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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11247/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11247/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
TRA
, c.f. , nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Aurelio Marino, C.F. , giusta procura alle liti in calce all'atto C.F._2
introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Riviera di Chiaia, n. 263,
attore/opponente
E
, C.F. con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del sig. , C.F.: , nella qualità di Controparte_2 C.F._3
procuratore in virtù dei poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma Persona_1
rep. n. 177893 racc. n. 11776, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Nasti, C.F.
, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Vico Acitillo, n. 80, convenuta/opposta
NONCHE'
C.F. con Controparte_3 P.IVA_2
sede legale in Roma alla via America, n. 351, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Stefano Esposito, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli C.F._5
alla via A. d'Isernia, n. 24,
convenuta/opposta
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02.05.2022, ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
e proponendo opposizione Controparte_1 Controparte_3
avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229003000392000, notificata il 12.04.2022, limitatamente alla cartella n. 07120190104352362001, dell'importo di € 1.291.518,09, emessa sul ruolo formato da per “revoca contributo concesso”. Controparte_3
L'opponente ha eccepito: a) il difetto di motivazione dell'atto in violazione dell'art. 7, comma 2, legge n.
212/2000; b) l'omessa notifica della presupposta cartella n. 07120190104352362001; c) l'illegittimità della procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale per la natura privatistica del credito e per difetto di un valido titolo esecutivo;
d) la nullità della fideiussione e la decadenza dall'obbligazione fideiussoria;
e) la nullità del finanziamento a cui la fideiussione inerisce.
Le parti convenute hanno contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2022, il Tribunale, accogliendo l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente, con ordinanza depositata il 16.11.2022, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata limitatamente al ruolo esattoriale riportato nella cartella n.
07120190104352362001.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.12.2024 e, all'esito, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va anzitutto osservato che i primi due motivi di opposizione, ossia il difetto di motivazione e l'omessa notifica dell'atto presupposto, riguardano la regolarità formale dell'intimazione di pagamento impugnata.
In tale parte, la domanda deve interpretarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1,
c.p.c., che va proposta davanti al giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
con atto di citazione da notificarsi nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, a fronte della notifica dell'intimazione avvenuta il 12.04.2022, l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato tempestivamente il 02.05.2022; la domanda, dunque, è
ammissibile.
Nel merito di essa, quanto al primo motivo, l'intimazione di pagamento impugnata fa rinvio ad atti presupposti tutti dettagliatamente indicati;
inoltre, a pag. 2, contiene l'indicazione del responsabile del procedimento e, a pag. 14, fornisce molteplici informazioni sulla procedura di sospensione dell'esecuzione ed anche su come ricevere ulteriori chiarimenti.
Non sussiste, dunque, alcuna limitazione, prospettata dall'attore, del suo diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente.
Nel caso di specie, nulla è stato allegato né provato dall'attore, il quale, anzi, ha tempestivamente proposto opposizione.
La doglianza, pertanto, va rigettata. Quanto, poi, all'omessa notifica della presupposta cartella n. 07120190104352362001, l'agente della riscossione ha depositato, in copia, la documentazione relativa all'esecuzione del procedimento notificatorio della stessa.
Non rileva che tali documenti siano stati prodotti soltanto in copia.
In primo luogo, infatti, l'opponente ha contestato, in maniera solo generica, la conformità all'originale della copia della relazione di notifica prodotta.
In secondo luogo, va data continuità al principio di diritto per il quale “il disconoscimento della conformità di una
copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2,
c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso
altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. Cass., Sez. V, n. 12737/2018, Sez. Lav., n. 3122/2015).
Le difese dell'opponente, pertanto, non implicano, in mancanza di verificazione del documento impugnato,
che questo perda ogni efficacia probatoria, ma consentono comunque al giudice di apprezzarne l'utilità ai fini della decisione, anche ricorrendo a presunzioni.
Ebbene, da un lato la genericità della contestazione addotta, priva dell'esatta indicazione dei profili di difformità dall'originale ritenuti esistenti, e, dall'altro, la mole, notoriamente vastissima, di atti notificati dall'agente della riscossione, che può presumersi ne renda complesse l'archiviazione e l'esibizione in originale, inducono ad attribuire alle copie prodotte il medesimo valore dei corrispondenti documenti originali.
Ebbene, dalla relazione di notifica depositata dall' - riferibile proprio alla Controparte_1
cartella de qua essendo riportato, su di essa, il numero identificativo 07120190104352362001 - si evince che,
in data 11.02.2020, il messo notificatore, avendo riscontrata l'assenza del destinatario, ha consegnato l'atto,
in busta chiusa sigillata, al portiere dello stabile, dando atto di aver avvisato il destinatario mediante l'invio della lettera raccomandata informativa n. 92007210436996 e producendo, a tal fine, copia dell'avviso con la relativa distinta di spedizione.
La doglianza, pertanto, è infondata.
Con i restanti motivi di opposizione l'attore ha contestato l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base della cartella esattoriale n. 07120190104352362001; in tale parte la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione cd. preventiva ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Ebbene, quanto al terzo motivo di opposizione, è noto il dibattito giurisprudenziale in merito alla legittimità o meno dell'iscrizione a ruolo da parte della Controparte_3
in assenza di apposito titolo esecutivo.
[...]
La giurisprudenza di merito ha affermato, in passato, orientamenti contrapposti.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, di recente, con più pronunce, un orientamento che può ritenersi oggi consolidato, da cui non vi è ragione di discostarsi, espresso dal seguente principio di diritto: "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad
esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune
originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la
conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146
del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv.
con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale
disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente"
(ex multis, Cass., Sez. III, n. 9657/2024; Cass. Sez. III, n. 1005/2023).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività
produttive. In particolare, con l'indicata ordinanza n. 9657/2024, la S.C. ha chiarito che:
- l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il ‹‹Potenziamento del
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese›› (così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che ‹‹il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi››. Prevede, inoltre, che ‹‹la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti›› e che ‹‹al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni››,
- la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo
«ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (..). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano -
in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste»,
- con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (..); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma
4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma
2»; ..),
- si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così
individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
- l'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente,
. Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi Controparte_3
applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (..),
- l'espressione ‹‹finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (..), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva,
in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (..);
- si è esclusa una “interpretazione riduttiva” dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel d.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività
produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento;
- il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la ‹‹revoca››, che costituisce,
invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario
(di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche la “revoca” richiamata dal d.lgs. n. 123/98, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni ricorrenti (…), non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia
dell'invocato privilegio. Non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”,
ossia nel solo caso di erogazione diretta di danaro.
In base alle considerazioni sopra svolte, pertanto, il terzo motivo di opposizione va rigettato.
Con il quarto motivo di opposizione l'attore ha eccepito di non aver prestato garanzie e, in subordine, la nullità della fideiussione ex art. 117, comma 1, per difetto della sottoscrizione e della consegna di un CP_4
esemplare del contratto al garante, nonché la decadenza dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta ha prodotto Controparte_3
l'atto di fideiussione che risulta sottoscritto da a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Parte_1
in favore della banca finanziatrice. Parte_2
La sottoscrizione del garante, inoltre, risulta apposta anche a conferma di aver ricevuto copia integrale del contratto.
Peraltro, il contratto sottoscritto ha espressamente previsto la deroga ai termini indicati dall'art. 1957 c.c. e la relativa clausola risulta anche essere stata espressamente accettata dal fideiussore. Tale deroga, dunque, va ritenuta valida, anche in applicazione del seguente principio di diritto: “La
decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per
effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata
dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (cfr. Cass.,
Sez. I, n. 3989/2025; Cass., Sez. VI, n. 28943/2017).
Non rileva che l'atto di fideiussione sia stato prodotto soltanto in copia.
Anche in tal caso, infatti, come già supra osservato per la relazione di notifica della cartella di pagamento n.
07120190104352362001, l'opponente ha contestato, in maniera solo generica, la conformità all'originale della copia del contratto prodotta, con la conseguenza che ciò non implica, in mancanza di verificazione del documento impugnato, che questo perda ogni efficacia probatoria, in quanto è comunque consentito al giudice di apprezzarne l'utilità ai fini della decisione (cfr. Cass., Sez. V, n. 12737/2018, Sez. Lav., n.
3122/2015).
Ebbene, da un lato la genericità della contestazione addotta, priva dell'esatta indicazione dei profili di difformità dall'originale ritenuti esistenti, e, dall'altro, il fatto che la convenuta
[...]
non possegga l'originale del contratto, essendo questo, invece, nel solo Controparte_3
possesso della banca finanziatrice, estranea al giudizio, inducono ad attribuire comunque alla copia prodotta il medesimo valore del corrispondente documento originale.
Quanto, infine, alla lamentata nullità del finanziamento ex art. 117, comma 1 e comma 3, T.U.B. per difetto della forma scritta, va osservato che essa è inconferente in virtù della clausola “a prima richiesta”
espressamente sottoscritta dall'attore, il quale si è obbligato ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a prima richiesta del creditore, né il vizio lamentato rientra tra le tipologie di eccezioni attinenti al rapporto principale che il garante autonomo può sollevare.
Anche tali motivi di opposizione, pertanto, vanno rigettati. Considerata la peculiarità della questione e il fatto che il citato orientamento di legittimità sulla procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale si è affermato e consolidato solo in corso di causa, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) revoca l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato depositata il 16.11.2022;
b) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
c) rigetta l'opposizione all'esecuzione;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 7 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11247/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
TRA
, c.f. , nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Aurelio Marino, C.F. , giusta procura alle liti in calce all'atto C.F._2
introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Riviera di Chiaia, n. 263,
attore/opponente
E
, C.F. con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del sig. , C.F.: , nella qualità di Controparte_2 C.F._3
procuratore in virtù dei poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma Persona_1
rep. n. 177893 racc. n. 11776, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Nasti, C.F.
, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Vico Acitillo, n. 80, convenuta/opposta
NONCHE'
C.F. con Controparte_3 P.IVA_2
sede legale in Roma alla via America, n. 351, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Stefano Esposito, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli C.F._5
alla via A. d'Isernia, n. 24,
convenuta/opposta
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02.05.2022, ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
e proponendo opposizione Controparte_1 Controparte_3
avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229003000392000, notificata il 12.04.2022, limitatamente alla cartella n. 07120190104352362001, dell'importo di € 1.291.518,09, emessa sul ruolo formato da per “revoca contributo concesso”. Controparte_3
L'opponente ha eccepito: a) il difetto di motivazione dell'atto in violazione dell'art. 7, comma 2, legge n.
212/2000; b) l'omessa notifica della presupposta cartella n. 07120190104352362001; c) l'illegittimità della procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale per la natura privatistica del credito e per difetto di un valido titolo esecutivo;
d) la nullità della fideiussione e la decadenza dall'obbligazione fideiussoria;
e) la nullità del finanziamento a cui la fideiussione inerisce.
Le parti convenute hanno contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2022, il Tribunale, accogliendo l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente, con ordinanza depositata il 16.11.2022, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata limitatamente al ruolo esattoriale riportato nella cartella n.
07120190104352362001.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.12.2024 e, all'esito, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va anzitutto osservato che i primi due motivi di opposizione, ossia il difetto di motivazione e l'omessa notifica dell'atto presupposto, riguardano la regolarità formale dell'intimazione di pagamento impugnata.
In tale parte, la domanda deve interpretarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1,
c.p.c., che va proposta davanti al giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
con atto di citazione da notificarsi nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, a fronte della notifica dell'intimazione avvenuta il 12.04.2022, l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato tempestivamente il 02.05.2022; la domanda, dunque, è
ammissibile.
Nel merito di essa, quanto al primo motivo, l'intimazione di pagamento impugnata fa rinvio ad atti presupposti tutti dettagliatamente indicati;
inoltre, a pag. 2, contiene l'indicazione del responsabile del procedimento e, a pag. 14, fornisce molteplici informazioni sulla procedura di sospensione dell'esecuzione ed anche su come ricevere ulteriori chiarimenti.
Non sussiste, dunque, alcuna limitazione, prospettata dall'attore, del suo diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente.
Nel caso di specie, nulla è stato allegato né provato dall'attore, il quale, anzi, ha tempestivamente proposto opposizione.
La doglianza, pertanto, va rigettata. Quanto, poi, all'omessa notifica della presupposta cartella n. 07120190104352362001, l'agente della riscossione ha depositato, in copia, la documentazione relativa all'esecuzione del procedimento notificatorio della stessa.
Non rileva che tali documenti siano stati prodotti soltanto in copia.
In primo luogo, infatti, l'opponente ha contestato, in maniera solo generica, la conformità all'originale della copia della relazione di notifica prodotta.
In secondo luogo, va data continuità al principio di diritto per il quale “il disconoscimento della conformità di una
copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2,
c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso
altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. Cass., Sez. V, n. 12737/2018, Sez. Lav., n. 3122/2015).
Le difese dell'opponente, pertanto, non implicano, in mancanza di verificazione del documento impugnato,
che questo perda ogni efficacia probatoria, ma consentono comunque al giudice di apprezzarne l'utilità ai fini della decisione, anche ricorrendo a presunzioni.
Ebbene, da un lato la genericità della contestazione addotta, priva dell'esatta indicazione dei profili di difformità dall'originale ritenuti esistenti, e, dall'altro, la mole, notoriamente vastissima, di atti notificati dall'agente della riscossione, che può presumersi ne renda complesse l'archiviazione e l'esibizione in originale, inducono ad attribuire alle copie prodotte il medesimo valore dei corrispondenti documenti originali.
Ebbene, dalla relazione di notifica depositata dall' - riferibile proprio alla Controparte_1
cartella de qua essendo riportato, su di essa, il numero identificativo 07120190104352362001 - si evince che,
in data 11.02.2020, il messo notificatore, avendo riscontrata l'assenza del destinatario, ha consegnato l'atto,
in busta chiusa sigillata, al portiere dello stabile, dando atto di aver avvisato il destinatario mediante l'invio della lettera raccomandata informativa n. 92007210436996 e producendo, a tal fine, copia dell'avviso con la relativa distinta di spedizione.
La doglianza, pertanto, è infondata.
Con i restanti motivi di opposizione l'attore ha contestato l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base della cartella esattoriale n. 07120190104352362001; in tale parte la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione cd. preventiva ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Ebbene, quanto al terzo motivo di opposizione, è noto il dibattito giurisprudenziale in merito alla legittimità o meno dell'iscrizione a ruolo da parte della Controparte_3
in assenza di apposito titolo esecutivo.
[...]
La giurisprudenza di merito ha affermato, in passato, orientamenti contrapposti.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, di recente, con più pronunce, un orientamento che può ritenersi oggi consolidato, da cui non vi è ragione di discostarsi, espresso dal seguente principio di diritto: "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad
esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune
originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la
conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146
del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv.
con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale
disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente"
(ex multis, Cass., Sez. III, n. 9657/2024; Cass. Sez. III, n. 1005/2023).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività
produttive. In particolare, con l'indicata ordinanza n. 9657/2024, la S.C. ha chiarito che:
- l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il ‹‹Potenziamento del
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese›› (così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che ‹‹il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi››. Prevede, inoltre, che ‹‹la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti›› e che ‹‹al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni››,
- la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo
«ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (..). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano -
in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste»,
- con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (..); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma
4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma
2»; ..),
- si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così
individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
- l'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente,
. Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi Controparte_3
applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (..),
- l'espressione ‹‹finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (..), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva,
in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (..);
- si è esclusa una “interpretazione riduttiva” dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel d.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività
produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento;
- il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la ‹‹revoca››, che costituisce,
invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario
(di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche la “revoca” richiamata dal d.lgs. n. 123/98, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni ricorrenti (…), non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia
dell'invocato privilegio. Non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”,
ossia nel solo caso di erogazione diretta di danaro.
In base alle considerazioni sopra svolte, pertanto, il terzo motivo di opposizione va rigettato.
Con il quarto motivo di opposizione l'attore ha eccepito di non aver prestato garanzie e, in subordine, la nullità della fideiussione ex art. 117, comma 1, per difetto della sottoscrizione e della consegna di un CP_4
esemplare del contratto al garante, nonché la decadenza dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta ha prodotto Controparte_3
l'atto di fideiussione che risulta sottoscritto da a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Parte_1
in favore della banca finanziatrice. Parte_2
La sottoscrizione del garante, inoltre, risulta apposta anche a conferma di aver ricevuto copia integrale del contratto.
Peraltro, il contratto sottoscritto ha espressamente previsto la deroga ai termini indicati dall'art. 1957 c.c. e la relativa clausola risulta anche essere stata espressamente accettata dal fideiussore. Tale deroga, dunque, va ritenuta valida, anche in applicazione del seguente principio di diritto: “La
decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per
effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata
dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (cfr. Cass.,
Sez. I, n. 3989/2025; Cass., Sez. VI, n. 28943/2017).
Non rileva che l'atto di fideiussione sia stato prodotto soltanto in copia.
Anche in tal caso, infatti, come già supra osservato per la relazione di notifica della cartella di pagamento n.
07120190104352362001, l'opponente ha contestato, in maniera solo generica, la conformità all'originale della copia del contratto prodotta, con la conseguenza che ciò non implica, in mancanza di verificazione del documento impugnato, che questo perda ogni efficacia probatoria, in quanto è comunque consentito al giudice di apprezzarne l'utilità ai fini della decisione (cfr. Cass., Sez. V, n. 12737/2018, Sez. Lav., n.
3122/2015).
Ebbene, da un lato la genericità della contestazione addotta, priva dell'esatta indicazione dei profili di difformità dall'originale ritenuti esistenti, e, dall'altro, il fatto che la convenuta
[...]
non possegga l'originale del contratto, essendo questo, invece, nel solo Controparte_3
possesso della banca finanziatrice, estranea al giudizio, inducono ad attribuire comunque alla copia prodotta il medesimo valore del corrispondente documento originale.
Quanto, infine, alla lamentata nullità del finanziamento ex art. 117, comma 1 e comma 3, T.U.B. per difetto della forma scritta, va osservato che essa è inconferente in virtù della clausola “a prima richiesta”
espressamente sottoscritta dall'attore, il quale si è obbligato ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a prima richiesta del creditore, né il vizio lamentato rientra tra le tipologie di eccezioni attinenti al rapporto principale che il garante autonomo può sollevare.
Anche tali motivi di opposizione, pertanto, vanno rigettati. Considerata la peculiarità della questione e il fatto che il citato orientamento di legittimità sulla procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale si è affermato e consolidato solo in corso di causa, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) revoca l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato depositata il 16.11.2022;
b) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
c) rigetta l'opposizione all'esecuzione;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 7 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale