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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/02/2024, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili nella causa iscritta al n. 20567/2023 RG, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
Avv. FERRERA DANIELA Parte_1
E
Avv. MARIA PIA TETI CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19/06/2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha agito per onere l'accertamento dello stato di sanitario volto al riconoscimento delle prestazione prevista dall'art. 1 della legge n. 18/80 (indennità accompagnamento), con decorrenza dalla data della domanda o di giustizia e con interessi sui ratei arretrati, vinte le spese processuali.
In sede di ATP, infatti, il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta era stato negato (come da CTU in tale fase depositata).
L' si è costituito resistendo alla domanda. CP_1
Alla odierna udienza il processo è stato deciso, con il rigetto del ricorso.
Il ricorso, infatti, seppure seguito alla tempestiva formulazione di dissenso rispetto all'esito dell'ATP (30 gg dal termine allo scopo assegnato) e depositato entro il successivo termine perentorio di 30 gg, non può essere, infatti, accolto. Con l'atto introduttivo di ricorso, invero, si contesta il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari sottesi alla provvidenza di cui all'art.
1. L. 18/80 (indennità di accompagnamento) nonostante il riconoscimento della condizione di handicap ex art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104 (con connotazione di gravità) ed il fatto che il CTU della prima fase avesse accertato una ridotta capacità di deambulazione;
si lamenta la insufficienza della consulenza tecnica depositata in prima fase in quanto il CTU non aveva espresso alcuna valutazione in ordine all'andamento ingravescente delle patologie riscontrate né apportato alcun congruo riferimento medico-scientifico a queste ultime, con evidente sottovalutazione delle patologie. In particolare, la parte ricorrente si riferisce al certificato neurologico (del 07/11/2022), dal quale emergeva un grave deterioramento cognitivo MMSE, depressione involutiva, deficit dell'equilibrio e della deambulazione, nonché la mancanza di autonomia nelle attività quotidiane con IADL 0 ADL 1. In realtà, per come risulta dalla relazione, la certificazione neurologica menzionata è stata valutata dal CTU della prima fase e, ciò nonostante, è stato ritenuto, tramite una valutazione complessiva e tramite gli accertamenti compiuti corroborati dall'esame obiettivo (v pag. 6 relazione peritale, agli atti), che non sussistessero le condizioni sanitarie legittimanti, anche considerata la definizione “necessità di assistenza continua”, per come valutata dal CTU dott.
“… si deve precisare che non possono essere presi in considerazione i Per_1 casi in cui le infermità accertate inducano la necessità di un ausilio saltuario e limitato nel tempo quale la somministrazione di farmaci o l'esecuzione di particolari terapie, considerato che l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana” (v. rel. prima fase, pag. 8). Considerando quindi il complesso delle patologie denunciate, valutate attraverso l'anamnesi e l'esame obiettivo, il CTU ha escluso che ricorressero infermità tali da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta, affermando che “Nel caso di cui si discute ci troviamo di fronte ad una condizione clinica non invalidante nei termini di legge e che, pur valutata nel suo complesso sotto l'aspetto funzionale, non appare tale da comportare il diritto alla indennità di accompagnamento considerato che è conservata la autonomia deambulatoria e, in linea più generale, la capacità di svolgere in autonomia”. Si deve poi concordare con quanto afferma l' nella memoria di Pt_2 costituzione, con riguardo al procedimento di appello ed alla necessità di rinnovo della CTU, argomentazioni che possono mutatis mutandis estendersi anche alla odierna fattispecie, in cui la più recente giurisprudenza di legittimità si è attestata nel senso di ritenere che al fine del rinnovo della CTU, in ordine ai procedimenti concernenti domande di invalidità pensionabile, debbono venire in considerazione le situazioni descritte nell'art. 149 disp. att. Cpc (aggravamento delle malattie denunciate od accertate, insorgenza di nuove infermità) qualora l'assicurato deduca e documenti che dette situazioni non siano state tenute presenti dal primo giudice, o che si siano verificate successivamente. In mancanza di tali evenienze, la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza integra un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato. Né è possibile dedurre, nella odierna fattispecie, una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata), o quanto alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale e perciò si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del primo giudice (fondato sulle risultanze della CTU).
In definitiva quindi il ricorso va respinto con dichiarazione di irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la irripetibilità delle spese di giudizio.
Roma, lì 08/02/2024 Il Giudice