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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 Settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 674/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
RI (C.F.: elett.te dom.to in Napoli alla via Cimarosa n. C.F._2
93 il quale dichiara che eventuali comunicazioni di cancelleria possono essere inviate all' indirizzo Pec Email_1
- Appellante
E
- C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Silvana Mariotti (C.F.: ), e che lo C.F._3 CP_2 Controparte_3 rappresentano e difendono, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 che dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi E PEC: - Email_2
t. Email_4
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.02.2023 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha convenuto in giudizio l' esponendo di Parte_1 CP_1 aver ottenuto nel marzo 2019 riconoscimento per la corresponsione dell'assegno
1 ordinario di invalidità (IO) pari a € 396,99 nette allorquando era già titolare di assegno per lavori socialmente utili (LSU) nella misura di € 606,33 nette che veniva erogato fino a dicembre 2020. Deduceva che l' , ritenendo incompatibili le CP_1 due prestazioni, con comunicazione del 25 febbraio 2021, aveva dichiarato l'indebita percezione dell'assegno LSU per il periodo marzo 2019 - dicembre 2020 per mancata opzione entro 60 giorni dal riconoscimento dell'assegno IO, richiedendogli la restituzione di € 13.080,86 e disponendo trattenute mensili di € 218,00 a partire da marzo 2021; che, in data 24 ottobre 2022, egli aveva inoltrato istanza di annullamento dell'indebito, con contestuale manifestazione di volontà di optare per il trattamento LSU in quanto economicamente più favorevole, rigettata dall' con nota del 10 novembre 2022; che in ogni caso dal 1° marzo 2021 il CP_1 ricorrente era stato assunto dal con conseguente cessazione del diritto CP_4 all'assegno LSU e prosecuzione ridotta dell'assegno IO. Ha, quindi, sostenuto che la pretesa restitutoria era illegittima in quanto l'errore era imputabile esclusivamente all' e che nessuna norma prevedeva un termine perentorio CP_1 di 60 giorni per l'esercizio dell'opzione.
Ha concluso, chiedendo: “a) Dichiarare l'illegittimità della richiesta dell' del CP_1
2/3/2021 avente ad oggetto la restituzione della somma di € 13.080,86. in quanto ricevuta in buona fede;
b) condannare conseguentemente l' alla restituzione dei CP_1 ratei che nel frattempo fossero stati oggetto di trattenuta, quantificati provvisoriamente in € 2.616,00= con interessi dai singoli pagamenti al saldo;
c) riconoscere il diritto del sig a percepire l'indennità di LSU fino a tutto il febbraio Pt_1
2021, momento in cui è stato assunto dal Comune, con condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei di gennaio e febbraio 2021; d) riconoscere il diritto del sig Pt_1
a percepire l'assegno IO dal 1/3/2021. In subordine e) dichiarare il diritto del sig
all'indennità di LSU invece che dell'assegno IO, con restituzione della sola Pt_1 somma di € 5 676,00= o di quella che dovesse essere meglio precisata nel corso della causa;
f) condannare l' alle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto CP_1 procuratore anticipatario”.
Instaurato il contradittorio, si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda CP_1 eccependo l'incompatibilità tra l'assegno LSU e l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell' art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 468/1997; la mancata tempestiva opzione del ricorrente per il trattamento LSU;
la percezione delle prestazioni in assenza di buona fede desumibile dalle PEC con le quali il difensore del Puca aveva sollecitato la liquidazione dell'assegno IO. Sosteneva quindi la legittimità del provvedimento di recupero impugnato e delle trattenute effettuate e chiedeva la condanna del ricorrente alla restituzione della somma indebitamente percepita oltre accessori.
Con sentenza n. 1040/2024, depositata il 9 febbraio 2024, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità delle trattenute C operate dall' in misura eccedente il quinto dell'assegno dal 01.03.2019 al CP_1
31.12.2020, condannando l' alla restituzione delle somme trattenute in CP_1 eccedenza, oltre interessi. Rigettava le ulteriori domande, compensando integralmente le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 ha proposto appello Parte_1 censurando la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto 2 applicabile la disciplina ordinaria dell'indebito civile ex art. 2033 c.c. in luogo di quella speciale prevista per l'indebito previdenziale di cui all'art. 13 L. 412/1991 che esclude la ripetibilità dell'indebito in assenza di dolo e non ha considerato che nella fattispecie il doppio pagamento è da imputarsi esclusivamente ad un errore dell' che non si è accorto di gestire ed erogare prestazioni tra loro incompatibili. CP_1
Ha, inoltre, contestato l'erronea interpretazione dell'art. 8, comma 5, D.Lgs. 468/1997 che prevede testualmente la facoltà di opzione solo per titolari di assegno/pensione di invalidità avviati a LSU e non anche per il caso inverso.
Ha eccepito l'inesistenza di un termine per l'opzione atteso che la legge non stabilisce un termine legale per il suo esercizio, con la conseguenza che la domanda di opzione per l'indennità LSU tramessa in data 24 ottobre 2022 è da ritenersi a tutti gli effetti pienamente valida e efficace.
Ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi l'illegittimità della pretesa con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 trattenute;
in subordine, riconoscere il diritto a ricevere l'indennità LSU in luogo dell'assegno di invalidità, con un ricalcolo delle somme dovute;
con vittoria delle spese del doppio grado.
Costituitosi l' ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.E' ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte, espresso a Sezioni Unite, in materia di indebito previdenziale, secondo cui “il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'istituto convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate” (sentenza del 4.09.2010 n. 18046).
Al principio, che è stato successivamente ribadito (tra le altre, Cass., Sez. Lav., dell'11.02.2016 n. 2739 e Cass., Sez. lav., n. 15550/2019, non massimata) va data ulteriore continuità, in quanto esso trova il suo fondamento nell'ineccepibile rilievo che, in subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
3 Va poi rimarcato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 10337 del 18/04/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, l'indebito previdenziale origina dall'aver percepito contemporaneamente l'assegno per i lavori socialmente utili (di seguito LSU) e l'assegno ordinario di invalidità.
La verifica sull'astratta compatibilità tra assegno ordinario e assegno per LSU deve essere compiuta alla luce delle previsioni di cui all'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 468 del 1°dicembre 1997, vigente ratione temporis: “L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio delle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva”. È evidente, pertanto, che la compatibilità è prevista solo rispetto ai trattamenti di invalidità civile e non relativamente all'assegno o alla pensione di invalidità ordinaria.
2.Nella presente fattispecie, la questione della incompatibilità non è messa in dubbio neppure dalla parte privata, la quale ha contestato l'applicabilità della disciplina di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., deducendo il proprio incolpevole affidamento ed evidenziando la possibilità per l'Ente di non corrisponderle entrambe.
Osserva la Corte che il Giudice correttamente ha rilevato che si applica l'art. 2033 c.c. e che non vi è luogo all'applicazione dell'art. 52 l. 88/89 alla fattispecie in esame.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 52 l. n. 88/1989 e l'art 13 l. n. 412/1991 attengano solo alla materia delle pensioni in senso stretto e che “in materia di ripetizione dell'indebito in ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale dell'art 2033 c.c. non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale” (Cass Civ Sez VI, 31.8.2018 n. 21510; in tal senso anche Cass. N. 17216 del 12.7.2017).
E' stato ribadito che nell'ipotesi «di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili» si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale «bensì quella 4 ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 cod.civ.» (Cass. nr. 15759 del 2019; v. anche in motiv. Cass. n.4600 del 2021) con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite;
………….. trattandosi di incompatibilità ex lege, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato ….”(C. Cass. L. n. 11026 del 2022).
Pertanto, a fronte dell'illegittima contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo, deve applicarsi la disciplina di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c..
3.Ferma ed invero pacifica la incumulabilità dei benefici, va, altresì, rammentato che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 19-22 luglio 2011 n.234, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Le predette norme, dichiarate costituzionalmente illegittime – laddove esse non prevedevano in favore dell'assicurato il diritto di opzione tra l'assegno di invalidità e l'indennità di disoccupazione – pertanto hanno cessato di avere efficacia e non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta.
Già in precedenza, la Corte aveva chiarito (v. sent. n. 218 del 1995) che “In base al principio di eguaglianza e di ragionevolezza, cui il legislatore deve osservanza nello stabilire eventuali rapporti di non cumulabilità tra prestazioni previdenziali e assistenziali, non può pretermettersi che, in generale, chi subisce più eventi pregiudizievoli, si trovi esposto ad una situazione di bisogno maggiore di chi ne subisce uno solo e quindi il primo non può avere, rispetto al secondo, un trattamento deteriore, pur dovendo farsi a tal fine una ponderazione globale e complessiva dei plurimi trattamenti astrattamente spettanti, in ragione dei plurimi eventi verificatisi. In particolare, quando i plurimi eventi sono quelli del collocamento in mobilità e dell'invalidità e i trattamenti astrattamente concorrenti sono quelli dell'indennità di mobilità e dell'assegno (o pensione) di invalidità, il rigido regime della non cumulabilità di tali trattamenti, non temperato dalla facoltà di opzione, disposto dal D.L. n. 148 del 1993, art. 6, comma 7, (conv. in legge n. 236 del 1993), è incongruente e ingiustificato poiché, trovandosi il lavoratore parzialmente invalido, collocato in mobilità, in situazione di maggior bisogno del lavoratore valido, anch'esso collocato in mobilità, ed essendo l'importo dell'indennità di mobilità maggiore sia della pensione che dell'assegno di invalidità, il lavoratore invalido si trova a percepire una prestazione quantitativamente inferiore a quella del lavoratore valido”.
E le disposizioni, relative ai trattamenti di disoccupazione, debbono trovare applicazione anche in materia di sussidio LSU, in quanto ratione temporis applicabili alla fattispecie in esame.
5 Si è già detto circa l'applicabilità, nella specie, dell'art. 8 del d.lgs. 468 del 1997, il cui comma 3 prevede che per il sussidio per i lavoratori socialmente utili trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennita' di mobilita'.
In particolare l'art. 12, comma 2 dell'art. 12 del d.l. 299 del 1994, conv. in l. n. 451 del 1994, per il quale “I lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale opzione ha effetto per il residuo periodo”.
Il diritto di opzione va, quindi, esercitato nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione nelle liste di mobilità, ovvero, come nella controversia in esame, per la quale il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario è intervenuto successivamente alla fruizione del sussidio ASU, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla comunicazione di fruizione del predetto assegno IO. Nella fattispecie in esame l'istante non ha esercitato la facoltà nel termine previsto ma solo a seguito del provvedimento di indebito, nel mese di ottobre 2022. Il mancato tempestivo esercizio dell'opzione comporta, quindi, che l'istante non avesse diritto all'erogazione del sussidio ASU per lo stesso periodo per il quale aveva percepito anche l'assegno IO.
4. La facoltà di opzione, per essere esercitata, presuppone ovviamente che entrambi i diritti siano sussistenti e, ove contestati, che siano accertati: Il ricorrente, avendo pacificamente ottenuto nel 2019 l'accertamento giudiziale del diritto all'assegno ordinario, ben poteva scegliere tra uno dei due trattamenti cui aveva diritto: nei mesi in cui ha contestualmente corrisposto il sussidio LSU non poteva esservi alcuna incertezza del suo diritto alla pensione, ormai definitivamente accertato, con conseguente illegittimità ab origine della riscossione dell'indennità LSU.
La domanda attorea di accertamento negativo del credito vantato dall' per la CP_1 ripetizione di somme riscosse a titolo di sussidio LSU per il periodo marzo 2019 - dicembre 2020, va, pertanto, rigettata.
Nulla è dovuto per le seguono le spese del grado ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo
6 di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del grado;
dà atto ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 22 Settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
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