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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9130 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 65195 ed al n. 73725 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, poste in decisione all'udienza del 21.3.2025 e vertenti tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliati in Roma, Via Nomentana n. 263, presso lo studio
[...]
degli Avv.ti Francesco Rea e Gian Luca De Angelis che li rappresentano e difendono per procura in atti,
- attori -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, Via Gen. Don Ferrante M. Gonzaga
n. 21, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciotola che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Castiglione
pagina 1 di 10 del Lago n. 14, presso lo studio dell'Avv. Priscilla Petitti che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Claudio Mauriello che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- chiamato in causa -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4
elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Denza n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Battaglia che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- chiamato in causa -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata (r.g. n. 65195/22), la Parte_1
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
09720220113700943005 dell'importo di euro 264.005,88 in relazione alle surroghe esercitate dal ex legge n. Controparte_2
662/1996.
L'opponente eccepiva l'assenza di titolo esecutivo e l'inesistenza e nullità dei contratti di fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
Si costituiva il , Controparte_2
eccependo la correttezza della procedura di riscossione e l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo in subordine la declaratoria che sono dovute le somme di euro 192.000,00 e di euro 72.000,00 in relazione alle due operazioni e relativa surroga, oltre interessi e rivalutazione, con conseguente condanna, anche ex art. 96
pagina 2 di 10 c.p.c., nonché chiamando in causa la banca finanziatrice e la Controparte_4
cessionaria Controparte_3
La ”, costituendosi, evidenziava il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, la legittimità del proprio operato e la infondatezza dell'opposizione.
Si costituivano anche la “ , rilevando la infondatezza Controparte_4 dell'opposizione e della chiamata in causa, e la Controparte_3
, la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la infondatezza
[...] dell'opposizione.
Con successiva citazione (r.g. n. 73725/22), proponeva opposizione Parte_2
ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 09720220113700943007 dell'importo di euro 264.005,88 e relativa al medesimo credito, eccependo sempre l'assenza di titolo esecutivo e l'inesistenza dei contratti di fideiussione.
Costituiti i convenuti e Controparte_1 [...]
anche in questa opposizione e riuniti i Controparte_2 due giudizi, all'udienza del 21.3.2025 gli opponenti concludevano per l'annullamento delle cartelle di pagamento, il Controparte_2
concludeva per il rigetto dell'opposizione, l'accertamento
[...]
delle somme dovute con relativa condanna e per la pronuncia ex art. 96 c.p.c., la concludeva per l'accoglimento delle Controparte_5
eccezioni preliminari ed il rigetto dell'opposizione, mentre i chiamati in causa concludevano per il rigetto dell'opposizione e di ogni pretesa avanzata nei loro confronti.
Nella stessa udienza il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
pagina 3 di 10 DIRITTO
Precisato che gli attori non contestano il proprio inadempimento, in via generale l'art. 17), primo comma, del d.l.vo n. 46 del 26.2.1999 dispone che “Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”, mentre il successivo art. 21) precisa che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
L'attivazione della procedura di riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica da parte dell'amministrazione impone, dunque, che la procedura medesima sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. V
Sent., 03/03/2017, n. 5439; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/08/2011, n. 17628).
Peraltro, l'art. 9, 5° comma, del d.l.vo. 31.3.1998, n. 123 dispone che “Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'Allegato 1, parte II, art. 3, del D.M. del 23.11.2012, recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, al punto H.1 prevede poi che “In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza,
pagina 4 di 10 al , l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione CP_6 per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora”, precisando al punto
H.2 a) che “Per data di inadempimento si intende: b) nel caso di operazioni di durata pari o inferiori a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, la data della risoluzione o della revoca” ed al punto H.3) che “Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste: a) nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi, nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento”.
A sua volta, l'art. 2, 4° comma, del D.M. 20.6.2005, recante “Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, dispone che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Infine, l'art. 8 bis del d.l. del 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni con la l.
24.3.2015, n. 33, ha ribadito che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96 n.
662, costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione pagina 5 di 10 spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e successive modificazioni”.
Occorre inoltre precisare sotto il profilo temporale che “la "norma della L. n. 33 del
2015, art. 8 bis, non va considerata nè come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, nè come disposizione innovativa", come per contro inteso dal giudice del merito (cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 4). Si tratta, in effetti, di disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente"
(Cass., 31 maggio 2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del
1998, art. 9, comma 5: posto in specie che le più e "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664)” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 10/09/2019) 25/11/2019, n. 30621).
Dunque, per espressa previsione normativa, il credito in esame può essere azionato direttamente tramite l'iscrizione a ruolo.
Per quanto concerne il presupposto della revoca o della risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento, la giurisprudenza, dopo aver premesso che il credito derivante dall'escussione da parte dell'istituto finanziatore della garanzia prestata “ex lege” dal Fondo di Garanzia ha natura pubblicistica in quanto connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, ha precisato che in tema di finanziamenti agevolati garantiti da CP_2
pagina 6 di 10 , quest'ultimo in caso di escussione della garanzia può agire in surroga nei CP_2
confronti dei fideiussori avvalendosi delle forme dell'esecuzione esattoriale, pur quando il finanziamento non sia stato oggetto di revoca ed anche laddove il rapporto sia antecedente all'art. 8 bis, d.l. 24.1.2015, n. 3 in quanto quest'ultima disposizione, avendo natura processuale, si applica secondo il principio “tempus regit actum” (si veda Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/03/2020, n. 6508).
Infine, di recente è stato ribadito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2
detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/01/2023, n. 1005).
Per i contratti di fideiussione, gli stessi sono in atti (doc.ti nn. 7a e 7b fascicolo
), regolarmente firmati dal Controparte_2
fideiussore.
Per altro aspetto, l'art. 2), 2° comma, della legge n. 287/1990, richiamato dalle opponenti, prevede che “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti,
pagina 7 di 10 condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi”.
Le parti opponenti richiamano, altresì, il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, il quale ha stabilito che le tre clausole contenute nel modulo negoziale per le fideiussioni “omnibus” predisposto dall'ABI nel 2003 integravano una forma di intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
In realtà, a parte la circostanza che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 si applica esclusivamente alla fideiussione omnibus conforme al modello ABI e non alla fideiussione specifica e, dunque, l'accertamento della nullità per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 non riguarda fideiussioni specifiche stipulate attraverso negoziazioni personalizzate e non secondo il modulo ABI ritenuto anticoncorrenziale (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/01/2025, n. 657), questo richiamo al suddetto provvedimento non è in ogni caso pertinente, poiché nella fattispecie non vengono in considerazione fideiussioni “ominibus”, vale a dire per tutte le obbligazioni, presenti e future, che il debitore ha nei confronti del creditore. ma, come risulta dai relativi contratti in atti (doc.ti nn. 7a e 7b fascicolo
), fideiussioni per specifici Controparte_2
e singoli crediti, peraltro già esistenti e determinati.
Non osta a questa conclusione l'art.
4.4. del D.M. 23.9.2005, ai sensi del quale
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di pagina 8 di 10 cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo".
Infatti, a parte la circostanza che tale D.M. non prevede alcuna invalidità, la giurisprudenza ha precisato come “la dedotta nullità non sia fondata, in quanto la garanzia prestata dai soci della debitrice principale non è una "garanzia bancaria" in senso proprio - ovvero una garanzia prestata dalla Banca - ma una garanzia personale prestata dai soci. Così come, di recente, affermato dall'A.B. e
Finanziario, l'esclusione prevista dalla norma indicata, rappresentando un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale, deve interpretarsi in modo restrittivo, nel senso che è limitata al divieto di cumulo della quota di finanziamento garantita dal
Fondo con le garanzie reali (pegno o ipoteca), di natura assicurativa o bancaria.
Infatti, "E' coerente con la ratio normativa il fatto che l'agevolazione pubblicistica degli investimenti delle PMI sia perseguita dal legislatore mediante il divieto di ipoteche su immobili a salvaguardia della ricchezza patrimoniale propria della società garantita, ma non attraverso l'esclusione delle garanzie personali fideiussorie prestate da soggetti terzi rispetto alla società in quanto persone fisiche"
- (cfr. ABF, Collegio Milano cit.). In tale senso, depone anche la nuova formulazione delle "Disposizioni Operative del Fondo di G." - in vigore dal 14 ottobre 2022 - approvato con D.M. Sviluppo Economico del 3 ottobre 2022 che prevede - espressamente - che si possa acquisire ulteriore garanzia di tipo personale” (Corte d'Appello Milano, Sez. I, Sent., 04/05/2023, n. 1436).
L'opposizione, in assorbimento di ogni altra questione, è conseguentemente rigettata e l'ordinanza di sospensione delle cartelle opposte del 21.9.2023 è revocata.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poiché non risulta che gli attori abbiano agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le opposizioni;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; c) revoca l'ordinanza di sospensione delle cartelle opposte del 21.9.2023; d) condanna la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Parte_1 Pt_2
al pagamento in solido delle spese processuali in favore della
[...] [...]
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che Controparte_1
liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge;
e) condanna la “ , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, e al pagamento in solido delle Parte_2
spese processuali in favore del Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida in euro
[...]
5.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge;
f) condanna la , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, e al pagamento in solido delle spese processuali in Parte_2 favore della , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro
50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge;
g) condanna la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Parte_1 Pt_2
al pagamento in solido delle spese processuali in favore della “
[...] CP_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida in euro
[...]
5.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge.
Roma, 17.6.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 65195 ed al n. 73725 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, poste in decisione all'udienza del 21.3.2025 e vertenti tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliati in Roma, Via Nomentana n. 263, presso lo studio
[...]
degli Avv.ti Francesco Rea e Gian Luca De Angelis che li rappresentano e difendono per procura in atti,
- attori -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, Via Gen. Don Ferrante M. Gonzaga
n. 21, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciotola che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Castiglione
pagina 1 di 10 del Lago n. 14, presso lo studio dell'Avv. Priscilla Petitti che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Claudio Mauriello che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- chiamato in causa -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4
elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Denza n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Battaglia che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- chiamato in causa -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata (r.g. n. 65195/22), la Parte_1
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
09720220113700943005 dell'importo di euro 264.005,88 in relazione alle surroghe esercitate dal ex legge n. Controparte_2
662/1996.
L'opponente eccepiva l'assenza di titolo esecutivo e l'inesistenza e nullità dei contratti di fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
Si costituiva il , Controparte_2
eccependo la correttezza della procedura di riscossione e l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo in subordine la declaratoria che sono dovute le somme di euro 192.000,00 e di euro 72.000,00 in relazione alle due operazioni e relativa surroga, oltre interessi e rivalutazione, con conseguente condanna, anche ex art. 96
pagina 2 di 10 c.p.c., nonché chiamando in causa la banca finanziatrice e la Controparte_4
cessionaria Controparte_3
La ”, costituendosi, evidenziava il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, la legittimità del proprio operato e la infondatezza dell'opposizione.
Si costituivano anche la “ , rilevando la infondatezza Controparte_4 dell'opposizione e della chiamata in causa, e la Controparte_3
, la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la infondatezza
[...] dell'opposizione.
Con successiva citazione (r.g. n. 73725/22), proponeva opposizione Parte_2
ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 09720220113700943007 dell'importo di euro 264.005,88 e relativa al medesimo credito, eccependo sempre l'assenza di titolo esecutivo e l'inesistenza dei contratti di fideiussione.
Costituiti i convenuti e Controparte_1 [...]
anche in questa opposizione e riuniti i Controparte_2 due giudizi, all'udienza del 21.3.2025 gli opponenti concludevano per l'annullamento delle cartelle di pagamento, il Controparte_2
concludeva per il rigetto dell'opposizione, l'accertamento
[...]
delle somme dovute con relativa condanna e per la pronuncia ex art. 96 c.p.c., la concludeva per l'accoglimento delle Controparte_5
eccezioni preliminari ed il rigetto dell'opposizione, mentre i chiamati in causa concludevano per il rigetto dell'opposizione e di ogni pretesa avanzata nei loro confronti.
Nella stessa udienza il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
pagina 3 di 10 DIRITTO
Precisato che gli attori non contestano il proprio inadempimento, in via generale l'art. 17), primo comma, del d.l.vo n. 46 del 26.2.1999 dispone che “Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”, mentre il successivo art. 21) precisa che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
L'attivazione della procedura di riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica da parte dell'amministrazione impone, dunque, che la procedura medesima sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. V
Sent., 03/03/2017, n. 5439; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/08/2011, n. 17628).
Peraltro, l'art. 9, 5° comma, del d.l.vo. 31.3.1998, n. 123 dispone che “Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'Allegato 1, parte II, art. 3, del D.M. del 23.11.2012, recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, al punto H.1 prevede poi che “In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza,
pagina 4 di 10 al , l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione CP_6 per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora”, precisando al punto
H.2 a) che “Per data di inadempimento si intende: b) nel caso di operazioni di durata pari o inferiori a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, la data della risoluzione o della revoca” ed al punto H.3) che “Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste: a) nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi, nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento”.
A sua volta, l'art. 2, 4° comma, del D.M. 20.6.2005, recante “Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, dispone che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Infine, l'art. 8 bis del d.l. del 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni con la l.
24.3.2015, n. 33, ha ribadito che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96 n.
662, costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione pagina 5 di 10 spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e successive modificazioni”.
Occorre inoltre precisare sotto il profilo temporale che “la "norma della L. n. 33 del
2015, art. 8 bis, non va considerata nè come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, nè come disposizione innovativa", come per contro inteso dal giudice del merito (cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 4). Si tratta, in effetti, di disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente"
(Cass., 31 maggio 2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del
1998, art. 9, comma 5: posto in specie che le più e "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664)” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 10/09/2019) 25/11/2019, n. 30621).
Dunque, per espressa previsione normativa, il credito in esame può essere azionato direttamente tramite l'iscrizione a ruolo.
Per quanto concerne il presupposto della revoca o della risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento, la giurisprudenza, dopo aver premesso che il credito derivante dall'escussione da parte dell'istituto finanziatore della garanzia prestata “ex lege” dal Fondo di Garanzia ha natura pubblicistica in quanto connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, ha precisato che in tema di finanziamenti agevolati garantiti da CP_2
pagina 6 di 10 , quest'ultimo in caso di escussione della garanzia può agire in surroga nei CP_2
confronti dei fideiussori avvalendosi delle forme dell'esecuzione esattoriale, pur quando il finanziamento non sia stato oggetto di revoca ed anche laddove il rapporto sia antecedente all'art. 8 bis, d.l. 24.1.2015, n. 3 in quanto quest'ultima disposizione, avendo natura processuale, si applica secondo il principio “tempus regit actum” (si veda Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/03/2020, n. 6508).
Infine, di recente è stato ribadito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2
detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/01/2023, n. 1005).
Per i contratti di fideiussione, gli stessi sono in atti (doc.ti nn. 7a e 7b fascicolo
), regolarmente firmati dal Controparte_2
fideiussore.
Per altro aspetto, l'art. 2), 2° comma, della legge n. 287/1990, richiamato dalle opponenti, prevede che “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti,
pagina 7 di 10 condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi”.
Le parti opponenti richiamano, altresì, il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, il quale ha stabilito che le tre clausole contenute nel modulo negoziale per le fideiussioni “omnibus” predisposto dall'ABI nel 2003 integravano una forma di intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
In realtà, a parte la circostanza che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 si applica esclusivamente alla fideiussione omnibus conforme al modello ABI e non alla fideiussione specifica e, dunque, l'accertamento della nullità per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 non riguarda fideiussioni specifiche stipulate attraverso negoziazioni personalizzate e non secondo il modulo ABI ritenuto anticoncorrenziale (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/01/2025, n. 657), questo richiamo al suddetto provvedimento non è in ogni caso pertinente, poiché nella fattispecie non vengono in considerazione fideiussioni “ominibus”, vale a dire per tutte le obbligazioni, presenti e future, che il debitore ha nei confronti del creditore. ma, come risulta dai relativi contratti in atti (doc.ti nn. 7a e 7b fascicolo
), fideiussioni per specifici Controparte_2
e singoli crediti, peraltro già esistenti e determinati.
Non osta a questa conclusione l'art.
4.4. del D.M. 23.9.2005, ai sensi del quale
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di pagina 8 di 10 cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo".
Infatti, a parte la circostanza che tale D.M. non prevede alcuna invalidità, la giurisprudenza ha precisato come “la dedotta nullità non sia fondata, in quanto la garanzia prestata dai soci della debitrice principale non è una "garanzia bancaria" in senso proprio - ovvero una garanzia prestata dalla Banca - ma una garanzia personale prestata dai soci. Così come, di recente, affermato dall'A.B. e
Finanziario, l'esclusione prevista dalla norma indicata, rappresentando un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale, deve interpretarsi in modo restrittivo, nel senso che è limitata al divieto di cumulo della quota di finanziamento garantita dal
Fondo con le garanzie reali (pegno o ipoteca), di natura assicurativa o bancaria.
Infatti, "E' coerente con la ratio normativa il fatto che l'agevolazione pubblicistica degli investimenti delle PMI sia perseguita dal legislatore mediante il divieto di ipoteche su immobili a salvaguardia della ricchezza patrimoniale propria della società garantita, ma non attraverso l'esclusione delle garanzie personali fideiussorie prestate da soggetti terzi rispetto alla società in quanto persone fisiche"
- (cfr. ABF, Collegio Milano cit.). In tale senso, depone anche la nuova formulazione delle "Disposizioni Operative del Fondo di G." - in vigore dal 14 ottobre 2022 - approvato con D.M. Sviluppo Economico del 3 ottobre 2022 che prevede - espressamente - che si possa acquisire ulteriore garanzia di tipo personale” (Corte d'Appello Milano, Sez. I, Sent., 04/05/2023, n. 1436).
L'opposizione, in assorbimento di ogni altra questione, è conseguentemente rigettata e l'ordinanza di sospensione delle cartelle opposte del 21.9.2023 è revocata.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poiché non risulta che gli attori abbiano agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le opposizioni;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; c) revoca l'ordinanza di sospensione delle cartelle opposte del 21.9.2023; d) condanna la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Parte_1 Pt_2
al pagamento in solido delle spese processuali in favore della
[...] [...]
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che Controparte_1
liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge;
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5.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge;
f) condanna la , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, e al pagamento in solido delle spese processuali in Parte_2 favore della , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro
50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge;
g) condanna la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Parte_1 Pt_2
al pagamento in solido delle spese processuali in favore della “
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, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida in euro
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5.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge.
Roma, 17.6.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
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