Decreto cautelare 6 marzo 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00861/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Fasanella e Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Leonardo Deramo in RI, via Abbrescia, n. 83/B;
contro
U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RI, domiciliataria ex lege in RI, via Melo, n. 97;
A.R.C.A. Capitanata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Vaira e Massimo Raponi, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 3404 del 16 gennaio 2024, notificato il 26 gennaio 2024, con il quale il Prefetto di Foggia ha diffidato e costituito in mora la ricorrente, nella sua qualità di vedova dell'impiegato -OMISSIS-, nonché “chiunque altro occupi l'immobile”, ai fini del rilascio in favore di A.R.C.A. Capitanata dell'alloggio ad uso abitativo sito in Foggia alla Via-OMISSIS-, int. 9, in precedenza assegnato in favore del de cuius in virtù di decreto prefettizio prot. n. 634/Serv. Gen. del 9 novembre 2005, da eseguirsi entro il termine di 15 giorni dalla sua notifica “sgombro da cose e persone, eventualmente conviventi, facenti o meno parte del nucleo familiare…”, disponendo altresì che “decorso inutilmente l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni dalla predetta scadenza, il presente provvedimento acquisterà forza di titolo esecutivo e si procederà al rilascio forzoso dell'alloggio con l'ausilio della Forza Pubblica, all'accesso nell'immobile ed alla rimozione di quanto ivi esistente, previo inventario, al trasporto e custodia degli stessi, con oneri e spese a carico della S.V…”;
b) di tutti gli altri atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia, del Ministero dell'Interno e di A.R.C.A. Capitanata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con decreto prot. n. 634/Serv. Gen. del 9 novembre 2005, il Prefetto di Foggia assegnava al sig. -OMISSIS-, dipendente del Ministero della Giustizia - Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale di Foggia, un alloggio sito in Foggia alla Via-OMISSIS-, int. 9, di proprietà dello I.A.C.P. (oggi A.R.C.A. Capitanata), realizzato nell’ambito di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnate nella lotta alla criminalità organizzata ( art. 18 del Decreto Legge 13.5.1991, n. 152 e Delibera CIPE del 20.12.1991 ).
Sulla base del succitato decreto prefettizio, il signor -OMISSIS-, marito e dante causa della ricorrente (vedova), stipulava con l’Istituto Autonomo Case Popolari di Foggia contratto di locazione il 10 luglio 2006.
In data 1° aprile 2008, il signor -OMISSIS- veniva collocato in quiescenza.
Con missiva del 31 maggio 2014, il dante causa della deducente formulava allo I.A.C.P., alla regione Puglia - Assessorato alle Politiche Abitative e alla Prefettura di Foggia istanza finalizzata all’acquisto del detto alloggio, ai sensi dell’art. 3, comma 1- ter della legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47.
Con nota di riscontro del 27 ottobre 2014, prot. n. 30361/14, A.R.C.A. Capitanata comunicava al de cuius di avere richiesto “indirizzi” al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Divisione Generale per la condizione abitativa, in merito all’applicazione del menzionato art. 3, comma 1 ter , della legge n. 80/2014.
La succitata proposta di acquisto rimaneva priva di risposta.
Il signor -OMISSIS- decedeva in data 3 maggio 2015.
Con provvedimento prot. n. 3404 del 16 gennaio 2024, notificato il 26 gennaio 2024, il Prefetto di Foggia diffidava la vedova ricorrente al rilascio del suddetto immobile entro il termine di quindici giorni, preavvertendo in mancanza il rilascio forzoso, essenzialmente così motivando:
- ai sensi dell’art. 5 della suindicata Delibera CIPE del 20/12/1991, costituisce motivo di decadenza automatica la cessazione dall’incarico di servizio che ha determinato l’assegnazione dell’alloggio;
- ai sensi del D.M. n. 215/2002, come modificato ed integrato dal D.M. n. 185/2014, costituiscono cause di decadenza e revoca dell’assegnazione le seguenti fattispecie:
a) cessazione dell’incarico con il trasferimento in uffici situati in altra provincia;
b) cessazione dal servizio che ha costituito titolo per l’assegnazione;
c) l’assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti;
d) l’acquisto da parte dell’assegnatario di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nello stesso comune.
- i medesimi presupposti per la decadenza e la revoca del diritto all’abitazione, sono stati richiamati all’art. 8 del citato avviso n. 2428/2003;
- nell’istanza di assegnazione di alloggio presentata in esito alla pubblicazione di tale avviso, il sig. -OMISSIS- aveva dichiarato di essere consapevole delle cause di decadenza e revoca sopra indicate;
- in esito a tale istanza, con il richiamato decreto n. 634 del 9/11/2005, fu disposta l’assegnazione in favore del sig. -OMISSIS- dell’alloggio in argomento;
- dalla verifica degli atti d’ufficio, è emerso che:
1) il sig. -OMISSIS- fu collocato a riposo in data 1/4/2008;
2) a seguito del collocamento a riposo, con decreto prefettizio n. 716 del 26/8/2008, fu disposta la revoca dell’assegnazione, in favore del sig. -OMISSIS-, dell’alloggio di edilizia sovvenzionata ubicato in via Imperati, 1, int. 9;
3) in ragione del mancato, volontario rilascio dell’alloggio, con provvedimento prefettizio n. 166 del 18/2/2009, ne fu disposto l’escomio in via amministrativa;
4) il sig. -OMISSIS- è deceduto in data 3/5/2015
- ai sensi dell’art. 3, c. 1-bis, del D.L. n. 47/2014, convertito nella legge n. 80/2014, nel caso di decesso dell’assegnatario, l’alloggio rimane assegnato in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni, a partire dal decesso dell’assegnatario;
- in esito ad appositi accertamenti, la Direzione della Casa Circondariale di Foggia -Amministrazione Penitenziaria con nota n. 11517 del 18/12/2023, ha comunicato che la S.V., coniuge superstite del sig. -OMISSIS-, continua ad occupare l’alloggio con il suo nucleo familiare, ancorchè sia decorso il termine triennale sopra indicato;
- tale situazione configura, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 215/2002, come modificato ed integrato dal D.M. n. 185/2014, dall’avviso n. 2428 del 6/12/2003 e dal richiamato art. 3, c. 1-bis, motivo di decadenza e revoca del diritto di occupare l’alloggio;
- il CIPE con la richiamata Delibera n. 99 del 20/12/1991, al punto 5, comma 4, ha previsto che “.... l’alloggio ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto ai sensi del presente punto: ove necessario alla riacquisizione della disponibilità dell’alloggio, il Prefetto procede all’escomio in via amministrativa…”, con la specifica finalità della riacquisizione della disponibilità dell’alloggio;
- a causa dell’elevata incidenza criminale che si registra in questa Provincia e del rilevante turn over delle Forze dell’Ordine impiegate nella lotta alla criminalità organizzata, in data 27/10/2021 è stato pubblicato l’avviso n. 65429 per la presentazione delle domande per l’assegnazione di alloggi resisi disponibili nel comune di Foggia;
- sono pervenute numerose istanze che, ad oggi, è stato possibile accogliere in misura limitata, in ragione soprattutto del modesto numero di alloggi adeguati e disponibili;
- sussiste, pertanto, all’attualità, l’esigenza di corrispondere alle istanze di assegnazione degli alloggi, anche mediante il recupero di quelli illegittimamente occupati.
1.1 - La ricorrente, vedova del signor -OMISSIS-, ha impugnato, domandandone l’annullamento, il succitato provvedimento prefettizio prot. n. 3404 del 16 gennaio 2024.
Ha chiesto, in via meramente subordinata e solo nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso principale, il riconoscimento dell’indennizzo previsto ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
I. Violazione di legge (art. 7 e 8 L. 7.8.1990 n. 241: omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di escomio).
Violazione di legge (art. 97 Cost.: principi generali di imparzialità e buon andamento della P.A.).
Eccesso di potere per totale carenza di istruttoria;
II. Violazione di legge (art. 13 del D.L. n. 112/2008, così come modificato dall’art. 3, comma 1°, del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni con L. n. 80/2014; art. 97 Cost.; art. 1 L. n. 241/1990: principi generali in tema di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; principio del minimo mezzo).
Violazione di legge (art. 23, co. 1° e 2°, L.R. Puglia 1.8.2020 n. 26).
Violazione di legge (art. 2 L. n. 241/1990: omessa conclusione del procedimento di alienazione dell’alloggio aperto a seguito della proposta di acquisto presentata dal dante causa della ricorrente).
Violazione di legge (art. 3 della L. n. 241/1990: motivazione apparente e pretestuosa).
Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria.
Ingiustizia manifesta;
III. Violazione di legge (art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione e motivazione apparente, oltre che meramente generica).
Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per contraddittorietà.
Ingiustizia manifesta.
1.2 - Si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale erariale, l’U.T.G. - Prefettura di Foggia e il Ministero dell'Interno.
Hanno eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., in ragione, essenzialmente, della natura giuridica di diritto soggettivo della situazione giuridica soggettiva sottesa al ricorso.
Nel merito, hanno contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.
1.3 - Si è costituita in giudizio A.R.C.A. Capitanata, contestando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive pretese.
1.5 - All’udienza pubblica del 26 marzo 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R. e in parte va respinto, nei sensi di seguito indicati.
3. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte in cui la ricorrente sostanzialmente reclama il suo diritto all’acquisto della proprietà dell’immobile.
3.1 - Invero, la deducente - richiamati l’art. 13 del decreto legge n. 112/2008 (il quale, al comma 1, dispone, in particolare, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie… approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e, al comma 2, lettera “b”, prevede il riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto in favore dell’assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione) e l’art. 23 della legge regionale pugliese n. 26/2020 (il quale, nel testo vigente ratione temporis, stabiliva, al comma 1, che Le Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) della Regione Puglia avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione …. degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 in attuazione dell’articolo 13 - rectius, 3 - , comma 1-ter, del decreto-legge 47/2014, e, al comma 2, che Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ) - lamenta (seconda censura) l’illegittimità del gravato atto, in quanto adottato in assenza di riscontro alla proposta di acquisto presentata dal dante causa della ricorrente allo I.A.C.P. (oggi A.R.C.A. Capitanata) il 31 maggio 2014, ai sensi dell’art. 3, comma 1- ter della legge n. 80/2014 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 47/2014), secondo cui Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari ….
Assume l’illegittimità del provvedimento prefettizio impugnato, considerato che:
1) il sig. -OMISSIS-, prima del suo decesso (avvenuto nel 2015), ha presentato rituale domanda di acquisto dell’alloggio (nel corso del 2014), e, quindi, ha pieno diritto a ricevere un riscontro espresso in ordine alla detta istanza anche in ragione del disposto di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990 (a mente del quale ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso);
2) sulla base dei noti principi di economicità dell’azione amministrativa (diretta emanazione del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.) il riscontro alla predetta domanda doveva (e deve) in ogni caso precedere l’eventuale procedimento volto a liberare forzatamente l’alloggio (escomio).
E’ evidente che ove la ricorrente dovesse essere “sfrattata” dall’alloggio perderebbe ogni concreta possibilità di conseguire lo stesso in proprietà, malgrado la tempestiva domanda a suo tempo presentata dal proprio dante causa all’ARCA Capitanata ed al medesimo Prefetto di Foggia .
3.2 - Osserva il Collegio che, in parte qua, la tesi attorea poggia, sostanzialmente, sulla costruzione (o comunque prospettazione) di una posizione di diritto soggettivo - quella di legittimo, potenziale acquirente dell’immobile - che non potrebbe essere incisa, in tesi, dall’impugnato decreto prefettizio: dunque, la ricorrente pretenderebbe di “neutralizzare” gli effetti del gravato provvedimento invocando il proprio diritto all’acquisizione dell’immobile, sorto sulla base della normativa (nazionale e regionale) nel tempo intervenuta.
Sotto questo profilo, la vicenda all’odierno scrutinio si snoda sul versante “privatistico”, nell’ambito del quale la deducente ritiene di essere legittimata - a seguito della manifestazione di disponibilità formulata dal suo dante causa e sulla base delle previsioni legislative intercorse - all’acquisto dell’immobile.
In altri termini, la ricorrente invoca la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo che, dal suo punto di vista, precede il (o comunque prescinde dal) provvedimento prefettizio e si radica direttamente nelle prerogative riconosciute dalle leggi in capo agli assegnatari degli alloggi e parti del relativo contratto di locazione (in omologa fattispecie, T.A.R. Puglia, RI, Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 15).
Orbene, la giurisdizione si determina in base alla domanda, a prescindere dal vaglio della sua fondatezza, e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti ( petitum formale, cioè il tipo di pronuncia richiesta), bensì il petitum sostanziale , il quale va identificato non in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma in forza della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio (e plurimis, Cass., Sez. un., 25 giugno 2010, n. 15323; 11 ottobre 2011, n. 20902; 15 settembre 2017, n. 21522; 26 ottobre 2017, n. 25456; 31 luglio 2018, n. 20350; 19 novembre 2019, n. 30009; 8 luglio 2020, n. 14231; 28 ottobre 2021, n. 30580) (Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza 27 maggio 2022, n. 17245) ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (vedi, da ultima, Cass. S.U. sent. n. 10374/2007) (Cassazione civile, Sez. Unite, 16 maggio 2008, n. 12378).
E ancora: La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che s’invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento, ovvero alla correlata tutela effettivamente richiesta (v., solo ad esempio, Cass., Sez. un., 24 gennaio 2024, n. 2368, pag. 6; Cass., Sez. un., 29 luglio 2021, n. 21768, pag. 9, § 2) (Cassazione Civile, Sez. Unite, ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26109).
Nel caso in esame, il petitum sostanziale attiene, in parte qua, al preteso diritto della vedova ricorrente di conseguire la proprietà dell’immobile, subentrando alla posizione del dante causa, il quale aveva già formulato domanda in tal senso.
In altri termini, la ricorrente, sotto l’egida della domanda di annullamento del gravato provvedimento, in realtà sostanzialmente reclama, in parte qua, il suo diritto all’acquisto in proprietà dell’immobile: il petitum sostanziale, in relazione alle caratteristiche dei particolari rapporti fatti valere in giudizio e alla consistenza e natura delle vantate situazioni giuridiche soggettive di cui si chiede tutela, è, a ogni modo, l’accertamento del proprio diritto (soggettivo) all’acquisto in proprietà dell’alloggio.
In omologa fattispecie, questa sezione ha già avuto modo di osservare - con argomentazioni alle quali si intende dare continuità - che Tale assunto, però, si scontra con l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio (cfr. Cass. SS.UU., ord. 28.5.2020, n. 10082) , ritenendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario (T.A.R. Puglia, RI, Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 15, cit.).
4. - Sul versante pubblicistico, concernente propriamente la legittimità dell’azione amministrativa posta in essere dalla Prefettura di Foggia, il ricorso è infondato e va respinto.
5. - Sotto quest’ultimo profilo, va disattesa la censura con cui la ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative, ex artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, deducendo che, qualora preventivamente notiziata dell’avvio del procedimento, avrebbe potuto rappresentare l’avvenuta produzione, da parte del suo dante causa, della domanda di acquisto dell’alloggio e il relativo omesso riscontro, nonché il permanente stabile utilizzo dell’immobile e l’esistenza, nell’ambito territoriale del comune di Foggia, di numerosi altri alloggi realizzati in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica destinato alle Forze dell’Ordine e ad altre Amministrazioni statali, tuttora non occupati e disponibili ai fini dell’assegnazione agli aventi diritto.
La doglianza va respinta, in ragione della natura vincolata del provvedimento (art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990), al verificarsi dei presupposti di legge, rimasti incontestati.
Invero, l’art. 3, comma 1- bis del decreto legge n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014, dispone che:
Gli alloggi concessi ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell’assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall’incarico. Nel caso di decesso dell’assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell’assegnatario.
Orbene, è incontestato che la vedova ricorrente non ha più i requisiti legittimanti l’assegnazione, essendo il suo dante causa (marito) deceduto in data 3 maggio 2015, con conseguente relativo decorso del succitato termine decadenziale triennale previsto dalla normativa di riferimento e perdita del titolo di occupazione dell’immobile.
6. - Parimenti infondato è il (terzo) motivo di ricorso, con cui la deducente contesta il difetto di motivazione del gravato provvedimento, in relazione all’asserita insufficienza e genericità del richiamo alle “numerose istanze” di assegnazione pervenute in esito al bando del 2021, al “modesto numero di alloggi adeguati e disponibili”, alla mancata indicazione del numero degli alloggi “illegittimamente occupati”.
In proposito, è sufficiente ribadire l’illustrata natura vincolata del provvedimento prefettizio, in alcun modo contestato nei suoi presupposti “di merito”, cioè l’avvenuto decorso del termine triennale dal decesso nel 2015 dell’assegnatario (peraltro, già collocato a riposo dal 2008).
A ciò si aggiunga, come pure controdedotto dalla Difesa erariale, che le successive assegnazioni non costituiscono il presupposto legittimante per l’esercizio del contestato potere, bensì la finalità dell’interesse pubblico di garantire un alloggio a soggetti appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Amministrazioni comunque impegnate nella lotta alla criminalità organizzata: in altri termini, non rileva, ai fini della legittimità dell’atto impugnato, la quantificazione nell’atto medesimo delle istanze di assegnazione pervenute, degli alloggi disponibili o di quelli occupati illegittimamente.
7. - La domanda subordinata di indennizzo ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 va respinta, in ragione della natura vincolata del provvedimento e, comunque, della sua genericità.
8. - Per le ragioni esposte, il ricorso è:
- in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi sopra illustrati, indicando, in parte qua, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale potrà essere riproposto il giudizio in parte qua , nei perentori termini di legge;
- in parte infondato, nei sensi innanzi rappresentati.
9. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di RI (sezione prima):
- dichiara il ricorso, di cui in epigrafe, in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi di cui in motivazione, indicando, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale potrà essere riproposto il giudizio in parte qua , nei perentori termini di legge;
- in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in RI nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.