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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CRITELLI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ANDREA
ATTORE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. MARCONI CP_1 C.F._2
ALESSANDRA
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 10 ottobre 2024:
per l'attore “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza Parte_1 eccezione e deduzione, per i titoli e causa di giudizio, condannare a dare e pagare in favore dell'attore la somma di €. 186.866,00 per le lesioni subite dal sig. , od in quella misura maggiore o Parte_1
minore che risultasse di giustizia oltre interessi legali da dovuto al saldo, e le competenze, spese ed accessori di legge del presente giudizio”;
per il convenuto “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa e respinta ogni CP_1
contraria domanda, eccezione deduzione:in via principale: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata per tutti i motivi di cui alla narrativa. In via subordinata: limitare la condanna a quanto sarà accertato in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari”. pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 8 marzo 2023, itava dinanzi al Tribunale di Livorno Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificare CP_1 nella misura di euro 186.688,00 patito a seguito dell'aggressione fisica posta in essere nei suoi confronti dal convenuto il giorno 7 luglio 2018 in Suvereto (LI)
II. Con comparsa depositata in data 13 giugno 2023, si costituiva in giudizio il CP_1 quale chiedeva il rigetto della domanda dell'attore.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene respinta.
Il testimone figlio dell'attore sentito all'udienza del 1 Testimone_1 Parte_1
febbraio 2024, ha riferito che aveva visto il padre litigare con il convenuto Parte_1
aveva visto il padre cadere nel canale e scappare ed infine che CP_1 CP_1
si era avvicinato per soccorrere il padre e che questi, a seguito della sua richiesta di spiegazioni, gli aveva detto che aveva litigato con il CP_1
Il testimone , compaesano del sentito sempre all'udienza del 1 Tes_2 Parte_1
febbraio 2024, ha riferito che aveva sentito dire in paese che si era difeso dal CP_1
che lo minacciava con una forca. Parte_1
Le due testimonianze, unitamente considerate, dimostrano che l'aggressione fisica del
[...]
stata posta in essere per legittima difesa ai sensi dell'art. 2044 cc. CP_1
Nell'immediatezza del fatto l'attore non ha raccontato al figlio di essere stato Parte_1
aggredito dal ma di aver con lui litigato;
dichiarazione che avvalora quanto riferito CP_1
dal ulle voci correnti in paese e cioè che il si era difeso da una Tes_2 CP_1
minaccia armata del Parte_1
L'aggressione fisica avverso un individuo, che pone in essere una minaccia armata, è necessaria per la propria difesa e proporzionata all'offesa. pagina 2 di 3 soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.943,50 CP_1
per onorari di avvocato, con riduzione alla metà dei valori medi indicati dalle tabelle allegate, tenuto conto della facilità e del valore dell'affare ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n.55, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ontro Parte_1
ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_1
respinge la domanda;
condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
a somma di euro 4.943,50 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, CP_1
IVA e CPA come per legge.
Livorno, 2 gennaio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CRITELLI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ANDREA
ATTORE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. MARCONI CP_1 C.F._2
ALESSANDRA
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 10 ottobre 2024:
per l'attore “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza Parte_1 eccezione e deduzione, per i titoli e causa di giudizio, condannare a dare e pagare in favore dell'attore la somma di €. 186.866,00 per le lesioni subite dal sig. , od in quella misura maggiore o Parte_1
minore che risultasse di giustizia oltre interessi legali da dovuto al saldo, e le competenze, spese ed accessori di legge del presente giudizio”;
per il convenuto “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa e respinta ogni CP_1
contraria domanda, eccezione deduzione:in via principale: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata per tutti i motivi di cui alla narrativa. In via subordinata: limitare la condanna a quanto sarà accertato in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari”. pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 8 marzo 2023, itava dinanzi al Tribunale di Livorno Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificare CP_1 nella misura di euro 186.688,00 patito a seguito dell'aggressione fisica posta in essere nei suoi confronti dal convenuto il giorno 7 luglio 2018 in Suvereto (LI)
II. Con comparsa depositata in data 13 giugno 2023, si costituiva in giudizio il CP_1 quale chiedeva il rigetto della domanda dell'attore.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene respinta.
Il testimone figlio dell'attore sentito all'udienza del 1 Testimone_1 Parte_1
febbraio 2024, ha riferito che aveva visto il padre litigare con il convenuto Parte_1
aveva visto il padre cadere nel canale e scappare ed infine che CP_1 CP_1
si era avvicinato per soccorrere il padre e che questi, a seguito della sua richiesta di spiegazioni, gli aveva detto che aveva litigato con il CP_1
Il testimone , compaesano del sentito sempre all'udienza del 1 Tes_2 Parte_1
febbraio 2024, ha riferito che aveva sentito dire in paese che si era difeso dal CP_1
che lo minacciava con una forca. Parte_1
Le due testimonianze, unitamente considerate, dimostrano che l'aggressione fisica del
[...]
stata posta in essere per legittima difesa ai sensi dell'art. 2044 cc. CP_1
Nell'immediatezza del fatto l'attore non ha raccontato al figlio di essere stato Parte_1
aggredito dal ma di aver con lui litigato;
dichiarazione che avvalora quanto riferito CP_1
dal ulle voci correnti in paese e cioè che il si era difeso da una Tes_2 CP_1
minaccia armata del Parte_1
L'aggressione fisica avverso un individuo, che pone in essere una minaccia armata, è necessaria per la propria difesa e proporzionata all'offesa. pagina 2 di 3 soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.943,50 CP_1
per onorari di avvocato, con riduzione alla metà dei valori medi indicati dalle tabelle allegate, tenuto conto della facilità e del valore dell'affare ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n.55, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ontro Parte_1
ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_1
respinge la domanda;
condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
a somma di euro 4.943,50 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, CP_1
IVA e CPA come per legge.
Livorno, 2 gennaio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3