Ordinanza cautelare 23 giugno 2021
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 05/06/2025, n. 11023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11023 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05806/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5806 del 2021, proposto da -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabiano De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Col di Lana, n. 11;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dell'interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84 commi 3 e 4 e 91 d.lgs. n. 159 del 2011 e contestuale revoca dell'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016, convertito in legge n. 229 del 2016, notificata in data 8 marzo 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la società -OMISSIS-S.r.l. ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, l’interdittiva antimafia emessa dal Ministero dell’Interno - Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, ai sensi dell’art. 84 commi 3 e 4 e 91 del d. lgs. n. 159/2011, e contestuale revoca dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, convertito in legge n. 229/2016, notificata in data 8 marzo 2021.
2. A quanto si evince dal provvedimento gravato, la misura preventiva adottata nei confronti della società ricorrente si fonda, in sintesi:
- sul fatto che dopo la notifica dell'avviso di garanzia e del sequestro preventivo di beni ex 331 c.p.p dell’11 ottobre 2019, -OMISSIS-, fino a quel momento amministratore unico e titolare di tutte le quote della società ricorrente, trasferiva queste ultime (il 6 novembre 2019) e la carica di amministratore unico (il 29 ottobre 2019) alla sorella -OMISSIS- - all’epoca convivente col fratello e con redditi molto esigui conseguiti, per altro, solo per il 2010 e 2011 - mantenendo, tuttavia, la carica di direttore tecnico all'interno della società;
- sul fatto che in data 2 ottobre 2020 il -OMISSIS-, nell’ambito di una indagine relativa ad un sodalizio di camorra denominato “-OMISSIS-”, è stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva personale e decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Napoli - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari n. -OMISSIS-, per i delitti p. e p. dagli art. 110, 353 commi 1 e 2, 56-629 comma 2 e 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 C.P., il cui contenuto evidenzia l’esistenza di una perdurante rete di rapporti con soggetti intranei o contigui alla criminalità organizzata di stampo camorristico e di un’attività delittuosa connessa alla gestione monopolistica del settore delle aste giudiziarie;
3. Avverso il provvedimento gravato la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21–septies della l.241 del 1990 atteso il difetto di motivazione dell’atto adottato - violazione degli artt. 24, 41 e 97 cost., degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, dell’art. 3 della legge n. 241/90, per difetto ed erroneità di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed omessa valutazione di documenti rilevanti, illogicità, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà.
Sostiene la ricorrente che: l’atto impugnato sarebbe incentrato sulle vicende penali che hanno interessato il -OMISSIS- (peraltro neanche più presente nella compagine); non vi sarebbe alcun accertamento definitivo in ordine ad una infiltrazione mafiosa di stampo camorristico all’interno della Società di cui era socio il -OMISSIS-; la cessione delle quote della società alla sorella -OMISSIS-, persona che avrebbe sempre operato attivamente nella società, avrebbe una finalità meramente operativa ed organizzativa; il Ministero sarebbe inoltre incorso in una contraddizione logica lì dove afferma che il -OMISSIS- intratterrebbe rapporti non occasionali con la criminalità organizzata, avendo l’Amministrazione rilasciato alla società, in data 31 marzo 2017, una informazione antimafia speditiva e, in data 19 settembre 2019, una informazione antimafia liberatoria; non vi sarebbe alcuna prova, ma solo elementi indiziari e presuntivi, dell’esistenza di un collegamento del Gruppo -OMISSIS- con la criminalità organizzata; il -OMISSIS- sarebbe venuto a conoscenza dell’attività della consorteria in occasione della partecipazione ad aste giudiziarie immobiliari e in modo del tutto casuale, consorteria di cui lo stesso sarebbe stato in realtà vittima.
II. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Divieto di presumptio de presumpto nell’attività accertativa del Ministero.
Per le circostanze dedotte con la prima censura, il provvedimento gravato sarebbe fondato su mere presunzioni.
III. Violazione di legge per contrarietà dell’assetto normativo (artt. 67, 83, 84 e 91 d.lgs. 159/2011) e interpretativo invalso nella materia della interdittiva antimafia, rispetto a numerosi principi della carta costituzionale (13, 25, 41, 97 e 117 comma 1), della CEDU (artt. 1, 5, 7, 14, 17), del relativo protocollo n. 4 (art. 2) e del TFUE (artt. 2, 4, 5, 27, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 81, 82, 83, 84).
L’indeterminatezza delle condizioni che consentono al Ministero di emettere una informativa antimafia generica sarebbe, secondo la società ricorrente, incompatibile con il principio di certezza delle fattispecie incriminatrici, stabilito a livello costituzionale, convenzionale ed eurounitario. Dalla declaratoria di illegittimità conseguirebbe l’obbligo di risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando documentazione e una relazione difensiva.
5. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari avanzata dalla società ricorrente. In vista dell’udienza di merito il Ministero ha depositato ulteriore documentazione.
6. All’udienza pubblica del 13 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va respinto.
8. Le prime due censure possono essere esaminate congiuntamente.
9. Va premesso che l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi nella materia in questione ha già più volte chiarito come l'interdittiva antimafia costituisce una misura che prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti, che si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia, valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente e che è volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione.
10. Per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione e non sanzionatoria, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste sullo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
11. Da ciò ne consegue che il pericolo di infiltrazione mafiosa debba essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale e, quindi, fondato su prove; ma che, al tempo stesso, implichi una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6105/2019; sez. III, n. 758/2019 e n. 1746/2016; in termini, anche T.A.R. Catania, sez. I, n. 57/2025 e n. 1886/2024). Nondimeno lo stesso legislatore riconosce quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate” (art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011).
12. Se per un verso, quindi, il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica (dunque, si tratta di una misura che, come sottolineato anche dalla Consulta, non è soggetta ai vincoli che la CEDU detta in relazione alla materia penale; si veda Corte Costituzionale n. 24/2019 ed altre), l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale e la probabilità (non anche la mera possibilità) che siffatto “evento” si realizzi, per altro verso, tale pericolo di infiltrazione, non può sostanziarsi in un mero sospetto della pubblica amministrazione, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali. Tra questi elementi, alcuni sono tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011; si pensi ai cc.dd. delitti spia) lì dove altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, che “può” desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali, “unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”.
13. Il d.lgs. n. 159 del 2011 prevede inoltre, nell'art. 84, comma 4, lett. d), che gli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa, anche al di là di quelli previsti dall'art. 91, comma 6, possano essere desunti “dagli accertamenti disposti dal prefetto”.
14. Ciò considerato, risulta priva di fondamento – come correttamente evidenziato dall’Amministrazione in sede difensiva – la ricostruzione proposta da parte ricorrente secondo la quale il nostro ordinamento prevederebbe due tipologie di interdittiva antimafia, una “specifica” ed una “generica”, per la quale la prima sarebbe descritta dal comma 4 lettere a), b), c), ed f), in virtù delle quali il Prefetto può evincere la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa in un'impresa sulla scorta di dati oggettivi che ne vincolano la discrezionalità e ne garantiscono la prevedibilità di eventuali provvedimenti adottati [ ... ], e la seconda, invece, sarebbe invece delineata dalle restanti lettere d) ed e) del medesimo art. 84, comma 4, del codice antimafia, in cui il Prefetto può desumere la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa non sulla base di parametri definiti ed oggettivi, “ bensì sulla base di presupposti vaghissimi e imprecisati ”.
15. Sotto il profilo degli elementi da cui inferire il pericolo di infiltrazione mafiosa, le interdittive antimafia possono infatti, semmai, per le ragioni sopra esposte, distinguersi in “tipiche” e “atipiche” (Tar Lombardia, sez. I, sentenza n. 1113/2025).
16. L'ampiezza dei poteri di accertamento è appunto giustificata dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento interdittivo e comporta che il Prefetto possa ravvisare l'emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti di per sé privi dell'assoluta certezza che, tuttavia, complessivamente letti, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.
17. L’elasticità della copertura legislativa, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 24/2019), deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale.
18. Come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato, la funzione di “frontiera avanzata” dell'informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini e che “solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758)” (Consiglio di Stato, sezione III, 14 aprile 2025, n. 3169 e 3 ottobre 2023, n. 8644).
19. Per detta ragione, la giurisprudenza ha, dunque, enucleato un “catalogo aperto”, sia pure con uno sforzo “tassativizzante”, di situazioni indiziarie che possono costituire “indici” o “spie” dell'infiltrazione mafiosa, tra cui, tra le altre, figurano: a) i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, siano però sintomatici della contaminazione mafiosa, nelle multiformi espressioni con le quali la continua evoluzione dei metodi mafiosi si manifesta; c) i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”; d) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; ecc..
20. Quanto ai rapporti di parentela e/o affinità tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, la giurisprudenza ha in particolare chiarito che l'Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti), ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto.
21. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno della criminalità organizzata, all'interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. In tal senso hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l'Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza - su un'area più o meno estesa - del controllo di una “famiglia” e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 839-OMISSIS-; n. 5227/2023; n. 820/2018).
22. Descritte le coordinate principali entro cui si inserisce l’accertamento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia; il suo sindacato non meramente estrinseco, ma con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva -e non già sanzionatoria- della misura in esame, evitando però il rischio che la valutazione del Prefetto divenga una “pena del sospetto”.
23. Venendo al caso all’esame, con le prime due censure parte ricorrente deduce che l’informativa impugnata sarebbe, in sostanza, fondata su mere “suggestioni”, non essendo riscontrabile alcun indizio della permeabilità della società ricorrente alla criminalità organizzata.
24. La censura è infondata. Osserva in proposito il Collegio che la valutazione espressa nell’interdittiva gravata circa l’esistenza del rischio di infiltrazione mafiosa nei confronti della società ricorrente è fondata su plurimi elementi di fatto e circostanze che, come anticipato da questa Sezione in sede cautelare, danno adeguata evidenza, sulla base del criterio causale del “più probabile che non”, del rischio di permeabilità della società all’influenza criminale.
25. Il giudizio prognostico formulato dall’Amministrazione si fonda infatti su elementi informativi acquisiti dalle autorità competenti e dalle vicende penali del -OMISSIS- e delle società allo stesso riconducibili, risultanze investigative e processuali da cui emergono molteplici e specifici indici di rischio di infiltrazione criminale nei confronti della società odierna ricorrente.
26. In tal senso assume rilievo sintomatico la circostanza che -OMISSIS-, socio di maggioranza e direttore tecnico del -OMISSIS-srl. pochi giorni dopo la notifica dell'avviso di garanzia, la perquisizione e il sequestro preventivo di beni ex 331 c.p.p del dell’11 ottobre 2019, abbia trasferito le quote societarie (il 6 novembre 2019) e la carica di amministratore unico (il 29 ottobre 2019) alla sorella -OMISSIS- mantenendo, tuttavia, la carica di direttore tecnico all'interno della società.
27. Dalle verifiche effettuate dalla Struttura su-OMISSIS- e -OMISSIS-, è emerso infatti che al momento dell'adozione dei provvedimenti interdittivi, i due fratelli risiedevano entrambi in -OMISSIS-e che quest'ultima risultava aver percepito redditi nel corso della sua vita soltanto negli anni 2010 e 2011, tra l'altro per importi molto esigui.
28. Il trasferimento delle quote ad -OMISSIS- – sostanzialmente priva di autonomia economica e di concrete esperienze lavorative, nonché legata da un rapporto stabile di convivenza con il fratello-OMISSIS- - è stato, pertanto, ragionevolmente ritenuto dall’Amministrazione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 159/2011, quale manovra elusiva della normativa antimafia.
29. Le intervenute modifiche societarie di poco successive al coinvolgimento dell'amministratore unico in un procedimento penale manifestano infatti modalità e tempistica tali da ritenere effettivamente sussistente il tentativo da parte del -OMISSIS- di eludere i rigori della certificazione antimafia.
30. D’altra parte, gli sviluppi processuali del procedimento a carico del -OMISSIS- - il quale, in data 2 ottobre 2020, è stato raggiunto da ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva personale e decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Napoli - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari n.-OMISSIS- (n.-OMISSIS- R.G.G.I.P. - n.-OMISSIS-+-OMISSIS- R.G.N.R.) del 26 ottobre 2020, per i delitti p. e p. dagli art. 110, 353 commi 1 e 2, 56-629 comma 2 e 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 C.P. – dimostrano l’esistenza di un complessivo quadro indiziario (corroborato da riscontri oggettivi forniti dagli accertamenti tecnici, documentali e testimoniali, nonché dalle attività di osservazione, controllo e pedinamento svolte sul campo) inequivocabilmente ascrivibile ad un contesto di criminalità organizzata di stampo camorristico, nel quale il -OMISSIS- ha avuto un ruolo attivo e non occasionale nel perseguimento degli interessi del clan, favorendolo economicamente nel suo ruolo di imprenditore.
31. Gli atti processuali dimostrano, in particolare, l'esistenza di una "società" finalizzata a trarre profitto dalla partecipazione alle aste giudiziarie di carattere immobiliare di competenza del Tribunale di Avellino. Il ramo operativo dell'organizzazione era costituito dal -OMISSIS-, unitamente ad altri, i quali ponevano in essere una serie di attività estorsive, dividendo i proventi e versandone quota parte all'organizzazione criminale di matrice camorristica denominata "-OMISSIS-".
32. Non minano l'imponente impianto accusatorio i decreti di dissequestro intervenuti a favore del -OMISSIS- in quanto parziali e finalizzati esclusivamente al pagamento di stipendi, fatture e tributi, per importi che peraltro superavano l'ammontare di quanto in sequestro.
33. Inconferente si palesa la circostanza dedotta nel ricorso secondo cui il -OMISSIS- sarebbe stato oggetto di minacce e ritorsioni da parte del clan. Al contrario, la mancata denuncia di tali fatti all'Autorità giudiziaria competente consente di configurare detta soggiacenza e subordinazione del -OMISSIS- come situazione da cui desumere il rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, inducendo a ritenere che lo stesso fosse sottoposto a pesanti condizionamenti da parte della criminalità organizzata, tali per cui la società da lui amministrata risultava esposta al concreto rischio di infiltrazione mafiosa.
34. Inoltre, dalla documentazione depositata in giudizio dal Ministero dell’Interno risulta che il Tribunale di Napoli-Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, con decreto n. -OMISSIS- ha respinto la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34 bis, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011 presentata dalla società ricorrente per difetto dei presupposti legittimanti.
35. Tanto considerato, il provvedimento prefettizio non risulta, secondo questo Collegio, affetto da irragionevolezza e né dal dedotto difetto di istruttoria, essendo basato su un quadro indiziario di particolare gravità che, alla stregua della logica del “più probabile che non” che informa il diritto amministrativo della prevenzione antimafia, giustifica la valutazione in ordine alla permeabilità mafiosa dell’impresa ricorrente contenuta nel provvedimento impugnato.
36. Con il terzo motivo di censura la ricorrente ha chiesto poi che venga sollevata questione di legittimità costituzionale o effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per contrasto tra la disciplina italiana antimafia con particolare riferimento all’interdittiva emessa ai sensi dell’art. 84, lett. e), del d.lgs. n. 159 del 2011 – e i principi che regolano la “materia penale” ai sensi della Costituzione e della CEDU (come interpretati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza De Tommaso del 23.02.2017), che sarebbero applicabili anche all’interdittiva antimafia stante il suo effetto afflittivo.
37. Premesso che le informative antimafia non hanno il fine di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante, e non sono, nemmeno latamente, provvedimenti sanzionatori ma, come detto, hanno piuttosto natura cautelare e preventiva (sul punto si v. Cons. St., sez. III, sent. n. 4453 del 2017 e, più di recente, sent. n. 6740 del 2020; la prospettiva è accolta anche da Corte cost., sent. n. 178 del 2021), osserva il Collegio che la questione è stata oggetto di scrutinio da parte del Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 3641/2020, secondo un ragionamento dal quale questo Tar non ritiene di doversi discostare, l’ha ritenuta manifestamente infondata alla luce dei principi dettati dalla Corte costituzionale, più volte intervenuta sulla normativa antimafia (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 24/2019, n. 195/2019 e n. 56/2020).
38. Ricorda, in particolare, il Consiglio di Stato nella pronuncia citata che, “ Come ha ben posto in rilievo la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione”.
Essenziale - nell'ottica costituzionale così come in quella convenzionale (v., ex multis, Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione quinta, sentenza 26 novembre 2011, CH c. Bulgaria; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 4 giugno 2002, VI c. Paesi Bassi; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza -OMISSIS-maggio 2010, Lelas c. Croazia) - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa.
In tale direzione la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483)” .
39. Tanto considerato, anche la terza censura è infondata.
40. Per tutto quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
41. Da ciò consegue anche l’infondatezza della domanda risarcitoria, genericamente dedotta da parte ricorrente.
42. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, nonché i luoghi indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.