Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3731/2019 promossa da:
(C.F. - P. Iva ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof.
Stefano Vinti e Luca Carbone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma,
Via Emilia n. 88 per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
(C.F. , in persona del Curatore Parte_2 P.IVA_3
Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Perrino ed Parte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in TI, Via Duca del Mare n. 24 per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI:
RAG. GENNARO DI CF (C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Silvestro Carboni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TI,
Via Oberdan n. 24 per procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE TERZA CHIAMATA
NONCHE':
C.F. e Partita IVA n. , Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Tassoni ed elettivamente domiciliata presso il suo
1
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 25 giugno 2019, l' Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 724/2019 (R.G. 2275/2019) emesso dal
Tribunale Ordinario di TI in data 7 maggio 2029 in favore del , Parte_2
Fall. n.24/1994 con il quale veniva ingiunto alla medesima e Parte_1 alla in solido tra loro, il pagamento della somma di € Controparte_3
33.799,25, oltre interessi come richiesti e spese della procedura monitoria.
Parte opponente così concludeva:
“In via preliminare, autorizzare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c. la chiamata in causa del Rag. , domiciliato in Sabaudia (LT), Corso Controparte_4
Vittorio Emanuele III n. 140, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
2) in via principale, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Rag. Controparte_4
per il mancato soddisfacimento del credito vantato dal come Parte_2
meglio esposto in narrativa, condannare il medesimo Rag. a tenere Controparte_4
l' indenne e manlevata da ogni e qualsiasi eventuale Parte_1
conseguenza negativa dovesse derivare all'esito del presente giudizio, e/o comunque a corrispondere direttamente al ogni somma che verrà Parte_2 eventualmente liquidata, tra cui quanto meno l'importo di € 12.000,00 oltre interessi moratori maturati e maturandi a decorrere dal dicembre 2010, se del caso, anche a titolo di indebito arricchimento;
3) in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa domanda monitoria e, comunque,
l'insussistenza di alcun diritto di credito validamente azionabile da parte del Parte_2 nei confronti dell' all'infuori della minor
[...] Parte_1 somma di € 2.393,71, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
4) per effetto di quanto
2 sopra, e/o in ogni caso, revocare e/o annullare e/o, comunque, dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il decreto ingiuntivo opposto”.
A sostegno della opposizione, si deduceva che il credito azionato in via monitoria traeva origine da una sentenza di condanna pronunciata in favore del , ricorrente Parte_2
in via nei confronti della società sentenza oggetto di gravame Controparte_5
respinto dalla Corte d'Appello di Roma;
si esponeva inoltre nel corso dello svolgimento del giudizio di impugnazione, l'appellante società aveva approvato il Parte_4
proprio bilancio finale di liquidazione e che, nella relativa relazione sulla gestione, era stato dato atto che la società consortile aveva avanzato proposta in via transattiva in attesa di formale autorizzazione da parte del Giudice Delegato del Tribunale di TI, a chiusura del contenzioso in essere con il cui venivano destinati a Parte_2
totale soddisfo delle pretese creditorie l'importo omnicomprensivo di € 10.000,00 oltre ad un contributo per le spese di lite di € 2.000,00. Si evidenziava inoltre in narrativa che più specificamente, nel piano di riparto presentato dal Liquidatore, Rag. ed Controparte_4
approvato in sede di bilancio finale di liquidazione era stato precisato che tale bilancio
“chiude con un residuo attivo pari a 88.583,48 che, al netto delle disponibilità liquide di
12.000,00 per accollo 'pro solvendo' – da parte dei Soci, per la porzione dei debiti da regolare a transazione con la Curatela della – da intendersi qui perfezionato Parte_2
e di 22.724,00 necessari per versare le imposte dell'esercizio, si riduce a 53.859,48…”, nonché dato atto che “il citato importo di 12.000 sarà svincolato, dallo scrivente
Liquidatore, all'atto della firma della transazione con la Curatela della e Pt_2 direttamente in pro di quest'ultima”.
Si esponeva inoltre che all'esito dell'approvazione del predetto bilancio finale di liquidazione e relativo piano di riparto, la veniva cancellata dal registro Parte_4
delle imprese il successivo 15 febbraio 2011 e che successivamente alla predetta liquidazione finale né il socio né l'opponente CP_6 Parte_1
(subentrata alla prima in virtù di fusione per incorporazione) avevano più avuto
[...] alcuna notizia in merito alla predetta vicenda controversa all'epoca pendente (dinanzi alla
C.d.A. di Roma) nei confronti del e che ormai ritenevano Parte_2
sostanzialmente definita in virtù di quanto ufficialmente rappresentato dal Liquidatore nei predetti atti contabili fin quando, solo nel dicembre 2017, la curatela della medesima procedura fallimentare aveva preso contatti con la società opponente (oltre che con il
Liquidatore, Rag. e con l'altro ex socio della consortile, CP_4 Controparte_3
per sollecitare il pagamento degli importi liquidati nella sentenza n. 359/2007 del
[...]
3 Tribunale di TI, medio tempore confermata dalla Sentenza n. 1300/2015 della Corte
d'Appello di Roma, e fatta oggetto di un nuovo precetto ancora nei confronti della
Controparte_5
Parte opponente deduceva che la condotta tenuta a seguito della chiusura del bilancio finale di liquidazione (risalente alla fine del 2010) dal Liquidatore della Parte_4
Rag. fosse stata gravemente inadempiente e/o comunque
[...] Controparte_4
contraria ai propri doveri di diligenza e professionalità, nonché foriera di un grave pregiudizio per i soci della predetta che si vedevano coinvolti nella iniziativa Parte_4
giudiziaria dal che si riteneva estinto e definito da quasi dieci anni e Parte_2 in relazione al quale erano già state “accantonate” le somme necessarie . In particolare si contestava al Rag. Liquidatore della società consortile Telecom II a CP_4 responsabilità limitata, 1. l'aver omesso di informare i soci della del mancato Parte_4
perfezionamento della transazione con il (e delle ragioni di tale Parte_2
mancato perfezionamento) in seguito alla liquidazione finale della società e alla successiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese;
2. l'aver indebitamente trattenuto l'importo di € 12.000,00 tratto dal bilancio finale di liquidazione della Parte_4
e dallo stesso Liquidatore appositamente “vincolato” proprio per soddisfare in via transattiva il credito residuo vantato dalla procedura fallimentare nei confronti della consortile;
3. l'aver omesso di dichiarare, nell'ambito del giudizio di appello pendente dinanzi alla C.d.A. di Roma avverso la sentenza n. 359/2007 del Tribunale di TI,
l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della che aveva Parte_4
comportato che tale procedimento di impugnazione non era stato interrotto ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c. per consentirne la riassunzione da parte dei soci ( CP
e che a quel punto, in qualità di successori pro quota nei
[...] Controparte_7
rapporti giuridici in precedenza di titolarità della consortile, avrebbero avuto tutto l'interesse a coltivare “in proprio” tale giudizio ed eventualmente a ricorrere in Cassazione avverso la sentenza n. 1300/2015 della Corte d'Appello di Roma, passata in giudicato in quanto rimasta del tutto “sconosciuta” ai soci medesimi all'epoca della sua emissione.
Per tale ragione l'opponente chiedeva di estendere il contraddittorio al Liquidatore della
Rag. dal quale intendeva essere tenuta indenne e Parte_4 Controparte_4
manlevata di ogni e qualsiasi eventuale conseguenza negativa dovesse derivare all'esito del giudizio e il quale, in ogni caso, doveva essere condannato a corrispondere all'opposto quanto meno l'importo di € 12.000,00, oltre interessi moratori Parte_2
maturati dal dicembre 2010, importo allo scopo “vincolato” in sede di bilancio di
4 liquidazione al soddisfacimento dei crediti oggetto del monitorio in favore della procedura concorsuale.
Veniva inoltre eccepita l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dal che Parte_2
aveva svolto la propria domanda monitoria nei confronti dei soci della Parte_4
( e “in solido ovvero ognuna per quanto di Controparte_3 Controparte_7
competenza così come risulta dal bilancio finale di liquidazione al 28.12.10, approvato il
30.12.10, con il piano di riparto ove, oltre la presa d'atto della posizione relativa alla
Curatela della , si ha avuto la seguente ripartizione: Pt_2 Controparte_3
83,30% ed 16,70%”. CP_6
Si riteneva pertanto che, stanti le chiare risultanze del citato piano di riparto varato in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione, risultava erroneo e illegittimo il decreto ingiuntivo odiernamente opposto anche nella parte in cui era stato imposto il pagamento dell'intero importo richiesto ex adverso, “in solido” tra i predetti soci della atteso che a norma dell'art. 2495 c.c., ferma restando l'estinzione della Parte_4
società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti potevano far valere i propri crediti nei confronti dei soci, sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento era dipeso da colpa di questi.
Pertanto, pur rimarcata la grave responsabilità del Liquidatore, che si riteneva dovesse da solo rispondere a titolo risarcitorio e/o comunque a titolo di indebito arricchimento degli esiti del giudizio, in via meramente subordinata, si rilevava che, dall'esame del piano di riparto approvato in sede di liquidazione finale della il residuo Parte_4
attivo disponibile della società (al netto dell'importo di € 12.000,00 appositamente
“vincolato” dal Liquidatore proprio per la soddisfazione del credito vantato dal Parte_2
) ammontava ad € 53.859,48 e che tale residuo era stato distribuito ai soci in
[...]
proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e quindi: -
[...]
(83,30%): € 44.864,95; - poi divenuta Controparte_3 CP_6 [...]
(16,70%): € 8.994,53. Parte_1
Pertanto, secondo parte opposta, dal credito complessivo vantato dal ed Parte_2
oggetto di ingiunzione (€ 33.799,25) doveva essere preventivamente decurtata la somma di € 12.000,00 in quanto già accantonata dal Liquidatore in favore della procedura opposta e che lo stesso Liquidatore era tenuto a versare (maggiorata di interessi moratori maturati e maturandi a decorrere dal dicembre 2010, ammontanti ad € 7.465,62); ne conseguiva che la somma astrattamente vantabile dal Fallimento nei confronti dei soci della
[...]
[...] ammontava, secondo l'opponente al minor importo di € 14.333,63 (€ 33.799,25 Parte_5
- € 12.000,00 - € 7.465,62). Rispetto a tale importo complessivo di € 14.333,63, dovendo i soci rispondere dei debiti sociali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, pertanto, secondo l'opponente, l'unica somma astrattamente vantabile da parte del nei confronti dell'esponente – Parte_2 Parte_1
in dipendenza della quota di partecipazione detenuta della sua dante causa CP_6 al capitale sociale della – sarebbe ammontata ad € 2.393,71 (ovvero Parte_4
€ 14.333,63 * 16,70%). Pertanto, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ravvisasse la responsabilità esclusiva del Liquidatore Rag. si CP_4
chiedeva che l'importo oggetto di condanna a carico dell' Parte_1
fosse limitato alla sua quota di partecipazione all'importo distribuito in sede liquidazione, previa “decurtazione” dal credito vantato dal delle somme Parte_2
appositamente vincolate alla sua soddisfazione nel bilancio finale di liquidazione della ovvero al predetto importo massimo di € 2.393,71 Parte_4
Si costituiva la parte opposta, , chiedendo il rigetto Controparte_8 dell'opposizione chiedendo nelle conclusioni: “ In via preliminare, atteso che
l'opposizione non fonda su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo (Tribunale di TI, n. 724/19 del 07.05.19
R.G. 2275/19) ai sensi dell'art. 648 c.p.c; Nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di TI, n. 724/19 del 07.05.19
R.G. 2275/19 oltre ad interessi dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. “
A tal fine il evidenziava che i soci al momento dell'assemblea del 30 dicembre Parte_2
2010 che aveva approvato il bilancio finale di liquidazione avevano preso atto e dunque erano consapevoli della posizione relativa al contenzioso con la e CP_9 Parte_6
che la transazione con il fallimento non era stata ancora perfezionata, con la conseguenza di dover essere chiamati a rispondere della relativa posizione debitoria.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, Rag. il medesimo si costituiva CP_4 chiedendo nelle conclusioni: “- In via preliminare di rito, differire la prima udienza allo scopo di consentire all'odierno terzo chiamato, di citare in giudizio, ai sensi degli artt.
106 e 269, comma II, cod. proc. civ., la società avente sede legale in Controparte_2
LI NE (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 (pec:
) nel rispetto dei termini di legge, obbligata a Email_1
manlevare e tenere integralmente indenne il Rag. da qualsivoglia Controparte_4
6 pretesa pecuniaria avanzata dall'attore-opponente , in ragione Parte_1
della polizza assicurativa professionale stipulata dal medesimo terzo chiamato;
- nel merito, autorizzare il Rag. a corrispondere l'importo accantonato in Controparte_4
sede di Liquidazione pari ad euro 12.000,00 in favore del e per Parte_2
l'effetto rigettare la domanda dell'attore-opponente in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, non essendo ravvisabile in capo al Rag. alcuna Controparte_4
responsabilità professionale, avendo quest'ultimo eseguito la prestazione d'opera professionale usando la diligenza di cui all'art. 1776, 2 comma c.c. - nel merito, in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice dichiarare la società Parte_1 Controparte_2
tenuta a manlevare il Rag. e, per l'effetto condannare la Società
[...] Controparte_4
a pagare quanto stabilito dal Tribunale di TI a carico del Rag. Controparte_2
in manleva di quanto dovuto dalla , in favore Controparte_4 Parte_1 del . Parte_2
Il terzo chiamato deduceva che, nelle more del giudizio di appello proposto dalla Pt_4
a mezzo dell'avv. Stefano Sabione, la stessa in data 15/07/2008 veniva posta in
[...]
liquidazione ed il Rag. veniva nominato liquidatore il quale, dietro Controparte_4
indicazione dei soci [ (86,30%) e (16,70%), poi Controparte_3 CP_6
], dovendo procedere all'approvazione del bilancio finale di Parte_1
liquidazione, del piano di riparto ed alla chiusura della società, in data 15/11/2010, a mezzo del predetto avvocato Stefano Sabione, proponeva alla curatela del Parte_2
una transazione mediante il pagamento di euro 12.000,00 a saldo e stralcio del dovuto in base alla predetta sentenza n.359/2007 del Tribunale di TI, con rinuncia all'atto di appello pendente. Il terzo chiamato esponeva inoltre che nelle more della detta transazione,
i soci della (86,30%) e Parte_4 Controparte_3 CP_6
(16,70%), poi , in data 30/12/2010 deliberavano: a) di Parte_1
approvare il bilancio finale di liquidazione al 28/12/2010 ed il connesso Piano di Riparto, in cui era previsto: - l'accantonamento dell'importo di euro 12.000,00 “per l'accollo pro solvendo da parte dei Soci, per la posizione dei debiti da regolare a transazione con la
Curatela della ; - l'autorizzazione al Liquidatore di svincolare l'importo di Parte_2 euro 12.000,00 in favore della Curatela all'atto della firma della Parte_7
transazione; - il rilascio da parte dei soci di quietanza pienamente liberatoria e senza riserve in favore del Liquidatore;
- di dare esplicito mandato al liquidatore di provvedere alla cancellazione immediata della società dal Registro delle Imprese, - di dare al Liquidatore
7 ampio scarico di ogni responsabilità per l'operato svolto sino a quella Controparte_4
data. Si deduceva inoltre che nella predetta Assemblea del 30/12/2010, gli stessi Soci assumevano a loro carico “eventuali ed ulteriori oneri che dovessero insorgere per la società in misura proporzionale alle quote di partecipazione societaria Parte_4
e, all'occorrenza, con vincolo di piena solidarietà tra loro” come risultante dal verbale di
Assemblea Ordinaria dei soci della del 30/12/2010. Il terzo chiamato Parte_4
evidenziava che in data 15/02/2011 la veniva definitivamente cancellata Parte_4
dal Registro delle Imprese e di non aver mai ricevuto prima della notificazione dell'atto di citazione per chiamata di terzo nell'odierno giudizio, alcuna comunicazione in merito ai fatti del giudizio per cui oggi è causa, ad eccezione di una sola comunicazione dell'11/12/2017 effettuata dal Curatore del fallimento con cui richiedeva il Pt_2
pagamento degli importi di cui alla sentenza del Tribunale di TI ed all'atto di precetto che veniva allegato, riscontrata dal Rag. facendo rilevare che la società era CP_4
cessata, che lo stesso non rivestiva più alcuna carica e che ogni richiesta in merito andava rivolta ai soci della In particolare si deduceva che il liquidatore dopo la Parte_4
cessazione dalla carica non era mai stato informato né dall'avv. Stefano Sabioli patrocinatore della , né tantomeno dai soci della stessa Parte_8
società, del rifiuto della circa la proposta transattiva avanzata per Parte_9
conto della né dell'esito del giudizio di appello e che né la Curatela del Parte_4
né i soci della avevano mai richiesto il pagamento Parte_2 Parte_4
e/o la restituzione dell'importo di euro 12.000,00, di cui al Piano di Riparto ed al Bilancio
Finale di Liquidazione della società, che lo stesso professionista aveva custodito negli anni, importo da corrispondere al solo al momento della firma della Parte_2
transazione e che all'atto della costituzione veniva immediatamente messo a disposizione dell'avente o degli aventi diritto.
Pertanto il terzo chiamato riteneva che alcuna responsabilità, negligenza e/o carenza di professionalità gli fosse imputabile, assumendo in ogni caso l'infondatezza della domanda di addebito di interessi moratori sulla somma accantonata.
Autorizzato il Rag. a chiamare in causa la la Compagnia si CP_4 Controparte_2 costituiva chiedendo nelle conclusioni: “In relazione alla domanda di garanzia svolta dal
Rag. nei confronti di - Voglia rigettarla perché infondata in fatto CP_4 Controparte_2
e in diritto e, comunque, per essere la garanzia prestata dalla polizza n. 764864229 non operativa in relazione ai fatti oggetto di causa;
- in via subordinata, e cioè nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia, Voglia dichiarare Controparte_2
8 tenuta a manlevare il Rag. nel rispetto di tutte le condizioni e limiti previsti dal CP_4
contratto assicurativo n. 764864229.. In relazione alla domanda svolta dall'opponente nei confronti del Rag. - in via preliminare, autorizzare il Rag. Parte_1 CP_4
a corrispondere l'importo di Euro 12.000,00 in favore del e, CP_4 Parte_2 per l'effetto, rigettare la domanda dell'opponente perché infondata in fatto e in diritto e/o inammissibile, non essendo ravvisabile in capo al Rag. alcuna responsabilità CP_4 professionale per i motivi esposti in narrativa”.
La terza chiamata deduceva in primo luogo la inoperatività della copertura assicurativa a garanzia del rischio derivante dalla attività di commercialista con esclusione di quella di liquidatore di società. Si eccepiva inoltre che essendo il Rag. costituito in giudizio CP_4
con il patrocinio di proprio legale di fiducia, le sue spese di difesa non potranno essere poste a carico di ed inoltre si evidenziava che il massimale per la Controparte_2
Responsabilità civile terzi previsto in polizza era di € 250.000,00 per sinistro per anno assicurativo e che era previsto uno scoperto di polizza pari al 10% dell'indennizzo con un minimo di € 1.500,00.
Veniva comunque dedotta dalla Compagnia terza chiamata l'assenza di responsabilità
Parte professionale in capo al Rag. tenuto conto che i soci e erano CP_4 Parte_1 pienamente coscienti e consapevoli che l'incarico del Liquidatore si era concluso (al più tardi, il 15.02.2011 quando la era stata cancellata dal Registro delle Imprese) in Pt_4 mancanza di perfezionamento dell'accordo transattivo con il e che il Parte_2 rag. ormai privo di alcuna carica o funzione all'interno della società, avrebbe CP_4
trattenuto gli assegni da Euro 12.000,00 in custodia nell'attesa, anzitutto dell'autorizzazione al pagamento da parte del Giudice Delegato di TI, e poi della sottoscrizione della transazione con la Curatela. Si sosteneva pertanto che il Rag. CP_4
con la cancellazione della società, aveva quindi esaurito il suo incarico e che, pertanto, Parte sarebbe stato onere dei due soci e con il patrocinio dell'avv. Sabioli, farsi Parte_1 parte diligente e procedere alla stipula dell'accordo bonario con la Curatela.
La Compagnia pertanto si associava alle deduzioni svolte dal Rag. sulla modalità CP_4
di ripartizione del debito onde dalla complessiva somma ingiunta pari ad €33.799,25 doveva essere preventivamente decurtato l'importo di € 12.000,00 già accantonato dal
Liquidatore, mentre la somma residua pari ad € 21.799,25 doveva essere corrisposta dai stessi soci in ragione della loro quota di partecipazione al capitale sociale della Pt_4
e di quanto ad essi corrisposto in sede di Riparto Finale.
[...]
9 Espletate le prove orali ammesse alle parti e corrisposta dal terzo chiamato la CP_4
somma dal medesimo custodita, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 10 aprile 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
La Curatela del Fallimento ha agito monitoriamente nei confronti di Pt_2 [...]
e di (quale incorporante per fusione della Controparte_3 Parte_1
, in solido, ovvero ognuna per quanto di competenza così come risulta dal CP_6
bilancio finale di liquidazione al 28.12.10, approvato il 30.12.10, con il piano riparto ove, oltre la presa d'atto della posizione relativa alla Curatela della , si era avuto la Pt_2
seguente ripartizione: 83,30 % ed 16,70 % per Controparte_3 CP_6
ottenere il pagamento della somma di € 33.799,25 (cioè gli originari € 17.732,29 più interessi legali) oltre i successivi maturandi interessi nonché spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
10 Tanto in forza di atto di precetto notificato in data 17.07.07 unitamente al titolo esecutivo costituito da sentenza n. 359/07 del Tribunale di TI ( che condannava la società
al pagamento, in favore della curatela Controparte_10 Parte_2 della somma di € 16.006,96 oltre interessi dalla scadenza delle fatture) con il quale il intimava il pagamento della somma di € 31.275,36 oltre interessi e Parte_2
spese successive alla soccombente Controparte_11
Nel ricorso per ingiunzione si evidenziava che da visura camerale la debitrice soccombente , in forza del bilancio Controparte_12
finale di liquidazione al 28.12.10, aveva approvato il 30.12.10 il piano di riparto, ove oltre la presa d'atto della posizione relativa alla Curatela della , si vedeva la ripartizione Pt_2
ai Consorziati nei seguenti valori: 83,30 % ed Controparte_3 CP_6
16,70 %; nonché la ricezione della relativa liquida disponibilità.
Pertanto si assumeva che la passività ammontava ad € 33.799,25, considerando gli interessi legali maturati per € 17.732,29 dalla data della fattura 01.01.91 (come indicato in sentenza e già in precetto del 3.7.07), somma dovuta . dai soggetti ( Controparte_3
e poi fusa per incorporazione nella ) che
[...] CP_6 Controparte_13
avevano assorbito il riparto della debitrice ( Controparte_14
), con espressa riserva di ogni azione e ragione sull'operato del liquidatore
[...]
sig. . Controparte_4
La società opponente, subentrata al socio al 16,70% ha dedotto di aver confidato dopo la approvazione del bilancio di liquidazione che la controversia con il fallimento era stata definita, stante l'accantonamento a mani del liquidatore Rag. della somma di € CP_4
12.000,00 pari alla somma offerta in transazione sottoposta all'esame del Giudice
Delegato. In realtà tale transazione veniva specificamente dichiarata come in attesa di autorizzazione da parte del G.D.
Infatti, nella relazione sulla gestione del bilancio finale al 28 dicembre 2010 della
, il liquidatore Rag. evidenziava che Controparte_15 Controparte_4
nell'anno 2010 la società aveva avanzato proposta transattiva, in attesa di formale autorizzazione da parte del G.D., a chiusura del contenzioso in essere con il Parte_2
cui veniva destinata a totale soddisfo delle pretese creditorie l'importo
[...] omnicomprensivo di € 10.000,00 oltre ad un contributo per spese di lite di € 2.000,00.
Nel verbale di assemblea dei soci del 30 dicembre 2010, presenti tutti i soci, veniva approvato il bilancio finale di liquidazione ed il connesso piano di riparto, veniva dato mandato al liquidatore di provvedere alla cancellazione immediata della società dal
11 Registro delle Imprese e di dare al liquidatore ampio scarico di ogni responsabilità. Nel medesimo verbale si dichiarava che risultava comunque inteso che con la sottoscrizione del verbale i soci avrebbero assunto a loro carico eventuali ed ulteriori oneri che fossero insorti per la società in misura proporzionale alle quote di partecipazione Parte_4
societaria e -all'occorrenza – con vincolo di solidarietà tra loro.
Nel piano di riparto, sottoscritto dai soci in data 30 dicembre 2010 si dava atto che il bilancio si chiudeva con un attivo di € 88.583,48 che, “ al netto delle disponibilità liquide di € 12.000,00 per l'accollo “ pro solvendo” da parte dei soci per la porzione dei debiti da regolare a transazione con la Curatela della da intendersi qui perfezionata Parte_2
e di € 22.724,00 necessari per versare le imposte di esercizio, si riduce ad € 53.859,48”, pari alla debitoria netta nei confronti dei consorziati.; nell'occasione i soci dichiaravano pertanto di avere ricevuto le somme ivi indicate e pari ad € 44.864,95 per CP
, socia al 83,30% e di € 8.994,53 per , socia al 16,70%, poi fusa
[...] CP_6
per incorporazione nella odierna opponente Si dichiarava inoltre che Parte_1
l'importo di € 12.000,00 sarebbe stato svincolato all'atto della firma della transazione con la Curatela della e direttamente in favore di quest'ultima. Pt_2
Risultano incontestate le successive vicende giudiziarie ovvero il rigetto dell'appello già pendente dal 2007 con sentenza della Corte di Appello n. 1300/2015 del 24 febbraio
2015, quando già la società era stata già cancellata dal 15 febbraio 2011 Parte_4
dal Registro delle Imprese e senza che l'evento interruttivo fosse stato dichiarato dal suo procuratore. In forza di tanto veniva notificato alla società, ritenuta ancora in bonis, atto di precetto in rinnovazione in data 23 giugno 2015, indirizzata al liquidatore Rag.
[...]
e ricevuta dal segretario del medesimo. CP_4
Risulta incontestato anche che la transazione venne rigettata dalla Curatela, come da comunicazione al legale della società in data 26 gennaio 2011 del decreto datato 21 dicembre 2010
La prova orale indotta dal terzo chiamato è stata volta a comprovare che tale CP_4
comunicazione non pervenne al liquidatore e che i rapporti della società con il legale erano intrattenuti tramite altro professionista Dott. il quale risultava Persona_1
presente per delega dei soci alla assemblea del 30 dicembre 2010 .
Il teste ha confermato che: “sul cap. 7 seconda memoria 183 cpc del Testimone_1
terzo chiamato :” il mi disse che dato che la società era stata cancellata CP_4 Per_1 non era necessario dare comunicazione all'ex liquidatore in quanto aveva cessato la carica e di tutti si sarebbero occupati i soci della risulta un bilancio finale di Parte_4
12 liquidazione dove risulta che i soci si accollavano tutti gli oneri;
sul cap. 8 E' vero che il
apprese questi fatti solo alcuni anni dopo come lui stesso mi disse ed anche il CP_4 me lo confermò”. Per_1
Risulta inoltre che nel corso del presente giudizio ed in data 29 marzo 2021 il CP_4
abbia consegnato assegno circolare per pagamento dell'importo di € 12.000,00 dal medesimo detenuto fin dal dicembre 2010.
Dagli atti di causa risulta che tuttavia fin dalla notifica del precetto in rinnovazione in data
23 giugno 2015 il fosse a conoscenza che il contenzioso con il CP_4 Parte_2
non fosse stato definito.
Per questi motivi
deve ritenersi che, se non possa dirsi sussistente la responsabilità del
Liquidatore fino a tale data, non essendo a lui imputabile la mancata comunicazione del rigetto della transazione a lui non pervenuta e della mancata dichiarazione di interruzione del giudizio di appello, tuttavia da tale data detto terzo chiamato sia tenuto a corrispondere, in parziale accoglimento della domanda di manleva svolta dall'opponente, al gli interessi legali come previsto dal titolo azionato. Parte_2
Stante la specifica clausola contenuta nella polizza assicurativa, che escluse la responsabilità di liquidatore di società, la domanda di manleva svolta dal nei CP_4
confronti di deve essere rigettata. Controparte_2
Per quanto concerne invece, la posizione dell'opponente, socio della società cancellata e che ha ricevuto pro-quota il riparto dell'attivo deve farsi applicazione dell'art. 2495 cc.
Per giurisprudenza pacifica ( da ultimo Cass. 22 giugno 2017 n. 15474), in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Tale onere probatorio risulta assolto nel caso di specie.
Tanto in applicazione del principio ( affermato a partire da Cass. civ., SS. UU., 12 marzo
2013, n. 6070), secondo cui in caso di estinzione di società di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese si registra un fenomeno successorio in forza del quale le obbligazioni, i diritti ed i beni omessi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci e nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale viene
13 a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, si afferma che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.
Nel caso di specie risulta che, anche se nel bilancio di liquidazione non risulta specificamente il debito derivante dal contenzioso con il i soci hanno Parte_2
comunque assunto nel verbale di approvazione l'onere di far fronte alle passività sopravvenute e ciò deve avvenire nei limiti della quota pervenuta dal riparto in sede di liquidazione.
Pertanto, detratto dall'importo ingiunto di €33.799,25 la somma corrisposta dal CP_4 di € 12.000,00, ne risulta un residuo pari ad €21.799,25, oltre interessi legali successivi all'atto di precetto notificato il 17/7/2007.
In forza dell'art. 2495 cc, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, pertanto il residuo deve essere così suddiviso: il 16,70% di spettanza dell'opponente e dunque pari ad € 3.640,47 che risulta capiente rispetto all'importo ottenuto in sede di riparto ( € 8.994,53;) il 83,30% a e dunque pari ad € 18.158,78, salvo l'eventuale Controparte_3
passaggio in giudicato dello stesso decreto ingiuntivo ove non opposto dalla medesima.
Pertanto ne consegue che, in parziale accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo contenente la condanna in solido per l'intero importo spettante in base al titolo, e tenuto conto del pagamento intervenuto da parte del l' debba CP_4 Parte_1
essere condannata al pagamento in favore del n. 24/1994 al Parte_2
pagamento della predetta somma € 3.640,47 oltre interessi legali successivi all'atto di precetto notificato il 17/7/2007.
14 Tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione, con notevole riduzione dell'importo ingiunto, le spese di lite devono compensarsi nel rapporto tra le parti principali.
Devono parimenti compensarsi tra opponente chiamante e terzo chiamato rag. il CP_4
quale, pur se tenuto al pagamento in esito al perfezionarsi della transazione, per anni non si è interessato della sorte della somme custodite per conto della società cancellata, usufruendo anche dei relativi interessi, stante la chiusura del conto della società.
Devono altresì compensarsi le spese legali tra il chiamante e la terza chiamata CP_4
tenuto conto dell'esito delle prove orali acquisite in giudizio da cui sono Controparte_2
stati tratti elementi di fatto rilevanti e decisivi ( emersi solo in esito alla complessità dell'accertamento istruttorio) tali da integrare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione ex art. 92 cpc come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di TI, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore al pagamento in favore del n. 24/1994 della somma Parte_2
€ 3.640,47 oltre interessi legali successivi all'atto di precetto notificato il
17/7/2007;
c) Condanna al pagamento in parziale accoglimento della domanda Controparte_4
di manleva svolta dall'opponente, in favore del n. Parte_2 Pt_2 Pt_2
degli interessi legali sulla somma di € 12.000,00 dalla data 23 giugno 2015;
d) Rigetta ogni altra domanda;
e) Compensa le spese di lite tra tutte le parti in giudizio.
Sentenza resa in esito a discussione orale all'udienza del 10 aprile 2025
Così deciso in TI, il 10 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
15 Dott.ssa Gianna Valeri
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