Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 28/07/2025, n. 5698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5698 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02699/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2699 del 2024, proposto da ON RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antimo Buonamano, Fausto Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e domicilio digitale come da pec dei registri di giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 33/2023 del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, emessa all’esito del proc. n. 996/2018 R.G., tra RA ON/MIUR, notificata il 13.04.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
-ON RA ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 33/2023 nella causa iscritta al r.g. n. 996/2018 con la quale è stata riconosciuta l’anzianità di servizio maturata dall’istante pari a 19 anni di servizio dal momento del deposito del ricorso;
- la suddetta sentenza è stata munita di formula esecutiva e notificata al Ministero in data 13.4.2023, ed è passata in giudicato come da certificato della competente cancelleria;
- non avendo il Ministero provveduto all’esecuzione del giudicato, il difensore ha provveduto alla notifica del ricorso davanti a questo Tribunale per ottenere una pronuncia nella quale:
i)venga ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza in epigrafe per quanto ivi disposto;
ii)venga nominato un commissario ad acta, con il compito di procedere in caso di ulteriore inottemperanza;
iii) venga fissata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, co. 4, lett. e), D.Lgs. 104/10, una
somma di denaro a carico dell’intimata amministrazione, da corrispondere alla ricorrente per ogni
ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione
del giudicato.
Dato atto che alla camera di consiglio del 22.7.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato che la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, è stata notificata al Ministero ed è rimasta inadempiuta;
Ritenuto altresì che il ricorso:
- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
Dato atto che risulta depositato il certificato di non prodotta impugnazione;
Rilevato che, ad oggi, le dette statuizioni giudiziali non risultano essere state ottemperate, non essendo stata riconosciuta l’anzianità di servizio accertata nella sentenza ottemperanda, con ogni altro onere di legge (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);
Considerato che il titolo esecutivo, del quale si chiede l’integrale applicazione, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti delle Amministrazioni intimate, che sono dunque tenute a conformarsi al decisum del giudice, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice della cognizione;
Ritenuto, pertanto, che la domanda di esecuzione vada accolta e che, conseguentemente, vada dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, procedendo al pagamento – sempre che le suddette somme non siano state, nelle more, erogate o percepite - con ogni provvedimento ed adempimento necessario;
Precisato, sin d'ora, che, in caso di ulteriore inerzia, in luogo dell’Amministrazione inadempiente, provvederà – entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente –un Commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega a altro dirigente/funzionario, affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l’effettuazione dei pagamenti, e ponendosi le spese per l’eventuale funzione commissariale – liquidate come in dispositivo -a carico dell’Amministrazione intimata, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;
Ritenuto che vada accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., così come richiesto nel ricorso, da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente);
Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio, che:
- le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 1103/2016 e conforme giurisprudenza di questa Sezione);
- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr., in questi termini, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11.5.2010, n. 699; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22.12.2009, n. 1348; T.A.R. Campania, Napoli, n. 9145/2005; T.A.R. Campania, Napoli, n. 12998/2003; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2490/2001 e conforme giurisprudenza di questa Sezione);
Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi all’esecuzione della sentenza azionata siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso vada accolto nei termini di cui sopra e che le spese del presente giudizio vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto:
a) ordina al Mi.M. di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe in favore di ON RA nei modi e nei termini (60 giorni) indicati in motivazione nonché alla corresponsione dell’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura sopra specificata;
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Direttore generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega a altro dirigente/funzionario, assegnando a quest’ultimo un termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni per l’esecuzione del medesimo decisum anche ai fini dell’art. 114 lett. e) c.p.a.;
c) determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO