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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 03.03.2025 nelle cause riunite iscritte ai numeri 18058/2022 e
25667/2024 del ruolo generale.
Alle ore 11.04, è presente per la l'Avv. Ernesto De Maria per delega dell'Avv. Luca CP_1
Migliore, il quale si riporta alle difese spiegate e ne chiede l'accoglimento. Si deve precisare che al presente giudizio è stato riunito altro, recante il numero di R.G. 25667/24, avente ad oggetto un'ingiunzione di pagamento notificata in relazione al verbale elevato ed oggetto del primo procedimento. L'ingiunzione è illegittima, in quanto il primo provvedimento era già oggetto di impugnazione e, per tale motivo, era stato sospeso dal Tribunale adito. Nonostante ciò,
l'ingiunzione veniva comunque notificata e la società ricorrente era costretta ad impugnarlo. Nel secondo giudizio rimaneva contumace. L'Avv. De Maria chiede che Controparte_2
l'On.le Tribunale adito accolga il primo ricorso, con condanna del l pagamento Controparte_3 delle spese di giustizia con attribuzione. Per quanto riguarda il secondo ricorso riunito al presente procedimento, si chiede l'accoglimento della domanda, con annullamento dell'ingiunzione e condanna di al pagamento delle spese di giustizia con attribuzione. Controparte_2
È altresì presente per il l'Avv. Ilaria Femiano la quale si riporta alla comparsa Controparte_3 di costituzione e risposta ed alla documentazione versata in atti. Impugna e contesta l'avverso dedotto e chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi. Con vittoria di spese, competenze ed oneri riflessi. I difensori discutono la causa. Al termine della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula.
Terminata la camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse
Forziati, esaminati gli atti delle cause riunite n. 18058/2022 e 25667/2024 di R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nelle cause civili promosse:
1) la n. di r.g. 18058/2022 con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, depositato in data
22.07.2022 da
codice fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 dott. , elettivamente domiciliata in via Generale Orsini n. 30, presso lo Parte_1 CP_2 studio dell'Avv. Luca Migliore, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
cod. fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la casa comunale, Palazzo San Giacomo in piazza CP_2
1 Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Femiano in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
2) la numero di r.g. 25667/2024 con “ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 ed art. 3 R.D. 649/190”, depositato in data 26.11.2024 e notificato in data 13.12.2024 da
codice fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 dott. , elettivamente domiciliata in via Generale Orsini n. 30, presso lo Parte_1 CP_2 studio dell'Avv. Luca Migliore, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
codice fiscale Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE - CONTUMACE
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Nella causa n. 18058/2022 la (di seguito, per comodità, ha chiesto Controparte_1 CP_1
l'annullamento dell'ingiunzione sindacale n. IS22960002273 del 15.06.2022 (notificata in data
24.06.2022), con cui, previo richiamo del verbale di accertamento n. VV19990011813, elevato in data 27.04.2018, il comune le ha ingiunto il pagamento di € 500,00 (oltre a € 13,00 CP_3 per spese), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione della “Ordinanza sindacale del 8 febbraio 2019, n. 153 (Locali di pertinenza privi di misure tecniche tali da evitare suoni e rumori percepibili all'esterno dopo le 24.00)”. Con il suddetto verbale, notificato unitamente all'ordinanza ingiunzione, la polizia municipale aveva contestato alla ricorrente la violazione della
“O.S. 153 del 08.02.2019 – sanz. amm. art. 7 bis comma 1 bis del D.lvo 267/2000 – art. 6 L.
689/1991”, in quanto “dopo le ore 24.00 ovvero alle ore 01.25 non attuava le misure tecniche necessarie tali da evitare che suoni e rumori fossero percepibili dall'esterno, in violazione al punto 3 dell'O.S. 430/2018 giusta proroga con O.S. n. 153 del 08.02.2019”.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto che: - il potere esercitato dal sindaco non era idoneamente delineato da norme di rango primario;
- l'ordinanza n. 153 del 08.02.2019 doveva essere disapplicata, in quanto il mero richiamo all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 non era sufficiente a circoscrivere l'esercizio del potere amministrativo entro limiti determinati;
- l'ordinanza sindacale n. 153 era richiamata “quale atto impositivo dell'ordine sanzionatorio”, ma in realtà nel verbale di accertamento si affermava che il fatto illecito era costituito dalla violazione del punto 3 dell'ordinanza sindacale n. 430/2018, con la conseguenza che la sanzione non era disciplinata dall'ordinanza sindacale richiamata nell'ordinanza ingiunzione, bensì da altro provvedimento amministrativo;
- pertanto, l'ordinanza ingiunzione era illegittima sia per violazione dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 sia “per l'erroneo richiamo al provvedimento amministrativo legittimante l'esercizio del potere sanzionatorio”; - il verbale di accertamento era viziato sotto il profilo della carenza di motivazione, in quanto l'illecito era stato contestato senza
2 alcuna misurazione strumentale dell'inquinamento acustico, ma in base ad una mera percezione soggettiva dei verbalizzanti;
- l'ordinanza ingiunzione era parimenti viziata dal punto di vista motivazionale, in quanto non aveva preso in considerazione la sua memoria difensiva, né il
Comune l'aveva convocata per esaminare, in contraddittorio, il suo ricorso amministrativo;
-
l'illecito amministrativo non era provato, non avendo i verbalizzanti proceduto alla misurazione del livello del suono e dunque a verificare il superamento della soglia massima di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. del 14.11.1997; - in ogni caso, aveva rispettato le prescrizioni contenute nei nullaosta di impatto acustico del 03.10.2011 e del 04.09.2018, avendo adottato tutte le misure necessarie ad evitare il superamento dei limiti sonori nell'ambiente esterno;
- aveva sempre riprodotto la musica all'interno del locale a porte e finestre chiuse;
- i verbalizzanti avevano trovato le porte aperte soltanto perché poco prima erano usciti dei clienti dal locale;
- il presunto fatto illecito non le era pertanto ascrivibile per carenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della legge n. 689/1981.
La ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in via subordinata, CP_1 ha chiesto la riduzione dell'importo della sanzione in ragione della scarsa gravità del fatto concreto.
Con decreto pronunciato fuori udienza il 14.10.2022, il precedente istruttore ha sospeso, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione.
Il si è costituito in data 22.03.2023, eccependo la nullità della notifica del Controparte_3 ricorso, in quanto inviato a un indirizzo p.e.c. non indicato nel REGINDE;
ha poi respinto la censura relativa alla violazione del principio di legalità, in quanto il potere normativo e sanzionatorio del sindaco trovava riconoscimento nell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del
2000 e nell'art. 9 della legge n. 447 del 1995, norme richiamate dall'ordinanza sindacale in base a cui era stata applicata la sanzione;
ha contestato la sussistenza di un obbligo di riscontrare gli scritti difensivi del destinatario della sanzione;
ha infine replicato che: - il verbale faceva piena prova fino a querela di falso di quanto accertato dalla Polizia municipale;
- la mancata misurazione acustica era irrilevante, posto che l'illecito consisteva nell'omessa adozione delle cautele necessarie ad evitare la percezione all'esterno dei rumori provenienti dall'esercizio commerciale. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Al termine della prima udienza di comparizione del 23.03.2023, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 26.02.2024, senza confermare la precedente sospensione.
§ 1.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio n. di r.g. 25667/2024, la ha impugnato CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20240002160040121433484, emessa ex regio decreto n. 639 del
1910 in data 27.10.2024 e notificata il 29.10.2024, con cui la Controparte_2 concessionaria per la riscossione del le aveva ingiunto il pagamento della Controparte_3 sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio n. di r.g.
18058/2022, oltre interessi e oneri di riscossione.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, che “l'intero procedimento di iscrizione a ruolo
3 dell'ingiunzione sindacale” era “nullo ed illegittimo”, in quanto l'ordinanza ingiunzione posta alla base del provvedimento impugnato era stata sospesa con provvedimento del Tribunale di Napoli del 14.10.2022. Inoltre, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità dipendenza e, nel merito, ha riproposto i motivi di opposizione già sollevati nel ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. IS22960002273 del 15.06.2022.
è rimasta contumace. Controparte_2
§ 1.2. All'udienza del 06.02.2025, le due cause sono state riunite, in quanto connesse dal punto di vista oggettivo.
*****
§ 2. In via preliminare, va respinto il motivo di opposizione con cui la ricorrente, invocando il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, ha eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 20240002160040121433484.
L'eccezione in esame è infondata in quanto il decreto con cui è stata sospesa, inaudita altera parte, l'ordinanza ingiunzione n. IS22960002273 del 15.06.2022 è divenuto inefficace, non essendo stato confermato dal precedente istruttore entro la prima udienza successiva alla sua emanazione, udienza celebratasi, in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 23.03.2023.
Pertanto, quando è stata emanata l'ingiunzione c.d. fiscale, l'ordinanza n. IS22960002273 aveva riacquistato la sua efficacia esecutiva. Sul punto è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, a mente del quale “la sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1 (ossia con l'ordinanza emessa a seguito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti).
§ 3. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso, in quanto il vizio rilevato dal è stato sanato con la sua costituzione in giudizio, che attesta il CP_3 raggiungimento dello scopo dell'atto, con conseguente applicazione dell'art. 156, comma 3,
c.p.c., richiamato, in materia di notificazioni, dall'art. 160 c.p.c..
§ 4. I motivi di opposizione, comuni ad entrambi i giudizi riuniti, possono essere trattati congiuntamente.
Sia il verbale di accertamento che l'ordinanza ingiunzione riconducono l'illecito contestato alla all'ordinanza sindacale n. 153 del 08.02.2019, la quale, nel prorogare l'ordinanza sindacale CP_1
n. 430/2018, ne ha riprodotto il contenuto, individuando le singole condotte sanzionate in via amministrativa. L'illecito contestato alla è quello previsto dal punto n. 3 dell'ordinanza n. CP_1
153, a mente del quale, in determinate aree del territorio comunale (puntualmente elencate nel provvedimento), è stabilito l'obbligo, per ogni esercizio commerciale, di “garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotati di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all'esterno dopo le ore 24:00, ferma restando la normativa vigente sull'impatto acustico”. Quanto alla sanzione, l'ordinanza dispone che i trasgressori alla violazione del punto
3) “siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, c. 1 bis, del D.lvo n. 267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.” (cfr. doc. 4 . CP_3
4 Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non vi è alcuna discrasia tra verbale di accertamento e ordinanza ingiunzione: entrambi gli atti individuano nell'ordinanza sindacale n. 153/2019 la fonte dell'obbligo violato dalla e della sanzione ad essa applicata. CP_1
Quanto al motivo concernente la violazione del principio di legalità, va osservato che l'ordinanza indica le norme aventi forza di legge in base alle quali è stata emanata, norme che conferiscono al sindaco il potere di intervenire in difesa della salute e della tranquillità e del riposo dei residenti. Si tratta, in particolare:
a) dell'art. 9 della legge n. 447 del 26/10/1995, secondo cui “qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”;
b) dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, a mente del quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
Orbene, il citato art. 9 consente di adottare misure di contenimento delle emissioni sonore o addirittura misure inibitorie di determinate attività, sicché, la previsione di un orario (ore 24.00) oltre il quale i pubblici esercizi devono evitare che suoni o rumori siano percepibili all'esterno è sicuramente una misura rientrante nell'alveo della suddetta norma primaria. Quanto all'art. 50, comma 5, del TUEL, la possibilità di intervenire sugli orari degli esercizi commerciali implica, in astratto, la possibilità di imporre la chiusura degli stessi alle ore 24.00. Pertanto, la soluzione adottata dal meno penalizzante per gli interessati, è sicuramente compresa nella CP_3 previsione normativa di rango primario.
In conclusione, il richiamo dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del d.lgs. n. 267 del 2000 riguarda soltanto la fonte della sanzione applicata, mentre il potere di fissare la condotta illecita affonda le sue radici nelle norme di rango primario in precedenza richiamate. Di qui l'infondatezza del motivo di opposizione.
§ 5. Anche il secondo motivo di censura è infondato.
La mancata valutazione delle deduzioni difensive dell'autore del presunto illecito non è motivo
5 di annullamento dell'ordinanza ingiunzione: secondo le Sezioni unite della Corte di
Cassazione,“i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., Sez. un., n. 1786 del 28/01/2010).
Anche la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta non si traduce in un motivo di nullità del provvedimento, “in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (cfr. Cass., sez. VI, n. 21146 del 07/08/2019, ma in tal senso era già intervenuta la sentenza delle Sezioni unite in precedenza citata).
Peraltro, la ricorrente non ha dimostrato di aver inviato le proprie deduzioni difensive al né di aver chiesto di essere sentita in sede di procedimento amministrativo. CP_3
§ 6. Parimenti infondato è il motivo di opposizione che fa leva sulla mancata misurazione delle emissioni sonore.
La violazione contestata alla DAAF non riguarda il superamento dei valori limite previsti per le emissioni sonore, bensì la diversa fattispecie consistente nella mancata adozione di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all'esterno dopo le ore 24:00. Nel verbale di accertamento si legge, infatti, che “dopo le ore 24.00 ovvero alle ore 01.25 non attuava le misure tecniche necessarie tali da evitare che suoni e rumori fossero percepibili dall'esterno, in violazione al punto 3 dell'o.s. 430/2018 giusta proroga con o.s. n. 153 del
08.02.19”. Di conseguenza, non assume alcuna rilevanza la mancata misurazione, da parte dei verbalizzanti, dell'entità delle emissioni acustiche, mentre la prova dell'illecito è data da quanto esposto nel verbale in atti, dotato dell'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici in ordine a quanto accertato in via diretta dagli agenti (cfr. art. 2700 cod. civ.).
§ 7. A fronte della valenza probatoria privilegiata del verbale, la prova testimoniale, chiesta dalla per dimostrare la propria assenza di colpa, non può essere ammessa. Con la detta CP_1 istanza istruttoria, l'attrice intendeva dimostrare che alcuni clienti, appena usciti, avevano lasciato la porta aperta del locale, consentendo in tal modo la propagazione della musica all'esterno. Tuttavia, per dimostrare di aver adottato gli accorgimenti necessari per evitare che i suoni e i rumori si propagassero all'esterno del locale e, quindi, per superare quanto attestato dalla Polizia municipale, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso il verbale di accertamento.
Ne consegue l'infondatezza del motivo che fa leva sull'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981.
6 § 8. Infine, non può essere accolta la domanda subordinata di riduzione della sanzione comminata, atteso che l'ordinanza prevede la sanzione fissa di € 500,00.
In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti.
Per il principio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, che si liquidano secondo i parametri enunciati dal CP_3 decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione fino ad euro 1.100,00) e della natura ed entità delle questioni trattate.
Nulla sulle spese per quanto riguarda la causa n. 25667/2024 di r.g., stante la contumacia della Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla avverso l'ordinanza di ingiunzione sindacale Controparte_1
n. IS22960002273 del 15.06.2022;
b) rigetta l'opposizione proposta dalla avverso l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
20240002160040121433484 del 27.10.2024;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 Controparte_3 liquidate in euro 400,00 per compenso del difensore (di cui € 100,00 per la fase di studio, €
100,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 03.03.2025
Il Giudice
7
25667/2024 del ruolo generale.
Alle ore 11.04, è presente per la l'Avv. Ernesto De Maria per delega dell'Avv. Luca CP_1
Migliore, il quale si riporta alle difese spiegate e ne chiede l'accoglimento. Si deve precisare che al presente giudizio è stato riunito altro, recante il numero di R.G. 25667/24, avente ad oggetto un'ingiunzione di pagamento notificata in relazione al verbale elevato ed oggetto del primo procedimento. L'ingiunzione è illegittima, in quanto il primo provvedimento era già oggetto di impugnazione e, per tale motivo, era stato sospeso dal Tribunale adito. Nonostante ciò,
l'ingiunzione veniva comunque notificata e la società ricorrente era costretta ad impugnarlo. Nel secondo giudizio rimaneva contumace. L'Avv. De Maria chiede che Controparte_2
l'On.le Tribunale adito accolga il primo ricorso, con condanna del l pagamento Controparte_3 delle spese di giustizia con attribuzione. Per quanto riguarda il secondo ricorso riunito al presente procedimento, si chiede l'accoglimento della domanda, con annullamento dell'ingiunzione e condanna di al pagamento delle spese di giustizia con attribuzione. Controparte_2
È altresì presente per il l'Avv. Ilaria Femiano la quale si riporta alla comparsa Controparte_3 di costituzione e risposta ed alla documentazione versata in atti. Impugna e contesta l'avverso dedotto e chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi. Con vittoria di spese, competenze ed oneri riflessi. I difensori discutono la causa. Al termine della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula.
Terminata la camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse
Forziati, esaminati gli atti delle cause riunite n. 18058/2022 e 25667/2024 di R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nelle cause civili promosse:
1) la n. di r.g. 18058/2022 con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, depositato in data
22.07.2022 da
codice fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 dott. , elettivamente domiciliata in via Generale Orsini n. 30, presso lo Parte_1 CP_2 studio dell'Avv. Luca Migliore, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
cod. fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la casa comunale, Palazzo San Giacomo in piazza CP_2
1 Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Femiano in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
2) la numero di r.g. 25667/2024 con “ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 ed art. 3 R.D. 649/190”, depositato in data 26.11.2024 e notificato in data 13.12.2024 da
codice fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 dott. , elettivamente domiciliata in via Generale Orsini n. 30, presso lo Parte_1 CP_2 studio dell'Avv. Luca Migliore, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
codice fiscale Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE - CONTUMACE
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Nella causa n. 18058/2022 la (di seguito, per comodità, ha chiesto Controparte_1 CP_1
l'annullamento dell'ingiunzione sindacale n. IS22960002273 del 15.06.2022 (notificata in data
24.06.2022), con cui, previo richiamo del verbale di accertamento n. VV19990011813, elevato in data 27.04.2018, il comune le ha ingiunto il pagamento di € 500,00 (oltre a € 13,00 CP_3 per spese), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione della “Ordinanza sindacale del 8 febbraio 2019, n. 153 (Locali di pertinenza privi di misure tecniche tali da evitare suoni e rumori percepibili all'esterno dopo le 24.00)”. Con il suddetto verbale, notificato unitamente all'ordinanza ingiunzione, la polizia municipale aveva contestato alla ricorrente la violazione della
“O.S. 153 del 08.02.2019 – sanz. amm. art. 7 bis comma 1 bis del D.lvo 267/2000 – art. 6 L.
689/1991”, in quanto “dopo le ore 24.00 ovvero alle ore 01.25 non attuava le misure tecniche necessarie tali da evitare che suoni e rumori fossero percepibili dall'esterno, in violazione al punto 3 dell'O.S. 430/2018 giusta proroga con O.S. n. 153 del 08.02.2019”.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto che: - il potere esercitato dal sindaco non era idoneamente delineato da norme di rango primario;
- l'ordinanza n. 153 del 08.02.2019 doveva essere disapplicata, in quanto il mero richiamo all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 non era sufficiente a circoscrivere l'esercizio del potere amministrativo entro limiti determinati;
- l'ordinanza sindacale n. 153 era richiamata “quale atto impositivo dell'ordine sanzionatorio”, ma in realtà nel verbale di accertamento si affermava che il fatto illecito era costituito dalla violazione del punto 3 dell'ordinanza sindacale n. 430/2018, con la conseguenza che la sanzione non era disciplinata dall'ordinanza sindacale richiamata nell'ordinanza ingiunzione, bensì da altro provvedimento amministrativo;
- pertanto, l'ordinanza ingiunzione era illegittima sia per violazione dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 sia “per l'erroneo richiamo al provvedimento amministrativo legittimante l'esercizio del potere sanzionatorio”; - il verbale di accertamento era viziato sotto il profilo della carenza di motivazione, in quanto l'illecito era stato contestato senza
2 alcuna misurazione strumentale dell'inquinamento acustico, ma in base ad una mera percezione soggettiva dei verbalizzanti;
- l'ordinanza ingiunzione era parimenti viziata dal punto di vista motivazionale, in quanto non aveva preso in considerazione la sua memoria difensiva, né il
Comune l'aveva convocata per esaminare, in contraddittorio, il suo ricorso amministrativo;
-
l'illecito amministrativo non era provato, non avendo i verbalizzanti proceduto alla misurazione del livello del suono e dunque a verificare il superamento della soglia massima di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. del 14.11.1997; - in ogni caso, aveva rispettato le prescrizioni contenute nei nullaosta di impatto acustico del 03.10.2011 e del 04.09.2018, avendo adottato tutte le misure necessarie ad evitare il superamento dei limiti sonori nell'ambiente esterno;
- aveva sempre riprodotto la musica all'interno del locale a porte e finestre chiuse;
- i verbalizzanti avevano trovato le porte aperte soltanto perché poco prima erano usciti dei clienti dal locale;
- il presunto fatto illecito non le era pertanto ascrivibile per carenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della legge n. 689/1981.
La ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in via subordinata, CP_1 ha chiesto la riduzione dell'importo della sanzione in ragione della scarsa gravità del fatto concreto.
Con decreto pronunciato fuori udienza il 14.10.2022, il precedente istruttore ha sospeso, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione.
Il si è costituito in data 22.03.2023, eccependo la nullità della notifica del Controparte_3 ricorso, in quanto inviato a un indirizzo p.e.c. non indicato nel REGINDE;
ha poi respinto la censura relativa alla violazione del principio di legalità, in quanto il potere normativo e sanzionatorio del sindaco trovava riconoscimento nell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del
2000 e nell'art. 9 della legge n. 447 del 1995, norme richiamate dall'ordinanza sindacale in base a cui era stata applicata la sanzione;
ha contestato la sussistenza di un obbligo di riscontrare gli scritti difensivi del destinatario della sanzione;
ha infine replicato che: - il verbale faceva piena prova fino a querela di falso di quanto accertato dalla Polizia municipale;
- la mancata misurazione acustica era irrilevante, posto che l'illecito consisteva nell'omessa adozione delle cautele necessarie ad evitare la percezione all'esterno dei rumori provenienti dall'esercizio commerciale. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Al termine della prima udienza di comparizione del 23.03.2023, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 26.02.2024, senza confermare la precedente sospensione.
§ 1.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio n. di r.g. 25667/2024, la ha impugnato CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20240002160040121433484, emessa ex regio decreto n. 639 del
1910 in data 27.10.2024 e notificata il 29.10.2024, con cui la Controparte_2 concessionaria per la riscossione del le aveva ingiunto il pagamento della Controparte_3 sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio n. di r.g.
18058/2022, oltre interessi e oneri di riscossione.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, che “l'intero procedimento di iscrizione a ruolo
3 dell'ingiunzione sindacale” era “nullo ed illegittimo”, in quanto l'ordinanza ingiunzione posta alla base del provvedimento impugnato era stata sospesa con provvedimento del Tribunale di Napoli del 14.10.2022. Inoltre, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità dipendenza e, nel merito, ha riproposto i motivi di opposizione già sollevati nel ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. IS22960002273 del 15.06.2022.
è rimasta contumace. Controparte_2
§ 1.2. All'udienza del 06.02.2025, le due cause sono state riunite, in quanto connesse dal punto di vista oggettivo.
*****
§ 2. In via preliminare, va respinto il motivo di opposizione con cui la ricorrente, invocando il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, ha eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 20240002160040121433484.
L'eccezione in esame è infondata in quanto il decreto con cui è stata sospesa, inaudita altera parte, l'ordinanza ingiunzione n. IS22960002273 del 15.06.2022 è divenuto inefficace, non essendo stato confermato dal precedente istruttore entro la prima udienza successiva alla sua emanazione, udienza celebratasi, in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 23.03.2023.
Pertanto, quando è stata emanata l'ingiunzione c.d. fiscale, l'ordinanza n. IS22960002273 aveva riacquistato la sua efficacia esecutiva. Sul punto è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, a mente del quale “la sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1 (ossia con l'ordinanza emessa a seguito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti).
§ 3. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso, in quanto il vizio rilevato dal è stato sanato con la sua costituzione in giudizio, che attesta il CP_3 raggiungimento dello scopo dell'atto, con conseguente applicazione dell'art. 156, comma 3,
c.p.c., richiamato, in materia di notificazioni, dall'art. 160 c.p.c..
§ 4. I motivi di opposizione, comuni ad entrambi i giudizi riuniti, possono essere trattati congiuntamente.
Sia il verbale di accertamento che l'ordinanza ingiunzione riconducono l'illecito contestato alla all'ordinanza sindacale n. 153 del 08.02.2019, la quale, nel prorogare l'ordinanza sindacale CP_1
n. 430/2018, ne ha riprodotto il contenuto, individuando le singole condotte sanzionate in via amministrativa. L'illecito contestato alla è quello previsto dal punto n. 3 dell'ordinanza n. CP_1
153, a mente del quale, in determinate aree del territorio comunale (puntualmente elencate nel provvedimento), è stabilito l'obbligo, per ogni esercizio commerciale, di “garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotati di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all'esterno dopo le ore 24:00, ferma restando la normativa vigente sull'impatto acustico”. Quanto alla sanzione, l'ordinanza dispone che i trasgressori alla violazione del punto
3) “siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, c. 1 bis, del D.lvo n. 267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.” (cfr. doc. 4 . CP_3
4 Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non vi è alcuna discrasia tra verbale di accertamento e ordinanza ingiunzione: entrambi gli atti individuano nell'ordinanza sindacale n. 153/2019 la fonte dell'obbligo violato dalla e della sanzione ad essa applicata. CP_1
Quanto al motivo concernente la violazione del principio di legalità, va osservato che l'ordinanza indica le norme aventi forza di legge in base alle quali è stata emanata, norme che conferiscono al sindaco il potere di intervenire in difesa della salute e della tranquillità e del riposo dei residenti. Si tratta, in particolare:
a) dell'art. 9 della legge n. 447 del 26/10/1995, secondo cui “qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”;
b) dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, a mente del quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
Orbene, il citato art. 9 consente di adottare misure di contenimento delle emissioni sonore o addirittura misure inibitorie di determinate attività, sicché, la previsione di un orario (ore 24.00) oltre il quale i pubblici esercizi devono evitare che suoni o rumori siano percepibili all'esterno è sicuramente una misura rientrante nell'alveo della suddetta norma primaria. Quanto all'art. 50, comma 5, del TUEL, la possibilità di intervenire sugli orari degli esercizi commerciali implica, in astratto, la possibilità di imporre la chiusura degli stessi alle ore 24.00. Pertanto, la soluzione adottata dal meno penalizzante per gli interessati, è sicuramente compresa nella CP_3 previsione normativa di rango primario.
In conclusione, il richiamo dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del d.lgs. n. 267 del 2000 riguarda soltanto la fonte della sanzione applicata, mentre il potere di fissare la condotta illecita affonda le sue radici nelle norme di rango primario in precedenza richiamate. Di qui l'infondatezza del motivo di opposizione.
§ 5. Anche il secondo motivo di censura è infondato.
La mancata valutazione delle deduzioni difensive dell'autore del presunto illecito non è motivo
5 di annullamento dell'ordinanza ingiunzione: secondo le Sezioni unite della Corte di
Cassazione,“i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., Sez. un., n. 1786 del 28/01/2010).
Anche la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta non si traduce in un motivo di nullità del provvedimento, “in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (cfr. Cass., sez. VI, n. 21146 del 07/08/2019, ma in tal senso era già intervenuta la sentenza delle Sezioni unite in precedenza citata).
Peraltro, la ricorrente non ha dimostrato di aver inviato le proprie deduzioni difensive al né di aver chiesto di essere sentita in sede di procedimento amministrativo. CP_3
§ 6. Parimenti infondato è il motivo di opposizione che fa leva sulla mancata misurazione delle emissioni sonore.
La violazione contestata alla DAAF non riguarda il superamento dei valori limite previsti per le emissioni sonore, bensì la diversa fattispecie consistente nella mancata adozione di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all'esterno dopo le ore 24:00. Nel verbale di accertamento si legge, infatti, che “dopo le ore 24.00 ovvero alle ore 01.25 non attuava le misure tecniche necessarie tali da evitare che suoni e rumori fossero percepibili dall'esterno, in violazione al punto 3 dell'o.s. 430/2018 giusta proroga con o.s. n. 153 del
08.02.19”. Di conseguenza, non assume alcuna rilevanza la mancata misurazione, da parte dei verbalizzanti, dell'entità delle emissioni acustiche, mentre la prova dell'illecito è data da quanto esposto nel verbale in atti, dotato dell'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici in ordine a quanto accertato in via diretta dagli agenti (cfr. art. 2700 cod. civ.).
§ 7. A fronte della valenza probatoria privilegiata del verbale, la prova testimoniale, chiesta dalla per dimostrare la propria assenza di colpa, non può essere ammessa. Con la detta CP_1 istanza istruttoria, l'attrice intendeva dimostrare che alcuni clienti, appena usciti, avevano lasciato la porta aperta del locale, consentendo in tal modo la propagazione della musica all'esterno. Tuttavia, per dimostrare di aver adottato gli accorgimenti necessari per evitare che i suoni e i rumori si propagassero all'esterno del locale e, quindi, per superare quanto attestato dalla Polizia municipale, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso il verbale di accertamento.
Ne consegue l'infondatezza del motivo che fa leva sull'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981.
6 § 8. Infine, non può essere accolta la domanda subordinata di riduzione della sanzione comminata, atteso che l'ordinanza prevede la sanzione fissa di € 500,00.
In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti.
Per il principio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, che si liquidano secondo i parametri enunciati dal CP_3 decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione fino ad euro 1.100,00) e della natura ed entità delle questioni trattate.
Nulla sulle spese per quanto riguarda la causa n. 25667/2024 di r.g., stante la contumacia della Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla avverso l'ordinanza di ingiunzione sindacale Controparte_1
n. IS22960002273 del 15.06.2022;
b) rigetta l'opposizione proposta dalla avverso l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
20240002160040121433484 del 27.10.2024;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 Controparte_3 liquidate in euro 400,00 per compenso del difensore (di cui € 100,00 per la fase di studio, €
100,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 03.03.2025
Il Giudice
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