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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2687/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2687/2023 R.G. promosso da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Ferrara, Corso ELla Giovecca n. 81, presso lo studio ELl'Avv. Laura Chiarabelli, EL Foro di IN (c.f.
; PEC: fax 011.43.46.038) che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta ELega allegata al deposito telematico EL ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di nato in [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._3
in DE – frazione Scortichino – (FE), Via Provinciale n. 95/A, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Barbara Lepore (C.F.: ) EL Foro di Ferrara, in forza di procura speciale rilasciata C.F._4
con separato atto a far parte integrante ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta tramite deposito nel fascicolo telematico ai sensi ELl'art. 83, comma 3 e art. 10 DPR 123/2001, con elezione di domicilio presso lo studio EL procuratore, Via Borgo dei Leoni m. 16 Ferrara, il quale procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0532/215532 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
RESISTENTE con l'intervento EL Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione EL regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 Le conclusioni di parte ricorrente: “Insiste per l'accoglimento ELle istanze istruttorie formulate e nel rigetto ELle istanze istruttorie avanzate da controparte formula le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, • affidare in via esclusiva il figlio minore alla Persona_1 madre, disponendo che il minore abbia residenza anagrafica e dimora prevalente presso di lei;
• disporre la prosecuzione ELla presa in carico EL nucleo da parte EL Servizio sociale;
• disporre la prosecuzione ELla presa in carico EL nucleo da parte EL Servizio di NPI/Psicologia ELl'età evolutiva;
• disporre che gli incontri padre-figlio continuino a svolgersi in luogo neutro e alla presenza di personale educativo;
• disporre che il signor versi alla signora un contributo al mantenimento EL figlio CP_1 Pt_1
minore ELl'importo di euro 200,00 mensili, nel caso in cui la signora continui a percepire per Pt_1 intero l'AUU erogato in favore EL figlio minore, con aumento ELl'assegno ad euro 300,00 mensili nel caso in cui il padre richieda l'erogazione a sé EL 50% ELl'AUU, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% (cinquanta per cento) ELle spese extra come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Ferrara. Con vittoria di onorari
e spese di giudizio”.
Le conclusioni di parte resistente: “Insiste per l'ammissione ELle istanze istruttorie ivi formulate e nell'opposizione ai mezzi istruttori avversari, e precisa le conclusioni in conformità a quelle contenute nella memoria ex art. 473 bis 17, 2° comma, c.p.c. depositata in data 30.10.2024. 1) Disporre
l'affidamento EL figlio minore a entrambi i genitori, i quali si dovranno impegnare a collaborare Per_1
tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse EL figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi, tenendo altresì conto ELle capacità, ELle inclinazioni naturali
e ELle aspirazioni EL minore. Il figlio minore dimorerà stabilmente presso il domicilio materno Per_1
e ivi prenderà la residenza anagrafica. 2) Stabilire adeguate modalità di visita tra il padre e il figlio minore tenendo certamente in considerazione l'età ELlo stesso ma garantendo al genitore non collocatario una presenza costante nella vita di , prevedendo, in via provvisoria, una Per_1
calendarizzazione degli incontri per il tramite dei Sevizi Sociali competenti per territorio e, in via definitiva, una calendarizzazione ELle visite che rispecchi il diritto EL minore a una frequentazione continuativa con il padre e che sia compatibile con il luogo di dimora di e con le esigenze Per_1
lavorative EL Sig. 3) Disporre che il Sig. ersi alla Sig.ra entro il giorno CP_1 CP_1 Pt_1
05 di ciascun mese e a mezzo di bonifico bancario, la somma di € 150,00 per il mantenimento ordinario EL figlio , ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa. Per_1
pagina 2 di 9 L'importo sopra indicato o giudizialmente quantificato verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat. 4) Stabilire che il Sig. concorra in ragione EL 50% alle spese da sostenersi CP_1
nell'interesse EL figlio secondo le tipologie e le modalità previste nel Protocollo per le Spese
Straordinarie attualmente in uso presso il Tribunale di Ferrara e che qui integralmente si richiama”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 6 dicembre 2023, Parte_1 chiedeva l'affidamento esclusivo cosiddetto rafforzato EL figlio minore , nato il 27 settembre Per_1
2022 dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio fra le parti, motivando la richiesta in ragione dei comportamenti offensivi e sprezzanti che il resistente, era solito assumere nei Controparte_1
propri confronti, sfociati anche in aggressioni verbali e in atti di danneggiamento, nonché ELla sua incapacità di accudire adeguatamente il figlio.
Spiegava la ricorrente che la denuncia dalla medesima sporta nei confronti ELl'ex compagno per i gravi episodi di violenza e minaccia verificatisi il giorno EL Battesimo EL Bambino aveva determinato l'instaurazione EL procedimento penale n. 3003/23 R.G.N.R. nell'ambito EL quale il resistente veniva indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.
Proseguiva dando atto che nel luglio 2023 si era allontanato dalla casa familiare, Controparte_1
portando con sé il figlio primogenito , avuto da una precedente relazione;
che da allora il Per_2
aveva iniziato a versarle la somma di 150,00 euro mensili a titolo di contributo al CP_1
mantenimento EL minore che frequentava sporadicamente e comunque in luoghi aperti al Per_1
pubblico e in presenza ELla madre;
che la casa familiare, in comproprietà fra le parti (con mutuo pari ad euro 555,05 mensili), si era rivelata inidonea ad ospitare madre e figlio, non avendo il padre provveduto a completare i lavori di ristrutturazione che, al momento ELl'acquisto ELl'immobile, lo stesso si era impegnato a realizzare;
che, non potendosi permettere di prendere un'abitazione alternativa in locazione, ella aveva chiesto ospitalità alla propria famiglia a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona.
Concludeva chiedendo di essere autorizzata a trasferire la residenza propria e EL figlio presso i genitori,
o, in subordine, l'assegnazione ELla casa familiare nella quale fare rientro solo alla conclusione dei lavori di ristrutturazione;
la prosecuzione ELla presa in carico EL nucleo da parte EL Servizio Sociale al quale la stessa ricorrente si era rivolta per ricevere ausilio;
la presa in carico EL nucleo da parte EL Servizio di
NPI/Psicologia ELl'età evolutiva, per la valutazione ELle capacità genitoriali EL padre;
incontri protetti fra padre e figlio, in luogo neutro alla presenza di personale educativo;
un contributo paterno al pagina 3 di 9 mantenimento EL minore di € 400,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% ELle spese extra come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Ferrara;
da ultimo, l'integrale liquidazione a suo favore ELl'Assegno Unico
Universale. Vinte le spese di lite. si costituiva in giudizio opponendosi fermamente alla domanda di affidamento Controparte_1
esclusivo EL figlio alla madre e contestando le accuse a proprio carico. Il resistente, in particolare, offriva una differente ricostruzione degli accadimenti familiari, anche al fine di ridimensionare l'immagine di uomo abusante e maltrattante attribuitagli in ricorso. Spiegava che la vita di coppia, inizialmente serena, contraddistinta da litigi EL tutto fisiologici, si era incrinata nel giugno 2022 quando la madre ELla ricorrente si era trasferita a vivere presso l'abitazione familiare, compromettendo in modo irrimediabile l'equilibrio ELla coppia stessa in ragione EL suo atteggiamento invadente e ELla priorità assoluta riconosciutale dalla figlia, tanto da rendere la presenza EL compagno dapprima fastidiosa e poi insopportabile. I litigi di coppia aumentavano, secondo il resistente, anche a causa ELla tendenza al comando e al controllo che la ex compagna esercitava sulla gestione economica ELla famiglia e sull'accudimento EL figlio minore, che non poteva essere toccato da nessuno, salvo che dalla madre e dalla nonna.
Rappresentava il resistente che la propria esclusione dalla vita di era divenuta totale e che, Per_1
contestualmente, anche la presenza EL figlio primogenito era divenuta un elemento di disturbo Per_2
nella quotidianità ELla triade mamma-figlio-nonna. Di conseguenza i litigi erano divenuti abituali, anche se mai trascesi in aggressioni fisiche e/o verbali, e comunque gestiti in una condizione di estrema parità
e reciprocità di offese.
Asserendo l'opera di ELegittimazione EL ruolo paterno operata dalla ex compagna ed evidenziando di essere un padre responsabile, tanto da essere stato destinatario EL collocamento EL figlio di primo letto giusta decreto EL Tribunale di Ferrara EL 22 maggio 2022, il resistente chiedeva disporsi il Per_2
regime di affidamento condiviso EL minore, con collocazione prevalente presso la madre prestandole il proprio consenso al suo trasferimento col bambino in Valeggio sul Mincio in caso di rinuncia alla permanenza in DE presso la casa familiare;
non si opponeva alla richiesta di intervento dei S.S. per la regolamentazione dei propri incontri col figlio , purché in via provvisoria, e la ripresa ELla Per_1
relazione tra fratelli;
chiedeva, infine, di poter contribuire al mantenimento EL figlio con l'importo mensile di 150,00 euro oltre al 50% ELle spese straordinarie stante la parità reddituale fra le parti ed essendo già gravato dal mantenimento diretto EL primogenito Per_2
Intervenuto il P.M., all'esito ELl'udienza in data 14/02/2024, sentite personalmente le parti, il giudice ELegato, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. resa in pari data, affidava il minore ad entrambi i genitori,
pagina 4 di 9 poneva a carico EL padre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di 200,00 euro oltre al 50% ELle spese straordinarie, incaricava il S.S. di Valeggio sul Mincio, competente per territorio data la collocazione EL bambino, di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità paterna per consentire al resistente di recuperare il proprio rapporto col minore, organizzando incontri protetti padre-figlio (taluni anche alla presenza di al fine di preservare il rapporto tra fratelli) con Per_2
cadenza almeno una volta a settimana in giorni ed orari compatibili con i turni di lavoro EL CP_1
tenuto conto ELla distanza geografica.
Attesi i tempi di deposito ELle relazioni di aggiornamento richieste al S.S. al termine di un congruo periodo di osservazione e di valutazione sia degli incontri protetti che EL percorso di sostegno alla paternità, il giudice ELegato, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnati termini alle parti per lo scambio di comparse conclusionali, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, riservandosi di riferire al Collegio.
***
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento ELla richiesta di affidamento esclusivo EL minore alla madre.
Non sono, infatti, emerse criticità genitoriali nella figura paterna tali da imporre una deroga al regime ordinario.
La ricostruzione ELla vicenda familiare operata in comparsa e ELle dinamiche di coppia che in tesi di parte convenuta hanno portato alla crisi separativa fra le parti non solo è apparsa complessivamente più convincente, ma ha pare aver trovato anche riscontro, da un lato, nella pronuncia di assoluzione EL dalle accuse sollevate a suo carico dalla ex compagna (cfr. sentenza di assoluzione perché il CP_1 fatto non sussiste di cui al documento 5 di parte convenuta), dall'altro, nelle relazioni trasmesse dal S.S. di Valeggio sul Mincio che nel riferire in merito all'andamento degli incontri protetti fra padre e figlio non solo non ha mai sollevato alcuna criticità e/o perplessità sull'adeguatezza genitoriale EL predetto, ma ha anzi messo in luce: - il rapporto autenticamente affettivo che legale la diade padre figlio, malgrado la distanza che li separa e quindi la possibilità per loro di costruire una relazione abituale basata sulla quotidianità; - che , in occasione degli incontri col padre, si è sempre mostrato sereno nel giocare Per_1
con lui, senza mai mostrare segni di disagio o il bisogno di cercare la madre;
- che durante gli incontri protetti gli operatori non hanno mai riscontrato nel minore gli elementi di malessere e di regressione rappresentati dalla madre;
che la madre non facilita il minore nel momento EL distacco da lei e non favorisce una relazione più autonoma EL padre con il bambino;
che il S.S., organizzato un incontro congiunto dei genitori allo scopo di migliorarne dialogo e comunicazione, recepiva il diniego ELla motivato da timore e scarsa fiducia nel cambiamento ELl'ex compagno;
- che nell'ultimo Pt_1
pagina 5 di 9 periodo l'educatrice alla luce ELl'evoluzione positiva degli incontri ha lasciato in autonomia padre e figlio all'interno ELla stanza di Spazio Neutro notando che la diade ha continuato ad interagire in modo spontaneo e si è organizzata autonomamente senza la necessità ELl'intervento ELl'operatrice; - che durante le visite avvengono scambi affettivi fra padre e figlio, attraverso baci e abbracci su iniziativa ELlo stesso - che il bambino si rivolge a lui chiamandolo papà e riferendosi a lui quando è CP_1
necessario.
In sostanza il bambino riconosce la figura paterna, con la quale si relazione in modo spontaneo e fiducioso, riuscendo a rimanere con il padre per un tempo molto più prolungato rispetto ai primi incontri.
Riesce a staccarsi dalla madre senza mostrare agitazione o turbamento.
Nel riferito contesto il resistente appare un padre adeguato ad esercitare, al pari ELla madre, il proprio ruolo genitoriale.
Egli si è mostrato, non solo sinceramente legato dal punto di vista affettivo a , ma anche Per_1
responsabile nel rispettarne tempi e necessità; si è sempre recato agli incontri protetti, nonostante la lontananza, percorrendo lunghi tragitti per vedere il minore e poter stare con lui;
ha acconsentito al suo trasferimento con la madre in Valeggio, per permettere alla ex compagna di ritrovare una serenità e stabilità, anche economica, di vita che andassero a tutto vantaggio EL bambino;
dall'accusa penale a suo carico è stato pienamente assolto per insussistenza EL fatto (cfr. doc. 5 di parte resistente); le relazioni EL S.S. trasmesse in atti hanno sempre evidenziato l'adeguatezza EL resistente nel porsi verso e Per_1 le reazioni positive di quest'ultimo alla presenza paterna;
si condivide la riflessione ELla relativa difesa secondo cui ha “sinora affrontato il, sicuramente pesante, percorso degli incontri protetti con CP_1
serietà e impegno, dando prova di essere motivato a partecipare in modo fattivo alla crescita EL figlio e, precipuamente, di averne le capacità”.
Deve quindi disporsi l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_1
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi ELl'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza EL figlio presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo e reale apporto Per_1
congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, in particolare con il fratello maggiore con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di Per_2
pagina 6 di 9 astenersi nel modo più assoluto, in presenza EL minore, da considerazioni negative sulla figura ELl'uno ovvero ELl'altro genitore, anche in relazione alle cause EL fallimento ELla relazione fra le parti.
Il minore continuerà ad avere residenza privilegiata e sarà collocato prevalentemente presso la madre.
L'esito positivo degli incontri protetti cui il ha sempre partecipato con serietà e costanza per CP_1
oltre un anno giustifica, nel pieno interesse EL minore a godere di una relazione positiva e continuativa, ma anche libera ed autonoma, col padre, una regolamentazione ELle visite libera, senza più il supporto ed il controllo EL S.S. potrà vedere e stare con una volta alla settimana, recandosi da lui a Valeggio sul CP_1 Per_1
Mincio il sabato o la domenica dalle 10 alle 18. Questa regolamentazione consentirà non solo a padre e figlio, ma anche ai due fratelli, e di costruire nel tempo e rafforzare il loro legame. Per_1 Per_2
CP_ Deve quindi revocarsi il mandato conferito al con ordinanza in data 14/02/2024.
***
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, tenuto conto che ciascun genitore, ai sensi ELl'art. 337 ter 4° comma c.c. contribuisce in misura proporzionale ai rispettivi redditi che, nel caso di specie, sono sostanzialmente equipollenti (cfr. dichiarazione redditi prodotte in atti); tenuto conto anche: a) ELl'età di che oggi ha due anni e mezzo e ELle relative esigenze;
b) dei tempi di permanenza Per_1
presso ciascun genitore, come sopra individuati, perciò nettamente prevalenti con la madre;
c) che l'AUU pari a circa 220,00 euro è percepito integralmente dalla madre;
d) che il padre, per poter vedere il minore, sostiene e sosterrà non trascurabili spese di viaggio e costi per la sua permanenza in Valeggio una volta a settimana;
si ritiene equo confermare a carico EL padre un contributo mensile di 200,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% ELle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d)
pagina 7 di 9 gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico EL genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno EL mese.
Il rimborso ELla quota ELle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento ELla relativa documentazione da parte ELl'obbligato.
***
L'esito complessivo EL giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione ELle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso EL minore (nato a [...] il [...]) Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi ELl'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta ELla residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni ELla minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi ELl'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento EL danno eventualmente verificatosi a carico ELl'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone la revoca EL mandato conferito al S.S. territorialmente competente con ordinanza in data 14/02/2024.
pagina 8 di 9 3) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé in forma libera con le modalità di cui Per_1
in parte narrativa.
4) Detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, conferma a carico EL padre l'obbligo di contribuire al mantenimento EL figlio , versando alla madre la somma Per_1 mensile di € 200,00, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento EL 50% ELle spese straordinarie sopra individuate.
5) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
6) Compensa integralmente fra le parti le spese EL presente procedimento.
Si comunichi alle parti e al S.S. territorialmente competente.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio ELla Sezione Unica Civile, in data 19 marzo 2025.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2687/2023 R.G. promosso da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Ferrara, Corso ELla Giovecca n. 81, presso lo studio ELl'Avv. Laura Chiarabelli, EL Foro di IN (c.f.
; PEC: fax 011.43.46.038) che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta ELega allegata al deposito telematico EL ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di nato in [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._3
in DE – frazione Scortichino – (FE), Via Provinciale n. 95/A, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Barbara Lepore (C.F.: ) EL Foro di Ferrara, in forza di procura speciale rilasciata C.F._4
con separato atto a far parte integrante ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta tramite deposito nel fascicolo telematico ai sensi ELl'art. 83, comma 3 e art. 10 DPR 123/2001, con elezione di domicilio presso lo studio EL procuratore, Via Borgo dei Leoni m. 16 Ferrara, il quale procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0532/215532 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
RESISTENTE con l'intervento EL Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione EL regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 Le conclusioni di parte ricorrente: “Insiste per l'accoglimento ELle istanze istruttorie formulate e nel rigetto ELle istanze istruttorie avanzate da controparte formula le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, • affidare in via esclusiva il figlio minore alla Persona_1 madre, disponendo che il minore abbia residenza anagrafica e dimora prevalente presso di lei;
• disporre la prosecuzione ELla presa in carico EL nucleo da parte EL Servizio sociale;
• disporre la prosecuzione ELla presa in carico EL nucleo da parte EL Servizio di NPI/Psicologia ELl'età evolutiva;
• disporre che gli incontri padre-figlio continuino a svolgersi in luogo neutro e alla presenza di personale educativo;
• disporre che il signor versi alla signora un contributo al mantenimento EL figlio CP_1 Pt_1
minore ELl'importo di euro 200,00 mensili, nel caso in cui la signora continui a percepire per Pt_1 intero l'AUU erogato in favore EL figlio minore, con aumento ELl'assegno ad euro 300,00 mensili nel caso in cui il padre richieda l'erogazione a sé EL 50% ELl'AUU, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% (cinquanta per cento) ELle spese extra come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Ferrara. Con vittoria di onorari
e spese di giudizio”.
Le conclusioni di parte resistente: “Insiste per l'ammissione ELle istanze istruttorie ivi formulate e nell'opposizione ai mezzi istruttori avversari, e precisa le conclusioni in conformità a quelle contenute nella memoria ex art. 473 bis 17, 2° comma, c.p.c. depositata in data 30.10.2024. 1) Disporre
l'affidamento EL figlio minore a entrambi i genitori, i quali si dovranno impegnare a collaborare Per_1
tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse EL figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi, tenendo altresì conto ELle capacità, ELle inclinazioni naturali
e ELle aspirazioni EL minore. Il figlio minore dimorerà stabilmente presso il domicilio materno Per_1
e ivi prenderà la residenza anagrafica. 2) Stabilire adeguate modalità di visita tra il padre e il figlio minore tenendo certamente in considerazione l'età ELlo stesso ma garantendo al genitore non collocatario una presenza costante nella vita di , prevedendo, in via provvisoria, una Per_1
calendarizzazione degli incontri per il tramite dei Sevizi Sociali competenti per territorio e, in via definitiva, una calendarizzazione ELle visite che rispecchi il diritto EL minore a una frequentazione continuativa con il padre e che sia compatibile con il luogo di dimora di e con le esigenze Per_1
lavorative EL Sig. 3) Disporre che il Sig. ersi alla Sig.ra entro il giorno CP_1 CP_1 Pt_1
05 di ciascun mese e a mezzo di bonifico bancario, la somma di € 150,00 per il mantenimento ordinario EL figlio , ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa. Per_1
pagina 2 di 9 L'importo sopra indicato o giudizialmente quantificato verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat. 4) Stabilire che il Sig. concorra in ragione EL 50% alle spese da sostenersi CP_1
nell'interesse EL figlio secondo le tipologie e le modalità previste nel Protocollo per le Spese
Straordinarie attualmente in uso presso il Tribunale di Ferrara e che qui integralmente si richiama”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 6 dicembre 2023, Parte_1 chiedeva l'affidamento esclusivo cosiddetto rafforzato EL figlio minore , nato il 27 settembre Per_1
2022 dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio fra le parti, motivando la richiesta in ragione dei comportamenti offensivi e sprezzanti che il resistente, era solito assumere nei Controparte_1
propri confronti, sfociati anche in aggressioni verbali e in atti di danneggiamento, nonché ELla sua incapacità di accudire adeguatamente il figlio.
Spiegava la ricorrente che la denuncia dalla medesima sporta nei confronti ELl'ex compagno per i gravi episodi di violenza e minaccia verificatisi il giorno EL Battesimo EL Bambino aveva determinato l'instaurazione EL procedimento penale n. 3003/23 R.G.N.R. nell'ambito EL quale il resistente veniva indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.
Proseguiva dando atto che nel luglio 2023 si era allontanato dalla casa familiare, Controparte_1
portando con sé il figlio primogenito , avuto da una precedente relazione;
che da allora il Per_2
aveva iniziato a versarle la somma di 150,00 euro mensili a titolo di contributo al CP_1
mantenimento EL minore che frequentava sporadicamente e comunque in luoghi aperti al Per_1
pubblico e in presenza ELla madre;
che la casa familiare, in comproprietà fra le parti (con mutuo pari ad euro 555,05 mensili), si era rivelata inidonea ad ospitare madre e figlio, non avendo il padre provveduto a completare i lavori di ristrutturazione che, al momento ELl'acquisto ELl'immobile, lo stesso si era impegnato a realizzare;
che, non potendosi permettere di prendere un'abitazione alternativa in locazione, ella aveva chiesto ospitalità alla propria famiglia a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona.
Concludeva chiedendo di essere autorizzata a trasferire la residenza propria e EL figlio presso i genitori,
o, in subordine, l'assegnazione ELla casa familiare nella quale fare rientro solo alla conclusione dei lavori di ristrutturazione;
la prosecuzione ELla presa in carico EL nucleo da parte EL Servizio Sociale al quale la stessa ricorrente si era rivolta per ricevere ausilio;
la presa in carico EL nucleo da parte EL Servizio di
NPI/Psicologia ELl'età evolutiva, per la valutazione ELle capacità genitoriali EL padre;
incontri protetti fra padre e figlio, in luogo neutro alla presenza di personale educativo;
un contributo paterno al pagina 3 di 9 mantenimento EL minore di € 400,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% ELle spese extra come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Ferrara;
da ultimo, l'integrale liquidazione a suo favore ELl'Assegno Unico
Universale. Vinte le spese di lite. si costituiva in giudizio opponendosi fermamente alla domanda di affidamento Controparte_1
esclusivo EL figlio alla madre e contestando le accuse a proprio carico. Il resistente, in particolare, offriva una differente ricostruzione degli accadimenti familiari, anche al fine di ridimensionare l'immagine di uomo abusante e maltrattante attribuitagli in ricorso. Spiegava che la vita di coppia, inizialmente serena, contraddistinta da litigi EL tutto fisiologici, si era incrinata nel giugno 2022 quando la madre ELla ricorrente si era trasferita a vivere presso l'abitazione familiare, compromettendo in modo irrimediabile l'equilibrio ELla coppia stessa in ragione EL suo atteggiamento invadente e ELla priorità assoluta riconosciutale dalla figlia, tanto da rendere la presenza EL compagno dapprima fastidiosa e poi insopportabile. I litigi di coppia aumentavano, secondo il resistente, anche a causa ELla tendenza al comando e al controllo che la ex compagna esercitava sulla gestione economica ELla famiglia e sull'accudimento EL figlio minore, che non poteva essere toccato da nessuno, salvo che dalla madre e dalla nonna.
Rappresentava il resistente che la propria esclusione dalla vita di era divenuta totale e che, Per_1
contestualmente, anche la presenza EL figlio primogenito era divenuta un elemento di disturbo Per_2
nella quotidianità ELla triade mamma-figlio-nonna. Di conseguenza i litigi erano divenuti abituali, anche se mai trascesi in aggressioni fisiche e/o verbali, e comunque gestiti in una condizione di estrema parità
e reciprocità di offese.
Asserendo l'opera di ELegittimazione EL ruolo paterno operata dalla ex compagna ed evidenziando di essere un padre responsabile, tanto da essere stato destinatario EL collocamento EL figlio di primo letto giusta decreto EL Tribunale di Ferrara EL 22 maggio 2022, il resistente chiedeva disporsi il Per_2
regime di affidamento condiviso EL minore, con collocazione prevalente presso la madre prestandole il proprio consenso al suo trasferimento col bambino in Valeggio sul Mincio in caso di rinuncia alla permanenza in DE presso la casa familiare;
non si opponeva alla richiesta di intervento dei S.S. per la regolamentazione dei propri incontri col figlio , purché in via provvisoria, e la ripresa ELla Per_1
relazione tra fratelli;
chiedeva, infine, di poter contribuire al mantenimento EL figlio con l'importo mensile di 150,00 euro oltre al 50% ELle spese straordinarie stante la parità reddituale fra le parti ed essendo già gravato dal mantenimento diretto EL primogenito Per_2
Intervenuto il P.M., all'esito ELl'udienza in data 14/02/2024, sentite personalmente le parti, il giudice ELegato, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. resa in pari data, affidava il minore ad entrambi i genitori,
pagina 4 di 9 poneva a carico EL padre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di 200,00 euro oltre al 50% ELle spese straordinarie, incaricava il S.S. di Valeggio sul Mincio, competente per territorio data la collocazione EL bambino, di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità paterna per consentire al resistente di recuperare il proprio rapporto col minore, organizzando incontri protetti padre-figlio (taluni anche alla presenza di al fine di preservare il rapporto tra fratelli) con Per_2
cadenza almeno una volta a settimana in giorni ed orari compatibili con i turni di lavoro EL CP_1
tenuto conto ELla distanza geografica.
Attesi i tempi di deposito ELle relazioni di aggiornamento richieste al S.S. al termine di un congruo periodo di osservazione e di valutazione sia degli incontri protetti che EL percorso di sostegno alla paternità, il giudice ELegato, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnati termini alle parti per lo scambio di comparse conclusionali, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, riservandosi di riferire al Collegio.
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Non sussistono i presupposti per l'accoglimento ELla richiesta di affidamento esclusivo EL minore alla madre.
Non sono, infatti, emerse criticità genitoriali nella figura paterna tali da imporre una deroga al regime ordinario.
La ricostruzione ELla vicenda familiare operata in comparsa e ELle dinamiche di coppia che in tesi di parte convenuta hanno portato alla crisi separativa fra le parti non solo è apparsa complessivamente più convincente, ma ha pare aver trovato anche riscontro, da un lato, nella pronuncia di assoluzione EL dalle accuse sollevate a suo carico dalla ex compagna (cfr. sentenza di assoluzione perché il CP_1 fatto non sussiste di cui al documento 5 di parte convenuta), dall'altro, nelle relazioni trasmesse dal S.S. di Valeggio sul Mincio che nel riferire in merito all'andamento degli incontri protetti fra padre e figlio non solo non ha mai sollevato alcuna criticità e/o perplessità sull'adeguatezza genitoriale EL predetto, ma ha anzi messo in luce: - il rapporto autenticamente affettivo che legale la diade padre figlio, malgrado la distanza che li separa e quindi la possibilità per loro di costruire una relazione abituale basata sulla quotidianità; - che , in occasione degli incontri col padre, si è sempre mostrato sereno nel giocare Per_1
con lui, senza mai mostrare segni di disagio o il bisogno di cercare la madre;
- che durante gli incontri protetti gli operatori non hanno mai riscontrato nel minore gli elementi di malessere e di regressione rappresentati dalla madre;
che la madre non facilita il minore nel momento EL distacco da lei e non favorisce una relazione più autonoma EL padre con il bambino;
che il S.S., organizzato un incontro congiunto dei genitori allo scopo di migliorarne dialogo e comunicazione, recepiva il diniego ELla motivato da timore e scarsa fiducia nel cambiamento ELl'ex compagno;
- che nell'ultimo Pt_1
pagina 5 di 9 periodo l'educatrice alla luce ELl'evoluzione positiva degli incontri ha lasciato in autonomia padre e figlio all'interno ELla stanza di Spazio Neutro notando che la diade ha continuato ad interagire in modo spontaneo e si è organizzata autonomamente senza la necessità ELl'intervento ELl'operatrice; - che durante le visite avvengono scambi affettivi fra padre e figlio, attraverso baci e abbracci su iniziativa ELlo stesso - che il bambino si rivolge a lui chiamandolo papà e riferendosi a lui quando è CP_1
necessario.
In sostanza il bambino riconosce la figura paterna, con la quale si relazione in modo spontaneo e fiducioso, riuscendo a rimanere con il padre per un tempo molto più prolungato rispetto ai primi incontri.
Riesce a staccarsi dalla madre senza mostrare agitazione o turbamento.
Nel riferito contesto il resistente appare un padre adeguato ad esercitare, al pari ELla madre, il proprio ruolo genitoriale.
Egli si è mostrato, non solo sinceramente legato dal punto di vista affettivo a , ma anche Per_1
responsabile nel rispettarne tempi e necessità; si è sempre recato agli incontri protetti, nonostante la lontananza, percorrendo lunghi tragitti per vedere il minore e poter stare con lui;
ha acconsentito al suo trasferimento con la madre in Valeggio, per permettere alla ex compagna di ritrovare una serenità e stabilità, anche economica, di vita che andassero a tutto vantaggio EL bambino;
dall'accusa penale a suo carico è stato pienamente assolto per insussistenza EL fatto (cfr. doc. 5 di parte resistente); le relazioni EL S.S. trasmesse in atti hanno sempre evidenziato l'adeguatezza EL resistente nel porsi verso e Per_1 le reazioni positive di quest'ultimo alla presenza paterna;
si condivide la riflessione ELla relativa difesa secondo cui ha “sinora affrontato il, sicuramente pesante, percorso degli incontri protetti con CP_1
serietà e impegno, dando prova di essere motivato a partecipare in modo fattivo alla crescita EL figlio e, precipuamente, di averne le capacità”.
Deve quindi disporsi l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_1
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi ELl'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza EL figlio presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo e reale apporto Per_1
congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, in particolare con il fratello maggiore con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di Per_2
pagina 6 di 9 astenersi nel modo più assoluto, in presenza EL minore, da considerazioni negative sulla figura ELl'uno ovvero ELl'altro genitore, anche in relazione alle cause EL fallimento ELla relazione fra le parti.
Il minore continuerà ad avere residenza privilegiata e sarà collocato prevalentemente presso la madre.
L'esito positivo degli incontri protetti cui il ha sempre partecipato con serietà e costanza per CP_1
oltre un anno giustifica, nel pieno interesse EL minore a godere di una relazione positiva e continuativa, ma anche libera ed autonoma, col padre, una regolamentazione ELle visite libera, senza più il supporto ed il controllo EL S.S. potrà vedere e stare con una volta alla settimana, recandosi da lui a Valeggio sul CP_1 Per_1
Mincio il sabato o la domenica dalle 10 alle 18. Questa regolamentazione consentirà non solo a padre e figlio, ma anche ai due fratelli, e di costruire nel tempo e rafforzare il loro legame. Per_1 Per_2
CP_ Deve quindi revocarsi il mandato conferito al con ordinanza in data 14/02/2024.
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Per quanto concerne il contributo al mantenimento, tenuto conto che ciascun genitore, ai sensi ELl'art. 337 ter 4° comma c.c. contribuisce in misura proporzionale ai rispettivi redditi che, nel caso di specie, sono sostanzialmente equipollenti (cfr. dichiarazione redditi prodotte in atti); tenuto conto anche: a) ELl'età di che oggi ha due anni e mezzo e ELle relative esigenze;
b) dei tempi di permanenza Per_1
presso ciascun genitore, come sopra individuati, perciò nettamente prevalenti con la madre;
c) che l'AUU pari a circa 220,00 euro è percepito integralmente dalla madre;
d) che il padre, per poter vedere il minore, sostiene e sosterrà non trascurabili spese di viaggio e costi per la sua permanenza in Valeggio una volta a settimana;
si ritiene equo confermare a carico EL padre un contributo mensile di 200,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% ELle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d)
pagina 7 di 9 gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico EL genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno EL mese.
Il rimborso ELla quota ELle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento ELla relativa documentazione da parte ELl'obbligato.
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L'esito complessivo EL giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione ELle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso EL minore (nato a [...] il [...]) Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi ELl'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta ELla residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni ELla minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi ELl'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento EL danno eventualmente verificatosi a carico ELl'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone la revoca EL mandato conferito al S.S. territorialmente competente con ordinanza in data 14/02/2024.
pagina 8 di 9 3) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé in forma libera con le modalità di cui Per_1
in parte narrativa.
4) Detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, conferma a carico EL padre l'obbligo di contribuire al mantenimento EL figlio , versando alla madre la somma Per_1 mensile di € 200,00, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento EL 50% ELle spese straordinarie sopra individuate.
5) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
6) Compensa integralmente fra le parti le spese EL presente procedimento.
Si comunichi alle parti e al S.S. territorialmente competente.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio ELla Sezione Unica Civile, in data 19 marzo 2025.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
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