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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6088 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 – avente ad oggetto: azione revocatoria tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Fabio Pinto e Eleonora Florio Parte_1 Attore Contro e , rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo CP_1 CP_2
Convenute Nonché
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...] t CP_6 Convenuti Nonché
, , e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 nt Tri
[...] Convenuti Nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Francesco Massaro CP_11 Interventore volontario ex art. 105 cpc Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
*************** Con atto di citazione, notificato il 23.04 – 03.05.2021, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Bari , , , CP_1 CP_2 CP_7 Controparte_8
, , Controparte_9 CP_10 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
i Controparte_6 d ositivi, compiuti da : CP_1
- atto a rogito AR , 7 rep. n. 20506 racc. n. 8315, con cui Persona_1
trasferiv uta a , riservandosene l'usufrutto, i diritti CP_1 CP_7 di ½ indiviso dell'appartamento ad uso abitazione sito in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n. 149 piano primo, riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 11, ricevendo da del locale ad uso commerciale sito in Altamura alla via Controparte_12 Vecchia Buoncam in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 24;
- atto a rogito AR , del 30.08.2017 rep. n. 20506 racc. n. 8315, con cui Persona_1
trasferi rmuta a , riservandosene l'usufrutto, i CP_1 CP_10 diviso dell'appartamento ad uso in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n. 149 piano secondo, riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 13, ricevendo da del locale ad uso commerciale sito in Altamura alla Controparte_13 via Vecchia Buoncammino n. 151 ripotato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 24;
- atto a rogito AR , del 30.08.2017 rep. n. 20506 racc. n. 8315, con cui Persona_1
trasferi muta a , riservandosene l'usufrutto, i CP_1 Controparte_8 diviso dell'appartamento ad us in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n. 149 piano secondo, riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 12, ricevendo da del locale ad uso commerciale sito in Altamura Controparte_14 alla via Vecchia Buonc in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 24;
- atto a rogito AR , del 30.08.2017 rep. n. 20506 racc. n. 8315, con cui Persona_1
trasferi muta a , riservandosene l'usufrutto, i CP_1 Controparte_9 diviso dell'appartamento ad us in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n. 149 piano primo, riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 10, ricevendo da del locale ad uso commerciale sito in Altamura alla via Controparte_15 Vecchia Buonca catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 24;
- atto a rogito AR , del 12.10.2017 rep. n. 206111 racc. n. 8396, con cui Persona_1
EN , , e CP_1 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
garage ub hi n. 153 e nello specifico a il locale riportato in catasto fabbricati al foglio 160, CP_7 part. 569, sub 21; a tti di comproprietà in ragione di ½ del locale riportato CP_10 in catasto fabbrica , part. 569, sub 17; a i diritti di Controparte_8 comproprietà in ragione di ½ del locale riportato in catasto fa , part. 569, sub 20; a i diritti di comproprietà in ragione di ½ del locale riportato in Controparte_9 catasto fab 0, part. 569, sub 18;
- atto a rogito AR , del 20.02.2018 rep. n. 20901 racc. n. 8632, con cui Persona_1
EN la piena proprietà del locale ad uso artigianale CP_1 Controparte_3 ra alla via V o n. 147 riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 27 (derivato dal sub 23); a e la Controparte_4 Controparte_5 piena proprietà del locale ad uso deposito sito in ec n. 151 riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 26; a e Controparte_4
i diritti di comproprietà in ragione di 9/10 del l tà Controparte_5 e accesso autonomo sito in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n. 151 riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 24. Riferiva di essere creditore nei confronti di della somma di €.93.926,10 CP_1 rinveniente dal mancato parziale pagamento di a in data 13.06.2016 (all. n. 1 fasc. attore) a fronte della vendita a , quale titolare della omonima impresa CP_1 Molino Denora Maria, di prodotti agroa i orzo e avena. Fattura oggetto, altresì, del decreto ingiuntivo n. 1844/2019 emesso in favore dell'attore e ai danni della convenuta in data 20.05.2019 (all. n. 3 fasc. attore). Sosteneva che gli atti dispositivi impugnanti, peraltro realizzati attraverso pagamenti anomali e successivi al sorgere del credito, avessero completamente depauperato il patrimonio immobiliare di , rendendola di fatto impossidente e pregiudicando le proprie CP_1 ragioni creditori Concludeva, quindi, chiedendo la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei propri confronti di tutti gli atti dispositivi impugnati, vinte le spese di lite. Con comparsa del 23.09.2021 si costituiva in giudizio , chiedendo l'integrale CP_1 rigetto della domanda attorea. Eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria, stante la nullità del rapporto contrattuale sottostante. Precisava di aver effettuato gli atti di disposizione contestati nella consapevolezza di non avere alcun debito nei confronti dell'odierno attore ed evidenziando che la fattura posta a base della richiesta creditoria fosse stata emessa per la prima volta nel 2019, con retrodatazione, e disconosciuta dalla convenuta o comunque mai ricevuta, attesa la cessazione dell'attività in data 30.12.2017. Sosteneva l'insussistenza dei presupposti per l'esperibilità dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Con comparsa del 09.09.2021 si costituiva in giudizio , chiedendo l'integrale CP_2 rigetto della domanda attorea. Preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo acquistato dalla convenuta alcun bene, con conseguente carenza dei presupposti per CP_1 l'esperibilità dell'a ria. Concludeva, quindi, chiedendo anche la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc. Con comparsa del 09.09.2021 si costituivano in giudizio , , CP_7 Controparte_8
e , chiedendo l'integrale o r Controparte_9 CP_10 pr esperimento dell'azione revocatoria, sottolineando inoltre che, alla data della stipula dell'atto del 30.08.2017, risultava ancora proprietaria CP_1 di numerosi beni dal valore consistente. Con comparsa del 12.07.2021 si costituivano in giudizio , Controparte_3 [...]
, e , chiede tt CP_4 Controparte_5 Controparte_6 o Preliminarmente, eccepivano il difetto di legittimazione passiva di , non Controparte_6 avendo questi acquistato né ricevuto alcuno dei beni oggetto de gnati, precisando che i beni acquistati dalla coniuge fossero esclusi dalla Controparte_4 comunione legale dei beni in quanto oggetto di l da parte dei genitori della stessa. In subordine, spiegavano domanda riconvenzionale chiedendo: la condanna di al CP_1 pagamento a titolo di restituzione del corrispettivo, in favore di lla Controparte_3 somma di € 199.000,00 e di e di €. Controparte_4 Controparte_5 141.000,00 in ragione del 50% olu ndita della porzione trasferita da e per l'effetto condannare quest'ultima a restituire il corrispettivo CP_2 in favore de e , in ragione del 50% per Controparte_4 Controparte_5 ciascuna, pari per l'intero 'in 01 c.c. nei confronti dei convenuti attori in riconvenzionale i trasferimenti operati da in unico contesto in CP_1 favore dei congiunti , e CP_7 CP_10 Controparte_8 Con atto del 09.12. n ai cpc, CP_11 sostenendo di essere creditore nei confronti di della somm CP_1 erogata a titolo di prestito personale, attraver verse disposizioni di bonifico bancario effettuate tra luglio 2011 e marzo 2012. Precisava di aver costituito in mora CP_1 con raccomandata del 17.07.2019, rimasta inevasa.
[...] va che gli atti dispositivi compiuti da avessero determinato un CP_1 depauperamento del patrimonio di questa ed il con dizio delle ragioni creditorie anche dell'intervenuto. Chiedeva, quindi, dichiararsi inefficaci nei propri confronti gli atti pubblici, precedentemente indicati, stipulati in data 30.08.2017, 12.10.2017 e 20.02.2018. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc, , , e CP_7 Controparte_8 Controparte_9
eccepivano la tardività , CP_10 CP_11
268 co. 2 cpc. Asserivano, infatti, che l'intervento era stato proposto successivamente al termine per la costituzione del convenuto e, comunque, dopo lo spirare del termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 cpc. Nel merito, sostenevano l'insussistenza del credito asseritamente vantato da , CP_11 nonché dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria. Evidenziavano, infatti, che aveva corrisposto alla madre la CP_10 CP_1 somma di € 37.000,00 a nto per l'acquisto di ½ della tà dell'appartamento sito in Altamura alla Via Vecchia Buoncammino n. 149, secondo piano (riportato in catasto fabbricati al foglio di mappa 160 particella n. 569, sub 13), attraverso quattro bonifici bancari disposti dalla tramite il c/c cointestato con il marito CP_10 , bonifici peraltro indicati nell'atto di compravendita del 30.08.2017 e dei quali CP_11
era a conoscenza. CP_11
memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 eccepiva la tardività dell'intervento proposto CP_2
e il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo la stessa mai CP_11 acq dei beni oggetto di revocazione;
eccepiva la tardività dell'intervento proposto da , nonché l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento CP_11 dell'azione rev nsussistenza del credito di cui l'interventore asseriva di essere titolare, evidenziando le medesime circostanze descritte dai germani . CP_10 Specificava, poi, che nel 2019 era intervenuta separazione pers ei coniugi CP_10
e , i cui rapporti patrimoniali, relativi anche al c/c cointest
[...] CP_11 ran ici oggi oggetto di contestazione, non erano a lei opponibili. Con comparsa del 23.11.2023 si costituivano in giudizio gli avvocati Pasquale Fabio Pinto e Eleonora Florio, quali nuovi difensori di associandosi a tutte le domande e d Parte_1 eccezioni sollevate nei precedenti scritti d Con atto del 10.03.2025, a seguito di intervenuta transazione del 24.02.2025, l'attore rinunciava agli atti e all'azione nei confronti di tutti i convenuti, i quali accettavano formalmente la rinuncia e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali. In comparsa conclusionale, precisava di aver raggiunto, in data 25.08.2025, CP_11 un accordo transattivo con i convenuti , Controparte_3 [...]
, e e rispetto li CP_4 Controparte_5 Controparte_6 l' ic ne della materia del contendere (rinuncia accettata dagli indicati convenuti). Precisava, invece, di avere interesse alla prosecuzione del giudizio nei confronti di CP_1
, , , e
[...] CP_7 CP_2 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 i t tti 30.08.2017 e 12.10.2017. Esperita ctu tecnico-contabile, la causa, istruita con prove documentali, veniva decisa come da sentenza. Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra l'odierno attore ed i convenuti, nonché tra e i convenuti , Parte_1 CP_11 Controparte_3
, . Deve da i Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 i e entavano di avere raggiunto l'accordo, rinunciando agli atti e all'azione, rinuncia accettata dai convenuti. Deve quindi darsi atto della cessata la materia del contendere, (non potendo procedere ai sensi dell'art. 306 cpc dovendo decidere sulle domande formulate dall'interventore) essendo venute meno le ragioni di contrasto fra le parti all'origine della presente controversia e, dunque, potendosi dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della stessa (da ultimo, cfr. Trib. Salerno, sez. lav., 01/10/2019, n. 1973: “la cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia … , la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, … quali la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale”; cfr. anche Trib. Bari, sez. III, 08/11/2018, n. 4636, ove si evidenzia che “a differenza della rinunzia agli atti del giudizio (atto processuale, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale in cui interviene), la transazione (atto stragiudiziale di definizione della lite) non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere”). La declaratoria di c.m.c., poi, quale “riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, … non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito” e, in particolare, “non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali” (Trib. Foggia, sez. lav., 29/01/2019, n. 563). La regolamentazione di tale profilo, poi, deve conformarsi a quanto eventualmente già stabilito dalle parti in via transattiva (“le spese di lite vanno compensate se così prevede l'accordo transattivo intervenuto tra le parti”: Trib. Bari, sez. IV, 04/07/2013, n. 2281). Nel caso di specie, le parti ne hanno richiesto la compensazione. Il giudizio deve proseguire in relazione alla domanda spiegata da nei CP_11 confronti di , , , CP_1 CP_7 CP_2 Controparte_8 Controparte_9 e CP_10 P è necessario pronunciarsi sull'ammissibilità dell'intervento proposto da
, interventore che non riveste la qualità di litisconsorte necessario atteso che CP_11
di intervento, asserendo essere creditore delle convenute e CP_1
, ha fatto valere un autonomo diritto, distinto ed autonomo da to CP_2 venuti: con la conseguenza che, nel caso, non si tratta di un processo soggettivamente complesso, cioè un processo composto da più parti riferito ad un rapporto che attiene ad una situazione giuridica sostanziale scindibile. Nella specie deve rilevarsi che l'art. 105 c.p.c. disciplina l'istituto dell'intervento del terzo, diretto a far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nello stesso procedimento. Necessario corollario della menzionata disposizione è la norma che disciplina il termine per l'intervento del terzo, ossia l'art. 268 c.p.c., in virtù del quale l'intervento può avvenire fino alla rimessione della causa in decisione, fermo restando che il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte. Da quanto detto consegue che la domanda proposta dal terzo intervenuto - anche nel caso di intervento 'adesivo dipendente' - va assimilata ad una domanda riconvenzionale e pertanto essa è soggetta alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 167 e 267 c.p.c. secondo cui la domanda riconvenzionale deve essere proposta, a pena di decadenza, venti giorni prima della prima udienza di comparizione (Tribunale Roma sez. V, 31/03/2023, n.5208). Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. così come modificato dall'art. 3 d.l. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e conv. in l. 20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e quanto alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all'art. 180, comma 2, c.p.c. del pari introdotto dalla novella del 1995 (art. 4), onde siffatte eccezioni possono essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c. ovvero nel termine appositamente stabilito dal giudice istruttore , così da restare escluso che le suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in una udienza a questa successiva (Cassazione civile sez. II, 13/08/2020, n.17121). Orbene, nella specie ha proposto il proprio intervento in data 09.12.2021, CP_11 ben oltre il termine d a della prima udienza di comparizione del 07.10.2021, nella quale venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc a decorrere dal 11.10.2021. Pur volendo considerare quale termine utile per la proposizione dell'intervento quello di cui al deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, lo stesso nella specie risulta parimenti spirato, con conseguente tardività dell'intervento proposto da . CP_11 Aderendo, dunque, all'orientamento secondo cui la domand rzo intervenuto debba considerarsi alla stregua di una domanda riconvenzionale, sarà CP_11 investito dalle decadenze di cui all'art. 167 cpc valevoli per il conven tanto ritenere eventualmente ammissibile un intervento adesivo dipendente, dal quale non discende quindi la proposizione di una domanda autonoma e non l'intervento adesivo autonomo come quello proposto nella presente controversia. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'intervento proposto da dovrà essere CP_11 dichiarato tardivo e, dunque, inammissibile. La dichiarazione di inammissibilità esime dal pronunciarsi sul merito anche con riferimento all'intervenuta transazione tra questi ed alcune altre parti. Quanto alle spese processuali, le stesse dovranno essere compensate tra le parti che hanno transatto, come richiesto, dovrà, invece, essere dichiarato soccombente nei CP_11 confronti di , , , CP_1 CP_7 CP_2 Controparte_8 Controparte_9 e i CP_10 L vanno poste in solido a carico di tutte le parti, essendo stato strumento necessario al fine di addivenire alla conciliazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_2
, , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...] v CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
CP_11
cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione tra
[...] e , , , , Pt_1 CP_1 CP_2 CP_7 Controparte_8 CP_9
, ,
[...] CP_10 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 n Controparte_6 CP_11 Controparte_3 [...]
e CP_4 Controparte_5 Controparte_6
2. ve nei confronti di CP_11
, , , e CP_1 CP_2 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
CP_10
3. eramente le spese di lite tra e , Parte_1 CP_1 CP_2
, , , , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...] c CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e CP_11 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 ; Controparte_6
4. al pagamento, in favore di , , CP_11 CP_1 CP_2
, e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 e 0 fet P e IVA come per legge;
5. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 06.02.2024, a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
6. ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale iscritta al n. RG 23850 e RP 32210 presentazione del 29 giugno 2021. Bari, 09/10/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
Convenute Nonché
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...] t CP_6 Convenuti Nonché
, , e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 nt Tri
[...] Convenuti Nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Francesco Massaro CP_11 Interventore volontario ex art. 105 cpc Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
*************** Con atto di citazione, notificato il 23.04 – 03.05.2021, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Bari , , , CP_1 CP_2 CP_7 Controparte_8
, , Controparte_9 CP_10 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
i Controparte_6 d ositivi, compiuti da : CP_1
- atto a rogito AR , 7 rep. n. 20506 racc. n. 8315, con cui Persona_1
trasferiv uta a , riservandosene l'usufrutto, i diritti CP_1 CP_7 di ½ indiviso dell'appartamento ad uso abitazione sito in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n. 149 piano primo, riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 11, ricevendo da del locale ad uso commerciale sito in Altamura alla via Controparte_12 Vecchia Buoncam in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 24;
- atto a rogito AR , del 30.08.2017 rep. n. 20506 racc. n. 8315, con cui Persona_1
trasferi rmuta a , riservandosene l'usufrutto, i CP_1 CP_10 diviso dell'appartamento ad uso in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n. 149 piano secondo, riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 13, ricevendo da del locale ad uso commerciale sito in Altamura alla Controparte_13 via Vecchia Buoncammino n. 151 ripotato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 24;
- atto a rogito AR , del 30.08.2017 rep. n. 20506 racc. n. 8315, con cui Persona_1
trasferi muta a , riservandosene l'usufrutto, i CP_1 Controparte_8 diviso dell'appartamento ad us in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n. 149 piano secondo, riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 12, ricevendo da del locale ad uso commerciale sito in Altamura Controparte_14 alla via Vecchia Buonc in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 24;
- atto a rogito AR , del 30.08.2017 rep. n. 20506 racc. n. 8315, con cui Persona_1
trasferi muta a , riservandosene l'usufrutto, i CP_1 Controparte_9 diviso dell'appartamento ad us in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n. 149 piano primo, riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 10, ricevendo da del locale ad uso commerciale sito in Altamura alla via Controparte_15 Vecchia Buonca catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 24;
- atto a rogito AR , del 12.10.2017 rep. n. 206111 racc. n. 8396, con cui Persona_1
EN , , e CP_1 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
garage ub hi n. 153 e nello specifico a il locale riportato in catasto fabbricati al foglio 160, CP_7 part. 569, sub 21; a tti di comproprietà in ragione di ½ del locale riportato CP_10 in catasto fabbrica , part. 569, sub 17; a i diritti di Controparte_8 comproprietà in ragione di ½ del locale riportato in catasto fa , part. 569, sub 20; a i diritti di comproprietà in ragione di ½ del locale riportato in Controparte_9 catasto fab 0, part. 569, sub 18;
- atto a rogito AR , del 20.02.2018 rep. n. 20901 racc. n. 8632, con cui Persona_1
EN la piena proprietà del locale ad uso artigianale CP_1 Controparte_3 ra alla via V o n. 147 riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 27 (derivato dal sub 23); a e la Controparte_4 Controparte_5 piena proprietà del locale ad uso deposito sito in ec n. 151 riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 26; a e Controparte_4
i diritti di comproprietà in ragione di 9/10 del l tà Controparte_5 e accesso autonomo sito in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n. 151 riportato in catasto fabbricati al foglio 160, part. 569, sub 24. Riferiva di essere creditore nei confronti di della somma di €.93.926,10 CP_1 rinveniente dal mancato parziale pagamento di a in data 13.06.2016 (all. n. 1 fasc. attore) a fronte della vendita a , quale titolare della omonima impresa CP_1 Molino Denora Maria, di prodotti agroa i orzo e avena. Fattura oggetto, altresì, del decreto ingiuntivo n. 1844/2019 emesso in favore dell'attore e ai danni della convenuta in data 20.05.2019 (all. n. 3 fasc. attore). Sosteneva che gli atti dispositivi impugnanti, peraltro realizzati attraverso pagamenti anomali e successivi al sorgere del credito, avessero completamente depauperato il patrimonio immobiliare di , rendendola di fatto impossidente e pregiudicando le proprie CP_1 ragioni creditori Concludeva, quindi, chiedendo la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei propri confronti di tutti gli atti dispositivi impugnati, vinte le spese di lite. Con comparsa del 23.09.2021 si costituiva in giudizio , chiedendo l'integrale CP_1 rigetto della domanda attorea. Eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria, stante la nullità del rapporto contrattuale sottostante. Precisava di aver effettuato gli atti di disposizione contestati nella consapevolezza di non avere alcun debito nei confronti dell'odierno attore ed evidenziando che la fattura posta a base della richiesta creditoria fosse stata emessa per la prima volta nel 2019, con retrodatazione, e disconosciuta dalla convenuta o comunque mai ricevuta, attesa la cessazione dell'attività in data 30.12.2017. Sosteneva l'insussistenza dei presupposti per l'esperibilità dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Con comparsa del 09.09.2021 si costituiva in giudizio , chiedendo l'integrale CP_2 rigetto della domanda attorea. Preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo acquistato dalla convenuta alcun bene, con conseguente carenza dei presupposti per CP_1 l'esperibilità dell'a ria. Concludeva, quindi, chiedendo anche la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc. Con comparsa del 09.09.2021 si costituivano in giudizio , , CP_7 Controparte_8
e , chiedendo l'integrale o r Controparte_9 CP_10 pr esperimento dell'azione revocatoria, sottolineando inoltre che, alla data della stipula dell'atto del 30.08.2017, risultava ancora proprietaria CP_1 di numerosi beni dal valore consistente. Con comparsa del 12.07.2021 si costituivano in giudizio , Controparte_3 [...]
, e , chiede tt CP_4 Controparte_5 Controparte_6 o Preliminarmente, eccepivano il difetto di legittimazione passiva di , non Controparte_6 avendo questi acquistato né ricevuto alcuno dei beni oggetto de gnati, precisando che i beni acquistati dalla coniuge fossero esclusi dalla Controparte_4 comunione legale dei beni in quanto oggetto di l da parte dei genitori della stessa. In subordine, spiegavano domanda riconvenzionale chiedendo: la condanna di al CP_1 pagamento a titolo di restituzione del corrispettivo, in favore di lla Controparte_3 somma di € 199.000,00 e di e di €. Controparte_4 Controparte_5 141.000,00 in ragione del 50% olu ndita della porzione trasferita da e per l'effetto condannare quest'ultima a restituire il corrispettivo CP_2 in favore de e , in ragione del 50% per Controparte_4 Controparte_5 ciascuna, pari per l'intero 'in 01 c.c. nei confronti dei convenuti attori in riconvenzionale i trasferimenti operati da in unico contesto in CP_1 favore dei congiunti , e CP_7 CP_10 Controparte_8 Con atto del 09.12. n ai cpc, CP_11 sostenendo di essere creditore nei confronti di della somm CP_1 erogata a titolo di prestito personale, attraver verse disposizioni di bonifico bancario effettuate tra luglio 2011 e marzo 2012. Precisava di aver costituito in mora CP_1 con raccomandata del 17.07.2019, rimasta inevasa.
[...] va che gli atti dispositivi compiuti da avessero determinato un CP_1 depauperamento del patrimonio di questa ed il con dizio delle ragioni creditorie anche dell'intervenuto. Chiedeva, quindi, dichiararsi inefficaci nei propri confronti gli atti pubblici, precedentemente indicati, stipulati in data 30.08.2017, 12.10.2017 e 20.02.2018. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc, , , e CP_7 Controparte_8 Controparte_9
eccepivano la tardività , CP_10 CP_11
268 co. 2 cpc. Asserivano, infatti, che l'intervento era stato proposto successivamente al termine per la costituzione del convenuto e, comunque, dopo lo spirare del termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 cpc. Nel merito, sostenevano l'insussistenza del credito asseritamente vantato da , CP_11 nonché dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria. Evidenziavano, infatti, che aveva corrisposto alla madre la CP_10 CP_1 somma di € 37.000,00 a nto per l'acquisto di ½ della tà dell'appartamento sito in Altamura alla Via Vecchia Buoncammino n. 149, secondo piano (riportato in catasto fabbricati al foglio di mappa 160 particella n. 569, sub 13), attraverso quattro bonifici bancari disposti dalla tramite il c/c cointestato con il marito CP_10 , bonifici peraltro indicati nell'atto di compravendita del 30.08.2017 e dei quali CP_11
era a conoscenza. CP_11
memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 eccepiva la tardività dell'intervento proposto CP_2
e il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo la stessa mai CP_11 acq dei beni oggetto di revocazione;
eccepiva la tardività dell'intervento proposto da , nonché l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento CP_11 dell'azione rev nsussistenza del credito di cui l'interventore asseriva di essere titolare, evidenziando le medesime circostanze descritte dai germani . CP_10 Specificava, poi, che nel 2019 era intervenuta separazione pers ei coniugi CP_10
e , i cui rapporti patrimoniali, relativi anche al c/c cointest
[...] CP_11 ran ici oggi oggetto di contestazione, non erano a lei opponibili. Con comparsa del 23.11.2023 si costituivano in giudizio gli avvocati Pasquale Fabio Pinto e Eleonora Florio, quali nuovi difensori di associandosi a tutte le domande e d Parte_1 eccezioni sollevate nei precedenti scritti d Con atto del 10.03.2025, a seguito di intervenuta transazione del 24.02.2025, l'attore rinunciava agli atti e all'azione nei confronti di tutti i convenuti, i quali accettavano formalmente la rinuncia e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali. In comparsa conclusionale, precisava di aver raggiunto, in data 25.08.2025, CP_11 un accordo transattivo con i convenuti , Controparte_3 [...]
, e e rispetto li CP_4 Controparte_5 Controparte_6 l' ic ne della materia del contendere (rinuncia accettata dagli indicati convenuti). Precisava, invece, di avere interesse alla prosecuzione del giudizio nei confronti di CP_1
, , , e
[...] CP_7 CP_2 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 i t tti 30.08.2017 e 12.10.2017. Esperita ctu tecnico-contabile, la causa, istruita con prove documentali, veniva decisa come da sentenza. Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra l'odierno attore ed i convenuti, nonché tra e i convenuti , Parte_1 CP_11 Controparte_3
, . Deve da i Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 i e entavano di avere raggiunto l'accordo, rinunciando agli atti e all'azione, rinuncia accettata dai convenuti. Deve quindi darsi atto della cessata la materia del contendere, (non potendo procedere ai sensi dell'art. 306 cpc dovendo decidere sulle domande formulate dall'interventore) essendo venute meno le ragioni di contrasto fra le parti all'origine della presente controversia e, dunque, potendosi dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della stessa (da ultimo, cfr. Trib. Salerno, sez. lav., 01/10/2019, n. 1973: “la cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia … , la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, … quali la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale”; cfr. anche Trib. Bari, sez. III, 08/11/2018, n. 4636, ove si evidenzia che “a differenza della rinunzia agli atti del giudizio (atto processuale, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale in cui interviene), la transazione (atto stragiudiziale di definizione della lite) non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere”). La declaratoria di c.m.c., poi, quale “riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, … non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito” e, in particolare, “non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali” (Trib. Foggia, sez. lav., 29/01/2019, n. 563). La regolamentazione di tale profilo, poi, deve conformarsi a quanto eventualmente già stabilito dalle parti in via transattiva (“le spese di lite vanno compensate se così prevede l'accordo transattivo intervenuto tra le parti”: Trib. Bari, sez. IV, 04/07/2013, n. 2281). Nel caso di specie, le parti ne hanno richiesto la compensazione. Il giudizio deve proseguire in relazione alla domanda spiegata da nei CP_11 confronti di , , , CP_1 CP_7 CP_2 Controparte_8 Controparte_9 e CP_10 P è necessario pronunciarsi sull'ammissibilità dell'intervento proposto da
, interventore che non riveste la qualità di litisconsorte necessario atteso che CP_11
di intervento, asserendo essere creditore delle convenute e CP_1
, ha fatto valere un autonomo diritto, distinto ed autonomo da to CP_2 venuti: con la conseguenza che, nel caso, non si tratta di un processo soggettivamente complesso, cioè un processo composto da più parti riferito ad un rapporto che attiene ad una situazione giuridica sostanziale scindibile. Nella specie deve rilevarsi che l'art. 105 c.p.c. disciplina l'istituto dell'intervento del terzo, diretto a far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nello stesso procedimento. Necessario corollario della menzionata disposizione è la norma che disciplina il termine per l'intervento del terzo, ossia l'art. 268 c.p.c., in virtù del quale l'intervento può avvenire fino alla rimessione della causa in decisione, fermo restando che il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte. Da quanto detto consegue che la domanda proposta dal terzo intervenuto - anche nel caso di intervento 'adesivo dipendente' - va assimilata ad una domanda riconvenzionale e pertanto essa è soggetta alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 167 e 267 c.p.c. secondo cui la domanda riconvenzionale deve essere proposta, a pena di decadenza, venti giorni prima della prima udienza di comparizione (Tribunale Roma sez. V, 31/03/2023, n.5208). Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. così come modificato dall'art. 3 d.l. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e conv. in l. 20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e quanto alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all'art. 180, comma 2, c.p.c. del pari introdotto dalla novella del 1995 (art. 4), onde siffatte eccezioni possono essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c. ovvero nel termine appositamente stabilito dal giudice istruttore , così da restare escluso che le suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in una udienza a questa successiva (Cassazione civile sez. II, 13/08/2020, n.17121). Orbene, nella specie ha proposto il proprio intervento in data 09.12.2021, CP_11 ben oltre il termine d a della prima udienza di comparizione del 07.10.2021, nella quale venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc a decorrere dal 11.10.2021. Pur volendo considerare quale termine utile per la proposizione dell'intervento quello di cui al deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, lo stesso nella specie risulta parimenti spirato, con conseguente tardività dell'intervento proposto da . CP_11 Aderendo, dunque, all'orientamento secondo cui la domand rzo intervenuto debba considerarsi alla stregua di una domanda riconvenzionale, sarà CP_11 investito dalle decadenze di cui all'art. 167 cpc valevoli per il conven tanto ritenere eventualmente ammissibile un intervento adesivo dipendente, dal quale non discende quindi la proposizione di una domanda autonoma e non l'intervento adesivo autonomo come quello proposto nella presente controversia. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'intervento proposto da dovrà essere CP_11 dichiarato tardivo e, dunque, inammissibile. La dichiarazione di inammissibilità esime dal pronunciarsi sul merito anche con riferimento all'intervenuta transazione tra questi ed alcune altre parti. Quanto alle spese processuali, le stesse dovranno essere compensate tra le parti che hanno transatto, come richiesto, dovrà, invece, essere dichiarato soccombente nei CP_11 confronti di , , , CP_1 CP_7 CP_2 Controparte_8 Controparte_9 e i CP_10 L vanno poste in solido a carico di tutte le parti, essendo stato strumento necessario al fine di addivenire alla conciliazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_2
, , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...] v CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
CP_11
cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione tra
[...] e , , , , Pt_1 CP_1 CP_2 CP_7 Controparte_8 CP_9
, ,
[...] CP_10 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 n Controparte_6 CP_11 Controparte_3 [...]
e CP_4 Controparte_5 Controparte_6
2. ve nei confronti di CP_11
, , , e CP_1 CP_2 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
CP_10
3. eramente le spese di lite tra e , Parte_1 CP_1 CP_2
, , , , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...] c CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e CP_11 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 ; Controparte_6
4. al pagamento, in favore di , , CP_11 CP_1 CP_2
, e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 e 0 fet P e IVA come per legge;
5. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 06.02.2024, a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
6. ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale iscritta al n. RG 23850 e RP 32210 presentazione del 29 giugno 2021. Bari, 09/10/2025
Il Giudice Assunta Napoliello