TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22496/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BUSSO FRANCESCA che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BASSO EVA che la Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VENARIA REALE il 08/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE (atto n. 51 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: , l'11.10.2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 19.3.2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.3.2018.
Con ricorso depositato il 25/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, con residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse quali quelle relative alla salute, l'istruzione, l'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ai sensi dell'art. 155, comma III c.c.;
DISPONE che la figlia, trascorra secondo il criterio dell'alternanza settimanale con un genitore o con l'altro, i giorni dal lunedì mattina al venerdì mattina. La turnazione può essere variata con accordo di entrambi i genitori, nel caso in cui un genitore lavori e l'altro non lavori. Se i genitori lavorano entrambi, ciascuno nella settimana di sua competenza potrà farsi aiutare da amici o parenti nella gestione della figlia o da eventuale baby-sitter, come precisato al successivo punto
DISPONE che la figlia trascorra i week end in modo alternato con i genitori (da intendersi per week end dal venerdì mattina al lunedì mattina) e con previsione che se nel week end di competenza della mamma o del papà il genitore collocatario dovesse lavorare l'altro genitore si rende disponibile, se non lavora, a trascorrere la giornata con la figlia se di gradimento per la stessa. La minore durante le vacanze di Natale trascorrerà dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori, anche sulla base delle esigenze lavorative di entrambi. Il giorno di Pasqua sarà trascorso da anni alterni con ciascun genitore e così anche Pasquetta. Durante le vacanze estive la figlia resterà con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, secondo le esigenze scolastiche della figlia stessa e lavorative dei genitori;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia quando resterà con sè;
DISPONE che le spese scolastiche, mediche, dentistiche, sportive e ricreative della figlia vengano divise tra i genitori al 50%. Tali spese dovranno essere previamente concordate o necessitate e documentate, il tutto secondo quanto previso dal Protocollo stabilito tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun genitore in caso di necessità, quando avrà la figlia con sé, potrà farsi aiutare da familiari/ amici o in caso di necessità da una baby-sitter. Le spese di quest'ultima in ogni caso saranno a carico del genitore che si è avvalso della stessa;
DÀ ATTO che le parti concordano sin da ora che la figlia a partire dall'inizio della terza media potrà utilizzare anche da sola i mezzi pubblici, se la minore stessa se la sente ed è d'accordo.
DÀ ATTO che le parti concordano che la minore possa utilizzare da sola i mezzi pubblici dall'inizio della prima superiore;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegni familiari relativi alla figlia verranno percepiti da entrambi i coniugi in parti uguali;
DÀ ATTO che le parti danno massima disponibilità a collaborare reciprocamente nella crescita e nell'educazione della figlia, tenendo conto delle inclinazioni della stessa;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che nessun assegno di mantenimento reciproco è dovuto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito tutte le questioni patrimoniali pendenti tra gli stessi;
DÀ ATTO che le parti si danno reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente, nonché al rilascio del passaporto per la figlia minore;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/05/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22496/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BUSSO FRANCESCA che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BASSO EVA che la Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VENARIA REALE il 08/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE (atto n. 51 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: , l'11.10.2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 19.3.2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.3.2018.
Con ricorso depositato il 25/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, con residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse quali quelle relative alla salute, l'istruzione, l'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ai sensi dell'art. 155, comma III c.c.;
DISPONE che la figlia, trascorra secondo il criterio dell'alternanza settimanale con un genitore o con l'altro, i giorni dal lunedì mattina al venerdì mattina. La turnazione può essere variata con accordo di entrambi i genitori, nel caso in cui un genitore lavori e l'altro non lavori. Se i genitori lavorano entrambi, ciascuno nella settimana di sua competenza potrà farsi aiutare da amici o parenti nella gestione della figlia o da eventuale baby-sitter, come precisato al successivo punto
DISPONE che la figlia trascorra i week end in modo alternato con i genitori (da intendersi per week end dal venerdì mattina al lunedì mattina) e con previsione che se nel week end di competenza della mamma o del papà il genitore collocatario dovesse lavorare l'altro genitore si rende disponibile, se non lavora, a trascorrere la giornata con la figlia se di gradimento per la stessa. La minore durante le vacanze di Natale trascorrerà dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori, anche sulla base delle esigenze lavorative di entrambi. Il giorno di Pasqua sarà trascorso da anni alterni con ciascun genitore e così anche Pasquetta. Durante le vacanze estive la figlia resterà con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, secondo le esigenze scolastiche della figlia stessa e lavorative dei genitori;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia quando resterà con sè;
DISPONE che le spese scolastiche, mediche, dentistiche, sportive e ricreative della figlia vengano divise tra i genitori al 50%. Tali spese dovranno essere previamente concordate o necessitate e documentate, il tutto secondo quanto previso dal Protocollo stabilito tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun genitore in caso di necessità, quando avrà la figlia con sé, potrà farsi aiutare da familiari/ amici o in caso di necessità da una baby-sitter. Le spese di quest'ultima in ogni caso saranno a carico del genitore che si è avvalso della stessa;
DÀ ATTO che le parti concordano sin da ora che la figlia a partire dall'inizio della terza media potrà utilizzare anche da sola i mezzi pubblici, se la minore stessa se la sente ed è d'accordo.
DÀ ATTO che le parti concordano che la minore possa utilizzare da sola i mezzi pubblici dall'inizio della prima superiore;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegni familiari relativi alla figlia verranno percepiti da entrambi i coniugi in parti uguali;
DÀ ATTO che le parti danno massima disponibilità a collaborare reciprocamente nella crescita e nell'educazione della figlia, tenendo conto delle inclinazioni della stessa;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che nessun assegno di mantenimento reciproco è dovuto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito tutte le questioni patrimoniali pendenti tra gli stessi;
DÀ ATTO che le parti si danno reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente, nonché al rilascio del passaporto per la figlia minore;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/05/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.