TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 13/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1287/2022, avente ad oggetto “impugnazione deliberazione R.T.I.”, riservata per la decisione all'udienza del 3.10.2024
TRA
(C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. BRUNO FRANCESCO (C.F. ) e l'Avv. C.F._1
GULFO NICOLA ) C.F._2
CONTRO
(C.F. ) con l'Avv. IORIO CP_1 P.IVA_2
ALESSANDRO (C.F. ) C.F._3
(C.F. ) - contumace CP_2 P.IVA_3
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da verbale in atti che qui deve ritenersi trascritto ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
La domanda attorea è inammissibile.
L'art. 100 c.p.c. stabilisce che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'interesse ad agire è condizione dell'azione che deve sussistere, accanto alla legittimazione ad agire, per l'accesso al giudizio di merito. La decisione sull'interesse riguarda la questione pregiudiziale della sussistenza in concreto del diritto di azione a prescindere dalla fondatezza della domanda, ovvero, in base ad una diversa definizione, sull'ammissibilità della concreta forma di tutela richiesta dall'attore.
L'interesse ad agire si identifica con lo stato di lesione del diritto che si fa valere in giudizio e deve essere personale, attuale, nonché giuridico e consistere nel risultato giuridicamente apprezzabile e utile che l'attore si propone di raggiungere con la richiesta di un certo provvedimento (cfr.
Cass. 15906/2002) di fronte ad una situazione oggettiva che il giudice è chiamato ad accertare in concreto (cfr. Cass. 30.7.2015, n. 16162).
L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., va scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all'indagine sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili e sul merito della controversia (Cass. n 3060/2002; Cass. n 10708/1993;
Cass. n 7319/1993) ed è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto, e tanto perché l'esistenza di un'utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass. n.
15084/2006; Cass. n. 971/2008).
Ciò premesso in termini esegetici, si osserva quanto segue.
2 Come emerge dalle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e, come confermato dalle deduzioni contenute nelle memorie redatte ex art. 183, c. 6, c.p.c. dalla società attrice, il petitum del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta di accertamento e declaratoria di nullità del deliberato assembleare che ha statuito l'esclusione dell'odierna attrice dal raggruppamento temporaneo d'imprese (petitum immediato) e tanto al dichiarato fine di ottenere la reintegra della medesima nel raggruppamento stesso (petitum mediato). Proprio argomentando dal petitum mediato, appare evidente che l'unico interesse che avrebbe l'attrice ad essere reintegrata sarebbe quello di eseguire la propria quota parte di lavori nell'esecuzione dell'appalto, tuttavia, è altrettanto evidente, che detto interesse risulta inequivocabilmente antitetico a quello posto a fondamento del giudizio rubricato al numero di Ruolo
Generale 1152/2021 del Tribunale di Matera, promosso sempre dalla medesima attrice, e volto ad ottenere la risoluzione ex art.1453 c.c. dell'atto costitutivo del Raggruppamento, dove, di contro, la stessa ha dimostrato di non avere più interesse alla prestazione, ossia Pt_1
all'esecuzione della sua parte di lavori nell'appalto.
A ben vedere, nel giudizio de quo l'interesse ad agire dell'attrice non sussiste atteso che l'eventuale declaratoria di nullità e/o annullamento della delibera assembleare con cui è stata disposta l'esclusione della società attrice non consentirebbe a quest'ultima il perseguimento del petitum mediato, ossia la reintegra allo scopo di eseguire i lavori dell'appalto, posto che tale possibilità risulta irrimediabilmente preclusa dalla scelta, operata nel giudizio n.1152/2021 R.G., di agire per la risoluzione contrattuale - con contestuale richiesta di risarcimento danni
- anziché per l'adempimento. Le ragioni che precedono inducono a ritenere irrilevante il richiamo alla natura costitutiva della sentenza che
3 definisce l'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., nella misura in cui la carenza di interesse nel presente giudizio non dipende dall'esito del giudizio n.1152/2021 R.G., bensì dalla mera proposizione della domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. formulata nell'altro giudizio e dagli effetti da essa rinvenienti. A tale ultimo riguardo va ribadito che, nel momento in cui ha chiesto in sede Pt_1
processuale la risoluzione dell'atto costitutivo, così dimostrando di non avere più interesse alla prestazione che, nel caso di specie, è rappresentata dall'esecuzione della sua parte di lavori nell'appalto stipulato con ANAS, non può poi dolersi della delibera con la quale è stata disposta la sua esclusione. La ridetta azione ha determinato sull'atto costitutivo dell'ATI gli stessi effetti del recesso posto che, chiesta in via giurisdizionale la risoluzione ex art.1453 c.c., la società attrice, da un lato, si è preclusa la possibilità di chiedere l'adempimento della prestazione e, dall'altro lato, ha impedito all'odierna convenuta costituita di adempiere la prestazione che la mandante riteneva inadempiuta, ossia consentirle di realizzare la propria quota parte di lavori. Sul punto deve evidenziarsi come, ai sensi e per gli effetti dell'articolo testé citato, la proposizione della domanda di risoluzione preclude, da un canto, alla parte inadempiente di adempiere e, dall'altro, alla parte non inadempiente di chiedere l'adempimento. Con la domanda di risoluzione, la parte adempiente manifesta, infatti, in maniera inequivoca di non avere più interesse alla prestazione.
Sulla scorta di quanto enucleato, appare evidente l'assenza dell'interesse ad agire atteso che l'eventuale nullità o annullabilità della delibera assembleare con cui è stata disposta l'esclusione dell'attrice dal raggruppamento temporaneo d'imprese non consentirebbe a
4 quest'ultima il perseguimento del petitum mediato, ossia la reintegra al fine di eseguire i lavori dell'appalto.
Ogni altra questione è assorbita.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento relativo ai procedimenti di valore indeterminabile a complessità media. In conformità a Cass. 30219/2023 sarà liquidata anche la fase istruttoria e di trattazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei Parte_1
confronti di e ogni contraria istanza o CP_1 CP_2
eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità della domanda attorea per carenza d'interesse; condanna al pagamento di favore di Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano Controparte_1
in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1287/2022, avente ad oggetto “impugnazione deliberazione R.T.I.”, riservata per la decisione all'udienza del 3.10.2024
TRA
(C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. BRUNO FRANCESCO (C.F. ) e l'Avv. C.F._1
GULFO NICOLA ) C.F._2
CONTRO
(C.F. ) con l'Avv. IORIO CP_1 P.IVA_2
ALESSANDRO (C.F. ) C.F._3
(C.F. ) - contumace CP_2 P.IVA_3
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da verbale in atti che qui deve ritenersi trascritto ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
La domanda attorea è inammissibile.
L'art. 100 c.p.c. stabilisce che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'interesse ad agire è condizione dell'azione che deve sussistere, accanto alla legittimazione ad agire, per l'accesso al giudizio di merito. La decisione sull'interesse riguarda la questione pregiudiziale della sussistenza in concreto del diritto di azione a prescindere dalla fondatezza della domanda, ovvero, in base ad una diversa definizione, sull'ammissibilità della concreta forma di tutela richiesta dall'attore.
L'interesse ad agire si identifica con lo stato di lesione del diritto che si fa valere in giudizio e deve essere personale, attuale, nonché giuridico e consistere nel risultato giuridicamente apprezzabile e utile che l'attore si propone di raggiungere con la richiesta di un certo provvedimento (cfr.
Cass. 15906/2002) di fronte ad una situazione oggettiva che il giudice è chiamato ad accertare in concreto (cfr. Cass. 30.7.2015, n. 16162).
L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., va scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all'indagine sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili e sul merito della controversia (Cass. n 3060/2002; Cass. n 10708/1993;
Cass. n 7319/1993) ed è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto, e tanto perché l'esistenza di un'utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass. n.
15084/2006; Cass. n. 971/2008).
Ciò premesso in termini esegetici, si osserva quanto segue.
2 Come emerge dalle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e, come confermato dalle deduzioni contenute nelle memorie redatte ex art. 183, c. 6, c.p.c. dalla società attrice, il petitum del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta di accertamento e declaratoria di nullità del deliberato assembleare che ha statuito l'esclusione dell'odierna attrice dal raggruppamento temporaneo d'imprese (petitum immediato) e tanto al dichiarato fine di ottenere la reintegra della medesima nel raggruppamento stesso (petitum mediato). Proprio argomentando dal petitum mediato, appare evidente che l'unico interesse che avrebbe l'attrice ad essere reintegrata sarebbe quello di eseguire la propria quota parte di lavori nell'esecuzione dell'appalto, tuttavia, è altrettanto evidente, che detto interesse risulta inequivocabilmente antitetico a quello posto a fondamento del giudizio rubricato al numero di Ruolo
Generale 1152/2021 del Tribunale di Matera, promosso sempre dalla medesima attrice, e volto ad ottenere la risoluzione ex art.1453 c.c. dell'atto costitutivo del Raggruppamento, dove, di contro, la stessa ha dimostrato di non avere più interesse alla prestazione, ossia Pt_1
all'esecuzione della sua parte di lavori nell'appalto.
A ben vedere, nel giudizio de quo l'interesse ad agire dell'attrice non sussiste atteso che l'eventuale declaratoria di nullità e/o annullamento della delibera assembleare con cui è stata disposta l'esclusione della società attrice non consentirebbe a quest'ultima il perseguimento del petitum mediato, ossia la reintegra allo scopo di eseguire i lavori dell'appalto, posto che tale possibilità risulta irrimediabilmente preclusa dalla scelta, operata nel giudizio n.1152/2021 R.G., di agire per la risoluzione contrattuale - con contestuale richiesta di risarcimento danni
- anziché per l'adempimento. Le ragioni che precedono inducono a ritenere irrilevante il richiamo alla natura costitutiva della sentenza che
3 definisce l'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., nella misura in cui la carenza di interesse nel presente giudizio non dipende dall'esito del giudizio n.1152/2021 R.G., bensì dalla mera proposizione della domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. formulata nell'altro giudizio e dagli effetti da essa rinvenienti. A tale ultimo riguardo va ribadito che, nel momento in cui ha chiesto in sede Pt_1
processuale la risoluzione dell'atto costitutivo, così dimostrando di non avere più interesse alla prestazione che, nel caso di specie, è rappresentata dall'esecuzione della sua parte di lavori nell'appalto stipulato con ANAS, non può poi dolersi della delibera con la quale è stata disposta la sua esclusione. La ridetta azione ha determinato sull'atto costitutivo dell'ATI gli stessi effetti del recesso posto che, chiesta in via giurisdizionale la risoluzione ex art.1453 c.c., la società attrice, da un lato, si è preclusa la possibilità di chiedere l'adempimento della prestazione e, dall'altro lato, ha impedito all'odierna convenuta costituita di adempiere la prestazione che la mandante riteneva inadempiuta, ossia consentirle di realizzare la propria quota parte di lavori. Sul punto deve evidenziarsi come, ai sensi e per gli effetti dell'articolo testé citato, la proposizione della domanda di risoluzione preclude, da un canto, alla parte inadempiente di adempiere e, dall'altro, alla parte non inadempiente di chiedere l'adempimento. Con la domanda di risoluzione, la parte adempiente manifesta, infatti, in maniera inequivoca di non avere più interesse alla prestazione.
Sulla scorta di quanto enucleato, appare evidente l'assenza dell'interesse ad agire atteso che l'eventuale nullità o annullabilità della delibera assembleare con cui è stata disposta l'esclusione dell'attrice dal raggruppamento temporaneo d'imprese non consentirebbe a
4 quest'ultima il perseguimento del petitum mediato, ossia la reintegra al fine di eseguire i lavori dell'appalto.
Ogni altra questione è assorbita.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento relativo ai procedimenti di valore indeterminabile a complessità media. In conformità a Cass. 30219/2023 sarà liquidata anche la fase istruttoria e di trattazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei Parte_1
confronti di e ogni contraria istanza o CP_1 CP_2
eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità della domanda attorea per carenza d'interesse; condanna al pagamento di favore di Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano Controparte_1
in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
5