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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 511/2024
Il Giudice Angela Baraldi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 marzo 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. ZERBATO ELISA Parte_1 C.F._1
Ricorrente
contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito: In accoglimento del ricorso, annullare il provvedimento di rigetto impugnato e ilascio del visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare a favore di nata in [...] il [...]. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2024 il ricorrente, cittadino nigeriano nato il [...], ha chiesto al Tribunale, di annullare il provvedimento di rigetto di rilascio del nulla osta e per l'effetto disporre il rilascio del visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare a favore della coniuge Persona_1
cittadina nigeriana nata l'[...].
2. A tal fine ha premesso in fatto:
- di aver fatto ingresso in Italia nel 2011 e di aver ottenuto la protezione internazionale nel 2013;
- di esser diventato padre di un bambino nato il [...] a [...] relazione con la signora che tuttavia nel 2017 si interrompeva;
CP_2
- di aver incontrato, nel medesimo anno, in occasione di un viaggio in Nigeria la signora amica di vecchia data, con la quale intraprendeva una relazione Persona_1 sentimentale proseguita anche al suo rientro in Italia;
- di essere tornato più volte in Nigeria per trascorrere del tempo con la signora per Per_1
poi ufficializzare il fidanzamento nel 2019;
- di aver contratto matrimonio con la signora in data 6.2.2021 e di aver presentato Per_1 in data 22.5.2022 domanda di nulla osta per il ricongiungimento familiare con la moglie;
- di aver ottenuto in data 16.11.2023, provvedimento di rigetto del nulla osta da parte dello di , per i seguenti motivi: Parte_2 Pt_3
“MOTIVAZIONI QUESTURA: NOSA ABUKAR: PARERE NEGATIVO PER LA
PERICOLOSITA' DEL RICHIEDENTE IN QUANTO CONDANNATO IN APPELLO
PER I REATI DI CUI ALL'ART. 572 C.P.”
3. Il difensore ha quindi evidenziato come il rigetto si fosse basato automaticamente sulla supposta pericolosità dell'istante e non della moglie, omettendo comunque di considerare che all'epoca della decisione, benché condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p. alla pena di anni e mesi 10 di reclusione per fatti commessi tra il
2024 e il 2017, “il signor risultava: risiedere, con regolare permesso di soggiorno, in Pt_1
Italia dal 2011; essere in possesso di regolare contratto d'affitto; essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
essere padre di un figlio di 10 anni di cui si prende cura amorevolmente, anche sotto un punto di vista economico (come meglio si dirà a breve); essersi sposato nel 2019 con una nuova compagna, nigeriana, incensurata, con la quale chiede il ricongiungimento, aver sempre tenuto, nel corso del tempo trascorso in Italia, una buona condotta”.
Pag. 2 di 6 4. Parte resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notifica e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. All'udienza di comparizione delle parti dell'11 febbraio 2025 il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni: “il provvedimento di rigetto mi è stato notificato nella mia casella di posta elettronica. Mostro al giudice la pagina della mia posta indirizzo mail dove è arrivato prima il preavviso di rigetto e poi il 16 Email_1 novembre 2023, sempre tramite pec, il rigetto. Il preavviso di rigetto contiene la stessa motivazione del rigetto”.
6. Ritenuta la necessità di avere informazioni ex art. 213 c.p.c. dallo Sportello unico dell'immigrazione della Prefettura di in merito alla documentazione Pt_3
prodotta dal ricorrente al momento dell'inoltro della domanda di visto con particolare riferimento al rapporto di coniugio, il giudice ha rinviato all'udienza del 13 marzo 2025 alla quale il difensore del ricorrente, prodotta ulteriore documentazione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso
***
7. E' pacifico che il ricorrente abbia chiesto il nulla osta al ricongiungimento della moglie e che lo abbia respinto la domanda Parte_2
sul presupposto della pericolosità dell'odierno ricorrente, a seguito di una condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p., nella sua veste di persona richiedente il ricongiungimento della moglie.
8. Ciò chiarito, occorre muovere dal dato normativo – rappresentato dall'art. 29
D.lgs 286/98 e dall'art. 6 DPR 394/99 – per comprendere quali siano i presupposti, tenendo conto che il rilascio del visto di ingresso viene considerato come l'atto conclusivo di un procedimento a formazione complessa il cui avvio coincide con la richiesta di nulla osta al ricongiungimento (cfr. Cass., 30 marzo
2011, n. 7218).
9. L'art. 29 cit., al comma 7, prevede che la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare sia corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3. Esso dispone poi il rispetto del seguente iter:
“L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
Pag. 3 di 6 un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”.
10. Il familiare per il quale sia stato rilasciato il nulla osta dovrebbe quindi poi richiedere il visto l'ingresso nel territorio dello Stato italiano all'autorità consolare competente, il quale è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità della documentazione comprovante il rapporto di coniugio.
11. Tale disposizione deve essere integrata dalla previsione contenuta nel regolamento di attuazione (art. 6 DPR 394/99) che si esprime in questi termini:
“1.[…] La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla: a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno […]; b) documentazione attestante la disponibilità del reddito […]; c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio […]; d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute […]; f) documentazione concernente la condizione economica nel
Paese di provenienza dei familiari a carico […] prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.
2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
[…]
4. […] Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione […]. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare […].
5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo
Sportello unico”
Pag. 4 di 6 12. Orbene, è necessario prendere le mosse dalla valutazione congiunta di quanto sopra per verificare la ricorrenza dei requisiti per il rilascio del nulla osta e conseguentemente del visto, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 30, comma
6, D.lgs 286/98, il procedimento è disciplinato dall'art. 20 D.lgs 150/2011 secondo cui (cfr. comma 3) “La sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta”.
13. Il primo aspetto da considerare riguarda la richiesta del parere circa l'insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 4 comma 3 d.lgs 286/98, ultimo periodo: “Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”.
14. A ben vedere, la norma, come risulta in tutta evidenza dal dato testuale, si riferisce allo straniero di cui è chiesto il ricongiungimento (nel caso che ci occupa, la moglie) e non alla persona che lo chiede (il ricorrente). Con la conseguenza che la presenza di un precedente in capo all'odierno ricorrente è circostanza del tutto irrilevante ai fini per cui si procede (mentre potrebbe, astrattamente, rilevare rispetto al suo soggiorno sul territorio nazionale).
15. Lo Sportello Unico Immigrazione, se da un lato ha valorizzato la presenza del precedente segnalato dalla Questura in capo al ricorrente, dall'altro non ha riferito di circostanze ostative attinenti alla moglie di cui è stato chiesto il ricongiungimento.
16. La contumacia della parte resistente consente di ritenere non contestata la circostanza. Peraltro, la , richiesta di produrre documentazione ex art. CP_3
213 c.p.c., non vi ha provveduto.
17. Passando alla verifica degli altri requisiti per il rilascio del visto, nel caso di specie, il richiamo è alla sola documentazione di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 6 DPR 394/99, tutta depositata da parte ricorrente (cfr. note di deposito 10 e 21 marzo 2025).
18. In conclusione, il ricorso merita accoglimento.
Pag. 5 di 6 19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota, in via equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art.281 sexies, comma 3, c.p.c, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il diniego di nulla osta al ricongiungimento e dispone il rilascio del visto d'ingresso a favore di cittadina Persona_1
nigeriana nata l'[...].
Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2.666,30.
Così deciso in Bologna, 26 marzo 2025
IL GIUDICE
Angela Baraldi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 511/2024
Il Giudice Angela Baraldi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 marzo 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. ZERBATO ELISA Parte_1 C.F._1
Ricorrente
contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito: In accoglimento del ricorso, annullare il provvedimento di rigetto impugnato e ilascio del visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare a favore di nata in [...] il [...]. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2024 il ricorrente, cittadino nigeriano nato il [...], ha chiesto al Tribunale, di annullare il provvedimento di rigetto di rilascio del nulla osta e per l'effetto disporre il rilascio del visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare a favore della coniuge Persona_1
cittadina nigeriana nata l'[...].
2. A tal fine ha premesso in fatto:
- di aver fatto ingresso in Italia nel 2011 e di aver ottenuto la protezione internazionale nel 2013;
- di esser diventato padre di un bambino nato il [...] a [...] relazione con la signora che tuttavia nel 2017 si interrompeva;
CP_2
- di aver incontrato, nel medesimo anno, in occasione di un viaggio in Nigeria la signora amica di vecchia data, con la quale intraprendeva una relazione Persona_1 sentimentale proseguita anche al suo rientro in Italia;
- di essere tornato più volte in Nigeria per trascorrere del tempo con la signora per Per_1
poi ufficializzare il fidanzamento nel 2019;
- di aver contratto matrimonio con la signora in data 6.2.2021 e di aver presentato Per_1 in data 22.5.2022 domanda di nulla osta per il ricongiungimento familiare con la moglie;
- di aver ottenuto in data 16.11.2023, provvedimento di rigetto del nulla osta da parte dello di , per i seguenti motivi: Parte_2 Pt_3
“MOTIVAZIONI QUESTURA: NOSA ABUKAR: PARERE NEGATIVO PER LA
PERICOLOSITA' DEL RICHIEDENTE IN QUANTO CONDANNATO IN APPELLO
PER I REATI DI CUI ALL'ART. 572 C.P.”
3. Il difensore ha quindi evidenziato come il rigetto si fosse basato automaticamente sulla supposta pericolosità dell'istante e non della moglie, omettendo comunque di considerare che all'epoca della decisione, benché condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p. alla pena di anni e mesi 10 di reclusione per fatti commessi tra il
2024 e il 2017, “il signor risultava: risiedere, con regolare permesso di soggiorno, in Pt_1
Italia dal 2011; essere in possesso di regolare contratto d'affitto; essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
essere padre di un figlio di 10 anni di cui si prende cura amorevolmente, anche sotto un punto di vista economico (come meglio si dirà a breve); essersi sposato nel 2019 con una nuova compagna, nigeriana, incensurata, con la quale chiede il ricongiungimento, aver sempre tenuto, nel corso del tempo trascorso in Italia, una buona condotta”.
Pag. 2 di 6 4. Parte resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notifica e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. All'udienza di comparizione delle parti dell'11 febbraio 2025 il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni: “il provvedimento di rigetto mi è stato notificato nella mia casella di posta elettronica. Mostro al giudice la pagina della mia posta indirizzo mail dove è arrivato prima il preavviso di rigetto e poi il 16 Email_1 novembre 2023, sempre tramite pec, il rigetto. Il preavviso di rigetto contiene la stessa motivazione del rigetto”.
6. Ritenuta la necessità di avere informazioni ex art. 213 c.p.c. dallo Sportello unico dell'immigrazione della Prefettura di in merito alla documentazione Pt_3
prodotta dal ricorrente al momento dell'inoltro della domanda di visto con particolare riferimento al rapporto di coniugio, il giudice ha rinviato all'udienza del 13 marzo 2025 alla quale il difensore del ricorrente, prodotta ulteriore documentazione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso
***
7. E' pacifico che il ricorrente abbia chiesto il nulla osta al ricongiungimento della moglie e che lo abbia respinto la domanda Parte_2
sul presupposto della pericolosità dell'odierno ricorrente, a seguito di una condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p., nella sua veste di persona richiedente il ricongiungimento della moglie.
8. Ciò chiarito, occorre muovere dal dato normativo – rappresentato dall'art. 29
D.lgs 286/98 e dall'art. 6 DPR 394/99 – per comprendere quali siano i presupposti, tenendo conto che il rilascio del visto di ingresso viene considerato come l'atto conclusivo di un procedimento a formazione complessa il cui avvio coincide con la richiesta di nulla osta al ricongiungimento (cfr. Cass., 30 marzo
2011, n. 7218).
9. L'art. 29 cit., al comma 7, prevede che la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare sia corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3. Esso dispone poi il rispetto del seguente iter:
“L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
Pag. 3 di 6 un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”.
10. Il familiare per il quale sia stato rilasciato il nulla osta dovrebbe quindi poi richiedere il visto l'ingresso nel territorio dello Stato italiano all'autorità consolare competente, il quale è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità della documentazione comprovante il rapporto di coniugio.
11. Tale disposizione deve essere integrata dalla previsione contenuta nel regolamento di attuazione (art. 6 DPR 394/99) che si esprime in questi termini:
“1.[…] La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla: a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno […]; b) documentazione attestante la disponibilità del reddito […]; c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio […]; d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute […]; f) documentazione concernente la condizione economica nel
Paese di provenienza dei familiari a carico […] prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.
2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
[…]
4. […] Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione […]. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare […].
5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo
Sportello unico”
Pag. 4 di 6 12. Orbene, è necessario prendere le mosse dalla valutazione congiunta di quanto sopra per verificare la ricorrenza dei requisiti per il rilascio del nulla osta e conseguentemente del visto, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 30, comma
6, D.lgs 286/98, il procedimento è disciplinato dall'art. 20 D.lgs 150/2011 secondo cui (cfr. comma 3) “La sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta”.
13. Il primo aspetto da considerare riguarda la richiesta del parere circa l'insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 4 comma 3 d.lgs 286/98, ultimo periodo: “Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”.
14. A ben vedere, la norma, come risulta in tutta evidenza dal dato testuale, si riferisce allo straniero di cui è chiesto il ricongiungimento (nel caso che ci occupa, la moglie) e non alla persona che lo chiede (il ricorrente). Con la conseguenza che la presenza di un precedente in capo all'odierno ricorrente è circostanza del tutto irrilevante ai fini per cui si procede (mentre potrebbe, astrattamente, rilevare rispetto al suo soggiorno sul territorio nazionale).
15. Lo Sportello Unico Immigrazione, se da un lato ha valorizzato la presenza del precedente segnalato dalla Questura in capo al ricorrente, dall'altro non ha riferito di circostanze ostative attinenti alla moglie di cui è stato chiesto il ricongiungimento.
16. La contumacia della parte resistente consente di ritenere non contestata la circostanza. Peraltro, la , richiesta di produrre documentazione ex art. CP_3
213 c.p.c., non vi ha provveduto.
17. Passando alla verifica degli altri requisiti per il rilascio del visto, nel caso di specie, il richiamo è alla sola documentazione di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 6 DPR 394/99, tutta depositata da parte ricorrente (cfr. note di deposito 10 e 21 marzo 2025).
18. In conclusione, il ricorso merita accoglimento.
Pag. 5 di 6 19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota, in via equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art.281 sexies, comma 3, c.p.c, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il diniego di nulla osta al ricongiungimento e dispone il rilascio del visto d'ingresso a favore di cittadina Persona_1
nigeriana nata l'[...].
Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2.666,30.
Così deciso in Bologna, 26 marzo 2025
IL GIUDICE
Angela Baraldi
Pag. 6 di 6