Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 352 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 894/2020 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Gela nella Via Ruggero Settimo, 13 presso lo studio dell'Avv.
Angelo Fasulo), che la rappresenta e difende;
- Appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Gela, nella Via Antonio Stoppani n. 1, presso lo studio dell'avv. Emanuela Chiara Scepi, che lo rappresenta e difende;
- Appellato -
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto d'appello regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
il al fine di sentire riformare la sentenza n. 666/2019, emessa dal Giudice CP_1 di Pace dell'intestato Tribunale, che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno promossa dall'attrice.
Le istanze risarcitorie reiterate in questa sede traggono origine dal sinistro verificatosi in data 16 agosto 2017, in Gela, lungo la via Ludovico Ariosto, in occasione
1
Ciò premesso, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto l'interruzione del nesso causale tra lo stato della sede stradale e l'infortunio subito, in quanto avvenuto per disattenzione della danneggiata, che, in orario diurno, e quindi in condizioni di “piena visibilità”, avrebbe dovuto percorrere con
“maggiore prudenza e avvedutezza, tanto più che dall'esposizione dei fatti sembra che la stessa conoscesse i luoghi dove è avvenuta la caduta”. Segnatamente, lamenta che Pt_1
l'affermazione relativa alla conoscenza dei luoghi, giustificata dalla mera vicinanza con la propria abitazione, è frutto di una mera congettura del fatta propria deal CP_1
giudice di Pace. Inoltre, censura il provvedimento gravato nella parte in cui non è stata data rilevanza alla circostanza dell'assenza di alcun segnale stradale che avvertisse dello stato di dissesto della strada, considerando altresì che il sinistro sarebbe avvenuto a seguito del cedimento del marciapiede, ove la stessa sostava in attesa del transito di un'autovettura, e di successivo inciampo nella vicina buca “presente in prossimità”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il chiedendo, CP_1 preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c; nel merito, ha domandato il rigetto dell'appello.
L'udienza del 18 settembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Ammissibilità dell'appello.
Preliminarmente deve essere esaminata e rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura
2 di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
3. Merito.
Nel merito il Tribunale ritiene di dover condividere la valutazione operata dal
Giudice di Pace circa la riconducibilità del sinistro occorso all'appellante a un difetto di prudenza e di diligenza del danneggiato, come esigibile in relazione alle circostanze soggettive e oggettive accertate.
Da un lato, infatti, alla stregua delle prove testimoniali è stato accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'alterazione del manto stradale e il verificarsi del sinistro e il luogo in cui è avvenuta la caduta. Tuttavia il giudice di prime cure ha correttamente stabilito che dovesse essere esclusa l'imprevedibilità e l'invisibilità dell'alterazione del fondo stradale, sia soggettiva che oggettiva, ciò sia in ragione della sua localizzazione, in quanto la buca pur essendo prossima al marciapiede si trovava ad una distanza tale da essere ben visibile da chi provenisse dal marciapiede (nonostante il dislivello della banchina), sia delle condizioni meteorologiche (primo pomeriggio, segnatamente alle ore 15:15, di una giornata di agosto, quindi in ottime condizioni di visibilità). Peraltro, la stessa attrice, nel corso dell'interrogatorio formale, ha dichiarato che la buca si trovava a “appena 26 mt” dalla propria abitazione, pertanto è corretta la deduzione del primo giudice in ordine alla evitabilità del sinistro, in considerazione dell'ovvia conoscenza dei luoghi da parte dell'appallante, atteso altresì che come affermato dal teste la necessità di rifacimento del manto stradale fosse stata Testimone_1 segnalata al infatti “diverse volte abbiamo chiesto di rifare il manto CP_1 stradale al ma mai nulla è stato ottenuto” (cfr. verbale d'udienza del 2 aprile CP_1
2019 del fascicolo di primo grado).
Inoltre, va sottolineato come nell'atto di citazione in appello, l'attrice ha sostanzialmente modificato la versione del fatto così ricostruito in primo grado, aggiungendo, come visto in premessa, che la caduta è stata determinata da un cedimento del marciapiede su cui era ferma in attesa del transito di un veicolo, circostanze del tutto nuove e, ad ogni modo, non provate nel corso del giudizio.
Essendo quindi la buca ben visibile e la sua presenza già conosciuta, deve affermarsi che, tramite l'adozione delle normali regole di prudenza, esigibili rispetto alle
3 condizioni soggettive del danneggiato (che abitava nelle immediate vicinanze del luogo dove si era verificato il sinistro) il sinistro avrebbe potuto essere evitato.
Tali esiti sono del tutto conformi alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“in tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento e rappresenta mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno. All'ipotesi del fortuito va ricondotto anche il caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005).
Ed ancora “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Tuttavia, laddove il danno non sia
l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per se' statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”
(così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del 01/04/2010).
Infine, “a concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, n.12174).
4. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere interamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, e tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 666/2019 emessa dal Giudice di Pace di Gela nel proc. n. 1095/2018 R.G., che, per l'effetto, conferma interamente;
condanna al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 CP_1 processuali, relative a questa fase del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Gela, 1 aprile 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
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