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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3871 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - PRESIDENTE
- dott. Marco Genna -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 19/6/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4643 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
- ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giammarco Conca come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- Controparte_1
( ), in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Latina 418/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in via principale e nel merito: accogliere per i motivi sopra esposti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 418/2022, emessa dal Tribunale di Latina, nell'ambito della causa iscritta al n. 5304/2020
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 R.G., pubblicata in data 01.03.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si rip ortano, relativamente al merito: “accogliere il presente ricorso per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 129/2020 emessa dall' Controparte_1 nei confronti del sig. ; Con vittoria di spese e compensi oltre il Parte_1 rimborso per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. - sempre in via principale: disporre la rinnovazione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in pr imo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'ammissione della prova per testi nella persona del sig. residente in [...]
Valpesarina, n. 10, sui capitoli di seguito articolati e preceduti dalla locuzione
“Vero che…”: - nell'anno 2016 ha svolto l'attività di bracciante agricolo per il sig. e la svolge tutt'oggi con regolare contratto di lavoro?”; - in Parte_1 data 25.08.2016 si recava con il sig. presso il terreno sito in Parte_1
Cisterna di Latina Via del Pettirosso per svolgere l'attività lavorativa?”; - il giorno 25.08.2016 mentre eravate sul terreno sito in Cisterna di Latina Via del Pettirosso giungevano i Sigg.ri: a) nato in [...] il Parte_2
07.01.1966; b) nato in [...] il [...]; c) Parte_3 Parte_4 nato in [...] il [...]; d) nato in [...] il [...]; e) Parte_5
nato in [...] il [...]; f) nato in [...]_6 Parte_7 il 26.06.1991; g) nato in [...] il [...]; h) Parte_8 Tes_2
nato in [...] il [...], i quali le chiedevano di intercedere con il sig.
[...] per lavorare per lui presso il suo terreno e, in tale frangente, Parte_1 sopraggiungevano i militari Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Latina?”.
Per l'appellata: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o con qualsivoglia altra statuizione rigettare l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione opposta. Spese rifuse”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Latina n. 418/2022 con cui è stata respinta l'opposizione dal medesimo proposta contro l'ordinanza-ingiunzione n. 129/2020, irrogativa della sanzione di euro
44.267,20 per la violazione dell'art. 3, III comma D.L. 12/2002, convertito in legge
73/2002, sostituito dall'art. 22, I comma d.lgs. 151/2015.
L'appellante si duole dell'omessa motivazione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'inesistenza del presupposto fattuale della violazione (cioè il lavoro “in nero” di alcuni braccianti presso il suo terreno nella Via Pettirosso in Cisterna di Latina), invece ritenuti nella sentenza impugnata.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Nella resistenza dell'ente convenuto, è stata respinta l'istanza di sospensione e, disattesa ogni altra richiesta, è stata fissata udienza per la discussione.
All'udienza odierna, le parti hanno quindi discusso la causa, concludendo come da rispettivi atti processuali.
Tanto premesso -in conformità, sul punto, all'eccezione della resistente- il primo motivo di appello risulta inammissibile, risolvendosi nella riproduzione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, in difetto di critica specifica ed adeguata della decisione impugnata (v. Cass. 23781/2020).
L'appellante, infatti, si limita a censurare la sentenza rispetto alla ritenuta sufficienza della motivazione del provvedimento amministrativo in quanto “dalla mera lettura” di quest'ultimo, diversamente da quanto affermato, “è facilmente intuibile come tale obbligo non sia stato minimamente assolto”. Il giudice di primo grado, tuttavia, ha evidenziato che “dal verbale unico di accertamento e notificazione del 27 ottobre 2016, notificato al ricorrente il 28 ottobre 2016, risultano specificamente descritte le violazioni contestate e le ragioni delle contestazioni medesime, peraltro di immediata ed intuibile evidenza, in apposito paragrafo rubricato <esiti dettagliati dell'accertamento> ove si attesta come gli accertatori, in data 25 agosto 2016, abbiano individuato al lavoro undici braccianti agricoli tutti intenti nella raccolta di zucchine in campo aperto. Venivano riportate quindi le generalità complete di tutti i lavoratori, identificati anche mediante fotosegnalamento, poiché nove erano sprovvisti di permesso di soggiorno e non collocabili, quindi, al lavoro ed uno soltanto, risultava Testimone_1 regolarmente assunto. (…) La motivazione dell'ordinanza ingiunzione deve intendersi quindi in uno con il verbale unico di accertamento e notificazione quale atto del procedimento nella piena conoscenza del ricorrente che ha pertanto potuto pienamente esercitare i propri diritti difensivi” (v. sentenza impugnata).
Tale ricostruzione non è oggetto di specifica critica, se non mediante l'affermazione della contraria conclusione dello stesso ricorrente.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Con il secondo motivo, il censura la decisione secondo cui “si Parte_1 deve (…) distinguere tra atto e rapporto che può sussistere, di fatto, anche senza la formalizzazione del consenso nelle forme di legge” (v. sentenza).
Secondo l'appellante, il giudice ha ritenuto la sussistenza del rapporto di lavoro, quale presupposto dell'illecito contestato, senza però effettuare alcun accertamento;
infatti, ha ritenuto la causa “decidibile allo stato degli atti” senza ammettere la prova testimoniale con il dipendente in tal modo Testimone_1 precludendo la dimostrazione dell'assenza del rapporto di lavoro: secondo il ricorrente, invece, egli si era limitato a mostrare il “tipo di lavoro” da svolgere, avendo chiesto -i braccianti stessi, nell'occasione presentati dal di poter Tes_1 lavorare presso di lui;
soltanto al momento dell'ispezione, aveva appreso che non erano in regola con il permesso di soggiorno.
Tale doglianza è infondata: il giudice di primo grado ha infatti evidenziato che “gli ispettori hanno accertato il rapporto instaurato di fatto tra il ricorrente e i lavoratori, trovati intenti al lavoro all'interno dell'azienda agricola del ricorrente, senza che tale rapporto fosse stato preceduto dalla formalizzazione degli atti previsti dalle leggi le cui violazioni sono state contestate”; inoltre “la fondatezza della contestazione risulta (…) dalla stessa condotta tenuta dal ricorrente che ha, dopo l'inizio dell'ispezione, assunto nelle forme di legge il lavoratore Tes_2
l'unico munito di permesso di soggiorno” (v. sentenza impugnata).
In altri termini, la versione dell'opponente è smentita da quanto direttamente constatato dagli ispettori al momento dell'accertamento secondo le risultanze del verbale che, sul punto, sono coperte dall'efficacia privilegiata dell'atto pubblico (v.
Cass. n. 23252/2024): i braccianti risultavano “tutti intenti nella raccolta di zucchine
a campo aperto”; d'altro canto, come pure osservato nella sentenza impugnata, neanche l'unico lavoratore munito del permesso di soggiorno risultava formalmente assunto posto che, secondo quanto è incontroverso, il ricorrente ha provveduto alla sua regolarizzazione soltanto dopo l'ispezione.
In disparte le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente e da alcuni lavoratori al momento dell'accertamento (che, pure allegate al verbale e richiamate r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 dall'appellata, confermano lo svolgimento del lavoro dipendente), deve pertanto ritenersi documentale la prova della violazione;
peraltro, la prova orale articolata dal ricorrente risulta irrilevante ed inammissibile, in difetto di specifica descrizione di fatti storici contrari alle risultanze già acquisite (“chiedevano di intercedere … per lavorare per lui presso il suo terreno”), oltre che incoerente con le stesse allegazioni di cui al ricorso (secondo cui egli “era intento a mostrare l'attività lavorativa della sua azienda ad alcuni braccianti”).
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contro la sentenza del Tribunale di Latina 418/2022, ogni altra
[...]
conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Controparte_2
che liquida in euro 5.000,00 per Controparte_1 compensi oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 19/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5