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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2606/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2606/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Rosita Beccari;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Rosita Beccari;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 1087/2011 emessa in data 09.11.2011 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. n. 1087/2011 emessa in data 09.11.2011 alle condizioni di cui al ricorso. A sostegno della domanda le parti hanno allegato che la figlia , maggiorenne, Per_1 dall'anno 2018 è divenuta economicamente autosufficiente e in data 28.05.2022 ha contratto matrimonio costituendo una propria famiglia, mentre ha Controparte_1 anch'essa raggiunto una autosufficienza economica in quanto titolare di contratto di lavoro subordinato. Con provvedimento in data 04/08/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1087/2011 emessa in data 09.11.2011 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che la figlia Per_1
è diventata economicamente autosufficiente dall'anno 2018 e ha contratto matrimonio in data 28.05.2022, mentre ha anch'essa raggiunto una autosufficienza Controparte_1 economica in quanto titolare di contratto di lavoro subordinato. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1087/2011 emessa in data 09.11.2011, invariato il resto, come segue:
- Revoca l'obbligo posto a carico del sig. i versare alla sig.ra l'assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento di €.400,00 stabilito in favore della figlia , nonché l'assegno Per_1 di mantenimento di €.200,00 stabilito in favore della stessa sig.ra per Controparte_1
i motivi di cui in premessa;
- Spese di lite compensate.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2606/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Rosita Beccari;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Rosita Beccari;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 1087/2011 emessa in data 09.11.2011 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. n. 1087/2011 emessa in data 09.11.2011 alle condizioni di cui al ricorso. A sostegno della domanda le parti hanno allegato che la figlia , maggiorenne, Per_1 dall'anno 2018 è divenuta economicamente autosufficiente e in data 28.05.2022 ha contratto matrimonio costituendo una propria famiglia, mentre ha Controparte_1 anch'essa raggiunto una autosufficienza economica in quanto titolare di contratto di lavoro subordinato. Con provvedimento in data 04/08/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1087/2011 emessa in data 09.11.2011 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che la figlia Per_1
è diventata economicamente autosufficiente dall'anno 2018 e ha contratto matrimonio in data 28.05.2022, mentre ha anch'essa raggiunto una autosufficienza Controparte_1 economica in quanto titolare di contratto di lavoro subordinato. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1087/2011 emessa in data 09.11.2011, invariato il resto, come segue:
- Revoca l'obbligo posto a carico del sig. i versare alla sig.ra l'assegno Pt_1 CP_1 di mantenimento di €.400,00 stabilito in favore della figlia , nonché l'assegno Per_1 di mantenimento di €.200,00 stabilito in favore della stessa sig.ra per Controparte_1
i motivi di cui in premessa;
- Spese di lite compensate.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra