Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa 113/2025 discussa alla medesima udienza, promossa da
rappresentata e difesa dagli Avvocati Celeste Liso e Sabino Sernia, con elezione di domicilio Parte_1 presso lo studio degli stessi in Andria ,via O.Iannuzzi 21
Ricorrente contro
rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.E.Melilli con Controparte_1 elezione di domicilio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 febbraio 2025 la ricorrente in epigrafe indicata premesso di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022, tutti puntualmente indicati, per una durata di 207 giorni, ha convenuto in giudizio l'amministrazione rassegnando le seguenti conclusioni:
Che l'On.le Giudice adito, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia così provvedere:
- In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative differenze Controparte_2 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (207 giorni per le 16 ore settimanali), quantificabili in € 1.070,26 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in diritto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda e la quantificazione del credito vantato non sono stati contestati dall'amministrazione resistente .
La domanda merita accoglimento nel merito.
La questione oggetto di causa è la seguente: se alla ricorrente,in quanto docente assunta in plurime occasioni con contratti a tempo determinato per sostituzione di assenze brevi (tutti individuati in ricorso e prodotti in atti -doc.2 ,unitamente ai listini paga - e ai quali si rimanda ) spetti il compenso individuale accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti istituito dall'art.7
C.C.N.L. 15 marzo 2001 ( confermato dai successivi art.81 CCNL 2003, art. 83 CCNL 29
novembre 2009,art.38 CCNL 19 aprile 2018 e art.5 CCNL 6 dicembre 2022) il cui scopo è quello di remunerare la valorizzazione professionale della funzione docente per la redazione dei processi innovatori e il riconoscimento del ruolo determinante dei docenti nel miglioramento del servizio scolastico.
La questione è stata affrontata e risolta positivamente dalla giurisprudenza di legittimità che viene di seguito richiamata e condivisa:
” L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 Il Tribunale condivide il principio affermato dalla Corte di Cassazione e il relativo percorso motivazionale.
Accertato il diritto all'an debeatur, in assenza di contestazioni sui conteggi effettuati dalla ricorrente, il credito è accertato nella misura richiesta dall'attrice.
Il ricorso deve essere integralmente accolto con condanna del al pagamento della somma CP_1
oggetto di domanda, come da dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della serialità del contenzioso(che giustifica la liquidazione nei minimi tariffari) e della assenza di istruzione e trattazione(la causa è
stata discussa e decisa in un'unica udienza) seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1 [...]
Controparte_1
Accerta il diritto della ricorrente a percepire per il lavoro prestato nell'anno scolastico 2021/2022
la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art.7 CCNL15 marzo 2001 e successivi CCNL e per l'effetto condanna il al pagamento della somma lorda di € 1070,26 oltre interessi legali CP_1
dalle singole scadenze al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1100,00 oltre spese CP_1
generali,Iva cpa e C.U con distrazione in favore dei procuratori costituiti antistatari.
Lodi, così deciso il 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.E.Giuppi