Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
EP BALICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 25.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 2911/2022
TRA
Parte 1 nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...], Villaggio
Massa San Giorgio, cod. fisc, elettivamente domiciliata in Messina via C.F. 1
dei Mille 243, presso lo studio dell' avv. Monica Interdonato che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
' P.IVA 1 in persona del Direttore C.F./P.IVA Controparte_1
p.t., con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14-00142, e per esso la sig.ra [...]
,Controparte_2 n.q. di Responsabile degli atti successivi del giudizio CP_3 , a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona 1 Roma repertorio nr. 177893, raccolta nr. 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Mazzù presso il cui studio in Reggio Calabria, Via San Francesco da Paola n. 14 è elettivamente domiciliata
Resistente
E
( P.IVA 2 ) -, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv Valeria Giroldi e dall'avv Antonello Monoriti giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio Persona 2 in Roma del 21 luglio 2015, repertorio n. 80974, con domicilio eletto in Messina, Via Armeria n 1, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CA USA - Con ricorso depositato in data 28/5/2022 la sig.ra
Pt 1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229000609955, notificata il 19.4.2022, limitatamente ai sottesi atti di competenza di questo Giudice e, precisamente: Cartella di pagamento n. 29520110006776266501; Avviso di addebito n.
59520120002357326; Avviso di addebito n. 59520120003624550; Avviso di addebito n.
59520130000969177; Avviso di addebito n. 59520130002246315.
In particolare, la ricorrente lamentava l'illegittimità della procedura di riscossione per la mancata notifica degli atti presupposti.
In subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese impositive sottese all'atto impugnato e la nullità dell'intimazione di pagamento per l'errato calcolo degli interessi di mora.
Pertanto, previa sospensione degli atti impugnati, chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Si costituivano in giudizio gli enti resistenti contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_5 contestava l'eccezione di prescrizione avanzata dalla ricorrente sostenendo che tutti gli atti dell'ente di riscossione erano stati regolarmente notificati e che alla fattispecie in esame andasse applicato l'ordinario termine di prescrizione decennale. CP L' premessa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_6 stante il fatto che i crediti oggetto di causa non erano stati ceduti alla società di cartolarizzazione, opponeva l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo esattoriale e, nel merito la regolare notifica degli
AVA opposti e la tardività dell'opposizione per il mancato rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica degli atti impugnati.
Con provvedimento in data 24/10/2023 veniva disposta la sospensione dell'atto impugnato.
Successivamente, stante la natura documentale del procedimento, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande di parte ricorrente.
In ossequio al principio della ragione più liquida il presente procedimento può essere definito attraverso la disamina dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla ricorrente.
Risulta per tabulas che gli atti impositivi sottesi all'intimazione impugnata (notificata nel 2022) sono stati notificati alla ricorrente tra il 2012 e il 2013.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 59520120002357326, CP 5 assume di aver notificato l'intimazione n. 29520159005632385 in data 17.12.2015. Pertanto, è provato in giudizio e non contestato dagli enti resistenti che tra il 2015 e il 2022 non
è stato notificato alla ricorrente nessun atto che potesse interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Di conseguenza, ogni pretesa impositiva, in accoglimento della spiegata eccezione, va dichiarata CP prescritta in quanto nessuno degli enti resistenti ( nella qualità di titolare del credito, CP_5 nella qualità di delegato alla riscossione) ha posto in essere alcun atto interruttivo.
Nessun pregio ha la tesi di CP_5 secondo la quale, nella fattispecie in esame, il termine prescrizionale sarebbe decennale in quanto l'orientamento giurisprudenziale sul punto è granitico nel sancire in cinque anni la prescrizione in materia di contributi previdenziali (tra le tante cfr. Cass. Civ. sentenza n. 14690 del 26.05.2021 ... anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi.).
Stante la concorrente responsabilità degli enti resistenti per non aver notificato alcun atto interruttivo vanno respinte le reciproche domande di manleva relativamente alle spese di lite.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo secondo i parametri minimi in ragione della durata infratriennale del giudizio..
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
2911/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara prescritti gli atti impugnati: Cartella di pagamento n.
29520110006776266501; Avviso di addebito n. 59520120002357326; Avviso di addebito n.
59520120003624550; Avviso di addebito n. 59520130000969177; Avviso di addebito n.
59520130002246315;
2) Condanna gli enti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente quantificate in € 4.636,50 oltre spese generali, cpa e iva come per legge di cui € 2.799,00 distratti in favore dell'Avv. Rosa Anna Venuti che ha seguito le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, oltre rimborso del C.U..
Così deciso in Messina il 26.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando