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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5084/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5084 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e decisa all'udienza del 30.9.2025, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe de Simone. C.F._2
APPELLANTI E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Luca Zitiello e Ludovica D'Ostuni.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA ISTRUTTORIA, previa rimessione della causa sul ruolo, disporre la integrazione della consulenza tecnica, onerando il CTU di: 1) verificare se, in base alle clausole contrattuali, la quota interessi e la quota capitale da pagare per ciascuna rata risultano determinate o comunque determinabili a priori e se tali quote esprimono un valore del tasso di interesse diverso rispetto a quello pattuito;
2) verificare se il piano di ammortamento predisposto dalla corrisponde ed è conforme alle clausole pattizie del contratto;
3) CP_1 verificare se le rate determinate dalla banca mutuante scontano un meccanismo di calcolo degli interessi stessi sul montante ovvero sul solo capitale residuo;
4) rimodulare il piano di ammortamento del mutuo oggetto di causa secondo tre diverse ipotesi: in regime di capitalizzazione semplice e sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB;
sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB;
sostituendo il tasso convenzionale con quello legale;
5) determinare le somme versate in eccesso rispetto al dovuto nelle tre ipotesi di rimodulazione come sopra descritte;
NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia in relazione alla domanda attrice di accertamento della nullità della misura degli interessi pattuita nel contratto e di rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione dell'interesse nella misura di cui all'art. 117
TUB e con rata costante in regime finanziario di interesse semplice, quantificando il montante complessivo degli interessi dovuti dalla parte mutuataria sino alla data di estinzione del rapporto;
2) accertare e dichiarare che il criterio utilizzato dalla controparte nella determinazione delle rate è quello della capitalizzazione composta e che gli interessi sono stati calcolati non sul debito residuo, ma sul montante, con conseguente presenza del fenomeno vietato dall'art. 1283 c.c. e, per gli effetti, rideterminare il piano di ammortamento medesimo attraverso l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione semplice;
3) accertare e dichiarare che, per effetto del regime finanziario utilizzato, l'interesse effettivo applicato dalla
a carico del soggetto finanziato è diverso e superiore rispetto a quello pattuito e riportato in contratto;
CP_1
4) accertare e dichiarare che il criterio di calcolo per lo sviluppo del piano di ammortamento e la determinazione della misura degli interessi a carico della parte finanziata non sono stati oggetto di specifica pattuizione tra le parti;
5) per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare la nullità parziale, ex artt. 1194, 1283, 1284, comma tre,
1344, 1346, 1418, 1419 c.c. e 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, del contratto oggetto di causa e, per gli effetti, rideterminare il piano di ammortamento del medesimo contratto con applicazione dell'interesse nella misura di cui all'art. 117 TUB e con rata costante in regime finanziario di interesse semplice, quantificando il montante complessivo degli interessi dovuti dalla parte mutuataria sino alla data di estinzione del rapporto;
6) accertare e dichiarare che il TEG del contratto per cui è causa è superiore al tasso soglia vigente all'epoca della stipula e, per gli effetti, dichiarare la gratuità del contratto ex art. 1815 c.c.;
7) condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con liquidazione in favore del difensore anticipatario, sulla base dei vigenti parametri tabellari”.
a così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
1. IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
- in subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
- in ulteriore subordine, dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove in quanto tardive per le ragioni dedotte in narrativa;
2. NEL MERITO:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa
3. IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui si ritenga di limitare la pronuncia agli interessi di mora e dove gli stessi siano ritenuti usurari, rideterminare e ricondurre i tassi di mora applicati entro i limiti del c.d. “tasso - soglia” vigente al momento della conclusione del contratto di mutuo per cui è causa, in ragione del principio di buona fede e/o degli artt. 1419, comma 2 e 1339 c.c., o comunque, ex art. 1384 c.c. in quanto assimilabili alla clausola
penale;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga di limitare la pronuncia agli interessi di mora e dove gli stessi siano ritenuti usurari, limitare l'effetto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. alle singole rate in relazione alle quali detti interessi di mora risultino effettivamente corrisposti, considerando in ogni caso dovuti gli interessi corrispettivi come pattuiti;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande avversarie, compensare eventuali somme riconosciute a credito dei sig.ri e a seguito delle domande attoree con quanto Pt_1 Pt_2 dagli stessi ancora dovuto per sorte capitale in favore di Controparte_1 4. IN VIA ISTRUTTORIA:
respingere tutte le istanze istruttorie formulate dai signori e per le ragioni tutte esposte in atti Pt_1 Pt_2
e, in subordine, ammettere la rinnovazione/integrazione della CTU nei limiti di quanto indicato in atti.
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. e , citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_2 Parte_2
Roma, la , riferendo di avere stipulato un contratto di mutuo Controparte_1
ipotecario in data 28.12.2007.
Essi chiedevano:
- di accertare e dichiarare che il contratto di mutuo conteneva pattuizioni in violazione della Legge n. 108/1996 e, per gli effetti, rideterminare il rapporto inter partes secondo giustizia;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del tasso contrattuale ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 T.U.B. e, per gli effetti, rideterminare il rapporto inter partes
secondo i tassi sostitutivi normativamente imposti;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali anche ex artt. 2043 c.c. 185 c.p. nella misura ritenuta di giustizia, eventualmente con liquidazione equitativa ex artt. 1226 c.c..
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13365/2019, anche all'esito di C.T.U. contabile,
rigettava tutte le domande attoree.
Quanto alla dedotta usura, riteneva che, contrariamente a quanto affermato dagli attori,
non doveva procedersi alla sommatoria del tasso d'interesse corrispettivo e di quello moratorio ai fini del confronto con il tasso soglia.
Riteneva poi che il tasso di mora non potesse essere confrontato con il tasso soglia degli interessi corrispettivi, trattandosi di entità differenti.
Quanto ai criteri di ammortamento del mutuo, riteneva che il sistema alla francese non comportasse un indebito fenomeno di anatocismo, essendo gli interessi di ogni rata calcolati solo sul capitale residuo, e che non era provato che tale sistema provocasse di per sé il superamento del tasso soglia.
3. e hanno proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1 Pt_2
Con il primo motivo hanno censurato la sentenza nella parte in cui è stato negato il superamento del tasso soglia, perché gli attori in realtà non avevano mai sostenuto la tesi della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori né avevano affermato che il tasso di mora dovesse essere confrontato con il tasso soglia degli interessi corrispettivi.
In realtà gli attori avevano dedotto che anche il tasso di mora andasse preso in considerazione ai fini del rispetto del tasso soglia, quale componente indefettibile del TEG.
Pertanto il tasso pattuito nel contratto, accertato dal C.T.U., tenuto conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (art. 644 c.p.) e della mora, era pari al 9,115%,
superiore alla soglia di usura vigente al momento della stipula (9,09%).
Anche il tasso effettivo di mora era superiore alla soglia.
La conseguenza della riscontrata usura era l'esclusione di ogni interesse dal calcolo delle somme dovute.
4. Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui veniva esclusa l'applicazione dell'usura agli interessi di mora, perché in realtà questi avevano la medesima funzione degli interessi corrispettivi, costituendo comunque la remunerazione di un capitale.
5. Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui si ritenevano onerati gli attori della individuazione del tasso soglia specifico per gli interessi di mora.
6. Con il quarto motivo hanno censurato la sentenza nella parte in cui è stato affermato che l'eventuale superamento della soglia di usura da parte degli interessi moratori avrebbe significato l'invalidità di questi soli interessi e non anche di quelli corrispettivi.
7. Con il quinto motivo hanno censurato la sentenza per non essere stata rilevata la violazione degli artt. 117 e 125 bis T.U.B.. 8. Con il sesto motivo hanno lamentato che non era stato ravvisato l'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, mentre era stato scientificamente dimostrato che il ricorso al regime di capitalizzazione composta, nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento c.d. alla francese, determinava surrettiziamente il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati.
Inoltre dalla mera lettura del testo contrattuale, non risultava che fosse stato oggetto di accordo specifico l'utilizzo della capitalizzazione composta.
La clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto in esame era da ritenersi nulla, poiché non soddisfaceva il requisito di determinatezza/determinabilità del suo oggetto, come imposto dagli articoli 1418 e 1346 c.c., e avrebbe dovuto essere specificamente approvata, in quanto vessatoria.
Era poi violato l'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000 secondo cui i contratti devono indicare, laddove sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
9. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
10. Sempre preliminarmente non si ritiene che l'appello contenga domande o eccezioni nuove, trattandosi comunque di diversi profili di nullità già in precedenza evidenziate.
11. I primi quattro motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi ai criteri di verifica, con riferimento agli interessi di mora, del superamento del tasso soglia usura, oggetto di una disamina generale da parte delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione l'applicazione dei cui principi porta all'infondatezza dei motivi stessi. Deve infatti considerarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Allo stesso tempo è stato precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v.
anche Cass. n. 9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n.
31615/2021).
Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Più nel dettaglio si osserva che con la citata pronuncia delle Sezioni Unite ora citata è
stato risolto il contrasto sulla questione, riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio, nei seguenti termini:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria
dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione
dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in
quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre
invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media,
la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Civ.
Sez. Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01)
12. Con riferimento al periodo di conclusione del contratto di mutuo, il tasso soglia per gli interessi di mora è dato dal TEGM di riferimento del 6,06, sommato di 2,1 punti e aumentato della metà, quindi 12,24%.
Il tasso di mora pattuito del 8,90% (tasso corrispettivo nominale del 5,90%, aumentato del
3%) non supera il tasso soglia.
Si ritiene che ai fini della determinazione del tasso di mora la maggiorazione del 3% non vada applicata al TAEG, trattandosi di tasso globale che tiene conto del costo complessivo dell'operazione di prestito e quindi del corrispettivo, mentre il tasso di mora, come già
osservato, non ha natura corrispettiva, ma costituisce la penale prevista in caso di inadempimento.
In ogni caso, anche considerando il TAEG del 6,115%, anziché il 5,90%, comunque il tasso di mora del 9,115% sarebbe inferiore alla soglia del 12,24%.
13. Anche il quinto e sesto motivo, che pure possono essere esaminati congiuntamente,
in quanto relativi alla legittimità del sistema di ammortamento alla francese, con particolare riferimento alla indeterminatezza del tasso, alla mancata trasparenza nella sua indicazione e alla illegittima applicazione dell'anatocismo, risultano infondati alla luce dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 nei termini che seguono:
“15.- Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se l'omessa
indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di
conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418,
comma 2, c.c. L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione
strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con
riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri
oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o
rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di
interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019,
n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando
il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara
e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso
e del tasso di interesse predeterminato.” (…)
“Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal
giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla
francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo
degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente
anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata
per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il
che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante
per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.”.
Il contratto e l'allegato piano di ammortamento indicano chiaramente le condizioni di restituzione del prestito, secondo un ammortamento fondato su rate costanti comprensive di capitale e interessi, quest'ultimo in proporzione decrescente con il progredire delle rate.
Nemmeno è condivisibile il richiamo all'art. 125 bis T.U.B., trattandosi di norma entrata in vigore dopo la stipula del mutuo e che comunque non trova applicazione al mutuo ipotecario dell'importo di € 150.000,00 in base a quanto previsto dall'art. 122 T.U.B..
Infine non è conferente il richiamo all'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 che non riguarda i contratti che prevedono una restituzione rateizzata del finanziamento.
14. Per quanto sopra osservato l'appello deve essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini