Articolo 916 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 915Articolo 917
Versione
9 ottobre 2010
Art. 916. Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale 1. La sospensione precauzionale puo' essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso e' imputato per un reato da cui puo' derivare la perdita del grado.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente