Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/05/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione – Volontaria Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere relatore
Dott. Bruno Ronconi - Esperto
Dott. Sabrina Benvenuto - Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 32/2025 V.G., promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Barletta, Via dei Greci n. 23, presso e nello C.F._2
studio dell'Avv. Michele Cocchiarole, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTI RECLAMANTI
CONTRO
AVV. (C.F. ), nella qualità di curatore speciale del minore CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Genova, Via Persona_1
Corsica n. 2/5;
PARTE RECLAMATA
NONCHE' CONTRO
IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO - SEDE
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
AVVERSO
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte appellante: “si insiste perché codesta Ecc.ma Corte, in riforma della sentenza impugnata, Voglia a) escludere • la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare;
• il monitoraggio costante del nucleo familiare;
• ogni forma di intervento assistenziale non fondato su una condizione attuale di rischio, b) riconoscere la piena adeguatezza e collaborazione dimostrata dai genitori, con conseguente • cessazione immediata di ogni misura accessoria, e con ogni provvedimento conseguente, ivi compresa la trasmissione del fascicolo di primo grado;
per il Curatore Speciale dei minori: “respingere l'atto di appello proposto da , Parte_1
nato a [...] in data [...], C.F. e nata in CodiceFiscale_4 Parte_2
Ucraina in data 6.12.1980, C.F. ”; CodiceFiscale_5
per il P.G.: “dichiara di intervenire e chiede che l'appello dei genitori del minore venga respinto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale per i Minorenni di Genova, nel procedimento ex art. 330/333 c.c. promosso dal
Pubblico Ministero e relativo al minore n. il 25/6/2019, con sentenza n. 6/2025 del Persona_1
2/12/2024: dichiarava non luogo a provvedere ad ulteriori interventi a tutela del minore;
incaricava il Servizio Sociale del Comune di Genova ATS, di concerto con i servizi sanitari, di proseguire gli opportuni interventi di sostegno a beneficio del minore, in particolare, mantenendo l'intervento educativo domiciliare in favore di nell'ambito di uno stretto monitoraggio con i servizi Pt_3
sanitari ed in rete con la scuola, proseguendo la sua presa in carico neuropsichiatrica nonché il monitoraggio e il sostegno del nucleo familiare per un periodo di 24 mesi;
prescriveva ai genitori di collaborare con i Servizi Sociali e Sanitari;
disponeva, dunque, l'archiviazione della procedura;
compensava integralmente le spese.
2. Il procedimento è stato promosso con ricorso ex art. 473 bis. 13 c.p.c., depositato in data
8/05/2023, dal , il quale, a seguito di segnalazione dei Servizi Sociali territoriali, Parte_4 chiedeva che il Tribunale adottasse misure di sostegno e vigilanza, tra cui: l'attivazione di un intervento educativo domiciliare;
la presa in carico del padre da parte del Servizio di Salute Mentale
(SSM); la prosecuzione del percorso terapeutico della madre;
l'inserimento scolastico del minore;
la prosecuzione dell'intervento della Neuropsichiatria Infantile (NPI).
3. Con decreto del 9/05/2023 veniva nominato curatore speciale del minore l'Avv. e CP_1 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 26/09/2024.
4. Si costituivano in giudizio i genitori del minore, e Parte_1 Parte_2 chiedendo l'archiviazione della procedura – stante l'insussistenza dei presupposti per mantenere in
2 atto un costante monitoraggio –, affermando che le problematiche segnalate erano legate a conflitti di vicinato, ormai superati grazie al trasferimento dell'intero nucleo familiare.
5. Le relazioni sanitarie successive (del Dipartimento di Salute Mentale, della NPI e del Servizio
Sociale), tuttavia, evidenziavano il permanere di situazioni di disagio familiare, tra cui, in particolare, l'esistenza, in capo alla madre, di una sintomatologia ansioso-depressiva con note atipiche ed ideazione delirante, non adeguatamente trattata per autonoma interruzione della terapia farmacologica;
in capo al minore, un ritardo psicomotorio e una disregolazione emotiva, con necessità di prosecuzione dell'intervento terapeutico;
l'esistenza di una discontinuità nella frequenza scolastica del minore e la necessità di un intervento educativo domiciliare per rafforzare le competenze genitoriali.
6. All'udienza del 26/09/2023, i genitori riferivano del trasferimento e dell'avvenuto inserimento scolastico del minore, attribuendo le problematiche pregresse al bilinguismo di ed alle Pt_3
persecuzioni subite da un vicino di casa di Per_2
7. Gli accertamenti successivi mettevano in luce ulteriori elementi di fragilità: nella relazione del
Consultorio Familiare veniva segnalata la presenza di dinamiche familiari disfunzionali, difficoltà relazionali genitori-figlio e la necessità di un supporto psicologico per entrambi i genitori;
la relazione del Servizio Sociale confermava l'attivazione del supporto educativo domiciliare e la discontinuità della frequenza scolastica del minore;
la pediatra competente raccomandava un approfondimento diagnostico in ambito neuropsichiatrico e l'inserimento del minore in attività socializzanti.
8. Con decreto provvisorio del 5/08/2024, il Tribunale, pur rilevando l'assenza di elementi tali da giustificare un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, disponeva la prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi competenti, ritenendo, in ogni caso, sussistente l'opportunità di mantenere un presidio educativo e sanitario.
9. All'udienza del 29/10/2024, emergeva un miglioramento della situazione familiare: il minore risultava iscritto e frequentante la scuola dell'infanzia, era stato inserito in un'attività sportiva, e beneficiava di un percorso psicomotorio. Il curatore speciale riferiva di non ravvisare più elementi pregiudizievoli tali da richiedere l'ulteriore prosecuzione della procedura. Il P.M., con atto del
28/11/2024, concludeva, dunque, per l'archiviazione del procedimento.
10. Risultando cessata la situazione di pregiudizio ex art. 333 c.c., il Tribunale, con la sentenza sopra citata, disponeva l'archiviazione della procedura, ritenendo, tuttavia, opportuno mantenere un monitoraggio da parte del Servizio Sociale ATS 46 e la prosecuzione dell'intervento educativo e sanitario in favore del minore.
3 11. Con ricorso del 6/02/2025, i genitori del minore, e Parte_1 Parte_2
proponevano reclamo avverso la sentenza n. 6/2025, resa dal Tribunale per i Minorenni di Genova, nella parte in cui disponeva la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare e del monitoraggio da parte del Servizio Sociale del Comune di Genova (ATS 46), di concerto con i servizi sanitari, a beneficio del minore e del nucleo familiare, nonostante Persona_3
l'accertato venir meno della situazione di pregiudizio che aveva originato l'intervento dell'autorità giudiziaria, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, nonché dal Pubblico Ministero e dal Curatore
Speciale, che avevano chiesto l'archiviazione della procedura.
I reclamanti contestavano, dunque, la permanenza di un intervento motivato esclusivamente da finalità preventive, evidenziando l'assenza di condizioni oggettive di disagio familiare, conflittualità genitoriale o difficoltà evolutive del minore, costituenti le condizioni tipicamente richieste per l'attivazione di un intervento educativo. Il nucleo familiare operava, infatti, in modo coeso e nel pieno rispetto della bigenitorialità, ed il minore non manifestava criticità emotive o identitarie tali da giustificare il protrarsi dell'intervento. Assumevano che dalla documentazione sanitaria prodotta nel corso del primo grado emergeva, infatti, chiaramente che le difficoltà iniziali di , non Pt_3
dipese dalla mancanza di risorse genitoriali ma strettamente correlate alla situazione ambientale opprimente (ossia, i conflitti di vicinato indicati), sono andate risolvendosi con il trasferimento in altro stabile.
Inoltre, i genitori sottolineavano l'assenza di un progetto educativo formalizzato da parte dei Servizi
Sociali, nonché l'assenza di necessità di ulteriori percorsi di sostegno, né per il minore né per la coppia genitoriale. In tale contesto, la prosecuzione del monitoraggio biennale appariva, dunque, non solo priva di fondamento giuridico e fattuale, ma addirittura potenzialmente lesivo, dal momento che rischiava di perpetuare nel minore la percezione di una condizione patologica della realtà familiare, ostacolando il pieno ritorno alla normalità.
12. Si costituiva, in data 10/04/2025, il Curatore Speciale del minore, Avv. contestando CP_1
la fondatezza in fatto ed in diritto del reclamo, rilevando, in particolare, che i genitori del minore avevano reiteratamente ricondotto l'origine della situazione di pregiudizio in questione esclusivamente a vicende conflittuali di vicinato – insistendo su circostanze estranee al thema decidendum –, a fronte di un accertato ritardo nello sviluppo psicomotorio del minore, associato a disregolazione emotiva, emerso a seguito di valutazione neuropsichiatrica, sollecitata anche dalla pediatra.
4 Il Curatore Speciale ribadiva, dunque, che l'intervento educativo domiciliare, avente in tal caso una finalità tutt'altro che preventiva o intrusiva, costituiva la naturale prosecuzione di un percorso già avviato e rivelatosi efficace, volto alla esclusiva tutela del benessere psicofisico del minore.
Pur riconoscendo la collaborazione dei genitori con i Servizi Sociali, il Curatore evidenziava, in capo agli stessi, una sostanziale negazione delle difficoltà del minore, sottolineando, per l'effetto, la necessità che entrambi i genitori intraprendessero un percorso psicologico, in ragione delle rispettive fragilità emotive, incidenti negativamente sulla crescita del figlio.
Tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto del reclamo ritenendolo privo di fondamento, oltre che contrario all'interesse del minore, che continua a necessitare di un percorso di sostegno educativo e di un monitoraggio finalizzato alla piena tutela della sua crescita psicofisica.
13. In data 22/04/2025, il P.G. dichiarava di intervenire in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dai genitori del minore.
14. In data 07/05/2025, veniva depositata, da parte dei Servizi Sociali, la relazione di aggiornamento in merito alla situazione del minore, da cui emergeva che: per quanto riguarda la situazione scolastica, nel corso degli ultimi mesi non erano state segnalate dalla scuola dell'infanzia frequentata dal minore situazioni di particolare fragilità e che lo stesso risultava iscritto, per l'anno scolastico 2025/2026, alla Scuola Primaria “Marconi”; per quanto concerne il percorso educativo, il minore continuava a beneficiare dell'intervento educativo domiciliare previsto con esito positivo;
in merito alla situazione sanitaria, il minore era seguito dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile competente il quale, a seguito di valutazione funzionale globale del minore del 16/04/2025, evidenziava difficoltà nel linguaggio a livello fonologico, immaturità nelle competenze metafonologiche, nell'area grafomotoria ed in alcune competenze grosso-motorie ed un profilo di sviluppo globalmente nella norma, risultando opportuno un ciclo di riabilitazione logopedica, un ciclo di riabilitazione neuropsicomotoria ed un monitoraggio clinico longitudinale ed era contestualmente oggetto di ulteriori approfondimenti diagnostici promossi autonomamente dalla famiglia in ambito privato. I Servizi Sociali riferivano in conclusione di un'evoluzione positiva del percorso di crescita del minore, assistito da livelli di cure ad attenzione adeguati assicurati dalla famiglia.
Il Centro Servizi per la Famiglia Bassa Val Bisagno, infine, rilevava che la relazione madre-figlio risultava caratterizzata da una dinamica funzionale, connotata da un atteggiamento affettuoso e collaborativo della madre e da una buona capacità del minore di interagire con i pari, con progressivi miglioramenti nella concentrazione e nella gestione delle attività proposte.
15. L'appello non è fondato e pertanto va rigettato.
5 15.1 Si osserva infatti che la decisione del Tribunale per i Minorenni ha previsto non già la adozione di misure a tutela del minore a scopo preventivo e cautelativo come prospettato dagli appellanti, bensì ha disposto la prosecuzione di alcuni interventi a tutela del minore in atto, in ragione del buon esito degli stessi, pur non prospettando più alcuna situazione tale da giustificare interventi limitativi della potestà genitoriale.
15.2 Tale esigenza di tutela del minore è condivisa dalla Corte in ragione della necessità per il minore di essere monitorato nel percorso sanitario essendo evidenziata l'opportunità dello svolgimento di un ciclo di riabilitazione logopedica e di riabilitazione neuropsicomotoria in ragione delle diagnosticate difficoltà come riportate nella relazione aggiornata dei Servizi Sociali sopra riportate.
15.3 Va altresì ritenuto opportuna la prosecuzione dell'educativa domiciliare nell'interesse prevalente del minore, tenuto conto della fragilità espressa dai genitori incapaci di tutelare il minore nel momento in cui si è manifestata la situazione di pregiudizio nella quale sono rimasti loro malgrado coinvolti, non essendosi accorti del disagio dello stesso e delle criticità manifestate, e non adottando tempestive misure a protezione del figlio.
Tanto più alla luce del riportato esito positivo dell'educativa domiciliare.
15.4 Va infine osservato che la madre del minore, alla quale è stata diagnosticata sintomatologia ansioso-depressiva con note atipiche ed ideazione delirante, non ha proseguito la terapia farmacologica né risulta aver seguito alcun percorso psicoterapeutico.
15.5 Pertanto, gli interventi disposti devono essere valutati dai genitori non in maniera punitiva ma come una risorsa loro offerta per il bene e nell'interesse del figlio al fine di consolidare nel tempo i positivi risultati acquisiti e scongiurare eventuali future condotte disfunzionali in situazione di stress o difficoltà.
16. In ragione della peculiarità della questione oggetto di causa e della natura del procedimento pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
17. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale per i Minorenni di Genova n. 6/2025 del 2/12/2024 che conferma;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
6 3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 09/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
7