Decreto presidenziale 5 luglio 2023
Ordinanza collegiale 13 luglio 2023
Ordinanza cautelare 21 settembre 2023
Decreto presidenziale 8 febbraio 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 11105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11105 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11105/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da ST IL – Agenzia Locale di Sviluppo del IL S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura – Unioncamere, non costituito in giudizio;
nei confronti
Sogepat S.r.l. - Società di Gestione del Patto Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Massacesi, Remo Ghibaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Patto 2000 S.C. A R.L., Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Vato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Formichetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Mari, Francesca Capaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Zona Ovest Torino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale Società Consortile Arl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Agostino Parisi, Domenico Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lameziaeuropa Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gerolamo Angotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento emesso in data 20.10.2022 dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, con cui si è disposto il rigetto della domanda di assegnazione del contributo per la realizzazione del Progetto Pilota di cui al bando indetto con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese in data del 30.7.2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 6.4.2023:
- del decreto del 22.2.2023 con cui il Direttore generale per gli incentivi alle imprese ha comunicato, mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 54 del 4.3.2023, l’approvazione della graduatoria provvisoria, riportata in allegato, delle domande per l’assegnazione dei contributi a valere sul bando di cui al suddetto decreto del 30.7.2021 (Bando Progetti Pilota).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 5.6.2023:
- del decreto del 13.4.2023 con cui il Direttore generale per gli incentivi alle imprese ha comunicato, mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 79 del 22.4.2023, l’approvazione della graduatoria definitiva, riportata in allegato, delle domande per l’assegnazione dei contributi a valere sul bando di cui al suddetto decreto del 30.7.2021.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dal Comune Acireale in data 1.9.2023:
- della graduatoria definitiva approvata con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 13.4.2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ST IL – Agenzia Locale di Sviluppo del IL S.C.P.A. il 7/2/2024:
- del Decreto del 27.11.2023, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso noto mediante comunicato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 285 del 6.12.2023 e sul sito web dello stesso Dicastero (www.mimit.gov.it), con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva, riportata in allegato, delle domande per l’assegnazione dei contributi a valere sul bando di cui al suddetto decreto del 30.7.2021, aggiornata alla luce della valutazione assegnata dalla Commissione per la valutazione dei progetti pilota nella riunione del 13.11.2023 al Progetto Pilota “IL”, contraddistinto dal codice identificativo PP0062.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune Acireale il 15/3/2024:
Annullamento del decreto direttoriale del 27 novembre 2023 mediante il quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha proceduto a riapprovare la graduatoria dei progetti pilota ammessi a finanziamento in base al bando del 30 luglio 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Sogepat S.r.l. - Società di Gestione del Patto Territoriale di Messina, di Città Metropolitana di Torino, di Patto 2000 S.C. A R.L. Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Vato, di Provincia di Foggia, di Zona Ovest Torino S.r.l., di Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale Società Consortile Arl e di Lameziaeuropa Spa;
Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Comune Acireale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso introduttivo la parte ricorrente ha impugnato:
- il provvedimento prot. n. 360416 del 20 ottobre 2022 con il quale è stato comunicato il rigetto della domanda di assegnazione del contributo presentata dalla medesima parte in ragione della “ carenza del necessario requisito di ammissibilità della domanda (domanda pervenuta oltre il termine di presentazione) ”, unitamente agli atti presupposti e connessi;
- l’art. 9, comma 6, del bando di cui al decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 30 luglio 2021 (di seguito, anche solo bando), recante disposizioni attuative per l’assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali, nella parte in cui stabilisce che < Come data di presentazione della domanda è assunta la data e l’ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata di cui al comma 2 >.
In punto di fatto la ricorrente ha esposto che:
- “ alle ore 23:23 del 15.2.2022, la “SISTEMA CILENTO – AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO S.C.P.A.” (“ST IL”) ha inviato, mediante messaggio di posta elettronica certificata, spedito dalla propria casella sistemacilento@pec.it e indirizzato all’indicata casella progetti.pilota@legalmail.it, la domanda di partecipazione all’anzidetta procedura, corredata della prescritta documentazione ”;
- “ il responsabile della trasmissione del plico informatico ha, però, constatato che, decorso un congruo lasso temporale dall’inoltro, era stata recapitata all’account di spedizione solo la ricevuta di accettazione del provider del mittente (Aruba), non pervenendo la ricevuta di avvenuta consegna del provider del destinatario (Infocert). Sicché, stante l’approssimarsi della scadenza del termine ultimo di invio fissato dal bando alle ore 23:58 dello stesso 15.2.2022, ha provveduto ad un ulteriore invio dell’istanza e del pacchetto documentale ”;
- “ il giorno successivo (16.2.2022), pur nella consapevolezza che la ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio p.e.c. potesse essere recapitata anche a distanza di diverse ore, la Società ha, comunque, segnalato e documentato l’accaduto, con immediatezza, all’indirizzo p.e.c. riportato nella lex specialis riconducibile al “soggetto gestore” (progetti.pilota@legalmail.it) e ai recapiti del MiSE (dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it) ”;
- “ tale nota è stata riscontrata dal Dicastero soltanto il 21.2.2022, quando la Segreteria della VIII Divisione, ha evidenziato, per la prima volta, via p.e.c., che <la dimensione massima garantita di un messaggio presso la PEC progetti.pilota@legalmail.it è pari a 100 MB ed è garantita la ricezione di un messaggio con allegati di peso complessivo fino a 70 MB> ”;
- la ricorrente, avveduta che la mancata consegna del messaggio PEC fosse “ stato determinato dalla trasmissione della p.e.c. dimensionata per 87MB, quindi, di entità compresa nella dimensione massima garantita di 100MB, ma non tale da assicurare la ricezione con allegati maggiori di 70MB ”, “ il 22.2.2022 ha reinoltrato – con tre distinti invii in sequenza – l’originario messaggio p.e.c. del 15.2.2022, con il corredo della documentazione già spedita ”;
- con “ nota prot. 276933 del 21.7.2022 … il dirigente ministeriale ha preavvisato la “non ammissione” alle agevolazioni … in quanto “la domanda di agevolazione risulta essere pervenuta all’indirizzo PEC progetti.pilota@legalmail.it, in data 22 febbraio 2022, quindi oltre il termine ultimo previsto per il 15 febbraio 2022. Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del citato decreto, le domande inviate dopo tale termine sono automaticamente escluse” ”;
- “ il 20.10.2022, il predetto Direttore generale ha notificato, sempre attraverso p.e.c., il provvedimento prot. n. 360416 del 20.10.2022, con il quale ha disposto il diniego della domanda di assegnazione del contributo avanzata dalla “ST IL” ”.
A fondamento del ricorso ha articolato sei motivi di ricorso come di seguito rubricati:
I- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 9, c. 2, DEL BANDO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b), DELLA L. 7.8.1990, n. 241; ARTT. 3, 4, 5 E 6 D.P.R. 11.2.2005, n. 68; NOTE TECNICHE DEL D.M. 2.11.2005) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).
II- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 9, c. 2, DEL BANDO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b), 12 DELLA L. 7.8.1990, n. 241) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS.
III- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 9, c. 2, DEL BANDO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b), DELLA L. 7.8.1990, n. 241) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – 20 CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREDETERMINAZIONE, TIPICITÀ E TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE.
IV- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 9, c. 2, DEL BANDO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b), DELLA L. 7.8.1990, n. 241) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).
V- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 9, c. 2, DEL BANDO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b), DELLA L. 7.8.1990, n. 241) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ MANIFESTA – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).
VI- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3, 10 E 10-BIS L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, c. 6, DEL BANDO DI CUI AL D.M. 30.7.2021; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ MANIFESTA – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA) .
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti relativi all’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande per l’assegnazione dei contributi.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti concernenti l’approvazione della graduatoria definitiva.
Con ordinanza collegiale del 13 luglio 2023 n. 11816 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione a mezzo di pubblici proclami.
La parte ricorrente ha depositato il 31 luglio 2023 la prova di aver provveduto al relativo adempimento.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente, il Comune di Acireale, la Città Metropolitana di Torino, Sogepat s.r.l., la Provincia di Modena, la Provincia di Padova, Patto 2000 s.c.a.r.l., la Provincia di Foggia, Zona ovest Torino s.r.l., à Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale società consortile mista a.r.l. e Lameziaeuropa s.p.a..
Il Comune di Acireale, classificatosi all’ultimo posto utile della graduatoria definitiva, ha altresì proposto ricorso incidentale impugnando a sua volta gli atti di approvazione della graduatoria definitiva, unitamente agli atti connessi, e chiedendo di vedersi riconosciuto il “ diritto ad essere collocato in posizione utile all’assegnazione del contributo per la realizzazione del progetto pilota, con l’attribuzione di un punteggio pari a 78,79 (o, in subordine, a punti 77,79) e, comunque, superiore a punti 75,39 già attribuiti ”.
4. Con ordinanza del 21 settembre 2023 n. 6490 è stata accolta la domanda cautelare presentata dalla ricorrente disponendosi “ la riammissione, con riserva, della ricorrente ai fini dell’esame della domanda presentata, che dovrà essere esaminata entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ”.
5. In esecuzione dell’anzidetto provvedimento cautelare, l’Amministrazione ha proceduto alla valutazione di merito della domanda di contributo presentata dalla ricorrente - assegnandole un punteggio insufficiente per l’utile collocamento nella graduatoria - e ha conseguentemente aggiornato la graduatoria definitiva dei progetti pilota, posizionando la ricorrente in posizione inidonea all’assegnazione del contributo.
6. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti adottati dall’Amministrazione in esecuzione della pronuncia cautelare articolando tre motivi di ricorso come di seguito rubricati.
I- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 4 DEL D.D. 30.11.2020; ARTT. 9 E 10 DEL BANDO DI CUI AL D.D. 30.7.2021; ALLEGATO 3 “CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA” AL D.D. 30.7.2021) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 3 DELLA L. 7.8.1990, n. 241) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).
II- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 4 DEL D.D. 30.11.2020; ARTT. 9 E 10 DEL BANDO DI CUI AL D.D. 30.7.2021; ALLEGATO 3 “CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA” AL D.D. 30.7.2021) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).
III- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 4 DEL D.D. 30.11.2020; ARTT. 9 E 10 DEL BANDO DI CUI AL D.D. 30.7.2021; ALLEGATO 3 “CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA” AL D.D. 30.7.2021) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3, 6 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D’ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA .
Con decreto presidenziale in data 8 febbraio 2024 n. 625, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione a mezzo di pubblici proclami, con riferimento al ricorso per motivi aggiunti.
La ricorrente ha depositato il 21 febbraio 2024 la prova di aver provveduto al relativo adempimento.
I provvedimenti adottati in esecuzione della pronuncia cautelare sono stati avversati con ricorso incidentale per motivi aggiunti dal Comune di Acireale, per le stesse ragioni di doglianza già precedentemente formulate con il ricorso incidentale.
7. All’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Ragioni di ordine logico suggeriscono di iniziare l’esame dalle censure contenute nel gravame introduttivo.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni appresso indicate, aventi valore assorbente delle restanti doglianze formulate dalla parte con il medesimo ricorso.
9. Va premesso che risultano incontroversi tra le parti (ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c., e dell’art. 64, comma 2, c.p.a.) le circostanze secondo cui:
- il primo messaggio PEC inviato dal ricorrente è stato spedito entro il termine stabilito per la presentazione delle domande;
- la dimensione del suddetto messaggio era pari a 87 MB;
- il messaggio non è stato accettato dalla casella PEC di destinazione a causa delle dimensioni eccessive (come emerge dalla citata nota ministeriale del 21 febbraio 2022): in particolare, il messaggio, benché rispettasse “ la dimensione massima garantita … pari a 100 MB ”, rientrava in un range dimensionale (compreso tra 70 MB e 100 MB) per il quale non era “ garantita la ricezione di un messaggio con allegati ”;
- il sistema ha restituito esclusivamente la ricevuta di accettazione: il ricorrente non ha ricevuto né la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, né un avviso di mancata consegna per superamento limiti dimensionali.
10. Ciò posto, coglie nel segno il motivo di gravame con cui parte ricorrente deduce la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sul rilievo per cui “ il Dicastero ha inammissibilmente introdotto una condizione di partecipazione alla procedura evidenziale “a sorpresa”, giammai disciplinata dalla lex specialis e successiva alla sua pubblicazione ”.
Invero, il bando non contiene alcuna disposizione che specifichi la dimensione massima dei messaggi di PEC da utilizzare ai fini della trasmissione delle istanze di contributo, con i pertinenti documenti, né la capacità massima della casella di destinazione alla quale inviare le suddette domande.
Il provvedimento espulsivo, dunque, è stato adottato in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, che impone di non escludere il concorrente se non per una causa espressamente individuata nella lex specialis di gara.
A tale riguardo è utile rimarcare che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, il principio di tassatività delle cause di esclusione rappresenta un principio generale, applicabile, per il tramite dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990, anche alle procedure dirette alla concessione di agevolazioni ( ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 12/04/2023, n. 3706: “ tale principio di carattere generale comporta la tassatività delle cause di esclusione delle procedure concorsuali e deve essere applicato anche alla erogazione dei contributi, assimilabile ad una procedura concorsuale, in base alla disciplina dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990, e regolata da un bando, sussistendo le medesime esigenze di certezza e di rispetto del principio della massima partecipazione delle procedure concorsuali ”).
11. Non appaiono persuasivi gli argomenti, ripresi nelle difese dell’Amministrazione e delle parti controinteressate, che il Ministero ha addotto - in senso contrario a quanto appena considerato - nel provvedimento negativo del 20 ottobre 2022, di seguito riepilogati:
- “ costituisce fatto notorio che gli indirizzi di posta elettronica rilasciati dai provider prevedano dei limiti nella dimensione dei messaggi ”;
- “ tanto il provider dell’indirizzo mail indicato nel Bando quanto quello che ha rilasciato l’indirizzo PEC all’interessato, sui propri siti web, segnalano detti limiti dimensionali, invitando gli utenti a prestare attenzione all’estensione dei file allegati ”;
- “ l’invio in assoluta prossimità della scadenza fissata dal Bando ” e la circostanza che il ricorrente “ pur potendosi tempestivamente avvedere … del mancato ricevimento degli avvisi di consegna delle PEC, ha reinoltrato la domanda e gli allegati ben 7 giorni dopo la scadenza ” “ denota [no] un difetto di diligenza da parte del soggetto obbligato e, conseguentemente, una piena imputabilità allo stesso della tardività dell’invio, tanto da precludere qualsivoglia rimessione in termini ”.
Invero, in assenza sul piano normativo della previsione di una grandezza massima dei messaggi di PEC, la definizione dei limiti dimensionali massimi di una casella di PEC è affidata alla scelta operata dal singolo gestore della casella, con la conseguenza che tali limiti possono variare da operatore a operatore.
Pertanto, se può ritenersi che l’esistenza, in generale, di limiti di dimensione per un messaggio di PEC costituisca una « nozione di comune esperienza », lo stesso non può dirsi con riferimento alla esistenza di una specifica dimensione massima dei messaggi valida per tutti i provider , superata la quale essi non possono essere inviati o ricevuti, trattandosi di un valore che è variabile a seconda dell’operatore utilizzato.
In ogni caso, anche ammettendo che costituisca un fatto notorio che il limite di dimensione per un messaggio di PEC, inclusi gli allegati, è pari a 100 MB (come sostenuto dall’Amministrazione e dai controinteressati), nel caso di specie ciò risulterebbe irrilevante in quanto la dimensione del messaggio inviato dal ricorrente era inferiore a tale grandezza (come detto la domanda del ricorrente “pesava” 87 MB).
Inoltre, non può essere formulato un giudizio di difetto di diligenza a carico del ricorrente ove si consideri che:
- il ricorrente non ha ricevuto l’avviso, da parte del gestore della PEC di destinazione, di mancata consegna per “ Messaggio troppo grande ”, avviso che lo avrebbe reso consapevole sia della mancata consegna che delle ragioni di essa, consentendogli di rimediare al problema;
- a fronte del mancato ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna il ricorrente non è rimasto inerte: infatti, il ricorrente ha
- provveduto ad un secondo invio del messaggio alle 23:58 dello stesso giorno 15 febbraio 2022;
- richiesto il giorno 16 febbraio al Ministero conferma dell’avvenuta ricezione delle due PEC inviate il giorno precedente;
- ripresentato la domanda di agevolazione il giorno dopo aver ottenuto (in data 21 febbraio 2022) la risposta da parte del Ministero.
12. Le considerazioni esposte comportano l’accoglimento del ricorso introduttivo, con conseguente annullamento, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, degli atti impugnati con tale mezzo.
13. In ordine al ricorso incidentale presentato dal Comune di Acireale, va rilevato che i relativi motivi sono già stati esaminati e respinti dalla Sezione con la decisione 17 aprile 2024, n. 7645 (passata in giudicato), come allegato dallo stesso ricorrente incidentale con memoria depositata il 16 aprile 2025 (“ si rileva che il Comune è consapevole del fatto che il Tar Lazio ha già, con le sentenze nn. 7641 e 7645 del 2024 di cui sopra, rigettato i motivi di ricorso incidentale del Comune di Acireale. Nonostante ciò, per scrupolo difensivo … il Comune ritiene opportuno non rinunciare ai ricorsi incidentali proposti ”).
Ne discende che tali motivi risultano inammissibili per intervenuto giudicato e, comunque, sono infondati per le considerazioni espresse nella anzidetta sentenza n. 7645/2024.
14. A seguito della pubblicazione dell’ordinanza cautelare n. 6490/2023, la Commissione di valutazione nella riunione del 13 novembre 2023 ha compiuto la valutazione tecnica del progetto presentato dalla ricorrente, attribuendo ad esso un punteggio pari a 65,47 punti, collocando la ricorrente alla posizione 26 della graduatoria di merito, non sufficiente ad ottenere l’agevolazione richiesta (essendo necessario a tal fine il conseguimento di un punteggio di almeno 75,39 punti).
La ricorrente con il terzo ricorso per motivi aggiunti, ha chiesto l’annullamento degli atti adottati in ottemperanza all’ordinanza cautelare e l’accertamento “ del diritto della «SISTEMA CILENTO» ad ottenere la correzione del punteggio assegnato e la rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di merito ”.
15. Con un primo ordine di censure la ricorrente, in base ad una “autovalutazione” del Progetto presentato, sostiene che “ il punteggio totale - costituito dai punti della sezione A (pari a 14,10) e della sezione B (pari a 70,27) - è pari a 84,37 punti, a fronte dei 65,47 punti assegnati, abilitando la proposta de qua a posizionarsi dall’attuale posto n. 26 al posto n. 3 in graduatoria ”.
Ai fini dell’esame della censura va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le determinazioni negative in ordine all’ammissione e alla revoca delle agevolazioni finanziarie, in quanto fondate su valutazioni tecnico-discrezionali, sono impermeabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che sotto i profili della macroscopica illogicità, irragionevolezza o manifesta ingiustizia (cft. T.A.R. Roma, sez. III, 30/10/2013, n. 9255).
Con la conseguenza che, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
Tanto premesso, il Collegio osserva che, nel caso di specie, le allegazioni della parte ricorrente non lasciano emergere alcun profilo di abnormità della valutazione effettuata dalla Commissione.
La ricorrente, invero, non si è curata di suffragare il diverso punteggio di volta in volta prospettato con il richiamo ai pertinenti passaggi del progetto presentato, essendosi di fatto limitata a operare una apodittica indicazione dei punteggi che, in base ad una “autovalutazione” del tutto soggettiva, il progetto avrebbe dovuto a suo avviso ottenere.
Non può, pertanto, dirsi che la ricorrente abbia fornito la prova di macroscopici vizi nell’operato della Commissione.
In particolare, con riferimento ai singoli punteggi attribuiti dalla Commissione e non condivisi dall’odierna ricorrente, va osservato che:
- in relazione all’indicatore denominato “ Durata delle iniziative gestite dal soggetto responsabile ”, la ricorrente ha dedotto che “ la loro durata ammonta a 266 mesi, valore che innalza a 3 punti quelli da assegnarsi ”, senza indicare da quali documenti presenti nel fascicolo si evinca che la durata di tali iniziative ammonti a 266 mesi;
- in relazione all’indicatore denominato “ Qualità e coerenza delle esperienze del soggetto responsabile rispetto agli ambiti del progetto pilota ”, la contestazione muove dalla premessa, meramente asseriva, secondo cui “ tutte le iniziative indicate dalla Società sono coerenti ”;
- in relazione all’indicatore denominato “ N° di soggetti beneficiari coinvolti nel progetto ”, la parte sostiene che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto degli “ ulteriori beneficiari … quantizzabili in almeno 310 soggetti ”, senza tuttavia richiamare la documentazione progettuale dalla quale si ricaverebbe il suddetto dato;
- in relazione all’indicatore denominato “ Caratteristiche della sede del Soggetto responsabile (dimensione e natura immobile, localizzazione, attrezzature tecnologiche in uso) ”, la ricorrente si duole della omessa valorizzazione di elementi che si dovrebbero, a suo dire, presumere implicitamente da quelli indicati nella domanda di contributo (in particolare, la contestazione è basata sulla considerazione che l’individuazione della dotazione “ hd e sw per personale ” sarebbe un “ dato implicito nell’indicazione della presenza sia di 1 vano ICT in cui è ubicato un SERVER, sia di 5 uffici amministrativi che si presumono dotati di almeno una postazione pc implicita ”);
- in relazione all’indicatore denominato “ Articolazione della struttura organizzativa del soggetto responsabile ”, la ricorrente ha omesso di indicare in quale parte della documentazione allegata in atti sarebbe presente la descrizione di ruoli e funzioni della struttura organizzativa del soggetto responsabile (la cui mancanza è stata rilevata dalla Commissione di valutazione);
- in relazione all’indicatore denominato “ Qualità (completezza, chiarezza, ecc.) del progetto pilota ”, la contestazione non mette in discussione quanto rilevato dalla Commissione (“ la descrizione degli interventi è sintetica e talvolta poco chiara in quanto non sono state rese disponibili le descrizioni degli interventi stessi proposte dai soggetti beneficiari ”), sicché va escluso che al ricorrente possa essere attributo il punteggio massimo relativamente all’indicatore in questione (come sostenuto nel ricorso);
- in relazione all’indicatore denominato “ Ricadute occupazionali ”, la ricorrente afferma che “ le nuove ULA, da progetto originario, erano +146,96 rispetto al valore attuale di 103 ”, omettendo di specificare da dove sia ritraibile il dato indicato;
- in relazione all’indicatore denominato “ Complementarità con progetti di sviluppo già avviati sul territorio ”, la ricorrente si limita ad affermare, in mancanza di qualsivoglia specifico richiamo alla proposta presentata, che “ nella proposta presentata sono presenti ben 26 interventi di ampliamento/ammodernamento completamento/rifunzionalizzazione di progetti già esistenti, rispetto ai quali le proposte progettuali risultano complementari ”;
- in relazione agli indicatori relativi al criterio afferente la “ Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per l’elaborazione e la realizzazione del progetto pilota ”, la parte ricorrente si limita ad elencare una serie di punteggi che, a suo avviso, il progetto avrebbe meritato, con una valutazione del tutto soggettiva priva dell’indicazione di qualsivoglia elemento a supporto dei ricalcoli prospettati;
- in relazione agli indicatori relativi al criterio afferente la “ Coerenza del progetto pilota con le vocazioni di crescita dell’area territoriale di riferimento previste da piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali e/o locali ”, la ricorrente ritiene, con una affermazione meramente autoreferenziale, di meritare l’attribuzione del punteggio massimo in quanto “ è indubbio che - per il solo fatto di ricadere su 18 comuni dell’area SNAI - il progetto sia pienamente coerente ”;
- in relazione agli indicatori relativi al criterio concernente la “ Novità/innovatività del progetto pilota anche con riferimento all’utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi innovativi per l’area territoriale di riferimento ”, la ricorrente sostiene che la portata innovativa dell’intervento andrebbe rapportata “ allo stato del contesto ” piuttosto che “ allo stato della tecnica ”: la contestazione è priva di pregio ove si consideri che la parte non ha chiarito le ragioni per le quali, tenendo in considerazione “ lo stato del contesto ”, il progetto presentato meriterebbe di conseguire il punteggio massimo (come prospettato nel ricorso);
- in relazione agli indicatori relativi al criterio concernente la “ Replicabilità e trasferibilità dell’iniziativa progettuale in altri contesti e/o realtà produttive ”, la parte si limita a negare apoditticamente il rilievo sollevato dalla Commissione (limitandosi ad affermare che “ la trattazione non è teorica ”);
- in relazione agli indicatori relativi al criterio concernente il “ Coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private, e/o di soggetti internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto pilota ”, la parte omette di indicare i riferimenti alla documentazione depositata in giudizio dai quali risulterebbe che “ 11 soggetti sono classificabili in 5 delle tipologie previste dalla griglia ”.
Alla luce delle esposte considerazioni il motivo in esame risulta infondato, non essendo emersi profili di manifesta irragionevolezza, illogicità e erroneità della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione di valutazione.
16. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente si duole che la scelta adottata dalla Commissione di valutazione nelle prime due riunioni di approvare una griglia di valutazione per attribuire specifici punteggi ai singoli indicatori stabiliti dai “ Criteri per la selezione dei progetti pilota ” (allegato n. 3 al bando) avrebbe “ portata innovativa della stessa lex specialis, avendone modificato “in corso d’opera” le modalità di attribuzione dei punti correlati ai diversi indicatori ”, in violazione del principio di predeterminazione dei parametri di assegnazione del punteggio nelle procedure selettive.
L’argomento di doglianza non coglie nel segno.
Sotto un primo profilo, va osservato che il bando conteneva un allegato specificamente dedicato ai “ Criteri per la selezione dei progetti pilota ”, sicché non può configurarsi una violazione dell’art. 12 della legge 241 del 1990.
Sotto un secondo profilo, il ricorrente non ha individuato le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi che la scelta di elaborare - prima di iniziare le operazioni di valutazione dei progetti pilota - una griglia ai fini dell’assegnazione di un peso a ciascun indicatore risulterebbe “ non coerente con l’originaria previsione del bando ”: in altri termini il ricorrente non ha chiarito per quale motivo l’attribuzione ai singoli indicatori di specifici punteggi esulerebbe dall’ambito del perimetro delineato dal bando (che si limitava, nel menzionato allegato n. 3, ad indicare i punteggi minimi per l’ammissibilità delle domande, i punteggi massimi attribuibili in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile e del progetto pilota, e i punteggi complessivi massimi attribuibili per i diversi criteri).
17. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta che “ l’Amministrazione Ministeriale, nel rigettare, quantunque parzialmente, il contenuto di siffatta richiesta, nella specifica parte attinente alla determinazione del punteggio commisurato ai corrispondenti parametri selettivi, sarebbe stata, senz’altro, tenuta a comunicare preventivamente all’interessata i motivi ostativi all’accoglimento integrale dell’istanza ”.
In relazione a tale censura la Città Metropolitana di Torino ha formulato un’eccezione di inammissibilità sul rilievo secondo cui “ il bando, non impugnato dalla ricorrente, prevedeva, all’art. 10, l’invio, ai soli soggetti proponenti che non avessero superato le verifiche preliminari o che non avessero raggiunto la soglia minima, della comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento della domanda, sì da consentire la rivalutazione dei progetti alla luce delle precisazioni fornite dagli interessati. Non lo prevedeva per i soggetti dichiarati ammissibili al finanziamento, quale è la ricorrente ST IL ”.
L’eccezione risulta fondata.
L’art. 10, comma 6, del bando stabiliva l’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto esclusivamente con riferimento alle domande che “ non hanno superato l’istruttoria ”, “ che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste nell’allegato 3 ” e “ ritenute comunque non ammissibili ”.
L’omesso invio del preavviso di rigetto in relazione alla valutazione del progetto compiuta in esecuzione della pronuncia cautelare risulta essere, dunque, frutto della pedissequa applicazione del bando, che la ricorrente, sotto tale aspetto, non ha impugnato.
18. Al lume delle precedenti considerazioni il terzo ricorso per motivi aggiunti merita di essere respinto.
19. La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie in parte il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, nei limiti di cui in parte motiva;
- respinge il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO