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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8857 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contr R E B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 47665 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore , e Parte_1 Parte_2
in proprio, elettivamente domiciliati in Roma (RM), Via Boncompagni Parte_2
n.16, presso lo studio dell'Avv. Maria Paola Gentili e dell'Avv. Davide Losi che, sia congiuntamente che disgiuntamente, li rappresentano e difendono giusta procura inserita nella busta telematica contenente il ricorso RICORRENTI E
. in persona del suo Capo pro- Controparte_2 tempore dott. elettivamente domiciliato presso l' stesso sito in Roma, Persona_1 CP_2 via M. Brighenti n.23, rappresentato e difeso dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv Floridia Monforte, unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: Avv. De Rosa Donato e/o Avv. Ceccarelli Sandra e/o Avv. e/o Avv. Intorcia Giovanna e/o Avv. Geron Matteo e/o Controparte_3
Avv. Vincenzo Battaglia e/o Avv. Giuseppe Dell'Aversana e/o Laura Sarno e/o Anna Napoli, giusta delega in atti
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 27.12.2024 ed iscritto a ruolo il 31.12.2024 la signora
, in qualità di legale rappresentante della e in proprio, ha proposto Parte_2 Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2279 del 19/11/2024, emessa dal Capo dell' , mediante la quale l' Controparte_4 Controparte_5
ha irrogato sanzioni amministrative, per l'importo complessivo di € 14.758,00.
[...]
L'ordinanza -ingiunzione opposta si fonda sul verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00004/2019-036-01 del 5.9.2019, prot. n. 91822 del 6.9.2019, con il quale è stato accertato che la sig.ra , rappresentante legale, anche all'epoca dei fatti, della Parte_2 Parte_1 esercente attività di ristorante, ha violato le disposizioni di cui: 1) all'art. 3, comma 3 e 3 ter del D.L. 22.2.2002 n.12 convertito con modificazioni nella L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs b. 151/2015- diffida a mantenere in servizio- per aver impiegato irregolarmente, ovvero senza la preventiva comunicazione di assunzione, i lavoratori elencati nel seguente periodo: “a) ( …);b) dal 13.6.2019 (il 13 e il 14 Parte_3 CP_6 giugno 2019) per 2 giornate;
c) (…); d) (…)” .Nell'ordinanza Persona_2 Persona_3 opposta, alla luce del pagamento agevolato effettuato per i lavoratori , Parte_3 Per_2
e , viene dato atto dello stralcio ed archiviazione per i suddetti
[...] Persona_3 nominativi, evidenziato che invece “per il lavoratore non è stata data prova di aver CP_6 ottemperato alla diffida”; 2) all'art. 3, comma 3 e 3 quater del D.L. 22.2.2002 n.12 convertito con modificazioni nella L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs b. 151/2015, modificato dall'art. 7, comma 15 bis, del D.L. n.4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n.26/2019 (Notificazione d'illecito amministrativo-percettore reddito di cittadinanza) “per aver impiegato irregolarmente ovvero senza la preventiva comunicazione di assunzione il lavoratore dal Parte_4
29.05.2019 per quattro giornate, come accertato dagli ispettori verbalizzanti all'esito dell'istruttoria avviata con l'accesso ispettivo del 14.06.2019 presso il luogo di lavoro, ovvero il ristorante sito al predetto indirizzo”; 3) all'art. 1, commi 910 e 911 della legge 2015/2017 (Notificazione d'illecito amministrativo cod. viol. 20517/1/0/0) “poiché ha pagato, in contanti, a ogni fine serata, la retribuzione ai lavoratori impiegati irregolarmente e nelle giornate Parte_4 Persona_4 Persona_2 del 24-25-29-30 maggio 2019 e del 01-07-08 giugno 2019”. Nel ricorso in opposizione la parte ricorrente ha dedotto: che la non offre servizi di Pt_1 caffetteria o somministrazione di bevande, se non in occasione di particolari eventi;
che la
, avendo deciso, in occasione dei mondiali di calcio femminili del 2019 di intrattenere la Pt_1 clientela con due eventi particolari il 13 e 14 giugno 2019, ha ricercato sul mercato un professionista, possibilmente barman acrobatico, bartender o mixologist al fine di attrarre nuova clientela, contattando pertanto telefonicamente sig. bartender e mixologist, che si occupa CP_6 della preparazione di bevande mediante tecniche di miscelazione;
che nello svolgimento della sua prestazione, resa nelle serate del 13 e 14 giugno 2019, il sig. non è mai stato sottoposto al CP_6 potere direttivo, gerarchico ed organizzativo della , esprimendo in maniera autonoma la Pt_1 sua professionalità, estranea all'attività della opponente;
che le risultanze istruttorie contenute nei Verbali di acquisizione delle dichiarazioni del 14.6.2019 non sono sufficienti a provare la natura della subordinazione dei rapporti di lavoro oggetto del verbale;
che, quanto alla posizione della sig.ra la Società ha provveduto al pagamento di Euro 2.160,00 rispetto ad Euro 4.320,00 Pt_4 richiesti, atteso che la quantificazione originaria era errata in ragione dell'illegittimo cumulo della sanzione prevista per lo svolgimento di rapporti di lavoro in condizioni di lavoro “in nero” e della sanzione prevista per la corresponsione della retribuzione per mezzo di denaro contante. Part Part In punto di diritto la parte ricorrente ha dedotto: la decadenza dell' dal diritto della di agire per il recupero degli importi richiesti alla oltre il termine di cui all'art. 2, L. n. 241/1990; Pt_1
l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28, L. n. 689/1981, del preteso diritto dell' alla CP_2 riscossione delle somme di cui all'Ordinanza-ingiunzione opposta, essendo decorso il termine di prescrizione di cinque anni tra la violazione commessa e la notifica dell'Ordinanza-Ingiunzione; la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per difetto di motivazione e genericità del verbale unico di accertamento e notificazione ad essa sotteso;
che, nel merito, la pretesa Part avanzata dalla per mezzo dell'Ordinanza-Ingiunzione impugnata è infondata;
che le contestazioni si fondano su ragionamenti induttivi degli Ispettori, vietati, dovendo le contestazioni fondarsi su elementi probatori certi: che il sig. non ha svolto attività di lavoro subordinato CP_6 in favore della ed ha svolto le proprie prestazioni lavorative come barman (o bartender o Pt_1 mixologist) in maniera saltuaria, occasionale ed episodica e solo nei giorni del 13 e 14 giugno 2019, in relazione a specifici eventi estranei all'attività propria della;
che, in relazione alla Pt_1 posizione della sig.ra trattandosi di una illegittima duplicazione delle sanzioni per la Parte_4 medesima fattispecie, la ha corrisposto l'importo di Euro 2.160,00 anziché quello di Euro Pt_1
4.320,00; che il verificarsi del pagamento in denaro contante della retribuzione, nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto “in nero”, è già compreso nell'illecito sanzionabile ai sensi del D.L. n. 12/2002; che, in via subordinata, le sanzioni contenute nell'Ordinanza-Ingiunzione impugnata sono state erroneamente determinate;
che non sono specificate le modalità con cui sono state determinate le sanzioni. Tanto esposto la parte ricorrente ha concluso chiedendo di volere:” a) in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, in pendenza del presente giudizio, l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 2279/2024, impugnata in questa sede, emessa dall'
[...]
in data 19.11.2024, prot. 118426 del 19.11.2024, notificata alla Sig.ra Controparte_7 il 28.11.2024, sussistendo gravi e circostanziate ragioni, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. Parte_2
150/2011; b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza o, in ulteriore subordine la prescrizione dal diritto alla riscossione delle somme richieste dall'
[...]
, per il tramite dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 2279/2024 odiernamente Controparte_7 opposta, e, per l'effetto, annullare o comunque disapplicare l'Ordinanza-Ingiunzione opposta;
c) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di motivazione e la genericità delle contestazioni su cui l'Ordinanza-ingiunzione di fonda, e la conseguente violazione della L. n. 241/1990 e dell'art. 13, D. Lgs. n. 124/2004; d) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità ed in ogni caso l'infondatezza di ciascuno degli addebiti contenuti nell'Ordinanza-Ingiunzione n. n. 2279/2024, emessa dall' Controparte_7
in data 19.11.2024, prot. 118426 del 19.11.2024 (nonché in ciascuno degli atti e
[...] provvedimenti che in essa hanno il loro presupposto) ascritti alla ed alla Sig.ra Parte_1
e, per conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni ivi Parte_2 comminate agli odierni opponenti, trattandosi, per ciascuno dei motivi esposti e dimostrati in narrativa, di addebiti e di sanzioni infondati, inammissibili, nulli e comunque privi di prova;
e) per l'effetto, annullare l'Ordinanza-Ingiunzione n. n. 2279/2024, emessa dall' Controparte_7
in data 19.11.2024, prot. 118426 del 19.11.2024, opposta per mezzo del presente ricorso
[...]
(nonché ciascuno degli atti e provvedimenti che in essa hanno il loro presupposto), dichiarando che gli opponenti non sono tenuti al versamento dell'importo di Euro 14.758,00 esposto nella suddetta Ordinanza-Ingiunzione, né di alcun altro importo;
f) in via principale e in via subordinata, accertare che l'importo delle sanzioni irrogate con l'Ordinanza-Ingiunzione n. 2279/2024, emessa dall' in data 19.11.2024, prot. 118426 del 19.11.2024 è superiore Controparte_7 al dovuto, per i motivi esposti e provati in narrativa, provvedendo a rideterminarlo nella misura non superiore ad Euro 650,00 (oltre spese di notifica) o nella misura, inferiore o superiore, che sarà ritenuta di giustizia;
g) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Si è costituito in giudizio l' (già Controparte_2 Controparte_5
, depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo di volere
[...] :“accertare e dichiarare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 2279/2024 e, per l'effetto, respingere integralmente il ricorso e le conclusioni del medesimo.-condannare il ricorrente alle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, II comma, D. Lgs. 149/2015, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c..” In particolare l' ha dedotto: che in data 14.06.2019 Controparte_2 venivano avviati gli accertamenti ispettivi nei confronti della società ricorrente con l'accesso presso il ristorante-pub, dove sono stati trovati nove lavoratori, di cui cinque irregolarmente occupati, c.d. in nero;
che nell'immediatezza dell'accesso venivano acquisite le dichiarazioni dei lavoratori presenti, intenti a svolgere le mansioni descritte;
che gli accertamenti venivano approfonditi con l'esame della documentazione esibita in data 17.07.2019, come da verbale interlocutorio, con il quale veniva formulato l'invito a fornire eventuali controdeduzioni entro il 06.08.2019; che all'esito dell'istruttoria ispettiva, conclusa il 06.08.2019, venivano accertati i fatti illeciti contestati con verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00004/2019-036-01 del 05.09.2019, prot. n. 91822 del 06.09.20219, notificato sia al trasgressore, sig.ra , che all'obbligato in Parte_2 solido, che i predetti destinatari, con PEC del 25.10.2019, presentavano Parte_1 osservazioni scritte avverso il verbale unico, contestualmente richiedevano l'accesso agli atti e l'audizione personale, ai sensi dell'art. 18 legge 689/81, tenutasi in data 09.12.2019; che riguardo l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, l'ostensione veniva ammessa per quelle rilasciate dai lavoratori , e non più in forza presso Persona_4 Parte_4 CP_6 la società ricorrente;
che con nota n. prot. 0009732 del 27.01.2020 venivano acquisite le ricevute di pagamento, parziale;
che riguardo la lavoratrice il pagamento, pari ad € 2.160,00, è stato Pt_4 inferiore a quello previsto in misura ridotta, € 4.320,00, e non soggetto a diffida in quanto legato al beneficio del reddito di cittadinanza;
che non è pervenuto alcun pagamento riguardo la sanzione relativa all'impiego irregolare del sig. e alla sanzione sulla corresponsione della CP_6 retribuzione con strumenti non tracciabili;
che il mancato pagamento delle due sanzioni citate e quello parziale per la sanzione per la lavoratrice (aggravata, quest'ultima, dalla percezione del Pt_4 reddito di cittadinanza), hanno determinato l'ingiunzione di pagamento per l'importo pari al dovuto,
€ 14.758,00 (comprensiva di spese di notifica), calcolata nell'importo della metà del massimo della forbice edittale, essendo decaduti dal diritto al pagamento in misura ridotta;
che l'ingiunzione opposta, oltre ai pagamenti indicati (con il conseguente stralcio delle relative sanzioni estinte) ha tenuto conto anche degli scritti difensivi e delle osservazioni espresse in sede di audizione, ritenendole non idonee rispetto alle pretese avanzate;
che in data 27.12.2024 veniva presentata istanza di rateizzazione del pagamento ingiunto;
che l' con nota del 28.01.2025, CP_2 provvedimento n. 05/2025 ammetteva la richiedente al piano di pagamento rateizzato;
che il procedimento previsto dalla legge 241/90 non è applicabile alle sanzioni amministrative;
che la notificazione del verbale unico, in data 26.09.2019, ha interrotto la prescrizione;
che occorre tener conto della sospensione della prescrizione nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020, per complessivi 98 giorni, durante lo stato di emergenza da pandemia covid-19, come previsto dall'art. 103, comma 6bis, del Decreto Legge 18/2020 convertito in legge 27/2020; che l'ingiunzione di pagamento è stata notificata ad entrambi i soggetti, alla sig.ra in data 28.11.2024, Parte_2 ed all'obbligato in solido in data 06.12.2024, interrompendo tempestivamente la prescrizione;
che l'ordinanza ingiunzione, è adeguatamente motivata sia in ordine al fatto contestato sia riguardo alle ragioni giuridiche, richiamando espressamente, nel preambolo, il prodromico verbale unico, che descrive analiticamente il percorso istruttorio e dunque l'attività di accertamento e di riscontro;
che è infondata l'eccezione di violazione del diritto di difesa, essendosi la ricorrente avvalsa delle facoltà ammesse dal legislatore;
che le dichiarazioni dei lavoratori in forze non costituiscono oggetto di accesso agli atti, come previsto dal D.M. n. 757 del 4 novembre 1994; che gli illeciti contestati trovano riscontro nei fatti accertati, de visu, dall'esame delle concrete modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro nel ristorante, anche attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti, dal raffronto con la documentazione aziendale e con la consultazione delle banche dati dove risultano le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro;
che nel corso dell'accesso ispettivo, effettuato il 14.06.2019 presso l'esercizio commerciale della società ricorrente, esercente “attività di somministrazione di alimenti e bevande -ristorante”, gli ispettori del lavoro hanno trovato intenti in attività di lavoro le 9 persone elencate nel verbale di primo accesso, ed anche riportati nel verbale unico, i quali erano occupati a svolgere le mansione tipiche dell'attività di somministrazione e ristorazione, e quindi: intenta a servire ai Parte_4 tavoli;
, intento a servire ai tavoli;
dietro il bancone intento a Persona_4 CP_6 servire i clienti;
intento a lavare le stoviglie;
in attività di cuoco Persona_2 Controparte_8
(intento a cucinare i galletti); intento a servire ai tavoli;
Controparte_9 Testimone_1 intento a servire ai tavoli;
, intenta a servire ai tavoli;
aiuto Testimone_2 Tes_3 cucina;
che è emerso che solo quattro lavoratori ( , e dei nove CP_9 Tes_1 Tes_2 Tes_3 elencati, risultavano regolarmente impiegati, mentre gli altri cinque lavoratori risultavano non assunti, e dunque privi di copertura contributiva e assicurativa;
che il lavoratore è CP_6 stato visto dagli Ispettori mentre serviva i clienti da dietro il banco, insieme ad altri lavoratori intenti a servire ai tavoli;
che dalle dichiarazioni in atti risulta che il sig. era in CP_6 prova, senza contratto, ed era diretto e controllato dal sig. , capo sala del locale;
Testimone_1 che anche in occasione di una sola giornata si può configurare la prestazione subordinata;
che, quanto alla posizione della lavoratrice le due fattispecie coesistono, presentano struttura e Pt_4 finalità autonome;
che gli importi sono calcolati tenuto conto della gravità delle violazioni nella misura predeterminata per legge e dunque entro la forbice edittale;
che in sede di ingiunzione l'importo è determinato tendenzialmente nella misura della metà rispetto al massimo, comunque entro i limiti di legge. Istruita documentalmente la causa è stata rinviata per la decisione, concesso termine per note conclusive. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, ha deciso la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel caso di specie la parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 2279 del 19/11/2024, emessa dal Capo dell' , notificata a Controparte_4 Parte_2 in data 28.11.2024 e alla società obbligata in solido in data 06.12.2024, mediante la quale
[...]
l' ha irrogato sanzioni amministrative, per l'importo Controparte_5 complessivo di € 14.758,00. E' infondata l'eccezione preliminare di decadenza sollevata dalla parte ricorrente. Invero, la Corte Costituzionale nella sentenza n.151/2021, citata in ricorso, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Venezia. La Corte Costituzionale nella citata decisione, pur rilevando che “ non risulta adeguata la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (… ) L'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione”, ha tuttavia evidenziato che “ la omissione legislativa denunciata dal rimettente non può essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi”, auspicando, quindi, un tempestivo intervento legislativo”, ad oggi pacificamente non intervenuto. Quanto, peraltro, all'applicabilità, invocata dalla parte ricorrente del termine finale di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990, si osserva che la Corte di Cassazione con orientamento consolidato ha stabilito che “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cass. sez. lav., Sentenza n. 21706 del 06/09/2018). La Cassazione nella motivazione della suindicata sentenza ha, quindi, affermato che “in decisioni risalenti nel tempo (v., fra le altre, Cass. 28 luglio 2009, n.17526 e i precedenti ivi richiamati) risulta già ribadito che la legge n.689 non prevede alcun termine di decadenza per l'amministrazione e che l'ordinanza-ingiunzione può essere validamente emessa nel termine di prescrizione quinquennale (ancorché detta norma faccia riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni)”. Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito “l'inconciliabilità della legge n. 241/1990 con la disciplina delle sanzioni amministrative, contenuta nella legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente, considerato, inoltre, che le disposizioni della legge n. 689 del 1981, "costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti esterni" (Cass. Sez. U. n. 9591/2006 e Cass. n. 15019/2013)”, affermando, quindi il principio, enunciato con riferimento ai procedimenti sanzionatori bancari ma applicabile anche al procedimento per cui è causa, che “sono temporalmente soggetti solo al termine quinquennale di prescrizione della pretesa punitiva previsto dal citato art. 28 della legge n. 689/1981, e non a termini ulteriori di decadenza e/o perenzione, non previsti dalla legge stessa” (Cass. sez. lav. Ordinanza n. 10348 del 17/04/2024, conforme da ultimo Cass. sez. 2, Ordinanza n. 12243 dell'8.5.2025). Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che l'art. 28 L. 689/1981 prevede che “ Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Il termine quinquennale di prescrizione risulta essere stato validamente interrotto per effetto della notifica del verbale di accertamento n.91822 del 6.9.2019 in data 26.9.2019 a e a Parte_2
(cfr.doc 2 fsc. ricor. e doc.4 fasc. conv.). Parte_1
Il termine di prescrizione risulta sospeso dal 23.2.2020 al 31.5.2020 poiché il comma 6 bis dell'art. 1 del D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020 espressamente prevede che «il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020». Pertanto nel caso di specie il termine estintivo quinquennale è stato ex lege prorogato di 98 giorni, fino al 02.1.2020, ed è iniziato nuovamente a decorrere a decorrere dal 3.1.2020, sicché alla data della notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta (a in data 28.11.2024 e alla Parte_2 obbligata in solido in data 06.12.2024, cfr. doc. 1 fasc. ricor. e doc.11 fasc. conv.) Parte_1 non era decorso il termine di prescrizione quinquennale (che andava a scadere il 2.2.2025). Deve, pertanto, essere respinta l'eccezione di prescrizione. Parte ricorrente, sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità/illegittimità dell'ordinanza impugnata per difetto di motivazione e genericità del sotteso verbale unico di accertamento, nonché la violazione dell'art. 12 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), che per effetto dell''art. 7, comma
2, lett. d, D.L. n. 70/2011, conv. in L. n. 106/2011 si applica “anche nelle ipotesi di attività ispettive
o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”. Entrambe le eccezioni sono infondate. Invero, quanto al difetto di motivazione, si osserva che la Cassazione ha stabilito che
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. sez. 6 -
2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020). Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta sufficientemente motivata attraverso il richiamo espresso al sotteso verbale unico di accertamento, che descrive dettagliatamente l'istruttoria svolta, la documentazione esaminata, gli esiti dell'accertamento e le fonti di prova. Quanto alla eccepita violazione dell'art. 12 L. 212/2000, che prevede che “ Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche”, assume parte ricorrente che “ chi ha ricevuto la notifica dell'atto opposto dovrebbe poter esercitare il diritto di difesa fin dal momento iniziale degli accertamenti, stante la necessità del contraddittorio”, cosa che non sarebbe avvenuta nel caso di specie, lamentando, altresì, che le “ dichiarazioni sono state fornite alla Società in stralcio e non nella loro completezza” (pag.15 ricorso). In realtà dalla documentazione in atti emerge che già in sede di primo accesso ispettivo, svolto in presenza della sig.ra , quest'ultima è stata informata della facoltà di farsi assistere da un Parte_2 professionista, e che con il verbale interlocutorio del 17.7.2019, il funzionario verbalizzante ha invitato la società ispezionata ad esibire o presentare controdeduzioni, rispetto alle irregolarità evidenziate nel medesimo verbale, entro il 06.8.2019. Inoltre emerge documentalmente che parte ricorrente si è avvalsa delle facoltà consentite dalla legge, avendo depositato osservazioni scritte, chiesto ed ottenuto l'audizione personale, presentato ricorso dinanzi al Comitato Regionale per i Rapporti di lavoro. Pertanto l'eccezione di violazione del diritto di difesa risulta infondata. Occorre solo evidenziare, quanto alla eccepita mancata esibizione di tutte le dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento, che le dichiarazioni dei lavoratori in forze non costituiscono oggetto di accesso agli atti, come previsto dal D.M. n. 757/1994 che vieta l'accesso ad alcuna categorie di atti tra cui i “ documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possono derivare discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi” (art.2 lett.c). Nel merito si osserva quanto segue.
POSIZIONE DI AS AN
Parte ricorrente ha dedotto l'assenza dei requisiti essenziali della subordinazione in riferimento all'attività svolta dal sig. nei giorni del 13 e 14 giugno 2019, avendo svolto le proprie CP_6 prestazioni lavorative come barman (o bartender o mixologist) in maniera occasionale ed episodica, in relazione ad eventi estranei all'attività propria della . Pt_1
Occorre in primo luogo rilevare che dalla visura camerale in atti della emerge che Parte_1 rientra nell'ampio oggetto sociale anche la “Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche”. Dall'esame del verbale del 14.6.2019 di primo accesso ispettivo versato in atti emerge che in occasione dell'accesso gli ispettori verbalizzanti hanno visto il sig. “dietro al banco, a
CP_6 servire i clienti” . La pacifica attività di barman, e dunque di somministrazione di bevande, svolta dal sig. e le
CP_6 modalità di svolgimento della stessa, risultano, altresì, dalle dichiarazioni rese dallo stesso e
CP_6 dagli altri lavoratori (doc.2 fasc. conv.): ha dichiarato: “di essere alle dipendenze della società , esercente pub
CP_6 Pt_1
…da ieri 13/06/19 in qualità di “banchista”; che “ieri ho lavorato dalla 19:00 alle 00:30 e oggi dalle 19:00”; di “non” aver ricevuto copia della comunicazione di assunzione, precisando: “non ho firmato nulla”; “di essere diretto e controllato nello svolgimento delle prestazioni di lavoro dal Sig. nella sua qualità di responsabile”; di non sapere nulla della retribuzione (“non so”); di Tes_1 lavorare “presso questo locale”; di avere risposto ad un annuncio su fb e di essere venuto a lavorare “ieri, dopo un colloquio telefonico” ;“oggi ho lavorato con e ”; Per_4 Pt_4
- ha dichiarato che “lavorano in prova come camerieri anche e il Controparte_9 Parte_4 barman;
CP_6 ha dichiarato che : “ barman, è venuto in prova ieri”. Testimone_1 CP_6
Risulta pertanto adeguatamente provato, alla luce degli accertamenti eseguiti dagli ispettori verbalizzanti e delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accesso ispettivo, che l'attività di barman è stata svolta dal sig. nei due giorni in questione in regime di CP_6 subordinazione, atteso che il lavoratore era inserito strutturalmente nell'attività di impresa esercitata dalla , e rendeva la prestazione lavorativa seguendo le direttive impartite da Pt_1 personale aziendale, ovvero dal sig. Testimone_1
Risulta pertanto legittima la sanzione amministrativa irrogata per la violazione contestata. POSIZIONE DI Parte_4
Si osserva che parte ricorrente ha provveduto al pagamento di € 2.160,00 in luogo di € 4.320,00 richiesti sostenendo che la quantificazione originaria sarebbe stata errata in ragione della duplicazione delle sanzioni, avendo la parte convenuta, nell'originario verbale posto a fondamento della ordinanza-ingiunzione opposta, cumulato la sanzione prevista per lo svolgimento di rapporti di lavoro in condizioni di lavoro “in nero” e la sanzione prevista per la corresponsione della retribuzione per mezzo di denaro contante. Secondo parte ricorrente “la retribuzione in contante nel lavoro “in nero” è presupposto stesso dell'illecito previsto e punito dall'art. 3, D.L. n. 12/2002 e s.m.i”. Il motivo è infondato. Invero, le sanzioni per la corresponsione della retribuzione in contanti non sono assorbite dalla c.d.
“maxisanzione” per lavoro nero. Al riguardo occorre rammentare che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 910 e ss., della L. n. 205/2017, prevedono “A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico”. Pertanto non può essere condivisa la tesi di parte ricorrente, secondo cui l'illecito previsto dalle suindicate norme dovrebbe ritenersi assorbito dall'illecito di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. 12/2002 (c.d. maxi-sanzione per “lavoro nero”). Infatti il tenore letterale della norma induce chiaramente a ritenere che la condotta illecita consiste nella corresponsione della retribuzione o dell'anticipo con strumenti non tracciabili, sicché si commettono tanti illeciti quante sono le corresponsioni effettuate in contanti. Non può ritenersi che l'illecito di cui all'art. 3, comma 3, assorba l'intero disvalore della condotta contestata, poiché le due norme sanzionatorie - l'art. 3, comma 3, del d.l. 12/2002, da un lato, e l'art. 1, commi 913, della l. 205/2017, dall'altro – non tutelano beni giuridici perfettamente coincidenti, essendo la prima volta a contrastare il lavoro sommerso e la seconda a garantire la tracciabilità dei pagamenti (non soltanto a tutela del lavoratore ma anche in un'ottica di contrasto all'evasione fiscale). Del resto, non può in astratto escludersi che il lavoratore irregolare venga retribuito con modalità tracciabili, così integrandosi l'illecito di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. 12/2022 e non anche quello di cui all'art. 1, commi 913, della l. 205/2017, ovvero che il lavoratore regolarmente assunto venga retribuito in contanti, così integrandosi l'illecito di cui all'art. 1, commi 913, della l. 205/2017 e non anche quello di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. 12/2022. Risulta pertanto legittima la sanzione amministrativa irrogata per le violazioni contestate. Quanto alla eccepita erroneità del calcolo delle sanzioni si osserva che gli importi sono stati calcolati tenuto conto della gravità delle violazioni, entro la forbice edittale, nella misura della metà del massimo (detratto quanto già versato per la violazione n.2), quindi ampiamente entro i limiti di legge. Per le considerazioni che precedono il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 2279/2024 deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate con la riduzione del 20% ex art. 9 co.2 D.Lgs n.149/2015 che prevede che “ L può farsi rappresentare e difendere, nel primo e CP_2 secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione (…) In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i CP_2 diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto (..)”, come da dispositivo in calce. Non ricorrono i presupposti per una condanna della parte ricorrente ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n.2279/2024;
2) condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida, già operata la riduzione del 20%, in complessivi € 1.939,2 di cui € 1.686,4 per compensi ed € 252,8 per spese. Roma, 15.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi