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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29180/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29180 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
, nato in [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
, nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._4
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_4 C.F._5 rappresentato dai genitori esercenti la patria potestà e Controparte_3 [...]
Persona_1
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_5 Parte_2 C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._7
, nata in [...] il [...], C.F. ; Parte_4 C.F._8
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo De Simone e dall'avv. Valeria Saitta
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_6 italiana iure sanguinis per tutti i ricorrenti. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da
[...] nato a [...], in data [...]. Persona_2
Il si è costituito non contestando nel merito la domanda Controparte_6 giudizialmente avanzata, chiedendo al Tribunale di verificare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto e di compensare le spese di lite.
pagina 1 di 5 Il PM, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire. All'udienza del 4/12/2024 parte ricorrente ha depositato tempestivamente le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. precisando le proprie conclusioni, all'esito delle quali il giudice si è riservato.
********************* La linea di discendenza diretta trova riscontro nella documentazione depositata.
Preliminarmente, occorre rilevare che gli odierni ricorrenti fanno valere il loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, quali discendenti in linea retta dall'avo sig. nato a [...], in data [...] (doc. 1), Persona_2 che è emigrato in Perù e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 3). Ha contratto matrimonio con nel 1873 (doc. 2). Dalla suddetta unione è nata in [...] Parte_5
18/5/1892 la sig.ra (doc. 4). La sig.ra nel 1909 ha contratto Persona_3 Persona_3 matrimonio con il cittadino straniero Sig. (doc. 5). Pertanto, per effetto del Persona_4
Codice del 1865, ripreso dalla legge n. 555/1912: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana”, ella ha perduto la cittadinanza italiana. I predetti coniugi hanno procreato in data 5/9/1921 la sig.ra (doc. 6) alla quale - in Parte_6 virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana. La sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_6 Persona_5
(doc. 7) e hanno procreato in data 4/3/1961 la sig.ra (doc. 8), in data
[...] Persona_6
25/10/1940 la sig.ra (doc. 9), in data 24/7/1946 la sig.ra Parte_7 Per_7
(doc. 10) e in data 20/5/1954 il sig. (doc. 11). La sig.ra ha
[...] Per_8 Persona_6 contratto matrimonio con il sig. (doc. 12) e dalla loro Persona_9 unione è nato in data [...] il sig. (doc. 13). La sig.ra Parte_1 Parte_7
ha contratto matrimonio con il sig. (doc. 14) e dalla
[...] Controparte_7 loro unione è nata in data [...] la sig.ra (doc. 15). Dal matrimonio tra la sig.ra Per_10
e il sig. (doc. 16) è nata in data [...] la Per_10 Persona_11 sig.ra (doc. 17). La sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. CP_1 Persona_7 [...]
(doc. 18) e hanno procreato in data 4/11/1974 la sig.ra Persona_12 CP_2
(doc. 19) e in data 17/12/1978 la sig.ra (doc. 20). La sig.ra
[...] CP_3 CP_3 ha contratto matrimonio con il sig. (doc. 21) e dalla loro
[...] Persona_1 unione è nato in data [...] il sig. (doc. 22). Il sig. ha contratto CP_4 Per_8 matrimonio con la sig.ra (doc. 23) e dalla loro unione sono Parte_8 nati in data 20/11/1977 la sig.ra (doc. 24) e in data 7/1/1979 la sig.ra Controparte_5
(doc. 25). Dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_3 Controparte_5 [...]
(doc. 26) è nata in data [...] la sig.ra (doc. Persona_13 Parte_4
27).
Pertanto, la parte ricorrente, non potendo ottenere il riconoscimento del proprio status attraverso un procedimento amministrativo, è costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria per l'accertamento del proprio diritto soggettivo alla cittadinanza italiana. Esaminati gli atti, si sottolinea che il procedimento de quo riguarda discendenti di linea materna, soggetti a cui è preclusa di fatto la possibilità di presentare una domanda.
Nella linea genealogica dei ricorrenti si evidenziano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale, sequenza che, sulla base della legge vigente in tale epoca, determinava l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis” ai propri discendenti. Ancora attualmente la legislazione italiana esclude infatti la possibilità di ottenere in via amministrativa la cittadinanza ai figli di donna cittadina italiana nati prima del 1948 non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali legati alle pronunce della Corte
Costituzionale (n. 87/1975 e n. 30/1983) e della Corte di Cassazione, di cui infra; la pagina 2 di 5 giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass. SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008). Da qui l'evidente interesse dei ricorrenti a cui non è consentito instare in via amministrativa (in via consolare) per il riconoscimento della cittadinanza. Quanto alla cittadinanza italiana dell'avo (nato in [...] preunitaria) vale precisare che il Codice Civile del 1865, testo che regolava nel nostro paese la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge n. 555/1912, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia. Tuttavia, i nati prima del 1861 (ed emigrati in uno Stato estero) potevano essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risultava entrato a far parte del Regno d'Italia. Nel caso di specie il 1861, visto il luogo di nascita. Al riguardo si richiama l'ordinanza del 18.9.23 del Tribunale di Roma che di recente ha precisato
“…. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. ……. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera” (conforme Trib. Roma, ordinanza del 23/02/2021). A tal proposito, occorre ricordare che il sistema di tenuta e gestione dei registri dello stato civile italiano è entrato in vigore dal 1 gennaio 1866 (almeno nei territori illo tempore appartenenti allo Stato italiano); prima di tale data, le modalità di registrazione degli eventi di stato civile dipendevano sostanzialmente dall'organizzazione amministrativa dei singoli stati preunitari, che, per la maggior parte, demandavano all'Autorità ecclesiastica presente sul territorio l'espletamento di tali adempimenti. Pertanto, ai fini della ricostruzione dello status civitatis del primo dante causa, si potranno utilizzare anche i relativi certificati di battesimo e di matrimonio emessi dalle Parrocchie e legalizzati dalla Curia.
Nel merito, si rileva che è stato addirittura documentato (certificato di battesimo regolarmente vistato dal Cancelliere Vescovile) che l'avo fosse nato in [...] e certamente in vita dopo la proclamazione del Regno d'Italia, essendo peraltro lo stesso coniugato con la sig.ra Pt_5 el 1973.
[...]
Ciò premesso, nel merito, può dirsi accertato che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti (e non specificamente contestata dalla resistente) trova corrispondenza nella documentazione versata in atti (completa di appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità). Oltre al principio di non contestazione, vale anche richiamarsi al contenuto delle c.d. sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318 delle Sezioni Unite con cui si è ribadito quale sia l'onere della prova in questi procedimenti: spetta invero a chi vuole eccepire una circostanza impeditiva od estintiva (nel caso di specie il resistente ) dimostrare CP_6 le relative circostanze. La figlia dell'avo italiano, cittadina italiana, (cfr. la normativa sulla cittadinanza e quindi L. n. 555/1912, che ricalcava la disciplina dell'art. 4 del codice unitario del 1865 che precisava “È cittadino il figlio di padre cittadino”) è ascendente diretta degli odierni ricorrenti. Nella fattispecie, la predetta anche alla luce delle previsioni contenute poi nell'art. 1 della Legge n. 555/1912, da un lato, si vedeva confermare la titolarità dello status di “cittadina italiana” in quanto figlia di padre cittadino italiano iure sanguinis, dall'altro, in base alla stessa norma che prevedeva esclusivamente l'acquisto della cittadinanza italiana di derivazione paterna, si è anche vista negare il diritto di trasmettere iure sanguinis ai propri figli, e pagina 3 di 5 conseguentemente ai propri discendenti, quello status civitatis a lei originariamente attribuito iure sanguinis per via paterna/maschile.
Ed invero da un lato era prevista la trasmissione della cittadinanza - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, dall'altro perché l'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza italiana per le donne (italiane) che si univano in matrimonio con uomini stranieri. La Corte Costituzionale ha negli anni consentito il superamento di tali illegittimi limiti. Con la sentenza n. 87/1975 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., il sopracitato art. 10 L. n.
555/1912 nella parte in cui "prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. Con la successiva sentenza n. 30/1983, ha poi espressamente dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della predetta legge, nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina” riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, cosi consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Mentre un primo orientamento giurisprudenziale aveva sancito il prodursi degli effetti favorevoli delle predette sentenze solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione, (con conseguente cristallizzazione delle situazioni già all'epoca definite) detta impostazione risulta oggi superata dalla sentenza n. 4466 del 25/02/2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affermato come per effetto delle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano anche a chi, nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero (in vigenza della l. n. 555/1912), che sia stata privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La sentenza citata - pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1/01/1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) é giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Afferma infatti che "lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti: esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione, (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (...) .. si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso se non quando risulti denegato riconosciuto con sentenza passata in giudicato". Ed ancora che "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975 art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicato della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 della Cost). ”Per lo stesso principio, la Corte chiarisce dunque che riacquistano la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche i figli di donna nella situazione descritta, nati prima di tale data e nel vigore della L. n. 553 del 1912, “determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
pagina 4 di 5 In conclusione, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Sulla scorta di tutto quanto precede, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che i soggetti che ne hanno fatto richiesta, sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti da parte del resistente
. Controparte_6
Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia particolarmente complessa e della sostanziale non opposizione del resistente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
**************
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica: accoglie il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti:
, nato in [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._4
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_4 C.F._5 rappresentato dai genitori esercenti la patria potestà e Controparte_3 [...]
Persona_1
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_5 Parte_2 C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. ; Parte_3 C.F._7
, nata in [...] il [...], C.F. ; Parte_4 C.F._8
sono cittadini italiani e
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_6 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA
le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, 2/1/2025.
Il Giudice dott.ssa Giuseppa Gulletta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29180 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
, nato in [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
, nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._4
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_4 C.F._5 rappresentato dai genitori esercenti la patria potestà e Controparte_3 [...]
Persona_1
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_5 Parte_2 C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._7
, nata in [...] il [...], C.F. ; Parte_4 C.F._8
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo De Simone e dall'avv. Valeria Saitta
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_6 italiana iure sanguinis per tutti i ricorrenti. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da
[...] nato a [...], in data [...]. Persona_2
Il si è costituito non contestando nel merito la domanda Controparte_6 giudizialmente avanzata, chiedendo al Tribunale di verificare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto e di compensare le spese di lite.
pagina 1 di 5 Il PM, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire. All'udienza del 4/12/2024 parte ricorrente ha depositato tempestivamente le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. precisando le proprie conclusioni, all'esito delle quali il giudice si è riservato.
********************* La linea di discendenza diretta trova riscontro nella documentazione depositata.
Preliminarmente, occorre rilevare che gli odierni ricorrenti fanno valere il loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, quali discendenti in linea retta dall'avo sig. nato a [...], in data [...] (doc. 1), Persona_2 che è emigrato in Perù e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 3). Ha contratto matrimonio con nel 1873 (doc. 2). Dalla suddetta unione è nata in [...] Parte_5
18/5/1892 la sig.ra (doc. 4). La sig.ra nel 1909 ha contratto Persona_3 Persona_3 matrimonio con il cittadino straniero Sig. (doc. 5). Pertanto, per effetto del Persona_4
Codice del 1865, ripreso dalla legge n. 555/1912: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana”, ella ha perduto la cittadinanza italiana. I predetti coniugi hanno procreato in data 5/9/1921 la sig.ra (doc. 6) alla quale - in Parte_6 virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana. La sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_6 Persona_5
(doc. 7) e hanno procreato in data 4/3/1961 la sig.ra (doc. 8), in data
[...] Persona_6
25/10/1940 la sig.ra (doc. 9), in data 24/7/1946 la sig.ra Parte_7 Per_7
(doc. 10) e in data 20/5/1954 il sig. (doc. 11). La sig.ra ha
[...] Per_8 Persona_6 contratto matrimonio con il sig. (doc. 12) e dalla loro Persona_9 unione è nato in data [...] il sig. (doc. 13). La sig.ra Parte_1 Parte_7
ha contratto matrimonio con il sig. (doc. 14) e dalla
[...] Controparte_7 loro unione è nata in data [...] la sig.ra (doc. 15). Dal matrimonio tra la sig.ra Per_10
e il sig. (doc. 16) è nata in data [...] la Per_10 Persona_11 sig.ra (doc. 17). La sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. CP_1 Persona_7 [...]
(doc. 18) e hanno procreato in data 4/11/1974 la sig.ra Persona_12 CP_2
(doc. 19) e in data 17/12/1978 la sig.ra (doc. 20). La sig.ra
[...] CP_3 CP_3 ha contratto matrimonio con il sig. (doc. 21) e dalla loro
[...] Persona_1 unione è nato in data [...] il sig. (doc. 22). Il sig. ha contratto CP_4 Per_8 matrimonio con la sig.ra (doc. 23) e dalla loro unione sono Parte_8 nati in data 20/11/1977 la sig.ra (doc. 24) e in data 7/1/1979 la sig.ra Controparte_5
(doc. 25). Dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_3 Controparte_5 [...]
(doc. 26) è nata in data [...] la sig.ra (doc. Persona_13 Parte_4
27).
Pertanto, la parte ricorrente, non potendo ottenere il riconoscimento del proprio status attraverso un procedimento amministrativo, è costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria per l'accertamento del proprio diritto soggettivo alla cittadinanza italiana. Esaminati gli atti, si sottolinea che il procedimento de quo riguarda discendenti di linea materna, soggetti a cui è preclusa di fatto la possibilità di presentare una domanda.
Nella linea genealogica dei ricorrenti si evidenziano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale, sequenza che, sulla base della legge vigente in tale epoca, determinava l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis” ai propri discendenti. Ancora attualmente la legislazione italiana esclude infatti la possibilità di ottenere in via amministrativa la cittadinanza ai figli di donna cittadina italiana nati prima del 1948 non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali legati alle pronunce della Corte
Costituzionale (n. 87/1975 e n. 30/1983) e della Corte di Cassazione, di cui infra; la pagina 2 di 5 giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass. SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008). Da qui l'evidente interesse dei ricorrenti a cui non è consentito instare in via amministrativa (in via consolare) per il riconoscimento della cittadinanza. Quanto alla cittadinanza italiana dell'avo (nato in [...] preunitaria) vale precisare che il Codice Civile del 1865, testo che regolava nel nostro paese la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge n. 555/1912, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia. Tuttavia, i nati prima del 1861 (ed emigrati in uno Stato estero) potevano essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risultava entrato a far parte del Regno d'Italia. Nel caso di specie il 1861, visto il luogo di nascita. Al riguardo si richiama l'ordinanza del 18.9.23 del Tribunale di Roma che di recente ha precisato
“…. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. ……. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera” (conforme Trib. Roma, ordinanza del 23/02/2021). A tal proposito, occorre ricordare che il sistema di tenuta e gestione dei registri dello stato civile italiano è entrato in vigore dal 1 gennaio 1866 (almeno nei territori illo tempore appartenenti allo Stato italiano); prima di tale data, le modalità di registrazione degli eventi di stato civile dipendevano sostanzialmente dall'organizzazione amministrativa dei singoli stati preunitari, che, per la maggior parte, demandavano all'Autorità ecclesiastica presente sul territorio l'espletamento di tali adempimenti. Pertanto, ai fini della ricostruzione dello status civitatis del primo dante causa, si potranno utilizzare anche i relativi certificati di battesimo e di matrimonio emessi dalle Parrocchie e legalizzati dalla Curia.
Nel merito, si rileva che è stato addirittura documentato (certificato di battesimo regolarmente vistato dal Cancelliere Vescovile) che l'avo fosse nato in [...] e certamente in vita dopo la proclamazione del Regno d'Italia, essendo peraltro lo stesso coniugato con la sig.ra Pt_5 el 1973.
[...]
Ciò premesso, nel merito, può dirsi accertato che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti (e non specificamente contestata dalla resistente) trova corrispondenza nella documentazione versata in atti (completa di appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità). Oltre al principio di non contestazione, vale anche richiamarsi al contenuto delle c.d. sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318 delle Sezioni Unite con cui si è ribadito quale sia l'onere della prova in questi procedimenti: spetta invero a chi vuole eccepire una circostanza impeditiva od estintiva (nel caso di specie il resistente ) dimostrare CP_6 le relative circostanze. La figlia dell'avo italiano, cittadina italiana, (cfr. la normativa sulla cittadinanza e quindi L. n. 555/1912, che ricalcava la disciplina dell'art. 4 del codice unitario del 1865 che precisava “È cittadino il figlio di padre cittadino”) è ascendente diretta degli odierni ricorrenti. Nella fattispecie, la predetta anche alla luce delle previsioni contenute poi nell'art. 1 della Legge n. 555/1912, da un lato, si vedeva confermare la titolarità dello status di “cittadina italiana” in quanto figlia di padre cittadino italiano iure sanguinis, dall'altro, in base alla stessa norma che prevedeva esclusivamente l'acquisto della cittadinanza italiana di derivazione paterna, si è anche vista negare il diritto di trasmettere iure sanguinis ai propri figli, e pagina 3 di 5 conseguentemente ai propri discendenti, quello status civitatis a lei originariamente attribuito iure sanguinis per via paterna/maschile.
Ed invero da un lato era prevista la trasmissione della cittadinanza - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, dall'altro perché l'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza italiana per le donne (italiane) che si univano in matrimonio con uomini stranieri. La Corte Costituzionale ha negli anni consentito il superamento di tali illegittimi limiti. Con la sentenza n. 87/1975 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., il sopracitato art. 10 L. n.
555/1912 nella parte in cui "prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. Con la successiva sentenza n. 30/1983, ha poi espressamente dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della predetta legge, nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina” riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, cosi consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Mentre un primo orientamento giurisprudenziale aveva sancito il prodursi degli effetti favorevoli delle predette sentenze solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione, (con conseguente cristallizzazione delle situazioni già all'epoca definite) detta impostazione risulta oggi superata dalla sentenza n. 4466 del 25/02/2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affermato come per effetto delle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano anche a chi, nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero (in vigenza della l. n. 555/1912), che sia stata privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La sentenza citata - pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1/01/1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) é giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Afferma infatti che "lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti: esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione, (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (...) .. si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso se non quando risulti denegato riconosciuto con sentenza passata in giudicato". Ed ancora che "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975 art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicato della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 della Cost). ”Per lo stesso principio, la Corte chiarisce dunque che riacquistano la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche i figli di donna nella situazione descritta, nati prima di tale data e nel vigore della L. n. 553 del 1912, “determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
pagina 4 di 5 In conclusione, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Sulla scorta di tutto quanto precede, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che i soggetti che ne hanno fatto richiesta, sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti da parte del resistente
. Controparte_6
Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia particolarmente complessa e della sostanziale non opposizione del resistente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica: accoglie il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti:
, nato in [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._4
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_4 C.F._5 rappresentato dai genitori esercenti la patria potestà e Controparte_3 [...]
Persona_1
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_5 Parte_2 C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. ; Parte_3 C.F._7
, nata in [...] il [...], C.F. ; Parte_4 C.F._8
sono cittadini italiani e
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_6 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA
le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, 2/1/2025.
Il Giudice dott.ssa Giuseppa Gulletta
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