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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro e Previdenza
In Persona del Giudice del Lavoro, dott. Monica Sgarro, all'esito dell'udienza del 05.03.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunziato la presente, la presente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero RGL 9576 /2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. TRINASTICH MASSIMILIANO e dall'avv. Parte_1
FERRANTINO RAFFAELE
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t, Controparte_1 rapp. e dif. dai funzionari di istituto Resistente
OGGETTO: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso in atti, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario dell'invalidità nella misura del 100% e di cui all'art 3, comma 3, L.104/92. 1.1. Parte resistente costituita in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. In corso di causa, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
1.3. La causa, quindi, istruita con produzione documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008). Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
2.2. Alla stregua delle predette osservazioni, la dichiarazione in atti della ricorrente di rinunzia agli atti, determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
3.1 Tuttavia, nel caso di specie, sono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/03/2025 IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro