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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 112 /2024 R.G. TRIB.
CO NT ARCELIS/ MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 112/2024, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs.
150/2011, del provvedimento prot. N. Cat.A11/2023/Immig./III Sez./Prot.29 del 10.10.2023 (notificato il 14.12.2023), con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale presentata il 21.2.2023 proposto da
CO NT AR, nata in [...] il [...], C.F.
, CUI elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._1 C.F._2
Luca Morelli del foro di Savona
RICORRENTE nei confronti di
e in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO
RESISTENTE
PREMESSO
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto Cat.
A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.29, notificato il 14.12.2023, emesso dal Questore di
Savona in data 10.10.2023, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Torino-Sez. Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale del 21.2.2023.
Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
-la ricorrente, cittadina dominicana, dal 1.6.2023 al 31.10.2023 ha svolto l'attività lavorativa in qualità di “tuttofare” d'albergo presso l'hotel “Marianella” di Bardineto (SV)
1 alle dipendenze della NO , ed ha presentato la domanda per il Parte_1 rilascio del permesso di protezione speciale presso la Questura di Savona, in data
21.2.2023;
-nella successiva data del 10.10.2023, la predetta Questura ha rigettato l'istanza avanzata dalla ricorrente, sulla base del parere non favorevole reso dalla Commissione
Territoriale di Torino-Sez. Genova.
Posta tale premessa in fatto, la ricorrente rimarcava l'errore di valutazione delle autorità amministrative, sostenendo che le stesse non avessero considerato il radicamento sociale dell'istante.
Infine, ha concluso richiedendo all'intestato Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis rejectis, previa occorrendo ogni più opportuna istruttoria, dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto il provvedimento impugnato cat. A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.29 del 10.10.2023 con contestuale riconoscimento in capo a HE AN IS, meglio sopra generalizzata, della protezione speciale ex art. 19 D.L.vo 286/98; in via sussidiaria ex art. 32 comma 3 D.L.vo 25/2008 trasmettere gli atti al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre ad accessori di legge, da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara anticipatario”.
A sostegno della domanda proposta con il predetto ricorso, il ricorrente ha allegato: copia del provvedimento impugnato;
contratto di lavoro stagionale con decorrenza dal
3.6.2023 al 30.9.2023, proroga al 31.10.2023, nonché buste paga delle mensilità dal mese di giugno al mese di ottobre dell'anno 2023 ( da cui risulta retribuzione netta tra euro 1.400,00 e euro 1.500,00) in riferimento al rapporto instaurato a tempo determinato alle dipendenze della sig.ra , presso Hotel Marianella,. Parte_1
Con la nota del 6.5.2024, il difensore della ricorrente ha richiesto il rinvio della prima udienza di comparizione, ed ha prodotto la seguente documentazione integrativa: lettera di assunzione riferita al rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, per il servizio di collaboratrice familiare, instaurato a decorrere dal 23.2.2024, alle dipendenze della NO dichiarazione sottoscritta in data Controparte_2
2.5.2024 dall'avv. Marco Iurilli, legale di fiducia della NO Controparte_2 avente ad oggetto la relazione positiva sul servizio prestato dalla ricorrente.
Depositata in data 29.5.2024 la comparsa di costituzione del nuovo difensore avv. Marco Iurilli, con contestuale revoca del precedente, la difesa ha allegato la tessera contenente il codice fiscale ed il passaporto della ricorrente.
In seguito al deposito delle dismissioni del mandato da parte dell'avv. Marco Iurilli, avvenuta in data 10.9.2024, si è costituito in qualità di nuovo difensore per parte ricorrente l'avv. Morelli Luca, mediante comparsa di nuovo difensore depositata il giorno
8.10.2024.
2 Con nota del 10.10.2024, la ricorrente ha integrato la documentazione attestante lo svolgimento della propria attività lavorativa e, segnatamente: denuncia di avvio rapporto di lavoro domestico presso l'INPS (a decorrere dal 23.2.2024), denuncia Inps della cessazione per licenziamento del rapporto di lavoro alla data del 31.5.2024, le buste paga delle mensilità da febbraio a maggio dell'anno 2024 (retribuzione netta media compresa tra 393,00 euro e 2.823,12 euro), dichiarazione sostitutiva del modello
CU per il periodo compreso tra il 23.2.2024 e il 31.5.2024 in riferimento al rapporto di lavoro sorto presso la NO denuncia del rapporto di lavoro Controparte_2 domestico e contratto-lettera assunzione, lettera di referenze sottoscritta in data
01.10.2024 dalla NO (figlia della NO ), nonché le Persona_1 Parte_2 buste paga delle mensilità di agosto e settembre dell'anno 2024 e l'attestazione del versamento dei contributi, avente data 5.10.2024 in riferimento al rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, instaurato alle dipendenze della NO a Parte_2 far data dal 1.8.2024; atto di protezione della NO HE AN emesso in data
26.11.2021 dal Pubblico Ministero di Porto Plata Repubblica Dominicana;
estratto conto contributivo Inps del periodo dal 3.6.2023 al 1.6.2024; rimesse di denaro ai familiari.
La Commissione Territoriale di Torino Sez. Genova, con il provvedimento del
21.7.2024 ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'istanza. Con il predetto parere, la Commissione, considerata la documentazione prodotta in sede amministrativa
(allegato integrativo all'istanza di protezione speciale;
copia passaporto;
visto; comunicazione di ospitalità e documento di identità dell'ospitante; elenco situazioni penali e amministrative), aveva dato atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art 19 commi 1 e 1.1 TUI per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ed in particolare, si è espressa nelle modalità che seguono: “RITENUTO che la situazione personale della richiedente non integri i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, non essendo emerso alcun elemento da cui possa dedursi che la richiedente, in caso di allontanamento dal territorio nazionale, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1, cit.), ovvero rischi di essere sottoposta a tortura o trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1., cit.); per quanto in atti non si rilevano, infine, motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale possa determinare un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare del richiedente (art. 19, comma 1.1, cit., nonché art. 8 CEDU) attesa l'assenza di un suo qualunque radicamento in Italia" . Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1
Stato ed ha insistito per il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, spese come per legge. In sintesi, ha dedotto che il provvedimento del
Questore fosse legittimo, in quanto adottato in conformità al parere della Commissione
Territoriale. Inoltre, la parte resistente ha ribadito che il parere reso dall'autorità
3 amministrativa abbia correttamente evidenziato la mancata sussistenza delle condizioni previste dall'art. 19 TUI per il rilascio del permesso per protezione speciale, non risultando nel Paese di provenienza dell'odierna ricorrente né il rischio di essere oggetto di persecuzione né fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (comma 1.1.), né, ancora, che la richiedente soddisfi i requisiti previsti dall'art. 19 TUI per mancato radicamento nel territorio.
Più nel dettaglio ha rilevato che non avesse un lavoro stabile, essendo terminato il suo precedente impiego, che non vi fossero prove di conoscenza della lingua italiana e che non avesse familiari in Italia.
A sostegno delle proprie argomentazioni, l'Avvocatura ha prodotto la seguente documentazione: rapporto della Questura di Savona in data 4.10.2024 (solo parzialmente leggibile); la richiesta di protezione speciale del 21.2.2023 avanzata alla predetta Questura corredata della documentazione integrativa;
il parere negativo della
Commissione Territoriale (solo nella prima pagina).
Dalle segnalazioni di polizia trasmesse dalla Questura non risultano attività di polizia a carico della ricorrente, salvo una segnalazione per il rifiuto del permesso di soggiorno.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito d'ufficio e aggiornato alla data del
12.1.2024, la ricorrente risulta incensurata.
Dal certificato dei carichi pendenti trasmesso dalla Procura della Repubblica di
Savona, aggiornato alla data del 3.5.2024, non risultano carichi pendenti.
La trattazione ed istruttoria del procedimento
Esperita la fase di trattazione scritta, la Giudice, con decreto del 24.1.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'esito dell'audizione della ricorrente, avvenuta all'udienza del 10.10.2024.
Nel corso dell'audizione, sostenuta in lingua italiana e senza l'ausilio dell'interprete, la NO HE AN IS ha riferito: di essere giunta in Italia in aereo con visto turistico in data 7.2.2023, con l'intento di trovare lavoro;
di avere studiato nel settore del turismo e di avere conseguito il titolo di laurea nel proprio Paese d'origine; di avere lavorato in un albergo come cameriera ed anche come addetta alla reception;
che fin dall'arrivo in Italia ha sempre abitato a Savona, presso un'amica connazionale;
di avere due figli minorenni, rimasti nel Paese d'origine, che vivono insieme a sua madre. Richiesta di precisare i motivi dell'espatrio ha così dichiarato:” D perché sei venuto via?
R: perché mio marito mi minacciava costantemente ed avevo paura, visto quelle che succede a tante donne nel mio Paese, che se non fossi andata via poteva finire male;
D: perché non vuoi rientrare? R per la stessa situazione;
vorrei tornare solo per vedere i miei figli ma non tornare definitivamente per quello che ho detto” (cfr. pag. 1 e 2 del verbale di audizione) In ordine alla sua situazione lavorativa ha quindi precisato: “D come ti sei mantenuta dal tuo arrivo in Italia ad oggi? Mi puoi indicare i nomi dei datori di lavoro ed i luoghi
4 dove hai lavorato? R: ho sempre lavorato a parte uno o due mesi;
quello che guadagno in parte lo uso per mantenermi ed un pò li metto in banca;
ho lavorato per 4 mesi in albergo, poi per 4 mesi per la NO come badante ed oggi sto lavorando CP_2 per un'altra persona che s i chiama , per lei lavoro da due mesi e vivo con lei Parte_2
a Savona” (cfr. pag. 2). Infine, relativamente alla sua attuale vita in Italia, ha precisato di aver iniziato a frequentare un corso di italiano per l'anno 2023/2024 e di avere amici dominicani a
Savona, oltre a un'amica connazionale, con la quale convive, e una cugina che vive a
Lucca. Ha inoltre specificato di recarsi al lavoro in pullman e di trascorrere il tempo libero frequentando la scuola, una chiesa cristiana evangelica a Savona, oppure svolgendo le faccende domestiche (pag. 3). La Giudice ha fissato la data dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio al 26.11.2024, assegnando alle parti i termini per il deposito delle note limitate alla precisazione delle conclusioni e delle note conclusive.
Con le note per le precisazioni delle conclusioni, la difesa del ricorrente ha precisato come in ricorso
Tutto ciò premesso
OSSERVA
La protezione speciale (applicabile ratione temporis).
Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente.
Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998
(in grassetto le parti aggiunte):
5 “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti Umani (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo
Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti
6 dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro).
Protezione accordabile
7 Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. Cont 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU.
Al fine di provare la sua avvenuta integrazione socio-lavorativa, la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione che include, tra l'altro, la stipula di due contratti di lavoro a tempo indeterminato per collaborazione e assistenza familiare, prestate a favore della NO e della NO . Controparte_2 Parte_2
In particolare, giunta in Italia nel mese di febbraio dell'anno 2023, la NO HE
AN AR ha trovato una prima occupazione lavorativa già a partire dal mese di giugno, presso l'Hotel Marianella. Tale rapporto è proseguito per l'intera stagione estiva, per esser poi prorogato fino al 31.10.2023 (cfr. allegati al ricorso, contratto di lavoro stagionale con decorrenza dal 3.6.2023 al 30.9.2023, proroga al 31.10.2023). Dal
23.2.2024 al 31.5.2024, la ricorrente ha lavorato, in qualità di collaboratrice e assistente familiare, per la NO e, a far data dal 1.8.2024, svolge i medesimi servizi, CP_2 con rapporto a tempo indeterminato, in favore della NO (cfr. allegati alla Parte_2 nota depositata il 6.5.2024 e allegati alla nota depositata il 10.10.2024)
Da quanto sopra esposto e dagli atti del giudizio, emerge chiaramente come la NO
HE AN AR si sia, fin dal suo arrivo, prodigata nella ricerca di una stabile occupazione, avviando un lodevole percorso non solo di inserimento lavorativo, ma anche inserimento sociale. Sotto tale profilo, è particolarmente indicativa anche la lettera di referenze della NO , figlia dell'attuale datrice di lavoro, Persona_1 la quale descrive la ricorrente come una persona dedita al proprio lavoro, ma anche affezionata e amorevole nei confronti della propria assistita.
Inoltre, dal momento della regolarizzazione della propria posizione lavorativa, la NO
HE AN AR ha ottenuto redditi sufficienti a fronteggiare in piena autonomia le proprie esigenze di vita. Questo risulta dall'estratto contributivo INPS relativo al periodo dal 3.6.2023 al 1.6.2024, che attesta un ammontare di redditi pari a euro 6.769,00 e
687,00; per il periodo dal 18.2.2024 al 1.6.2024, l'estratto attesta un ammontare di redditi di euro 4.908,60. La dichiarazione sostitutiva del Mod. CU, relativa al periodo di lavoro presso , attesta la corresponsione di una retribuzione netta Controparte_2 di euro 6.891,34. Inoltre, le buste paga relative al rapporto di lavoro attuale, in particolare quelle dei mesi di agosto e settembre del 2024, riportano un importo retributivo netto di circa 1.200 euro mensili.
Per quanto concerne l'aspetto culturale, la ricorrente, sebbene non abbia conseguito un attestato di superamento di una scuola di italiano, ha sostenuto l'audizione dinanzi alla
G.I senza l'ausilio di un interprete, dimostrando in quella sede una discreta conoscenza della lingua italiana.
8 L'inserimento lavorativo e culturale così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova il suo culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità
(come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).
Il patrimonio della personalità della ricorrente può cioè dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatrice di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine.
Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio nel Paese di origine con quella in cui risulta ormai inserita, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che la porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. Il rimpatrio della richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare.
In conclusione, tali esperienze, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, determinano quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell'art. 19 TUI ed all'art. 8 CEDU.
Se è pur vero che la richiedente mantiene legami significativi con il suo Paese di origine ove vivono ancora sua madre e i suoi figli, deve darsi prevalenza, nel caso di specie al grado di integrazione raggiunta e alla volontà della stessa espressa, formulando la domanda di protezione speciale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare, contribuendo ai bisogni dei suoi familiari e costruirsi un futuro migliore.
In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8
CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
L'art. 8 CEDU tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto alla vita privata, che si declina nel diritto di allacciare ed intrattenere legami con i propri simili ed il mondo esterno;
fanno parte integrante della nozione di “vita privata” tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di un avvenuto inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quale gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
9 Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ma ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore della ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio
Spese di giudizio
In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato sugli elementi di integrazione sociale e culturale emersi nel corso del presente giudizio sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore della richiedente CO NT AR, nata in [...] il [...], C.F. , CUI C.F._1 C.F._2
• Spese compensate
Così deciso in camera di consiglio in data 26.11.2024
La Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cresta
10
CO NT ARCELIS/ MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 112/2024, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs.
150/2011, del provvedimento prot. N. Cat.A11/2023/Immig./III Sez./Prot.29 del 10.10.2023 (notificato il 14.12.2023), con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale presentata il 21.2.2023 proposto da
CO NT AR, nata in [...] il [...], C.F.
, CUI elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._1 C.F._2
Luca Morelli del foro di Savona
RICORRENTE nei confronti di
e in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO
RESISTENTE
PREMESSO
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto Cat.
A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.29, notificato il 14.12.2023, emesso dal Questore di
Savona in data 10.10.2023, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Torino-Sez. Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale del 21.2.2023.
Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
-la ricorrente, cittadina dominicana, dal 1.6.2023 al 31.10.2023 ha svolto l'attività lavorativa in qualità di “tuttofare” d'albergo presso l'hotel “Marianella” di Bardineto (SV)
1 alle dipendenze della NO , ed ha presentato la domanda per il Parte_1 rilascio del permesso di protezione speciale presso la Questura di Savona, in data
21.2.2023;
-nella successiva data del 10.10.2023, la predetta Questura ha rigettato l'istanza avanzata dalla ricorrente, sulla base del parere non favorevole reso dalla Commissione
Territoriale di Torino-Sez. Genova.
Posta tale premessa in fatto, la ricorrente rimarcava l'errore di valutazione delle autorità amministrative, sostenendo che le stesse non avessero considerato il radicamento sociale dell'istante.
Infine, ha concluso richiedendo all'intestato Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis rejectis, previa occorrendo ogni più opportuna istruttoria, dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto il provvedimento impugnato cat. A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.29 del 10.10.2023 con contestuale riconoscimento in capo a HE AN IS, meglio sopra generalizzata, della protezione speciale ex art. 19 D.L.vo 286/98; in via sussidiaria ex art. 32 comma 3 D.L.vo 25/2008 trasmettere gli atti al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre ad accessori di legge, da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara anticipatario”.
A sostegno della domanda proposta con il predetto ricorso, il ricorrente ha allegato: copia del provvedimento impugnato;
contratto di lavoro stagionale con decorrenza dal
3.6.2023 al 30.9.2023, proroga al 31.10.2023, nonché buste paga delle mensilità dal mese di giugno al mese di ottobre dell'anno 2023 ( da cui risulta retribuzione netta tra euro 1.400,00 e euro 1.500,00) in riferimento al rapporto instaurato a tempo determinato alle dipendenze della sig.ra , presso Hotel Marianella,. Parte_1
Con la nota del 6.5.2024, il difensore della ricorrente ha richiesto il rinvio della prima udienza di comparizione, ed ha prodotto la seguente documentazione integrativa: lettera di assunzione riferita al rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, per il servizio di collaboratrice familiare, instaurato a decorrere dal 23.2.2024, alle dipendenze della NO dichiarazione sottoscritta in data Controparte_2
2.5.2024 dall'avv. Marco Iurilli, legale di fiducia della NO Controparte_2 avente ad oggetto la relazione positiva sul servizio prestato dalla ricorrente.
Depositata in data 29.5.2024 la comparsa di costituzione del nuovo difensore avv. Marco Iurilli, con contestuale revoca del precedente, la difesa ha allegato la tessera contenente il codice fiscale ed il passaporto della ricorrente.
In seguito al deposito delle dismissioni del mandato da parte dell'avv. Marco Iurilli, avvenuta in data 10.9.2024, si è costituito in qualità di nuovo difensore per parte ricorrente l'avv. Morelli Luca, mediante comparsa di nuovo difensore depositata il giorno
8.10.2024.
2 Con nota del 10.10.2024, la ricorrente ha integrato la documentazione attestante lo svolgimento della propria attività lavorativa e, segnatamente: denuncia di avvio rapporto di lavoro domestico presso l'INPS (a decorrere dal 23.2.2024), denuncia Inps della cessazione per licenziamento del rapporto di lavoro alla data del 31.5.2024, le buste paga delle mensilità da febbraio a maggio dell'anno 2024 (retribuzione netta media compresa tra 393,00 euro e 2.823,12 euro), dichiarazione sostitutiva del modello
CU per il periodo compreso tra il 23.2.2024 e il 31.5.2024 in riferimento al rapporto di lavoro sorto presso la NO denuncia del rapporto di lavoro Controparte_2 domestico e contratto-lettera assunzione, lettera di referenze sottoscritta in data
01.10.2024 dalla NO (figlia della NO ), nonché le Persona_1 Parte_2 buste paga delle mensilità di agosto e settembre dell'anno 2024 e l'attestazione del versamento dei contributi, avente data 5.10.2024 in riferimento al rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, instaurato alle dipendenze della NO a Parte_2 far data dal 1.8.2024; atto di protezione della NO HE AN emesso in data
26.11.2021 dal Pubblico Ministero di Porto Plata Repubblica Dominicana;
estratto conto contributivo Inps del periodo dal 3.6.2023 al 1.6.2024; rimesse di denaro ai familiari.
La Commissione Territoriale di Torino Sez. Genova, con il provvedimento del
21.7.2024 ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'istanza. Con il predetto parere, la Commissione, considerata la documentazione prodotta in sede amministrativa
(allegato integrativo all'istanza di protezione speciale;
copia passaporto;
visto; comunicazione di ospitalità e documento di identità dell'ospitante; elenco situazioni penali e amministrative), aveva dato atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art 19 commi 1 e 1.1 TUI per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ed in particolare, si è espressa nelle modalità che seguono: “RITENUTO che la situazione personale della richiedente non integri i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, non essendo emerso alcun elemento da cui possa dedursi che la richiedente, in caso di allontanamento dal territorio nazionale, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1, cit.), ovvero rischi di essere sottoposta a tortura o trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1., cit.); per quanto in atti non si rilevano, infine, motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale possa determinare un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare del richiedente (art. 19, comma 1.1, cit., nonché art. 8 CEDU) attesa l'assenza di un suo qualunque radicamento in Italia" . Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1
Stato ed ha insistito per il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, spese come per legge. In sintesi, ha dedotto che il provvedimento del
Questore fosse legittimo, in quanto adottato in conformità al parere della Commissione
Territoriale. Inoltre, la parte resistente ha ribadito che il parere reso dall'autorità
3 amministrativa abbia correttamente evidenziato la mancata sussistenza delle condizioni previste dall'art. 19 TUI per il rilascio del permesso per protezione speciale, non risultando nel Paese di provenienza dell'odierna ricorrente né il rischio di essere oggetto di persecuzione né fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (comma 1.1.), né, ancora, che la richiedente soddisfi i requisiti previsti dall'art. 19 TUI per mancato radicamento nel territorio.
Più nel dettaglio ha rilevato che non avesse un lavoro stabile, essendo terminato il suo precedente impiego, che non vi fossero prove di conoscenza della lingua italiana e che non avesse familiari in Italia.
A sostegno delle proprie argomentazioni, l'Avvocatura ha prodotto la seguente documentazione: rapporto della Questura di Savona in data 4.10.2024 (solo parzialmente leggibile); la richiesta di protezione speciale del 21.2.2023 avanzata alla predetta Questura corredata della documentazione integrativa;
il parere negativo della
Commissione Territoriale (solo nella prima pagina).
Dalle segnalazioni di polizia trasmesse dalla Questura non risultano attività di polizia a carico della ricorrente, salvo una segnalazione per il rifiuto del permesso di soggiorno.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito d'ufficio e aggiornato alla data del
12.1.2024, la ricorrente risulta incensurata.
Dal certificato dei carichi pendenti trasmesso dalla Procura della Repubblica di
Savona, aggiornato alla data del 3.5.2024, non risultano carichi pendenti.
La trattazione ed istruttoria del procedimento
Esperita la fase di trattazione scritta, la Giudice, con decreto del 24.1.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'esito dell'audizione della ricorrente, avvenuta all'udienza del 10.10.2024.
Nel corso dell'audizione, sostenuta in lingua italiana e senza l'ausilio dell'interprete, la NO HE AN IS ha riferito: di essere giunta in Italia in aereo con visto turistico in data 7.2.2023, con l'intento di trovare lavoro;
di avere studiato nel settore del turismo e di avere conseguito il titolo di laurea nel proprio Paese d'origine; di avere lavorato in un albergo come cameriera ed anche come addetta alla reception;
che fin dall'arrivo in Italia ha sempre abitato a Savona, presso un'amica connazionale;
di avere due figli minorenni, rimasti nel Paese d'origine, che vivono insieme a sua madre. Richiesta di precisare i motivi dell'espatrio ha così dichiarato:” D perché sei venuto via?
R: perché mio marito mi minacciava costantemente ed avevo paura, visto quelle che succede a tante donne nel mio Paese, che se non fossi andata via poteva finire male;
D: perché non vuoi rientrare? R per la stessa situazione;
vorrei tornare solo per vedere i miei figli ma non tornare definitivamente per quello che ho detto” (cfr. pag. 1 e 2 del verbale di audizione) In ordine alla sua situazione lavorativa ha quindi precisato: “D come ti sei mantenuta dal tuo arrivo in Italia ad oggi? Mi puoi indicare i nomi dei datori di lavoro ed i luoghi
4 dove hai lavorato? R: ho sempre lavorato a parte uno o due mesi;
quello che guadagno in parte lo uso per mantenermi ed un pò li metto in banca;
ho lavorato per 4 mesi in albergo, poi per 4 mesi per la NO come badante ed oggi sto lavorando CP_2 per un'altra persona che s i chiama , per lei lavoro da due mesi e vivo con lei Parte_2
a Savona” (cfr. pag. 2). Infine, relativamente alla sua attuale vita in Italia, ha precisato di aver iniziato a frequentare un corso di italiano per l'anno 2023/2024 e di avere amici dominicani a
Savona, oltre a un'amica connazionale, con la quale convive, e una cugina che vive a
Lucca. Ha inoltre specificato di recarsi al lavoro in pullman e di trascorrere il tempo libero frequentando la scuola, una chiesa cristiana evangelica a Savona, oppure svolgendo le faccende domestiche (pag. 3). La Giudice ha fissato la data dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio al 26.11.2024, assegnando alle parti i termini per il deposito delle note limitate alla precisazione delle conclusioni e delle note conclusive.
Con le note per le precisazioni delle conclusioni, la difesa del ricorrente ha precisato come in ricorso
Tutto ciò premesso
OSSERVA
La protezione speciale (applicabile ratione temporis).
Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente.
Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998
(in grassetto le parti aggiunte):
5 “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti Umani (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo
Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti
6 dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro).
Protezione accordabile
7 Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. Cont 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU.
Al fine di provare la sua avvenuta integrazione socio-lavorativa, la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione che include, tra l'altro, la stipula di due contratti di lavoro a tempo indeterminato per collaborazione e assistenza familiare, prestate a favore della NO e della NO . Controparte_2 Parte_2
In particolare, giunta in Italia nel mese di febbraio dell'anno 2023, la NO HE
AN AR ha trovato una prima occupazione lavorativa già a partire dal mese di giugno, presso l'Hotel Marianella. Tale rapporto è proseguito per l'intera stagione estiva, per esser poi prorogato fino al 31.10.2023 (cfr. allegati al ricorso, contratto di lavoro stagionale con decorrenza dal 3.6.2023 al 30.9.2023, proroga al 31.10.2023). Dal
23.2.2024 al 31.5.2024, la ricorrente ha lavorato, in qualità di collaboratrice e assistente familiare, per la NO e, a far data dal 1.8.2024, svolge i medesimi servizi, CP_2 con rapporto a tempo indeterminato, in favore della NO (cfr. allegati alla Parte_2 nota depositata il 6.5.2024 e allegati alla nota depositata il 10.10.2024)
Da quanto sopra esposto e dagli atti del giudizio, emerge chiaramente come la NO
HE AN AR si sia, fin dal suo arrivo, prodigata nella ricerca di una stabile occupazione, avviando un lodevole percorso non solo di inserimento lavorativo, ma anche inserimento sociale. Sotto tale profilo, è particolarmente indicativa anche la lettera di referenze della NO , figlia dell'attuale datrice di lavoro, Persona_1 la quale descrive la ricorrente come una persona dedita al proprio lavoro, ma anche affezionata e amorevole nei confronti della propria assistita.
Inoltre, dal momento della regolarizzazione della propria posizione lavorativa, la NO
HE AN AR ha ottenuto redditi sufficienti a fronteggiare in piena autonomia le proprie esigenze di vita. Questo risulta dall'estratto contributivo INPS relativo al periodo dal 3.6.2023 al 1.6.2024, che attesta un ammontare di redditi pari a euro 6.769,00 e
687,00; per il periodo dal 18.2.2024 al 1.6.2024, l'estratto attesta un ammontare di redditi di euro 4.908,60. La dichiarazione sostitutiva del Mod. CU, relativa al periodo di lavoro presso , attesta la corresponsione di una retribuzione netta Controparte_2 di euro 6.891,34. Inoltre, le buste paga relative al rapporto di lavoro attuale, in particolare quelle dei mesi di agosto e settembre del 2024, riportano un importo retributivo netto di circa 1.200 euro mensili.
Per quanto concerne l'aspetto culturale, la ricorrente, sebbene non abbia conseguito un attestato di superamento di una scuola di italiano, ha sostenuto l'audizione dinanzi alla
G.I senza l'ausilio di un interprete, dimostrando in quella sede una discreta conoscenza della lingua italiana.
8 L'inserimento lavorativo e culturale così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova il suo culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità
(come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.).
Il patrimonio della personalità della ricorrente può cioè dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatrice di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine.
Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio nel Paese di origine con quella in cui risulta ormai inserita, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che la porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. Il rimpatrio della richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare.
In conclusione, tali esperienze, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, determinano quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell'art. 19 TUI ed all'art. 8 CEDU.
Se è pur vero che la richiedente mantiene legami significativi con il suo Paese di origine ove vivono ancora sua madre e i suoi figli, deve darsi prevalenza, nel caso di specie al grado di integrazione raggiunta e alla volontà della stessa espressa, formulando la domanda di protezione speciale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare, contribuendo ai bisogni dei suoi familiari e costruirsi un futuro migliore.
In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8
CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
L'art. 8 CEDU tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto alla vita privata, che si declina nel diritto di allacciare ed intrattenere legami con i propri simili ed il mondo esterno;
fanno parte integrante della nozione di “vita privata” tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di un avvenuto inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quale gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
9 Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ma ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore della ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio
Spese di giudizio
In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato sugli elementi di integrazione sociale e culturale emersi nel corso del presente giudizio sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore della richiedente CO NT AR, nata in [...] il [...], C.F. , CUI C.F._1 C.F._2
• Spese compensate
Così deciso in camera di consiglio in data 26.11.2024
La Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cresta
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