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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 6911/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Babino
CONTRO
CP_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. M. Vandelli
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale e nel modo seguente:
per parte attrice:
“Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito In via preliminare, rigettare la domanda di provvisoria esecutorietà essendo l'opposizione fondata sulle prove scritte prodotte con atto introduttivo e con le memorie 171 ter cpc. Dichiarare che nulla è dovuto da a e e, per effetto della Parte_1 CP_2 Per_1 successione, a , avendo la nonna dell'attore estinto mediante pagamento, CP_1 Persona_2 ogni suo obbligo verso i fratelli.
Dichiarare comunque nulla, annullata, inefficace , improduttiva di qualsivoglia effetto, anche per prescrizione, revocata o, in estremo subordine, risolta o ridotta ex artt. 1467 e 1468 c.c., la dichiarazione in data 22/4/2007 prodotta ex adverso come doc. 1), per le ulteriori ragioni tutte di cui agli atti di parte attrice o per ogni miglior titolo o ragione e, per l'effetto, respingere tutte le domande avversarie. Dichiarare comunque mai sorto, inesistente o venuto meno anche per prescrizione il debito di € 100.000,00 (centomila) di cui al decreto ingiuntivo opposto o qualsivoglia altro preteso debito di verso e per l'effetto respingere tutte le domande avversarie. Parte_1 CP_1 Revocare, annullare e dichiarare improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese, anche della fase monitoria”;
per parte convenuta:
“contrariis rejectis e premesso ogni opportuno accertamento: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, autorizzando l'esecuzione, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ed essendo infondata nel merito per tutte le ragioni esposte nel presente libello;
NEL MERITO: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, l'inammissibilità, l'invalidità e comunque la manifesta infondatezza dell'avversaria opposizione al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, confermare o accertare la piena validità ed efficacia del titolo medesimo nei confronti dell'opponente debitore;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse invalido, nullo e/o inefficace il negozio giuridico concretizzato dalla scrittura del 22/04/2007, condannare il signor quale erede di , alla corresponsione in favore del signor dell'importo Pt_1 Persona_2 CP_1 di € 100.000,00, quale quota parte del debito che la stessa aveva nei confronti dei signori Persona_2
e (quest'ultima madre del signor e dante causa dello stesso in CP_3 CP_2 CP_1 forza di successione). IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede, in caso di ammissione di teste avversi, di essere ammessi a controprova, con riserva di nominare i propri testi. Con vittoria di spese e compensi”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Alla base della pretesa di pagamento nel caso in esame vi è una scrittura privata definita nel ricorso monitorio dal creditore come riconoscimento di debito, nella quale si legge: “Io sottoscritto n. 16/07/1975 a Castelfranco E. Parte_1
e residente in [...] a Castelfranco E. a seguito di accordi avvenuti oggi tra me e e , mi ritengo debitore nei loro confronti di un CP_3 CP_2 importo pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00). Detto importo loro dovuto a saldo di ogni ulteriore pretesa, sarà da me pagato contestualmente all'incasso dell'importo relativo alla vendita del terreno attualmente a compromesso tra eredi e impresa acquirente (10.000 mq) in Via Europa”; segue una CP_2 sottoscrizione non disconosciuta dall'opponente Parte_1
Allega, quindi, il creditore, che dopo la sottoscrizione del riconoscimento i destinatari e sono deceduti, e che il terreno in CP_2 CP_3
2 questione è stato venduto dagli eredi dei predetti unitamente agli altri CP_2 comproprietari, in data 27/01/2022, con contestuale incasso del corrispettivo, e che da ciò consegue l'obbligo di versare, in favore di , erede della CP_1 defunta , la relativa quota parte dell'obbligazione contenuta nel CP_2 riconoscimento di debito, corrispondente ad € 100.000,00.
4. Parte attrice opponente allega l'insussistenza dell'obbligazione e l'invalidità del riconoscimento per effetto di una ricostruzione artatamente manipolata delle ragioni che avrebbero portato il firmatario a sottoscrivere la scrittura, e l'assenza di un'effettiva causa debendi, sulla base delle seguenti circostanze: la volontà dell'opponente nella sottoscrizione della scrittura sarebbe stata estorta con l'errore e con la violenza;
la nullità della scrittura, in quanto contenente un patto successorio dispositivo ed in quanto sottoscritta da un soggetto non legittimato;
l'inefficacia della scrittura per l'esistenza di una condizione risolutiva mai avveratasi e per l'intervenuta risoluzione per eccessiva onerosità della prestazione;
la prescrizione del diritto.
5. Parte convenuta opposta contesta integralmente i motivi di opposizione e fornisce una ricostruzione della vicenda diversa da quella dell'opponente, allegando un intento del promittente circa le vicende successorie Parte_1 intercorse tra i fratelli di sua nonna, ed in considerazione dello di salute della stessa, di assumersi in proprio un debito di , espromettendola ai sensi Persona_2
e per gli effetti dell'art. 1272 C.c. mediante la sottoscrizione della scrittura.
L'obiezione è infondata in quanto la scrittura privata in questione non ha i requisiti dell'espromissione, essendo al riguardo dirimente l'assenza di ogni intento e dichiarazione di assunzione di alcun debito altrui: la causa dell'espromissione consiste esclusivamente nell'assunzione di un debito altrui, che in questo caso non è menzionato e non è in alcun modo individuabile come ragione fondante la dichiarazione, sicché nessun effetto liberatorio potrebbe conseguire;
il negozio non è definibile di natura espromissoria.
6. Come, infatti, già rilevato nell'ordinanza istruttoria del 23/10/2024, <nella specie, il documento su cui si basa la pretesa attorea costituisce una ricognizione di debito, e contestuale promessa di pagamento, espressamente titolate, in quanto risulta (…) precisamente la provenienza del denaro promesso, e la funzione della futura compravendita a fornire la provvista per l'adempimento, il
3 tutto con riferimento a un immobile specificamente individuato, contrariamente a quanto allega parte convenuta circa la natura astratta della promessa>>.
Nella stessa ordinanza era stato, altresì, rilevato che <nel caso di promessa titolata -pur non assumendo la dichiarazione natura confessoria- vigono ugualmente le particolari limitazioni di prova poste dall'articolo 2732 C.c. per la confessione, quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale (Cass. III, 24/04/2023, n. 10890; Cass. II,
16/10/2020, n. 22588; Cass. II, 05/10/2017, n. 23246; per la giurisprudenza locale -in: www.giurisprudenzamodenese.it- si veda: Trib. Modena -Grandi-
11/3/21, n. 789; Trib. Modena -Grandi- 25/9/21, n. 1305; Trib. Modena -Grandi-
1/2/22, n. 114); detti presupposti ricorrono nel caso di specie, essendo, come esposto, la promessa espressamente titolata con riferimento ai fatti pertinenti al titolo, ossia alla specifica destinazione della somma prestata;
di conseguenza, nella specie la prova contraria alla quale è onerato il promittente si struttura in relazione all'impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza;
in altri termini, nel caso di promessa titolata, l'oggetto di prova è circoscritto all'inesistenza, inefficacia od estinzione del rapporto sottostante indicato (Trib.
Trento, 01/02/2021, n. 44, in: Guida al diritto 2021, 28; Trib. Modena, I,
04/01/2016, n. 1, in: Giurisprudenza locale - Modena 2016)>>.
7. Nel merito, infatti, la controversia può essere decisa sulla base della documentazione prodotta e, quanto al significato della scrittura, sulla base del contenuto della dichiarazione stessa.
Va premesso che, in diritto, che secondo orientamento consolidato e conforme, <Il riconoscimento e la ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 1988
c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie e non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione. Invece, essi agiscono come effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale>> (Cass. 29/5/2023, n. 15057; Cass.
10/11/2023, n. 31296).
L'orientamento di legittimità è condiviso dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio;
secondo il disposto normativo, infatti, <la ricognizione di debito e la promessa di pagamento non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale,
4 realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 cc un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare
l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Di conseguenza, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento non impediscono al promittente di contestare la validità delle clausole negoziali del contratto in esame>> (Trib. Modena -Pagliani-
4/2/19, n. 176; Trib. Modena -Pagliani- 14/7/22, n. 925; cfr.: Cass. II, n.
280/97; Cass. II, n. 8515/03; Cass. III, n. 18311/03; Cass. II, 22/8/2006, n.
18259; Cass. III, 15/5/2009, n. 11332; Cass. I, 13/06/2014, n. 13506; Cass. I,
13/10/2016, n. 20689);
<La ricognizione di debito e la promessa di pagamento non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, sicché la loro efficacia vincolante viene meno se a seguito di contestazione risulta l'inesistenza del rapporto c.d.
“fondamentale” sottostante, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 cc un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito>> (Trib. Modena -Pagliani-
24/10/2023, n. 1769);
<La ricognizione di debito determina un effetto di conferma di un rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione, che in processo dispensa il destinatario dall'onere di provarne l'esistenza, ma che non ha natura confessoria, e dunque consente al dichiarante di dar prova che tale rapporto non è mai sorto;
venendo in tal caso meno l'efficacia vincolante della ricognizione>> (Trib. Modena -Cifarelli- 2/11/2023, n. 11825).
Nel caso, quindi, che il promittente provi il fatto modificativo, estintivo o impeditivo del rapporto sottostante, viene meno ogni effetto vincolante della promessa stessa (Cass. III, n. 10762/98; Cass. III, n. 12833/99; Cass. III, n.
15575/2000; Cass. III, 9/5/2007, n. 10574; Cass. III, 16/9/2013, n. 21098).
In tal caso torna in capo al promissario l'onere di dare la prova di ulteriori fatti contrari alle allegazioni del promettente, ovvero che i fatti modificativi od
5 estintivi addotti non sono riferibili al rapporto in questione. Nel caso in esame l'odierno opponente ha efficacemente eccepito che la ricostruzione dei rapporti sottostanti dimostra l'assenza di un'obbligazione di pagamento;
il motivo di opposizione fa riferimento all'esistenza di una condizione non avveratasi, che non
è esatta perché indiscutibilmente il testo negoziale non è strutturato in modo da dar luogo a una condizione -sospensiva o risolutiva- in senso tecnico, dal momento che non vi è alcuna espressa sottoposizione dell'efficacia del negozio alla verificazione di un evento esterno all'oggetto del negozio stesso;
tuttavia l'eccezione coglie nel segno nell'evidenziare che il riconoscimento di debito era collegato a una vicenda, e anche a uno specifico evento non ancora verificatosi, senza il quale lo stesso riconoscimento risulta privo di causa.
8. In altri termini, nel caso in esame l'elemento futuro non incide sul piano dell'efficacia del contratto, ma assume un più pregnante significato sul piano causale, in modo che la sua mancata verificazione fa venir meno un tassello essenziale dell'impegno negoziale, determinando l'inesistenza del rapporto sottostante o, quanto meno, la sua invalidità sopravvenuta.
Infatti, secondo quanto esposto da parte attrice, la scrittura del 22/4/2007 trova il suo fondamento in un affare che si prospettava, in quel momento, ai tre fratelli ossia la vendita alla società Petra S.r.l. del terreno in CP_2 comproprietà (per € 1.070.000,00), dalla quale avrebbe incassato per Persona_2 la sua quota del 50% la somma di € 535.000,00, come risulta dal contratto preliminare del 12/10/2006 (doc. n. 2 att.), e la promessa di versamento di €
200.000,00 è collegato alla compravendita: <sarà da me pagato contestualmente all'incasso dell'importo relativo alla vendita del terreno attualmente a compromesso tra eredi e impresa acquirente>>. CP_2
L'espressione “terreno attualmente a compromesso” non può fare riferimento alla compravendita avvenuta quindici anni dopo, il 27/1/2022, ed intervenuta con un diverso acquirente (Immobil Gorup S.r.l.), indicata dal creditore nel procedimento monitorio (doc. n. 4 fasc. monitorio): nel 2007, al momento del rilascio della promessa, l'unico compromesso “attuale” era il contratto preliminare del 2006 con la società Petra S.r.l. (doc. n. 2 att.) che, però, fu oggetto di risoluzione consensuale, senza contestazione, in data
8/1/2009 (doc. n. 3 att.) per mancato avveramento della condizione rappresentata dalla approvazione da parte del Comune di Castelfranco Emilia dello strumento urbanistico necessario a consentire alla promissaria acquirente
6 Petra S.r.l. l'edificazione dell'area. La circostanza non è contestata da parte convenuta. A seguito della mancata verificazione di una condizione divenuta definitivamente impossibile, i promittenti venditori restituirono a Petra S.r.l. la caparra ricevuta di € 100.000,00 e il saldo non fu mai versato perché non si addivenne alla stipula del definitivo.
Ne consegue che, come già rilevato, sul piano causale la promessa di pagamento è rimasta completamente sfornita di causa, per il venir meno dell'obbligazione sottostante alla quale era collegata, che non è mai venuta ad esistenza.
9. Nella presente controversia, quindi, il titolo agli atti ha assunto l'efficacia di cui all'art. 1988 C.c. nella fase monitoria;
ma, nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, essendo contestata l'efficacia della promessa di pagamento, è stato indagato il profilo casuale sottostante, e le risultanze istruttorie hanno consentito, in proposito, di ricostruire compiutamente lo svolgimento dei fatti, dimostrando che l'opponente ha fornito la prova contraria specificamente richiesta nel caso di specie.
L'opposizione va, pertanto, accolta, con revoca del decreto ingiuntivo emesso, essendo fondata nel merito.
10. Attesa la verificata fondatezza nel merito dell'opposizione, non occorre esaminare le altre questioni -quali quelle di annullabilità per violenza e dolo, la nullità la nullità per contrarietà al divieto di patti successori e il difetto di legittimazione, ovvero la risoluzione per eccessiva onerosità della prestazione e l'intervenuta prescrizione del diritto- sollevate da parte attrice opponente, in applicazione del criterio di giudizio correntemente applicato da quanto ufficio secondo il quale secondo il quale <La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, pur se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente (o successivamente) le altre, anche sostituendo -nella prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.- il profilo di evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare codificato all'art. 276 c.p.c.>>
(Trib. Modena -Conte- 4/1/2016, n. 15; Trib. Modena -Del Borrello- 6/4/2016, n.
680; Trib. Modena -Rimondini- 25/9/2017, n. 1677; Trib. Modena -Castagnini-
13/1/2018, n. 454; Trib. Modena -Del Borrello- 19/3/2018, n. 475; Trib. Modena
-Ramacciotti- 26/9/2018, n. 1582; Trib. Modena -Pagliani- 9/1/2019, n. 21; Trib.
7 Modena -Pagliani- 10/1/2019, n. 37; Trib. Modena (Cifarelli), 25/01/2019, n.
1650; Trib. Modena -Pagliani- 17/1/2019, n. 89; Trib. Modena -Pagliani-
22/1/2019, n. 107; Trib. Modena -Castagnini- 26/1/2019, n. 143; Trib. Modena -
Pagliani- 15/2/2019, n. 232; Trib. Modena -Pagliani- 22/3/2019, n. 412; Trib.
Modena -Siracusano- 8/5/2019, n. 672; Trib. Modena -Grandi- 7/6/2019, n. 904;
Trib. Modena -Siracusano- 21/5/2020, n. 609; Trib. Modena -Siracusano-
15/12/2020, n. 1620; Trib. Modena -Ramacciotti- 13/12/2021, n. 1658; Trib.
Modena -Pagliani- 22/12/2021, n. 1708; Trib. Modena -pres. Ramacciotti, rel.
Bolondi- 6/9/2022, n. 1023; Trib. Modena -Lucchi- 21/11/2022, n. 1412; Trib.
Modena -Pagliani- 17/1/2023, n. 55; Trib. Modena -Pagliani- 27/9/2023, n.
1551; Trib. Modena -Pagliani- 9/11/2023, n. 1840; Trib. Modena -Pagliani-
1/2/2024, n. 288; Trib. Modena -Legittimo- 12/2/2024, n. 326; Trib. Modena -
Focaccia- 20/2/2024, n. 452).
11. Alla revoca del decreto ingiuntivo segue anche la revoca della condanna alle spese processuali della fase monitoria, senza necessità di espressa pronuncia in questa sede.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono, invece, la soccombenza, e -per valore dichiarato e bassa complessità, in assenza di fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, in accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° Parte_1 2248 del 9/10/2023 del Tribunale di Modena, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 4.849,55, di cui € 632,55 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 26/3/2025, e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(dr. G. Pagliani)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 6911/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Babino
CONTRO
CP_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. M. Vandelli
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale e nel modo seguente:
per parte attrice:
“Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito In via preliminare, rigettare la domanda di provvisoria esecutorietà essendo l'opposizione fondata sulle prove scritte prodotte con atto introduttivo e con le memorie 171 ter cpc. Dichiarare che nulla è dovuto da a e e, per effetto della Parte_1 CP_2 Per_1 successione, a , avendo la nonna dell'attore estinto mediante pagamento, CP_1 Persona_2 ogni suo obbligo verso i fratelli.
Dichiarare comunque nulla, annullata, inefficace , improduttiva di qualsivoglia effetto, anche per prescrizione, revocata o, in estremo subordine, risolta o ridotta ex artt. 1467 e 1468 c.c., la dichiarazione in data 22/4/2007 prodotta ex adverso come doc. 1), per le ulteriori ragioni tutte di cui agli atti di parte attrice o per ogni miglior titolo o ragione e, per l'effetto, respingere tutte le domande avversarie. Dichiarare comunque mai sorto, inesistente o venuto meno anche per prescrizione il debito di € 100.000,00 (centomila) di cui al decreto ingiuntivo opposto o qualsivoglia altro preteso debito di verso e per l'effetto respingere tutte le domande avversarie. Parte_1 CP_1 Revocare, annullare e dichiarare improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese, anche della fase monitoria”;
per parte convenuta:
“contrariis rejectis e premesso ogni opportuno accertamento: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, autorizzando l'esecuzione, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ed essendo infondata nel merito per tutte le ragioni esposte nel presente libello;
NEL MERITO: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, l'inammissibilità, l'invalidità e comunque la manifesta infondatezza dell'avversaria opposizione al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, confermare o accertare la piena validità ed efficacia del titolo medesimo nei confronti dell'opponente debitore;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse invalido, nullo e/o inefficace il negozio giuridico concretizzato dalla scrittura del 22/04/2007, condannare il signor quale erede di , alla corresponsione in favore del signor dell'importo Pt_1 Persona_2 CP_1 di € 100.000,00, quale quota parte del debito che la stessa aveva nei confronti dei signori Persona_2
e (quest'ultima madre del signor e dante causa dello stesso in CP_3 CP_2 CP_1 forza di successione). IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede, in caso di ammissione di teste avversi, di essere ammessi a controprova, con riserva di nominare i propri testi. Con vittoria di spese e compensi”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Alla base della pretesa di pagamento nel caso in esame vi è una scrittura privata definita nel ricorso monitorio dal creditore come riconoscimento di debito, nella quale si legge: “Io sottoscritto n. 16/07/1975 a Castelfranco E. Parte_1
e residente in [...] a Castelfranco E. a seguito di accordi avvenuti oggi tra me e e , mi ritengo debitore nei loro confronti di un CP_3 CP_2 importo pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00). Detto importo loro dovuto a saldo di ogni ulteriore pretesa, sarà da me pagato contestualmente all'incasso dell'importo relativo alla vendita del terreno attualmente a compromesso tra eredi e impresa acquirente (10.000 mq) in Via Europa”; segue una CP_2 sottoscrizione non disconosciuta dall'opponente Parte_1
Allega, quindi, il creditore, che dopo la sottoscrizione del riconoscimento i destinatari e sono deceduti, e che il terreno in CP_2 CP_3
2 questione è stato venduto dagli eredi dei predetti unitamente agli altri CP_2 comproprietari, in data 27/01/2022, con contestuale incasso del corrispettivo, e che da ciò consegue l'obbligo di versare, in favore di , erede della CP_1 defunta , la relativa quota parte dell'obbligazione contenuta nel CP_2 riconoscimento di debito, corrispondente ad € 100.000,00.
4. Parte attrice opponente allega l'insussistenza dell'obbligazione e l'invalidità del riconoscimento per effetto di una ricostruzione artatamente manipolata delle ragioni che avrebbero portato il firmatario a sottoscrivere la scrittura, e l'assenza di un'effettiva causa debendi, sulla base delle seguenti circostanze: la volontà dell'opponente nella sottoscrizione della scrittura sarebbe stata estorta con l'errore e con la violenza;
la nullità della scrittura, in quanto contenente un patto successorio dispositivo ed in quanto sottoscritta da un soggetto non legittimato;
l'inefficacia della scrittura per l'esistenza di una condizione risolutiva mai avveratasi e per l'intervenuta risoluzione per eccessiva onerosità della prestazione;
la prescrizione del diritto.
5. Parte convenuta opposta contesta integralmente i motivi di opposizione e fornisce una ricostruzione della vicenda diversa da quella dell'opponente, allegando un intento del promittente circa le vicende successorie Parte_1 intercorse tra i fratelli di sua nonna, ed in considerazione dello di salute della stessa, di assumersi in proprio un debito di , espromettendola ai sensi Persona_2
e per gli effetti dell'art. 1272 C.c. mediante la sottoscrizione della scrittura.
L'obiezione è infondata in quanto la scrittura privata in questione non ha i requisiti dell'espromissione, essendo al riguardo dirimente l'assenza di ogni intento e dichiarazione di assunzione di alcun debito altrui: la causa dell'espromissione consiste esclusivamente nell'assunzione di un debito altrui, che in questo caso non è menzionato e non è in alcun modo individuabile come ragione fondante la dichiarazione, sicché nessun effetto liberatorio potrebbe conseguire;
il negozio non è definibile di natura espromissoria.
6. Come, infatti, già rilevato nell'ordinanza istruttoria del 23/10/2024, <nella specie, il documento su cui si basa la pretesa attorea costituisce una ricognizione di debito, e contestuale promessa di pagamento, espressamente titolate, in quanto risulta (…) precisamente la provenienza del denaro promesso, e la funzione della futura compravendita a fornire la provvista per l'adempimento, il
3 tutto con riferimento a un immobile specificamente individuato, contrariamente a quanto allega parte convenuta circa la natura astratta della promessa>>.
Nella stessa ordinanza era stato, altresì, rilevato che <nel caso di promessa titolata -pur non assumendo la dichiarazione natura confessoria- vigono ugualmente le particolari limitazioni di prova poste dall'articolo 2732 C.c. per la confessione, quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale (Cass. III, 24/04/2023, n. 10890; Cass. II,
16/10/2020, n. 22588; Cass. II, 05/10/2017, n. 23246; per la giurisprudenza locale -in: www.giurisprudenzamodenese.it- si veda: Trib. Modena -Grandi-
11/3/21, n. 789; Trib. Modena -Grandi- 25/9/21, n. 1305; Trib. Modena -Grandi-
1/2/22, n. 114); detti presupposti ricorrono nel caso di specie, essendo, come esposto, la promessa espressamente titolata con riferimento ai fatti pertinenti al titolo, ossia alla specifica destinazione della somma prestata;
di conseguenza, nella specie la prova contraria alla quale è onerato il promittente si struttura in relazione all'impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza;
in altri termini, nel caso di promessa titolata, l'oggetto di prova è circoscritto all'inesistenza, inefficacia od estinzione del rapporto sottostante indicato (Trib.
Trento, 01/02/2021, n. 44, in: Guida al diritto 2021, 28; Trib. Modena, I,
04/01/2016, n. 1, in: Giurisprudenza locale - Modena 2016)>>.
7. Nel merito, infatti, la controversia può essere decisa sulla base della documentazione prodotta e, quanto al significato della scrittura, sulla base del contenuto della dichiarazione stessa.
Va premesso che, in diritto, che secondo orientamento consolidato e conforme, <Il riconoscimento e la ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 1988
c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie e non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione. Invece, essi agiscono come effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale>> (Cass. 29/5/2023, n. 15057; Cass.
10/11/2023, n. 31296).
L'orientamento di legittimità è condiviso dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio;
secondo il disposto normativo, infatti, <la ricognizione di debito e la promessa di pagamento non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale,
4 realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 cc un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare
l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Di conseguenza, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento non impediscono al promittente di contestare la validità delle clausole negoziali del contratto in esame>> (Trib. Modena -Pagliani-
4/2/19, n. 176; Trib. Modena -Pagliani- 14/7/22, n. 925; cfr.: Cass. II, n.
280/97; Cass. II, n. 8515/03; Cass. III, n. 18311/03; Cass. II, 22/8/2006, n.
18259; Cass. III, 15/5/2009, n. 11332; Cass. I, 13/06/2014, n. 13506; Cass. I,
13/10/2016, n. 20689);
<La ricognizione di debito e la promessa di pagamento non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, sicché la loro efficacia vincolante viene meno se a seguito di contestazione risulta l'inesistenza del rapporto c.d.
“fondamentale” sottostante, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 cc un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito>> (Trib. Modena -Pagliani-
24/10/2023, n. 1769);
<La ricognizione di debito determina un effetto di conferma di un rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione, che in processo dispensa il destinatario dall'onere di provarne l'esistenza, ma che non ha natura confessoria, e dunque consente al dichiarante di dar prova che tale rapporto non è mai sorto;
venendo in tal caso meno l'efficacia vincolante della ricognizione>> (Trib. Modena -Cifarelli- 2/11/2023, n. 11825).
Nel caso, quindi, che il promittente provi il fatto modificativo, estintivo o impeditivo del rapporto sottostante, viene meno ogni effetto vincolante della promessa stessa (Cass. III, n. 10762/98; Cass. III, n. 12833/99; Cass. III, n.
15575/2000; Cass. III, 9/5/2007, n. 10574; Cass. III, 16/9/2013, n. 21098).
In tal caso torna in capo al promissario l'onere di dare la prova di ulteriori fatti contrari alle allegazioni del promettente, ovvero che i fatti modificativi od
5 estintivi addotti non sono riferibili al rapporto in questione. Nel caso in esame l'odierno opponente ha efficacemente eccepito che la ricostruzione dei rapporti sottostanti dimostra l'assenza di un'obbligazione di pagamento;
il motivo di opposizione fa riferimento all'esistenza di una condizione non avveratasi, che non
è esatta perché indiscutibilmente il testo negoziale non è strutturato in modo da dar luogo a una condizione -sospensiva o risolutiva- in senso tecnico, dal momento che non vi è alcuna espressa sottoposizione dell'efficacia del negozio alla verificazione di un evento esterno all'oggetto del negozio stesso;
tuttavia l'eccezione coglie nel segno nell'evidenziare che il riconoscimento di debito era collegato a una vicenda, e anche a uno specifico evento non ancora verificatosi, senza il quale lo stesso riconoscimento risulta privo di causa.
8. In altri termini, nel caso in esame l'elemento futuro non incide sul piano dell'efficacia del contratto, ma assume un più pregnante significato sul piano causale, in modo che la sua mancata verificazione fa venir meno un tassello essenziale dell'impegno negoziale, determinando l'inesistenza del rapporto sottostante o, quanto meno, la sua invalidità sopravvenuta.
Infatti, secondo quanto esposto da parte attrice, la scrittura del 22/4/2007 trova il suo fondamento in un affare che si prospettava, in quel momento, ai tre fratelli ossia la vendita alla società Petra S.r.l. del terreno in CP_2 comproprietà (per € 1.070.000,00), dalla quale avrebbe incassato per Persona_2 la sua quota del 50% la somma di € 535.000,00, come risulta dal contratto preliminare del 12/10/2006 (doc. n. 2 att.), e la promessa di versamento di €
200.000,00 è collegato alla compravendita: <sarà da me pagato contestualmente all'incasso dell'importo relativo alla vendita del terreno attualmente a compromesso tra eredi e impresa acquirente>>. CP_2
L'espressione “terreno attualmente a compromesso” non può fare riferimento alla compravendita avvenuta quindici anni dopo, il 27/1/2022, ed intervenuta con un diverso acquirente (Immobil Gorup S.r.l.), indicata dal creditore nel procedimento monitorio (doc. n. 4 fasc. monitorio): nel 2007, al momento del rilascio della promessa, l'unico compromesso “attuale” era il contratto preliminare del 2006 con la società Petra S.r.l. (doc. n. 2 att.) che, però, fu oggetto di risoluzione consensuale, senza contestazione, in data
8/1/2009 (doc. n. 3 att.) per mancato avveramento della condizione rappresentata dalla approvazione da parte del Comune di Castelfranco Emilia dello strumento urbanistico necessario a consentire alla promissaria acquirente
6 Petra S.r.l. l'edificazione dell'area. La circostanza non è contestata da parte convenuta. A seguito della mancata verificazione di una condizione divenuta definitivamente impossibile, i promittenti venditori restituirono a Petra S.r.l. la caparra ricevuta di € 100.000,00 e il saldo non fu mai versato perché non si addivenne alla stipula del definitivo.
Ne consegue che, come già rilevato, sul piano causale la promessa di pagamento è rimasta completamente sfornita di causa, per il venir meno dell'obbligazione sottostante alla quale era collegata, che non è mai venuta ad esistenza.
9. Nella presente controversia, quindi, il titolo agli atti ha assunto l'efficacia di cui all'art. 1988 C.c. nella fase monitoria;
ma, nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, essendo contestata l'efficacia della promessa di pagamento, è stato indagato il profilo casuale sottostante, e le risultanze istruttorie hanno consentito, in proposito, di ricostruire compiutamente lo svolgimento dei fatti, dimostrando che l'opponente ha fornito la prova contraria specificamente richiesta nel caso di specie.
L'opposizione va, pertanto, accolta, con revoca del decreto ingiuntivo emesso, essendo fondata nel merito.
10. Attesa la verificata fondatezza nel merito dell'opposizione, non occorre esaminare le altre questioni -quali quelle di annullabilità per violenza e dolo, la nullità la nullità per contrarietà al divieto di patti successori e il difetto di legittimazione, ovvero la risoluzione per eccessiva onerosità della prestazione e l'intervenuta prescrizione del diritto- sollevate da parte attrice opponente, in applicazione del criterio di giudizio correntemente applicato da quanto ufficio secondo il quale secondo il quale <La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, pur se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente (o successivamente) le altre, anche sostituendo -nella prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.- il profilo di evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare codificato all'art. 276 c.p.c.>>
(Trib. Modena -Conte- 4/1/2016, n. 15; Trib. Modena -Del Borrello- 6/4/2016, n.
680; Trib. Modena -Rimondini- 25/9/2017, n. 1677; Trib. Modena -Castagnini-
13/1/2018, n. 454; Trib. Modena -Del Borrello- 19/3/2018, n. 475; Trib. Modena
-Ramacciotti- 26/9/2018, n. 1582; Trib. Modena -Pagliani- 9/1/2019, n. 21; Trib.
7 Modena -Pagliani- 10/1/2019, n. 37; Trib. Modena (Cifarelli), 25/01/2019, n.
1650; Trib. Modena -Pagliani- 17/1/2019, n. 89; Trib. Modena -Pagliani-
22/1/2019, n. 107; Trib. Modena -Castagnini- 26/1/2019, n. 143; Trib. Modena -
Pagliani- 15/2/2019, n. 232; Trib. Modena -Pagliani- 22/3/2019, n. 412; Trib.
Modena -Siracusano- 8/5/2019, n. 672; Trib. Modena -Grandi- 7/6/2019, n. 904;
Trib. Modena -Siracusano- 21/5/2020, n. 609; Trib. Modena -Siracusano-
15/12/2020, n. 1620; Trib. Modena -Ramacciotti- 13/12/2021, n. 1658; Trib.
Modena -Pagliani- 22/12/2021, n. 1708; Trib. Modena -pres. Ramacciotti, rel.
Bolondi- 6/9/2022, n. 1023; Trib. Modena -Lucchi- 21/11/2022, n. 1412; Trib.
Modena -Pagliani- 17/1/2023, n. 55; Trib. Modena -Pagliani- 27/9/2023, n.
1551; Trib. Modena -Pagliani- 9/11/2023, n. 1840; Trib. Modena -Pagliani-
1/2/2024, n. 288; Trib. Modena -Legittimo- 12/2/2024, n. 326; Trib. Modena -
Focaccia- 20/2/2024, n. 452).
11. Alla revoca del decreto ingiuntivo segue anche la revoca della condanna alle spese processuali della fase monitoria, senza necessità di espressa pronuncia in questa sede.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono, invece, la soccombenza, e -per valore dichiarato e bassa complessità, in assenza di fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, in accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° Parte_1 2248 del 9/10/2023 del Tribunale di Modena, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 4.849,55, di cui € 632,55 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 26/3/2025, e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(dr. G. Pagliani)
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