Art. 1. Articolo unico.
Il termine di cui all' art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322 , prorogato con il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 820 , per la presentazione delle domande per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, verificatesi nel periodo 1 maggio-3 dicembre 1947, e' riaperto per il periodo di un mese, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.
La revisione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifico' l'aumento delle spese generali, nella misura prevista dall'art. 2 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322 .
Il termine di cui all' art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322 , prorogato con il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 820 , per la presentazione delle domande per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, verificatesi nel periodo 1 maggio-3 dicembre 1947, e' riaperto per il periodo di un mese, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.
La revisione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifico' l'aumento delle spese generali, nella misura prevista dall'art. 2 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322 .