Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
>
Versione
30 giugno 1993
30 giugno 1993
Art. 58. Macchine operatrici 1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Commentari • 18
- 1. Uber: le sfide giuridiche della sharing economyJasmina Saric · https://www.iusinitinere.it/ · 1
Giurisprudenza • 244
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2023, n. 666Provvedimento: […] e con prodotti pronti all'uso, diluibili in acqua o altro veicolo o miscele di prodotti diversi, secondo le istruzioni ricevute Secondo l'art. 58 del Codice della strada, le “macchine operatrici” sono qualificate mezzi come macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri….a volte equipaggiate con speciali attrezzature.Leggi di più...
- ferie·
- differenze retributive·
- spese processuali·
- inquadramento lavoratore·
- lavoro notturno·
- mansioni superiori·
- part-time·
- CCNL pulizia e multiservizi·
- art. 127 ter c.p.c.·
- 14^ mensilità