TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19.3.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5108 / 2022 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1 ti Carmen Trimarchi e Vincenzo Trimarchi
CONTRO
, c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Enrico Mittoni e dall'avv. Antonello Monoriti
Oggetto: indennità di accompagnamento
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
Con ricorso depositato in data 23.9.2022 parte ricorrente esponeva:
- che con ricorso ex art. 445bis c.p.c. aveva chiesto il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili al diritto all'indennità di accompagnamento;
CP_
- che costituitosi in giudizio l' e disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato la non sussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
- di aver depositato dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 19.3.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG
1 3552/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da : “Cardiopatia cardiopatia ischemico-ipertensiva in soggetto obeso, diabetico e dislipidemico con pregresso IMA sottoposto ad angioplastica in seconda-terza classe funzionale
NYHA. Diabete mellito tipo 2 insulino-dipendente complicato da dislipidemia, cardiopatia ischemico-ipertensiva e vasculopatia cerebrale. Obesità (BMI = 44,75) complicata da osteoartrosi. Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno o
OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) di grado moderato. Moderato disturbo ansioso depressivo a carattere reattivo.
Sfumata emiparesi brachio-crurale sinistra esito di pregresso evento ischemico in soggetto con sindrome del tunnel carpale bilaterale. Ernia iatale da scivolamento, litiasi della colecisti in soggetto con pregressa asportazione di polipi del colon.
Ipotiroidismo posttiroidectomia. Con invalidità del 1005 ma non sussistevano le condizioni sanitarie richieste per l'indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie utili alla pensione di inabilità atteso che dall'esame del ricorso di atp non risulta che lo stesso avesse ad oggetto anche tale accertamento e pertanto nuova risulta la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie utili alla pensione di inabilità.
Con riferimento alla richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento occorre osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che il ctu in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente ha rilevato che il ricorrente deambula autonomamente senza appoggio, avendo solo un sfumata emparesi brachio-crurale
2 sinistra, un lieve deficit di prensione alle mani ed una obesità di II° grado che non interferiscono certamente in maniera significativa sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita e neppure sulla deambulazione autonoma.
Il consulente ha inoltre evidenziato che il trattamento con respiratori a pressione positiva nel corso della notte (CPAP) riduce i disturbi notturni e migliorando il riposo notturno anche i disturbi diurni, tant'è il ricorrente non pratica alcuna terapia farmacologia per eccessiva sonnolenza diurna ed ha precisato che l'incidente stradale è avvenuto prima della diagnosi di OSAS e che all'epoca, pertanto, non utilizzava il
C-PAC.
Inoltre con riferimento al Disturbo da Stress post traumatico cronico, il consulente ha precisato non risulta agli atti del fascicolo nessun documento che attesti tale diagnosi, perché trattasi di una sindrome ansioso-depressiva reattiva di grado moderato, peraltro attestata solo nel referto di visita neurologica del dicembre 2018 e trattata all'epoca con ansiolitico e antipsicotico (clomipramina), ma in atto solo con paroxetina (ansiolitico), evidentemente per miglioramento del quadro psichico..
Infine con riferimento alle altre patologie (osteoartrosi, obesità, tendinosi del capo lungo del bicipite omerale sinistro, tendinopatia del sovraspinoso sinistro) il ctu ha evidenziato che le stesse pur essendo state sottoposte a diagnosi clinica e/o riconosciute in altre sedi, non vengono sufficientemente documentate dal ricorrente per fini medico-legali o non sono valutabili perché prive del carattere della permanenza o perché di scarso rilievo medico-legale
Alla luce delle superiori considerazioni il giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – risulta pienamente condiviso e il ricorso non può essere accolto.
Non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att c.p.c. come modificato dall'art 42 del dl n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art 76 e 77 del
Dlgs n.113/02.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte così provvede:
− rigetta il ricorso;
− esonera l' istante dal pagamento delle spese del procedimento per ATP e del presente giudizio;
− pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' CP_1
Messina, 20.3.2025
IL GL
Dott.ssa Graziella Bellino
3 4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19.3.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5108 / 2022 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1 ti Carmen Trimarchi e Vincenzo Trimarchi
CONTRO
, c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Enrico Mittoni e dall'avv. Antonello Monoriti
Oggetto: indennità di accompagnamento
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
Con ricorso depositato in data 23.9.2022 parte ricorrente esponeva:
- che con ricorso ex art. 445bis c.p.c. aveva chiesto il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili al diritto all'indennità di accompagnamento;
CP_
- che costituitosi in giudizio l' e disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato la non sussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
- di aver depositato dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 19.3.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG
1 3552/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da : “Cardiopatia cardiopatia ischemico-ipertensiva in soggetto obeso, diabetico e dislipidemico con pregresso IMA sottoposto ad angioplastica in seconda-terza classe funzionale
NYHA. Diabete mellito tipo 2 insulino-dipendente complicato da dislipidemia, cardiopatia ischemico-ipertensiva e vasculopatia cerebrale. Obesità (BMI = 44,75) complicata da osteoartrosi. Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno o
OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) di grado moderato. Moderato disturbo ansioso depressivo a carattere reattivo.
Sfumata emiparesi brachio-crurale sinistra esito di pregresso evento ischemico in soggetto con sindrome del tunnel carpale bilaterale. Ernia iatale da scivolamento, litiasi della colecisti in soggetto con pregressa asportazione di polipi del colon.
Ipotiroidismo posttiroidectomia. Con invalidità del 1005 ma non sussistevano le condizioni sanitarie richieste per l'indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie utili alla pensione di inabilità atteso che dall'esame del ricorso di atp non risulta che lo stesso avesse ad oggetto anche tale accertamento e pertanto nuova risulta la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie utili alla pensione di inabilità.
Con riferimento alla richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento occorre osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che il ctu in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente ha rilevato che il ricorrente deambula autonomamente senza appoggio, avendo solo un sfumata emparesi brachio-crurale
2 sinistra, un lieve deficit di prensione alle mani ed una obesità di II° grado che non interferiscono certamente in maniera significativa sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita e neppure sulla deambulazione autonoma.
Il consulente ha inoltre evidenziato che il trattamento con respiratori a pressione positiva nel corso della notte (CPAP) riduce i disturbi notturni e migliorando il riposo notturno anche i disturbi diurni, tant'è il ricorrente non pratica alcuna terapia farmacologia per eccessiva sonnolenza diurna ed ha precisato che l'incidente stradale è avvenuto prima della diagnosi di OSAS e che all'epoca, pertanto, non utilizzava il
C-PAC.
Inoltre con riferimento al Disturbo da Stress post traumatico cronico, il consulente ha precisato non risulta agli atti del fascicolo nessun documento che attesti tale diagnosi, perché trattasi di una sindrome ansioso-depressiva reattiva di grado moderato, peraltro attestata solo nel referto di visita neurologica del dicembre 2018 e trattata all'epoca con ansiolitico e antipsicotico (clomipramina), ma in atto solo con paroxetina (ansiolitico), evidentemente per miglioramento del quadro psichico..
Infine con riferimento alle altre patologie (osteoartrosi, obesità, tendinosi del capo lungo del bicipite omerale sinistro, tendinopatia del sovraspinoso sinistro) il ctu ha evidenziato che le stesse pur essendo state sottoposte a diagnosi clinica e/o riconosciute in altre sedi, non vengono sufficientemente documentate dal ricorrente per fini medico-legali o non sono valutabili perché prive del carattere della permanenza o perché di scarso rilievo medico-legale
Alla luce delle superiori considerazioni il giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – risulta pienamente condiviso e il ricorso non può essere accolto.
Non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att c.p.c. come modificato dall'art 42 del dl n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art 76 e 77 del
Dlgs n.113/02.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte così provvede:
− rigetta il ricorso;
− esonera l' istante dal pagamento delle spese del procedimento per ATP e del presente giudizio;
− pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' CP_1
Messina, 20.3.2025
IL GL
Dott.ssa Graziella Bellino
3 4