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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2024, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti del procedimento iscritto al N.2988 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024, su ricorso congiunto proposto
DA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in Messina via Stazione, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Lombardo (C.F.
– – telefax 0907386165) con C.F._3 Email_1
studio in Messina via dei Mille n. 134 ed ivi elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero ha reso la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis .51 comma 6 c.p.c., depositato in data
10.09.2024, e , premesso che con Parte_1 Parte_2
sentenza n. 1605/2021 del 22.09.2021 il Tribunale di Messina aveva pronunciato il divorzio dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti;
che la situazione di fatto era mutata ed occorreva, pertanto, modificare le condizioni di divorzio con la previsione di un assegno di mantenimento in favore della;
tutto ciò premesso, Pt_2
chiedevano congiuntamente la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di
1 divorzio con l'aggiunta della seguente statuizione: “Il Sig. Parte_1
provvederà a corrispondere l'importo complessivo mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento in favore della Sig.ra ”. Parte_2
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis .51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 05.11.2024.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento dell'ex coniuge, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto. Si deve premettere che i procedimenti a domanda congiunta costituiscono uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore ha attribuito al solo consenso prestato dalle parti interessate un rilievo centrale, mentre il Tribunale esercita solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni concordate con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico.
Nel caso in esame l'accordo delle parti non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra gli ex coniugi.
Tenuto conto della natura della causa e della impossibilità di configurare una soccombenza, non occorre provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis .51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento dell'ex coniuge nel regime di divorzio secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato in data
10.09.2024, come meglio specificato in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
29/11/2024
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti del procedimento iscritto al N.2988 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024, su ricorso congiunto proposto
DA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in Messina via Stazione, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Lombardo (C.F.
– – telefax 0907386165) con C.F._3 Email_1
studio in Messina via dei Mille n. 134 ed ivi elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero ha reso la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis .51 comma 6 c.p.c., depositato in data
10.09.2024, e , premesso che con Parte_1 Parte_2
sentenza n. 1605/2021 del 22.09.2021 il Tribunale di Messina aveva pronunciato il divorzio dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti;
che la situazione di fatto era mutata ed occorreva, pertanto, modificare le condizioni di divorzio con la previsione di un assegno di mantenimento in favore della;
tutto ciò premesso, Pt_2
chiedevano congiuntamente la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di
1 divorzio con l'aggiunta della seguente statuizione: “Il Sig. Parte_1
provvederà a corrispondere l'importo complessivo mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento in favore della Sig.ra ”. Parte_2
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis .51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 05.11.2024.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento dell'ex coniuge, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto. Si deve premettere che i procedimenti a domanda congiunta costituiscono uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore ha attribuito al solo consenso prestato dalle parti interessate un rilievo centrale, mentre il Tribunale esercita solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni concordate con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico.
Nel caso in esame l'accordo delle parti non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra gli ex coniugi.
Tenuto conto della natura della causa e della impossibilità di configurare una soccombenza, non occorre provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis .51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento dell'ex coniuge nel regime di divorzio secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato in data
10.09.2024, come meglio specificato in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
29/11/2024
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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