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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/7872
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7872/2024 promossa da:
nata il [...], nella città di Las Varillas, prov. di Cordoba (Argentina); Parte_1
nata il [...], nella città di Cordoba, prov. di Cordoba (Argentina); Controparte_1
nata il [...], nella città di Cordoba, prov. di Cordoba (Argentina); Parte_2
nata il [...], nella città di Cordoba, prov. di Cordoba (Argentina); Parte_3
nato il [...], nella città di Cordoba, prov. di Cordoba (Argentina); Parte_4
nata il [...], nella città di Cordoba, prov. di Cordoba (Argentina) tutti Parte_5 rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Santopaolo (c.f. ) del Foro degli C.F._1
Avvocati di Napoli, ed elett.ti domiciliati presso lo studio di questi in Mugnano di Napoli (NA), alla via Giacomo Leopardi, n° 11 p.e.c. come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del pro tempore Controparte_2 CP_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore degli istanti, stante la sussistenza dei requisiti previsti per legge;
per l'effetto, ordinare al ed al Controparte_2 Controparte_4
in persona dei rispettivi Ministri p.t. e, per essi, all'Ufficiale di Stato Civile competente,
[...]
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti;
condannare la parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento di spese processuali e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antitstatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano figlio Persona_1 Per_2
di e di , in data 14 aprile 1869, nel comune di Barge, in prov. Per_3 Persona_4
di EO (cfr. doc. in atti n. 3), il quale emigrato in Argentina non si naturalizzava mai cittadino argentino, come si evince dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dalla Camera
Nazionale Elettorale dell'Argentina prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “Attesto: che nel Registro Nazionale degli
Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per ozione maggiorenni di anni sedici, e gli cittadini argentini naturalizzati, dai diciotto anni d'età, non si trova registrato/a alla data Per_ odierna: o nato il giorno 14/04/1869 in ITALIA – EO – Pt_1 Persona_5
Barge. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.4.2025, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 2 giugno 1892, nella città di Barge prov. di EO (CN), si Parte_6
univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5), dalla cui unione in data 2 giugno 1906, CP_5
nella città di Villa Maria, provincia di Cordoba (Argentina), nasceva (cfr. doc. in atti n. Persona_7
6);
- dall'unione naturale tra e , in data 2 febbraio 1940, nella città di Las Persona_7 Persona_8
Varillas, prov. di Cordoba (Argentina), nasceva la ricorrente la quale, in data Parte_1
2 gennaio 1963, nella città di Las Varillas, prov. di Cordoba (Argentina), contraeva matrimonio con e da tale unione nascevano due figli: in data 5 maggio 1966, nella città di Controparte_6
Cordoba dell'omonima provincia (Argentina), nasceva e quest'ultima Controparte_1 dall'unione naturale con aveva una figlia in data 26 agosto 1988, nella città di Persona_9
Cordoba dell'omonima provincia (Argentina), che prendeva il nome (cfr. Parte_5
doc. in atti n. 10), ricorrente;
- in data 6 ottobre 1970, nella città di Cordoba, prov. di Cordoba (Argentina), nasceva la ricorrente
(cfr. doc. in atti n. 11), la quale, in data 1 gennaio 1996, nella città di Pilar, Parte_2
provincia di Cordoba (Argentina) si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_10
12) e da detta unione nascevano due figli, oggi ricorrenti: in data 12 aprile 2000 nella città di Cordoba, provincia di Cordoba (Argentina), nasceva (cfr. doc. in atti n. 13); in data 16 Parte_4
aprile 2003, nella città di Cordoba, provincia di Cordoba (Argentina), nasceva Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 14).
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_2
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno provato a richiedere un provvedimento dalle autorità amministrative presenti sul territorio tentando, senza esito, la via del riconoscimento in sede amministrativa, inoltrando la relativa domanda al Consolato Generale d'Italia
a Cordoba. In particolare i ricorrenti tentavano di presentare la domanda al Consolato Generale
d'Italia territorialmente competente, a mezzo dell'unico canale possibile per la prenotazione del relativo appuntamento – piattaforma internet “prenot@mi” detenuta dal Controparte_4
- per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti - in linea diretta di cittadino italiano, senza averne avuto l'oggettiva possibilità e successivamente inviando richiesta a mezzo raccomandata a/r (cfr. doc. in atti n. 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_2
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato nel Comune di Barge – Parte_6
EO il 14 aprile 1869 (cfr. doc. in atti n. 3) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, in Argentina in data 2 giugno 1906 (cfr. doc. in atti n. 6). Per_11
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata il Parte_1
02.02.1940 in Argentina;
nata il [...] in [...]; Controparte_1 Parte_2
nata il [...] in [...]; nata il [...] in [...];
[...] Parte_3
nato il [...] in [...]; nata il [...], Parte_4 Parte_5
in Argentina il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29.4.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7872/2024 promossa da:
nata il [...], nella città di Las Varillas, prov. di Cordoba (Argentina); Parte_1
nata il [...], nella città di Cordoba, prov. di Cordoba (Argentina); Controparte_1
nata il [...], nella città di Cordoba, prov. di Cordoba (Argentina); Parte_2
nata il [...], nella città di Cordoba, prov. di Cordoba (Argentina); Parte_3
nato il [...], nella città di Cordoba, prov. di Cordoba (Argentina); Parte_4
nata il [...], nella città di Cordoba, prov. di Cordoba (Argentina) tutti Parte_5 rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Santopaolo (c.f. ) del Foro degli C.F._1
Avvocati di Napoli, ed elett.ti domiciliati presso lo studio di questi in Mugnano di Napoli (NA), alla via Giacomo Leopardi, n° 11 p.e.c. come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del pro tempore Controparte_2 CP_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore degli istanti, stante la sussistenza dei requisiti previsti per legge;
per l'effetto, ordinare al ed al Controparte_2 Controparte_4
in persona dei rispettivi Ministri p.t. e, per essi, all'Ufficiale di Stato Civile competente,
[...]
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti;
condannare la parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento di spese processuali e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antitstatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano figlio Persona_1 Per_2
di e di , in data 14 aprile 1869, nel comune di Barge, in prov. Per_3 Persona_4
di EO (cfr. doc. in atti n. 3), il quale emigrato in Argentina non si naturalizzava mai cittadino argentino, come si evince dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dalla Camera
Nazionale Elettorale dell'Argentina prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “Attesto: che nel Registro Nazionale degli
Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per ozione maggiorenni di anni sedici, e gli cittadini argentini naturalizzati, dai diciotto anni d'età, non si trova registrato/a alla data Per_ odierna: o nato il giorno 14/04/1869 in ITALIA – EO – Pt_1 Persona_5
Barge. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.4.2025, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 2 giugno 1892, nella città di Barge prov. di EO (CN), si Parte_6
univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5), dalla cui unione in data 2 giugno 1906, CP_5
nella città di Villa Maria, provincia di Cordoba (Argentina), nasceva (cfr. doc. in atti n. Persona_7
6);
- dall'unione naturale tra e , in data 2 febbraio 1940, nella città di Las Persona_7 Persona_8
Varillas, prov. di Cordoba (Argentina), nasceva la ricorrente la quale, in data Parte_1
2 gennaio 1963, nella città di Las Varillas, prov. di Cordoba (Argentina), contraeva matrimonio con e da tale unione nascevano due figli: in data 5 maggio 1966, nella città di Controparte_6
Cordoba dell'omonima provincia (Argentina), nasceva e quest'ultima Controparte_1 dall'unione naturale con aveva una figlia in data 26 agosto 1988, nella città di Persona_9
Cordoba dell'omonima provincia (Argentina), che prendeva il nome (cfr. Parte_5
doc. in atti n. 10), ricorrente;
- in data 6 ottobre 1970, nella città di Cordoba, prov. di Cordoba (Argentina), nasceva la ricorrente
(cfr. doc. in atti n. 11), la quale, in data 1 gennaio 1996, nella città di Pilar, Parte_2
provincia di Cordoba (Argentina) si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_10
12) e da detta unione nascevano due figli, oggi ricorrenti: in data 12 aprile 2000 nella città di Cordoba, provincia di Cordoba (Argentina), nasceva (cfr. doc. in atti n. 13); in data 16 Parte_4
aprile 2003, nella città di Cordoba, provincia di Cordoba (Argentina), nasceva Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 14).
[...]
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_2
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno provato a richiedere un provvedimento dalle autorità amministrative presenti sul territorio tentando, senza esito, la via del riconoscimento in sede amministrativa, inoltrando la relativa domanda al Consolato Generale d'Italia
a Cordoba. In particolare i ricorrenti tentavano di presentare la domanda al Consolato Generale
d'Italia territorialmente competente, a mezzo dell'unico canale possibile per la prenotazione del relativo appuntamento – piattaforma internet “prenot@mi” detenuta dal Controparte_4
- per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti - in linea diretta di cittadino italiano, senza averne avuto l'oggettiva possibilità e successivamente inviando richiesta a mezzo raccomandata a/r (cfr. doc. in atti n. 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_2
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato nel Comune di Barge – Parte_6
EO il 14 aprile 1869 (cfr. doc. in atti n. 3) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, in Argentina in data 2 giugno 1906 (cfr. doc. in atti n. 6). Per_11
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata il Parte_1
02.02.1940 in Argentina;
nata il [...] in [...]; Controparte_1 Parte_2
nata il [...] in [...]; nata il [...] in [...];
[...] Parte_3
nato il [...] in [...]; nata il [...], Parte_4 Parte_5
in Argentina il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29.4.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Tiziana De Fazio