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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
.
N. 1791/2024, R.G. DIV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27/05/2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Brusa
e
2) CP_2
nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Cristiana Botta
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rovellasca (CO) , in data 03/10/1987
(anno 1987, atto n. 23, parte II , serie A) SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 15/05/2018
omologato con decreto del 23/05/2018
con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_2
- _ nato il [...] CP_3
- nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b.) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la signora e il Signor ordinando all'Ufficiale dello Pt_1 Pt_3
stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre la casa coniugale, attualmente occupata dal marito, venga posta in vendita a prezzo da concordare con idonea agenzia immobiliare e che il ricavato della vendita venga diviso in parti eguali;
c) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti, con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa di mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi in data 03/10/1987, in Rovellasca (CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rovellasca (CO)
(anno 1987, atto n. 23, parte II, serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVELLASCA (CO) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.5.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
N. 1791/2024, R.G. DIV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27/05/2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Brusa
e
2) CP_2
nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Cristiana Botta
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rovellasca (CO) , in data 03/10/1987
(anno 1987, atto n. 23, parte II , serie A) SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 15/05/2018
omologato con decreto del 23/05/2018
con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_2
- _ nato il [...] CP_3
- nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b.) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la signora e il Signor ordinando all'Ufficiale dello Pt_1 Pt_3
stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre la casa coniugale, attualmente occupata dal marito, venga posta in vendita a prezzo da concordare con idonea agenzia immobiliare e che il ricavato della vendita venga diviso in parti eguali;
c) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti, con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa di mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi in data 03/10/1987, in Rovellasca (CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rovellasca (CO)
(anno 1987, atto n. 23, parte II, serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVELLASCA (CO) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.5.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao