietari- anche a volerla ritenere autentica (l'appellante deduce che la data –
all'evidenza inattendibile, essendo deceduto il 26.9.2003– sia frutto di Persona_1
lapsus calami, dovendosi intendere l'atto essere stato stilato il 3.9.2003), non consente comunque, di per sé, né di “datare” la decorrenza del possesso ad usucapionem né di riferirlo all'uno o all'altro dei due capannoni.
Quanto alle prove orali, le stesse non appaiono in grado di dimostrare con sicurezza un possesso esclusivo e uti dominus ultraventennale da parte del dei due Persona_1
edifici. 9
Per quanto riguarda il capannone più piccolo, in effetti l'unica prova, a parte la conferma di una fornitura di materiale elettrico in quantità imprecisata nell'anno 1988 fatta dal teste
, sarebbe costituita dalle dichiarazioni di , da valutare Tes_4 Parte_2
liberamente, ai sensi dell'art. 2733 c.c., in quanto provenienti da uno solo dei comproprietari. Il predetto non ha però chiarito i termini della intesa in base alla quale il fratello gli avrebbe concesso la disponibilità del locale (verosimilmente a titolo gratuito,
non avendo il dichiarante fatto cenno al pagamento di canoni o altri corrispettivi). A tale riguardo non va dimenticato che all'epoca della riferita costruzione il era Parte_1
comproprietario di una quota dell'area di sedime – essendosi già aperta la successione materna – talché trovano applicazione i principi giurisprudenziali che rendono oltremodo rigorosa la prova dell'acquisto per usucapione delle restanti quote in favore del comproprietario, dovendosi, di regola, ritenere che il godimento, seppure esclusivo, sia stato semplicemente consentito dagli altri contitolari (inter alia: Cass. 6452/25, 24781/17,
17512/16).
Anche per quanto riguarda il capannone più grande, oggetto della totalità delle deposizioni testimoniali, il fatto che la sua costruzione sia avvenuta a cura e spese dell'appellante (ma la istanza di sanatoria del 28.1.1981 curata dall' ing , venne Tes_5
presentata da , come si ricava dal contenuto del verbale del 18.12.1984 CP_12
del Consiglio Comunale di ER, in atti) non consente di qualificare con sicurezza la natura del godimento, tenuto anche conto dei rapporti di strettissima parentela coi proprietari, i genitori, e del consenso asseritamente dagli stessi prestato, elementi che possono essere indicatori di una mera “tolleranza”, seppure protrattasi nel tempo. 10
Il rigetto della domanda di usucapione rende necessario affrontare il motivo di gravame (v.
pag.18 e ss. dell'atto di appello) afferente alla declaratoria di inammissibilità della domanda avanzata da in via subordinata nei confronti dei fratelli per il Parte_1
riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 936 c.c., indennizzo che l'appellante, negli scritti conclusivi, ha chiesto quantificarsi nella misura del maggior valore del fondo, da accertarsi richiamando il c.t.u. e affidandogli tale valutazione che, in effetti, in relazione al capannone più grande, era già oggetto dell'incarico affidatogli in questo grado.
Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziarsi che la inammissibilità è stata ravvisata dal giudice di prime cure sul rilievo della assenza di una connessione qualificata, ai sensi dell'art.36 c.p.c., con la azione promossa dal creditore procedente, in considerazione della peculiarità di tale azione la quale è “finalizzata unicamente a garantire la possibilità del
soddisfacimento del credito azionato nell'ambito della procedura esecutiva” (pag. 6 della sentenza di primo grado).
Siffatta valutazione si presta però ad essere censurata nella misura in cui l'opportunità del simultaneus processus si fonda sulla esigenza di tenere conto, in sede di formazione delle quote spettanti ai singoli condividenti, anche dei rimborsi che si ricollegano alla divisione dei beni che possono aver dato origine ad un tale tipo di credito, secondo un principio desumibile dal disposto dell'art.723 c.c..
Nel merito, tuttavia, anche tale domanda va disattesa.
Va premesso che il c.t.u., oltre a rilevare alcune difformità dello stato di fatto rispetto alle planimetrie catastali (v. pag.43 della relazione depositata l'8.10.2024), ha segnalato che entrambi i capannoni si presentano irregolari dal punto di vista urbanistico. Più
precisamente: 11
- “Il capannone denominato “Corpo A/B” è stato realizzato in difformità dal progetto
approvato nella seduta della C.E.C. del mese di Maggio 1977 n. 7 per il quale è stata
rilasciata concessione edilizia in data 28/11/1978. Detta concessione prevedeva la
costruzione del solo piano terra delle dimensioni di ml. 20 x 10, da destinare a deposito
per attrezzi e prodotti agricoli. Successivamente, in data 02/01/1987 con prot. 17 venne
presenta istanza di condono edilizio relativamente a “un fabbricato destinato a
insediamento commerciale-industriale sito in c/da UO” per avere realizzato
nel mese di Agosto 1978 il capannone de quo in difformità a quello approvato il
07/05/1977. Tale difformità consiste nell'ampliamento del piano terra e nella
sopraelevazione di un piano primo secondo l'attuale presunta consistenza” (pag.44
della c.t.u. dell'8.10.2024). La definizione della pratica di sanatoria imporrebbe il completamento della produzione documentale e il pagamento di cospicui importi (il c.t.u. ha ribadito che il Comune di ER con nota del 07/04/2015 aveva segnalato che, per il completamento dell'iter amministrativo, oltre agli elaborati già elencati in una precedente nota del 2008, occorreva un versamento di €. 184.000,00 a titolo di oneri concessori e di €. 52.680,00 per conguaglio oblazione);
- Il capannone “C” è stato realizzato senza alcun titolo autorizzatorio e non è mai stato oggetto di istanza di regolarizzazione amministrativa;
di recente il , Controparte_11
modificando la sua precedente posizione anche alla luce del dictum della sentenza n.501/2019 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha definito in senso favorevole al il contenzioso di cui sopra si è accennato – ha riconosciuto la Pt_1
possibilità di una regolarizzazione in via straordinaria del manufatto ai sensi dell'art.40
ultimo comma della Legge n.47/1985 per come ribadita dalle leggi successive in 12
materia (si veda ora l'art. 46 comma 5 del D.P.R. 380/2001), norma che consente all'aggiudicatario di presentare l'istanza di sanatoria entro 120 giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile. Il c.t.u. ha precisato che per questo immobile gli oneri di sanatoria si aggirano, alla data del suo accertamento, in circa 27.000,00 euro (ibidem,
pag. 45-46).
Tanto premesso, in ordine al capannone di maggiori dimensioni, pur potendosi ritenere applicabile l'art.936 c.c. in quanto la sua costruzione avvenne durante la vita dei proprietari del terreno, ossia i genitori dell'appellante, al riconoscimento dell'indennizzo a carico, pro quota, degli altri co-eredi osta, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. 888/1997, 713/1998, 4731/2011, 1237/2016), la sua persistente condizione di manufatto abusivo, in quanto realizzato in totale difformità rispetto alla concessione edilizia ed oggetto di una pratica di sanatoria sospesa da anni.
Per quanto riguarda il capannone più piccolo, appare insufficiente, a monte e per quanto sopra osservato, la prova stessa che la costruzione sia stata eseguita a spese esclusive dell'appellante. In ogni caso, alla data della costruzione costui non era “terzo” in quanto già
proprietario pro quota dell'area di sedime, quale erede di , onde non Persona_2
potrebbe trovare applicazione diretta il disposto dell'art 936 c.c. ma, semmai, si ravviserebbe la situazione affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.3873/2018, che giustificherebbe solo il diritto per il condomino/costruttore di ottenere dagli altri condomini il rimborso delle spese, che nell'odierno processo non sono state in alcun modo né indicate, neppure in misura approssimativa, né tantomeno provate. Il tutto senza dimenticare che si tratta di un manufatto totalmente abusivo la cui sanatoria è rimessa alla iniziativa di un eventuale aggiudicatario. 13
Venendo all'oggetto principale del giudizio, la declaratoria, contenuta nella ordinanza dell'11-13.7.2013, di inammissibilità della domanda del volta ad Parte_1
estendere la divisione promossa dal creditore procedente in relazione agli immobili pignorati a tutti i beni provenienti dalle successioni dei genitori, si presenta immune da censure.
Se è vero, infatti, che la divisione c.d. endo-esecutiva si sviluppa secondo le regole ordinarie ed è soggetta ai relativi mezzi di impugnazione e non a quelli propri della esecuzione forzata (da ultimo Cass. 5386/2024), non può negarsi che si tratti, come già
evidenziato dal giudice di prime cure, di un giudizio di carattere del tutto peculiare in quanto si “innesta” nel processo esecutivo, prevede la legittimazione attiva del creditore ed è finalizzato a concentrare la proprietà esclusiva di uno o più dei beni pignorati in capo al debitore esecutato – beni su cui in via esclusiva proseguirà l'espropriazione, per come previsto dall'ultimo comma dell'art.601 c.p.c. - allo scopo di rendere più agevole e appetibile la loro vendita e, quindi, a soddisfare al meglio gli scopi della esecuzione forzata. Tale peculiarità e lo stretto collegamento col procedimento esecutivo sono stati rimarcati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 25021/2019.
Muovendo da tali premesse, la pretesa dell'appellante di “allargare” la divisione ad altri beni diversi da quelli pignorati, peraltro affidando al c.t.u. la loro esatta individuazione e la ricerca della relativa documentazione ipo-catastale, non può essere accolta anche perché
si infrange con il rischio -che si è concretamente materializzato alla luce del progetto divisionale che il c.t.u. ha predisposto nell'odierno grado di giudizio dopo aver espletato la suddetta attività di individuazione - che al predetto, quale residuo debitore esecutato,
possano venire attribuiti beni in tutto o in parte diversi da quelli pignorati, così che “il 14
pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del
debitore dell'oggetto della esecuzione” (v. Cass. 6809/2013, arg. ex Cass. 24833/2022).
Posto che non è questa la sede per affrontare le cause che hanno condotto a tale situazione – non avendo, del resto, i comproprietari sollevato obiezioni nella competente sede esecutiva - la stessa non può che imporre di limitare la divisione ai beni oggetto della iniziale domanda del creditore procedente.
Ciò posto, segue la conferma, in tale parte, della sentenza impugnata, non avendo l'appellante sollevato specifiche censure rispetto all'originario progetto divisionale predisposto dal c.t.u. e ivi recepito e tenuto conto della acquiescenza mostrata dalle altre parti.
Per quanto attiene alla scelta di procedere alla vendita all'asta dei capannoni, va premesso che tale soluzione è consentita, malgrado il loro attuale stato di irregolarità
edilizia, proprio dalla normativa speciale surrichiamata che prevale sul divieto in via generale posto dagli artt. 40 co.2 Legge n.47/85 e 46 co.1 D.P.R. n.80/2001 (sul punto,
diffusamente, Cass. S.U. 25021/2019 sopra citata).
Quanto alla opposizione dell'appellante rispetto ad una vendita unitaria del complesso immobiliare, va osservato che il c.t.u. ha indicato le ragioni per le quali si appalesa l'opportunità di una opzione ma che, in ogni caso, le modalità della vendita potranno sempre essere precisate e modificate nel corso delle relative operazioni.
Nulla si dispone in ordine alla regolamentazione delle spese del presente grado, malgrado la sostanziale soccombenza dell'appellante (atteso che due delle domande riconvenzionali sono state ritenute sì ammissibili ma nel merito infondate), in 15
considerazione della contumacia di tutti gli appellati, mentre non vi sono i presupposti per modificare la regolamentazione di quelle del primo grado.
I costi della integrazione di c.t.u. disposta in questo grado, che si liquidano con separato decreto, vanno posti definitivamente a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma della ordinanza dell'11-13 luglio 2013 e della sentenza n.95/2018 del
31 gennaio 2018 emesse dal Tribunale di Trapani nell'ambito del processo n.ro
2083/2011 R.G., appellate da , Parte_1
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da volte, in via principale, Parte_1
alla usucapione dei quattro immobili indicati a pag.3 della superiore parte motiva e, in via subordinata, alla condanna degli appellati e Parte_2 CP_2
ai sensi dell'art.936 c.c.;
[...]
- conferma nel resto i suddetti provvedimenti.
Pone a carico dell'appellante i costi della c.t.u. espletata in questo grado, che si liquidano con separato decreto.
Così deciso in Palermo in data 2.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo