Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
Non è legittimato a proporre in proprio domanda di ingiunzione di pagamento delle spese di lite liquidate con l'ordinanza della Corte d'appello, pronunciata a norma degli artt. 314 e 646 cod. proc. pen., di condanna all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il difensore che, in detto giudizio, non abbia chiesto, a norma dell'art. 93 cod. proc. civ., la distrazione delle spese a proprio favore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1999, n. 8265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8265 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis
- ricorrente -
contro
DE CO GE, DI VAIO GAETANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 317/96 del Giudice conciliatore di NAPOLI, Sezione S. LORENZO, depositata il 16/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di NA De FA "in proprio e quale difensore di Di VA NO", il Conciliatore di Napoli con decreto 9 novembre 1991 ingiungeva al Ministero del Tesoro di pagare al ricorrente la somma liquidata a titolo di spese di lite con ordinanza della Corte di appello di Napoli a norma degli artt. 314 e ss. c.p.p.. La opposizione proposta dal Ministero del Tesoro (che aveva eccepito la natura di titolo esecutivo della ordinanza sulla quale si era fondato il decreto di ingiunzione e il difetto di legittimazione di NA De FA "non risultando egli distrattario dell'importo delle spese di lite") era rigettata dal Conciliatore di Napoli che condannava l'opponente alle ulteriori spese del giudizio.
Il Conciliatore dava atto che il Ministero nel corso del giudizio aveva eseguito il pagamento della somma ingiunta "ma non delle spese liquidate" e motivava nel senso che con "l'esibizione di documenti" i ricorrenti avevano provato il titolo del loro credito fatto valere con il procedimento monitorio.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero del Tesoro con due motivi di impugnazione, NA De FA non si è costituito in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Ministero ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 314 e ss. C.p.p. e ai principi in materia di divieto del ne bis in idem",
nonché "motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria" e lamenta che il Conciliatore non abbia neppure preso in considerazione la prima ragione della opposizione e cioè la inammissibilità del ricorso per ingiunzione fondato sulla ordinanza del giudice penale che costituisce essa stessa titolo esecutivo e conseguentemente la nullità dello stesso decreto di ingiunzione che "reitera la medesima condanna con l'aggiunta delle spese del procedimento monitorio". Con il secondo motivo il Ministero deduce violazione delle norme che regolano la materia della condanna per le spese di lite e la legittimazione attiva, nonché vizio di motivazione, riproponendo la eccezione - neppure presa in considerazione dal Conciliatore - di difetto di legittimazione del ricorrente avvocato De FA, che "non era distrattario delle spese legali liquidate nella ordinanza" posta a fondamento della ingiunzione.
2. Il secondo motivo, che pone una questione di difetto di legittimazione attiva, e dunque di improponibilità della originaria domanda di ingiunzione, assume rilievo pregiudiziale e deve quindi essere esaminata con precedenza rispetto alla prima censura (con la quale si deduce un errore in iudicando, la violazione cioè del divieto del ne bis in idem). Il motivo è fondato.
L'avvocato NA De FA ha proposto infatti la domanda di ingiunzione (fatto riferimento alla "prova scritta" costituita dalla ordinanza pronunciata, nei confronti del proprio assistito NO Di VA, dalla Corte d'appello di Napoli a norma dell'art. 314 C.P.P., recante condanna del Ministero del Tesoro anche al rimborso delle spese del giudizio a favore del Di VA) sia nella sua qualità di difensore di NO Di VA, munito di procura stesa a margine del ricorso ex art. 638 c.p.c., sia "in proprio". A ragione la difesa del Ministero aveva eccepito nel giudizio di opposizione (e tale eccezione ha riproposto con il secondo motivo qui in esame) il difetto di legittimazione dell'avvocato De FA a far valere "in proprio" il prospettato diritto al rimborso delle spese del procedimento ex art. 314 C.P.P., che la Corte d'appello aveva liquidato a favore della parte, non avendo lo stesso difensore chiesto la distrazione delle spese a proprio favore ex art. 93 c.p.c.. Accolto dunque il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere sul punto cassata senza rinvio (a norma dell'art. 382, secondo comma, c.p.c.) poiché la domanda di ingiunzione non poteva essere proposta - in proprio - dall'avv. NA De FA, privo di legittimazione al riguardo (così revocato, sul punto, l'opposto decreto).
3. Fondato è pure il primo motivo del ricorso. L'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, pronunciata a norma degli artt. 314 e 646 C.P.P. in materia di "riparazione per l'ingiusta detenzione", ha natura sostanziale di sentenza (provvedendo in ordine al diritto soggettivo dell'imputato prosciolto all'"equa riparazione per la custodia cautelare subita"), quindi autorità di cosa giudicata formale (art. 324 c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 C.C.) e costituisce titolo esecutivo a norma dell'art. 474 c.p.c.. Sicché la medesima azione di condanna (come è per certo la domanda di ingiunzione) era preclusa e non poteva essere esercitata neppure attraverso lo speciale procedimento monitorio.
Accolto perciò anche il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata (che ha omesso di considerare la preclusione dipendente dal precedente giudicato) deve essere cassata;
e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia ben può essere decisa nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c. con l'accoglimento della opposizione proposta dal Ministero del Tesoro al decreto di ingiunzione 19 novembre 1992 del giudice conciliatore di Napoli e la revoca del decreto stesso.
Soccombenti, l'avvocato NA De FA - in proprio - e NO Di VA sono tenuti e condannati in solido al rimborso delle spese dell'intero giudizio a favore del Ministero del Tesoro.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal Ministero del Tesoro avverso il decreto di ingiunzione del Giudice Conciliatore di Napoli, revocando lo stesso decreto;
condanna NA De FA e NO Di VA in solido al rimborso delle spese a favore del Ministero ricorrente, che liquida in complessive lire 800.000 quanto al giudizio di merito e in lire 585.000, di cui lire 500.000 per onorari di avvocato, quanto alla presente fase.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999