Sentenza 12 giugno 2023
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01835/2025REG.PROV.COLL.
N. 07968/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7968 del 2023, proposto dal signor signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocata Claudia Fappani e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione V- Bis , 12 giugno 2023, n. 9958, resa tra le parti ed avente ad oggetto il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento con cui il Ministero dell’interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f ), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Con appello notificato in data 8 settembre 2023 e depositato il 5 ottobre successivo, il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 12 giugno 2023, n. 9958, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione V- Bis, ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento “ del decreto del Ministero dell’interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana (K10/529929) del 2 settembre 2019”.
Il Tar ha motivato il rigetto sostanzialmente valorizzando la duplice circostanza indicata in motivazione del provvedimento impugnato, per cui: i) l’interessato ha subito una condanna con sentenza ex articoli 444 e 445 c.p.p. del Tribunale di Sanremo in data 26 novembre 1992, divenuta irrevocabile il 29 dicembre 1992, per il reato di cui agli articoli 110 del c.p. e 3 comma 8 della legge 26 febbraio 1990, n. 39 (violazione delle norme in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari in concorso), pur avendo ottenuto dopo il provvedimento di rigetto la riabilitazione ii ) al momento della presentazione della domanda, nella dichiarazione ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il richiedente ha omesso di comunicare all’Amministrazione di aver riportato la suddetta condanna.
3. L’appellante affida il proprio gravame a due motivi di doglianza, con i quali, anche in chiave critica della sentenza impugnata, ripropone i motivi di ricorso in primo grado e lamenta:
“ ERRONEITA' DELLA IMPUGNATA SENTENZA PER MANCATO ACCOGLIMENTO DEL MOTIVO RELATIVO ALLA VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL MOTIVO RELATIVO ALL’ECCESSO DI POTERE. ”: secondo l’appellante, la sentenza impugnata sarebbe erronea perché il Tar non avrebbe adeguatamente valorizzato che l’interessato ha ottenuto la riabilitazione penale durante la pendenza del ricorso amministrativo, ha pagato la pagato la sanzione pecuniaria cui era stato condannato per un reato commesso in data risalente e non risulta successivamente essere stato indagato o imputato;
“ 2) ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE, ASSENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA. ”: il motivo è teso a dimostrare che il primo giudice non ha considerato che non sussiste alcun automatismo tra la condanna e il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza, anche tenuto conto che in corso di giudizio è stata provata l’avvenuta riabilitazione.
4. L’appellante ha depositato memoria difensiva il 10 ottobre 2023, con la quale ha insistito nelle richieste formulate.
5. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con atto di stile depositato il 23 ottobre 2023 e, con ordinanza 27 ottobre 2023, n. 4393, la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, non ricorrendo i presupposti del fumus e del periculum in mora .
6. L’appellante ha depositato dichiarazione di interesse alla decisione il 4 dicembre 2024 e all’udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello non può trovare accoglimento, potendo il Collegio, per ragioni di economia processuale, esaminare congiuntamente i due motivi in cui si articola.
8. Deve preliminarmente essere ricordato che per costante giurisprudenza l’ordinamento non riconosce in capo allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza ai sensi della legge n. 91/1992, in quanto “ l'inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l'amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019) ” (tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione III, 16 gennaio 2025, n. 334).
Con argomentazioni che il Collegio condivide e dalle quali non vede ragioni di discostarsi, è stato altresì stabilito che “ come chiarito dalla Sezione (16 novembre 2020, n. 7036) e ribadito anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato in sede di esame di ricorso straordinario al Capo dello Stato (1 dicembre 2020, n. 1959), il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di “alta amministrazione”, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 2 agosto 2023, n. 7484).
E tuttavia, è consentito il ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento dei provvedimenti di diniego: “ la materia in esame, pur essendo connotata da un ampio potere discrezionale dell’amministrazione quanto alla ricognizione della sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza, non si sottrae al sindacato giurisdizionale circa la legittimità dell’esercizio di detto potere in relazione ai parametri normativi che lo regolano nonché, in generale, al sindacato sull’eventuale eccesso di potere, quale risvolto patologico della discrezionalità ” Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2025, n. 723) .
9. Calata la fattispecie in esame nei canoni ermeneutici così ricostruiti, la sentenza risulta largamente motivata e merita piena conferma, resistendo a tutte le contestazioni dell’appellante.
Condivisibilmente, il Tribunale territoriale ha ritenuto legittimo il rigetto impugnato, che è motivato facendo leva su due circostanze, ciascuna avente valenza dirimente:
1) il cittadino richiedente la cittadinanza è stato condannato per reati di grave allarme sociale (violazione delle norme in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari in concorso) con sentenza che ha irrogato una pena concordata tra le parti, emessa dal Tribunale di Sanremo in data 26 novembre 1992, divenuta irrevocabile il 29 dicembre 1992;
2) “ all’atto della presentazione della domanda, ha autocertificato di non aver subito condanne, incorrendo pertanto in una nuova violazione del codice penale ” (cfr. il provvedimento di diniego n. prot. 0064690 del 7 ottobre 2019).
Quanto al secondo profilo, vero è che “ la più recente giurisprudenza della Sezione è orientata nel senso di ammettere che in sede procedimentale l’istante possa essere ammesso a provare la propria buona fede a fronte della falsità accertata, nonché a produrre documentazione veritiera attestante il possesso dei requisiti richiesti (cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2023, n. 8394, e 28 marzo 2023, n. 3173) ” (Coniglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2025, n. 734): ritiene tuttavia il Collegio che nel caso in esame non ricorrano tali circostanze, non avendo neppure in giudizio l’appellante dimostrato di aver dichiarato in buona fede di non aver riportato condanne.
10. Sotto un diverso e concorrente profilo, risulta decisivo che al momento dell’emanazione dell’atto impugnato l’interessato non avesse ancora conseguito la riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza, unico organo giurisdizionale deputato alla verifica della conseguita integrazione sociale del condannato, la quale tuttavia lascia ferma la distinta sfera di autonoma valutazione dell’Amministrazione in sede di esame della domanda di concessione della cittadinanza, la quale può essere negata anche laddove il richiedente abbia ottenuto la riabilitazione (Consiglio di Stato, Sezione III, 10 febbraio 2025, n. 1037).
Il Tar ha giustamente rilevato che, nelle more della definizione del procedimento per il rilascio della cittadinanza, il cittadino straniero ha presentato al Tribunale di Sorveglianza la relativa istanza solo in data 8 luglio 2019, che è stata accolta il 15 dicembre 2020, dopo che il diniego era stato emanato il 7 ottobre 2019.
Correttamente il primo giudice ha quindi ritenuto “ inconsistente, in linea con la costante giurisprudenza in materia, la doglianza della mancata valutazione della pendenza del procedimento volto ad ottenere la riabilitazione, stante l’asserita presenza di tutti i requisiti (di natura oggettiva) richiesti dalla legge in capo all’interessato nonché alla pretesa di riconoscere rilevanza alla riabilitazione sopraggiunta in corso di giudizio ”, considerato che “ il provvedimento di riabilitazione, di competenza del Tribunale di sorveglianza, ha natura costitutiva perché contiene delle valutazioni discrezionali in ordine all'effettivo reinserimento sociale del condannato. ”
In applicazione del principio tempus regit actum , il diniego non è illegittimo per carenza di istruttoria o di motivazione, non potendo l’Amministrazione procedente compiere alcun giudizio prognostico sulla possibilità per l’interessato di ottenere la riabilitazione.
In ogni caso, correttamente il Tar ha rilevato che “ non può essere censurato sul punto l’agere dell’amministrazione che ha deciso allo stato degli atti, non potendo tenere conto degli effetti di una riabilitazione non ancora intervenuta per il solo fatto di un procedimento in fieri - peraltro avviato (vista l’istanza dell’8 luglio 2019) solo successivamente al preavviso di diniego (del 21 novembre 2018) e pressoché in concomitanza della chiusura dell’istruttoria procedimentale (vista l’adozione del provvedimento di diniego del 2 settembre 2019) - di cui non erano scontati gli esiti tenuto conto del sopradescritto tenore del potere del Tribunale di sorveglianza ”, ben potendo gli elementi eventualmente sopravvenuti essere valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana e tenendo comunque conto che i due comportamenti che hanno motivato il rigetto e “ che sono stati esaminati non atomisticamente ma valutati nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti e della loro natura, ragionevolmente hanno condotto alla reiezione dello status, se si considera che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone, altresì, che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; n. 1390/19; n. 3121/2019; n. 7122/19; n 7036/20; sez. VI, n. 3106/2006; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/2021; sez. II quater, n. 12568/2009). ”
11. In base a tutte le considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.
132 Considerata la natura delle questioni trattate e degli interessi sottesi alla causa, tenuto conto altresì della costituzione meramente formale dell’Amministrazione appellata, sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 7968/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.