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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17718 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente
dott.ssa Silvia Albano Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. Iscritto al n. 46052/2024 del
Ruolo Generale e proposto da
nato a Yola, in [...], il Parte_1
31.12.1987, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Aleutine n.31,
presso lo studio dell'avv. Edoardo Scordamaglia, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
, (C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) - in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente –
e di
Controparte_4
[...]
[...]
pagina 1 - resistente non costituito –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'(…) nel merito in via principale, riconoscere al ricorrente alla protezione
speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D.Lgs. 25/08, in considerazione dei
requisiti di cui al novellato art. 19 del D.lgs 286/98; in via subordinata,
riconoscere una delle protezioni speciali ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
D.Lgs. 286/98; in ogni caso, disapplicare e annullare il provvedimento
impugnato ed ogni altro atto connesso e consequenziale';
per parte resistente:
'(…) rigettare il ricorso, con il favore delle spese'
Fatto e diritto
Con la presente azione propone Parte_1
impugnazione avverso il 'provvedimento di rifiuto della concessione del
permesso di soggiorno per “protezione speciale” per esigenze di carattere
umanitario ex art. 32 co 3 del D.Lgs. 25/2008 notificato in data 08/10/2024
brevi manu presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma (doc. 1),
comprensivo del parere obbligatorio e non vincolante della competente
del 22/02/2024 (Id. 66864), emesso Controparte_4
dalla Questura di Roma il 26/02/2024 con il quale è stato disposto il rigetto
dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
con valutazione dei requisiti di cui all'art. 19 del D.lgs. 286/98'. Premette il ricorrente di provenire dalla Nigeria;
di trovarsi in Italia dal 2016; di godere di una soluzione abitativa stabile;
di lavorare con un contratto a tempo indeterminato dal gennaio 2022 e di conoscere la lingua italiana. Si duole pagina 2 del provvedimento impugnato in quanto adottato senza considerare il livello di integrazione raggiunto in Italia e senza la preventiva attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che avrebbe potuto condurre l'amministrazione a una diversa decisione di merito. Insta, pertanto,
affinché il Tribunale riconosca il suo diritto al soggiorno in Italia per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008
n.25, in considerazione dei requisiti di cui al novellato art. 19 del d.lgs. 25
luglio 1998 n.286, oppure, in via subordinata, riconosca una delle protezioni speciali ai sensi dell'art. 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Si è costituto in giudizio il , chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso perché infondato.
Non si è costituita la di Roma per il Controparte_4
riconoscimento della protezione internazionale.
***
In via preliminare va rilevato che l'unico soggetto legittimato a contraddire la presente azione è il . La di Controparte_1 Controparte_4
Roma per il riconoscimento della protezione internazionale, invero, in quanto mera articolazione interna del , è sprovvista della CP_1
soggettività giuridica atta a consentirle la partecipazione al giudizio. Da ciò
consegue che l'omissione della notificazione nei suoi riguardi non inficia la regolarità del contraddittorio.
Sempre in via preliminare deve rammentarsi che la presente azione non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa ma ha ad oggetto il diritto soggettivo pagina 3 dell'istante alla protezione invocata. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dall'autorità amministrativa al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione proposta (tra le altre,
Cassazione Civile, 21 novembre 2018 n. 30105).
Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto del ricorrente alla protezione negata in prima istanza.
Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, nel testo vigente al momento della presentazione della domanda, non può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato “qualora esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno
che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e
sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea”; la norma prosegue affermando che “ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo
pagina 4 precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Si tratta della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio,
anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi i quali sono indici primari di inserimento sociale,
nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü.
c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nel caso in esame, il ricorrente si trova in Italia dal 2017 e dalla documentazione versata in atti emerge che lo stesso svolge regolare attività lavorativa dal gennaio 2022 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (in atti sono presenti UniLav e buste paga). Lo stesso gode altresì di una soluzione abitativa stabile (in atti il contratto di locazione) e ha ottenuto, nel 2018, un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2.
pagina 5 Pertanto, si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia, in quanto comporterebbe una brusca interruzione del processo di integrazione positivamente intrapreso.
Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n.
50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerati i margini di discrezionalità della decisione e che la stessa si fonda anche su documentazione sopravvenuta sussistono le ragioni per l'integrazione compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e riconosce a il diritto Parte_1
ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art 32, comma 3, del d.lgs.
28 gennaio 2008 n.25;
- spese integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
il Giudice estensore la Presidente
dott. Marco Giuliano Agozzino dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 6
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente
dott.ssa Silvia Albano Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. Iscritto al n. 46052/2024 del
Ruolo Generale e proposto da
nato a Yola, in [...], il Parte_1
31.12.1987, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Aleutine n.31,
presso lo studio dell'avv. Edoardo Scordamaglia, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
, (C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) - in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente –
e di
Controparte_4
[...]
[...]
pagina 1 - resistente non costituito –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'(…) nel merito in via principale, riconoscere al ricorrente alla protezione
speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D.Lgs. 25/08, in considerazione dei
requisiti di cui al novellato art. 19 del D.lgs 286/98; in via subordinata,
riconoscere una delle protezioni speciali ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
D.Lgs. 286/98; in ogni caso, disapplicare e annullare il provvedimento
impugnato ed ogni altro atto connesso e consequenziale';
per parte resistente:
'(…) rigettare il ricorso, con il favore delle spese'
Fatto e diritto
Con la presente azione propone Parte_1
impugnazione avverso il 'provvedimento di rifiuto della concessione del
permesso di soggiorno per “protezione speciale” per esigenze di carattere
umanitario ex art. 32 co 3 del D.Lgs. 25/2008 notificato in data 08/10/2024
brevi manu presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma (doc. 1),
comprensivo del parere obbligatorio e non vincolante della competente
del 22/02/2024 (Id. 66864), emesso Controparte_4
dalla Questura di Roma il 26/02/2024 con il quale è stato disposto il rigetto
dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
con valutazione dei requisiti di cui all'art. 19 del D.lgs. 286/98'. Premette il ricorrente di provenire dalla Nigeria;
di trovarsi in Italia dal 2016; di godere di una soluzione abitativa stabile;
di lavorare con un contratto a tempo indeterminato dal gennaio 2022 e di conoscere la lingua italiana. Si duole pagina 2 del provvedimento impugnato in quanto adottato senza considerare il livello di integrazione raggiunto in Italia e senza la preventiva attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che avrebbe potuto condurre l'amministrazione a una diversa decisione di merito. Insta, pertanto,
affinché il Tribunale riconosca il suo diritto al soggiorno in Italia per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008
n.25, in considerazione dei requisiti di cui al novellato art. 19 del d.lgs. 25
luglio 1998 n.286, oppure, in via subordinata, riconosca una delle protezioni speciali ai sensi dell'art. 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Si è costituto in giudizio il , chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso perché infondato.
Non si è costituita la di Roma per il Controparte_4
riconoscimento della protezione internazionale.
***
In via preliminare va rilevato che l'unico soggetto legittimato a contraddire la presente azione è il . La di Controparte_1 Controparte_4
Roma per il riconoscimento della protezione internazionale, invero, in quanto mera articolazione interna del , è sprovvista della CP_1
soggettività giuridica atta a consentirle la partecipazione al giudizio. Da ciò
consegue che l'omissione della notificazione nei suoi riguardi non inficia la regolarità del contraddittorio.
Sempre in via preliminare deve rammentarsi che la presente azione non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa ma ha ad oggetto il diritto soggettivo pagina 3 dell'istante alla protezione invocata. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dall'autorità amministrativa al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione proposta (tra le altre,
Cassazione Civile, 21 novembre 2018 n. 30105).
Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto del ricorrente alla protezione negata in prima istanza.
Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, nel testo vigente al momento della presentazione della domanda, non può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato “qualora esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno
che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e
sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea”; la norma prosegue affermando che “ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo
pagina 4 precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Si tratta della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio,
anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi i quali sono indici primari di inserimento sociale,
nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü.
c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nel caso in esame, il ricorrente si trova in Italia dal 2017 e dalla documentazione versata in atti emerge che lo stesso svolge regolare attività lavorativa dal gennaio 2022 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (in atti sono presenti UniLav e buste paga). Lo stesso gode altresì di una soluzione abitativa stabile (in atti il contratto di locazione) e ha ottenuto, nel 2018, un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2.
pagina 5 Pertanto, si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia, in quanto comporterebbe una brusca interruzione del processo di integrazione positivamente intrapreso.
Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10
marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n.
50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerati i margini di discrezionalità della decisione e che la stessa si fonda anche su documentazione sopravvenuta sussistono le ragioni per l'integrazione compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e riconosce a il diritto Parte_1
ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art 32, comma 3, del d.lgs.
28 gennaio 2008 n.25;
- spese integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
il Giudice estensore la Presidente
dott. Marco Giuliano Agozzino dott.ssa Antonella Di Tullio
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