Articolo 19 della Legge 2 aprile 1979, n. 97
Articolo 18
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21 aprile 1979
Art. 19. Onere finanziario

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 42.417.821.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 aprile 1979