Sentenza 9 agosto 1969
Massime • 4
Non sussiste il vizio di omessa motivazione quando il giudice di merito abbia accolto una tesi che si riveli incompatibile con la pretesa della parte, sicche la stessa debba necessariamente ritenersi respinta, anche senza una particolare e specifica argomentazione. ( Conf 2778-67 massima n 330329).*
Ai fini della validita di un contratto di compravendita, occorre distinguere il momento formativo dell'accordo, dalla sua esecuzione. Nel momento formativo e necessario che sussistano gli elementi essenziali del negozio e, tra essi, la volonta delle parti di attuare la trasmissione della proprieta di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo, mentre il pagamento del prezzo stesso, e cioe l'Estinzione della obbligazione principale del compratore, attiene all'esecuzione del contratto, che puo essere contestuale alla sua formazione, ma puo anche essere successiva.*
Il giudizio circa la sussistenza della simulazione costituisce apprezzamento di fatto, demandato al giudice di merito. ( V 2724,68, massima n 335300 2054,68, massima n 334175).*
L'apprezzamento sull'opportunita di fare ricorso a presunzioni, nonche sull'idoneita degli elementi assunti e sulla concreta rispondenza di essi ai requisiti di legge (gravita, precisione e concordanza) e rimesso al giudice di merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, quando sia immune da vizi logico,giuridici. ( Conf 4021-68, massima n 337623).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/1969, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 9 agosto 1969 |
Testo completo
Ai fini della validita di un contratto di compravendita, occorre distinguere il momento formativo dell'accordo, dalla sua esecuzione. Nel momento formativo e necessario che sussistano gli elementi essenziali del negozio e, tra essi, la volonta delle parti di attuare la trasmissione della proprieta di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo, mentre il pagamento del prezzo stesso, e cioe l'Estinzione della obbligazione principale del compratore, attiene all'esecuzione del contratto, che puo essere contestuale alla sua formazione, ma puo anche essere successiva.*