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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/09/2025, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1943/2025 RG VG promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Francesca Di Pasqua, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Di Pasqua presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta di divorzio. 1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025, con cui le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.04.2025, i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa n. 428/2017 emesso dal Tribunale di
Catania il 08.06.2017, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in San Giovanni La Punta, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati i figli e Per_1 Per_2
oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa del 08.06.2017 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno confermato le condizioni stabilite in sede di separazione “salvo per quanto concerne la casa familiare in quanto le parti concordano che la stessa verrà abitata esclusivamente dal sig. , tenuto conto che lo stesso è l'unico Parte_1
coniuge a corrispondere i ratei del mutuo”.
Va poi precisato che l'accordo omologato in sede di separazione ha esclusivamente ad oggetto rapporti economici dei coniugi, per cui, trattandosi di materia disponibile, il Collegio non può che prendere atto delle pattuizioni economiche intervenute, dovendosi ritenere che le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti al fine di regolare i loro reciproci rapporti.
Atteso l'espresso richiamo alle condizioni di separazione, solo per completezza queste ultime 2 vengono di seguito integralmente trascritte, ferma restando la nuova sopravvenuta pattuizione - sopra riportata - in ordine al godimento esclusivo della casa familiare da parte del (in Pt_1
quanto unico coniuge adempiente all'obbligo di rimborso dei ratei del relativo mutuo).
“a) I coniugi vivranno separati liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno;
b)l'immobile sito in San Giovanni La Punta via Fò 72/b in comproprietà tra i coniugi destinato a casa familiare ove oggi entrambi risiedono, gli stessi concordano e si impegnano e obbligano a metterlo in vendita a decorrere da mesi‚ trè dalla data di sottoscrizione del presente atto, a mezzo pubblicità e inserti privati che cureranno personalmente, per la somma compresa tra euro
250.000,00/230.000,00, essi ove lo riterranno opportuno e conveniente se dovesse profilarsi una proposta‚ inferiore, concordano di poter ridurre l'importo oggi stimato e che decorso un anno senza venderlo privatamente si impegnano e obbligano a dare congiunto incarico ad un agencia immobiliare per il prezzo di vendita.
c) I coniugi concordano che con decorrenza da Ottobre 2016, sino alla data della vendita dell'immobile de quo, le rate mensili del mutuo ipotecario gravante sullo stesso( Registrato a
Catania il 05.11.09 al nr 24246 serie IT Notaio di S.Lio acceso con la Banca Persona_3
filiale 8 di Catania) verranno sostenute integralmente dal Sig Controparte_1 Pt_1
che si impegna ed obbliga ad anticipare, quindi, anche la quota parte della moglie di dette rate oltre a quelle inerenti il finanziamento acceso con la AGOS DUCATO spa per esigenze familiari.
La Sig.ra dal canto suo, riconosce che ciò non avviene a titolo di liberalità del , Pt_2 Pt_1
ma a titolo di mera anticipazione pertanto la stessa si impegna e obbliga a restituirgli tutte le somme in questione maturande;
d) i coniugi concordano che prima di dividere tra loro la somma ricavata dalla vendita dell'immobile in questione, da questa verrà decurtata sia la somma occorrenda per l'estinzione del mutuo ipotecario di cui sopra;
sia la somma occorrenda per l'estinzione del finanziamento Con acceso con la AG ducato per le predette esigenze familiari e per la chiusura della cartaattiva
Visa ad esso collegata, che le somme relative alle quote delle rate mensili di mutuo e di finanziamento anticipate da Ottobre 2016 dal per conto della oltre qualsivoglia Pt_1 Pt_2
a maturanda diversa somma e le spese per la separazione legale.; in esito alla vendita dell'immobile e a tutte dette operazioni i coniugi concordano, si impegnano e obbligano a chiudere
3 estinguere la CartaAttiva Visa collegata al finanziamento AG AT spa e l'attuale c/c cointestato tra i coniugi nr 9112191 presso la banca Filiale 8 di Catania;
in Controparte_1
quest'ultimo concordano che continueranno a confluire gli stipendi di entrambi per consentire la gestione comune della casa, ma i coniugi concordano sin d'ora che tutte le somme relative a tredicesima, quattordicesima e premi produzione che ivi confluiranno nei mesi di aprile-agosto e dicembre di ogni anno a seguire la presente sottoscrizione, saranno per l'intero prelevate, trasferite e godute esclusivamente dal senza che su dette somme l'altro coniuge richieda Pt_1
alcuna suddivisione o godimento, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Anche la farà in cotal maniera con sua tredicesima e quattordicesima solo se farà confluire Pt_2
regolarmente gli stipendi mensili nell'arco del tempo occorrendi sino alla vendita nell'uguale o maggior somma di euro 800,00 mensili annui;
e) i coniugi concordano che a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso continueranno a coabitare nell'immobile in questione, nel reciproco rispetto e nella reciproca libertà dai doveri coniugali, riconoscendosi e garantendosi uguali diritti nell'uso e nelle obbligazioni ed oneri relativi all'immobile sino alla vendita, liberi comunque, uno dei due di decidere di trasferirsi altrove anche anticipatamente rispetto a detto evento (consegnando all'altro le relative chiavi) e/o liberi, uno dei due, di proporre all'altro l'acquisto della relativa quota di comproprietà, ferme restando le condizioni e obbligazioni reciprocamente assunte e concordate di cui sopra.
f) I coniugi concordano di dividere tra loro i più importanti beni mobili comuni come segue:
-) alla Sig.ra spetterà esclusivamente il DIVANO del Salone e l'Auto Nissan Pixo targata Pt_2
DZ467WF a lei intestata
-) al Sig. la parete attrezzata del soggiorno completa di televisione e dolby Parte_1
surround e in via esclusiva l'automobile Fiat Stilo targata CN5737JP a lui intestata;
fermo restando l'uso ai figlioli delle altre due automobili intestate al de quali SMART- targata Pt_1
EM858GT al figlio e FIAT grande punto- Targata DB1391C al figlio che Per_2 Per_1
continueranno a provvedere autonomamente alle spese di gestione e uso delle stesse.
g) I coniugi essendo economicamente indipendenti dichiarano che nulla hanno e avranno a pretendere l'uno dall'altro ritenendo tra loro esecutive le condizioni concordate con decorrenza
4 dalla loro sottoscrizione del presente ricorso”.
Tali accordi - con la precisazione di cui sopra - vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Giovanni
La Punta il 07.06.1990 tra e , trascritto nel Registro degli Atti Parte_1 Parte_2
di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di San Giovanni La Punta al n. 13, parte II, serie A, anno 1990, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni La Punta di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
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