Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01977/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2018, proposto da
AN RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzanello, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 7755 del 14.06.2018 (notificato in data 10.07.2018), a firma del Dirigente dell'U.T.C di Lizzanello, avente ad oggetto il diniego di permesso di costruire in sanatoria ei di applicazione della sanzione di cui all'art. 34 DPR n. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento prot. n. 7755 del 14.06.2018, con cui il Comune di Lizzanello ha rigettato l’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria proposta dal ricorrente;
- ritenuta l’infondatezza del ricorso. Invero:
a) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l'accertamento dell'inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, con salvezza degli atti impugnati ” (C.d.S, IV, 17.9.2012, n. 4924. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis , C.d.S, III, 12.9.2012, n. 4850; C.d.S, IV, 30.5.2005, n. 2767; TAR Puglia, Lecce, I, 3.4.2008, n. 981);
b) nella fattispecie in esame, l’impugnato diniego si fonda sulle seguenti motivazioni:
- “ non risultano rispettati gli indici di volumetria consentiti dalle NTA collegate al programma di fabbricazione;
- non risultano rispettate le distanze dai confini di mt 10 come disposto dall’art. 16 delle NTA;
- non può essere applicato l’art. 34 d.P.R n. 380/2001, in quanto non si tratta di parziale difformità ma di difformità totale, giacchè la cubatura abusiva è di gran lunga superiore a quella originaria oggetto del P.d.C. in sanatoria n. 9/2009. Comunque, non risulta in alcun modo provato il presunto pregiudizio alla parte già condonata, considerato che la nuova volumetria è stata realizzata a distanza di anni da quella dichiarata ultimata nell’anno 1982;
- non è consentito applicare la premialità della L.r. 14/2009 su volumetrie abusive già presenti;
- non è consentito procedere alla conformità delle opere difformi in aumento per gli effetti del vincolo paesaggistico su cui l’intera area insiste ai sensi dell’art. 146 co. 4 d. lgs. n. 42/2004 ”;
c) tanto premesso, non è fondato il primo motivo di gravame, fondato sul difetto di motivazione dell’atto impugnato, atteso che dalla semplice lettura di quest’ultimo si evince in maniera quantomai chiara e precisa il percorso motivazionale posto dall’Amministrazione a fondamento dell’atto impugnato, rappresentato dalla sussistenza di plurime ragioni ostative, ciascuna delle quali di per sè idonea al rigetto dell’istanza di sanatoria;
d) non è fondato il secondo motivo di gravame, con il quale il ricorrente lamenta l’illegittima esclusione della normativa sul c.d. piano casa (L.R. n. 14/09), atteso che ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 14/09, ai fini dell’ampliamento del 20% di volumetria complessiva “ sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati ”. E nel caso di specie, la volumetria realizzata dal ricorrente eccede quella oggetto di condono edilizio n. 9/09, talché per la parte eccedente quella condonata essa deve ritenersi abusiva, e dunque non condonabile ex art. 3 L.R. cit;
e) alcun tipo di censura il ricorrente muove in relazione al mancato rispetto delle distanze dai confini di mt 10, come disposto dall’art. 16 delle NTA, la qual cosa già di per sè esclude il rilascio del chiesto titolo in sanatoria;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare il proposto ricorso;
- ritenuto di nulla dichiarare quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO