Versione
9 ottobre 2010
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22 dicembre 2016
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Art. 867. Provvedimenti di perdita del grado 1. Il provvedimento e' disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado e' disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo. 2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all'amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell' articolo 421 del codice civile . 3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. ((41)) 4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all'articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso. 5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:
a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1; b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2. 6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.
-------------- AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1; b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2. 6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.
-------------- AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 2.6640358
[…] L'art. 32-quinquies cod. pen. ha, pertanto, una portata applicativa ben circoscritta e delimitata da precisi requisiti qualitativi e quantitativi, che non può in alcun modo essere assimilata all'ampiezza delle fattispecie che possono determinare la cessazione del rapporto di servizio del personale militare ai sensi degli impugnati artt. 866, 867 e 923 del Codice dell'ordinamento militare. […]
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Giurisprudenza • 426
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 31/03/2025, n. 6387Provvedimento: […] Come eccepito dall'Amministrazione resistente, il Direttore Generale per il Personale Militare è competente ai sensi del comma 1 dell'art. 867 del Codice dell'Ordinamento militare (“ Provvedimenti di perdita di grado ”).Leggi di più...
- violazione termini procedimentali·
- perdita del grado per rimozione·
- proporzionalità sanzione·
- competenza amministrativa·
- art. 97 Costituzione·
- procedimento disciplinare·
- art. 653 c.p.p.·
- difetto di istruttoria·
- giudicato penale·
- art. 867 Codice Ordinamento Militare