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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 137/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...], il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenica Macrì, presso il cui studio, sito in
Cittanova (RC) alla via Circonvallazione Est, n. 42, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO nato a [...], il [...] (c.f. ); Controparte_1 C.F._2 resistente contumace e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate nel verbale d'udienza del 13.6.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 13.03.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Cittanova in data 26.09.1991, matrimonio Controparte_1 trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune Atto n. 56, Parte II, Serie A, anno 1991; che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato a [...], il [...]) e Persona_1
(nata a [...], il [...]) entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti;
evidenziava come già da marzo 1997 i coniugi vivevano separati e pertanto chiedeva
“DICHIARARE la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto in Cittanova (RC), in data 26.9.1991, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, Atto n. 56, Parte II, Serie A, anno 1991). - ORDINARE alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cittanova, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. - STABILIRE che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.”
Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 13.06.2025.
All'udienza fissata il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto, dichiarava la contumacia del resistente la ricorrente precisava le conclusioni Controparte_1 riportandosi a propri atti. Il Giudice assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni della ricorrente e dal contegno processuale del resistente, il quale non ha inteso neppure costituirsi in giudizio per contraddire alla richiesta di separazione. Infatti, dagli atti di causa è emerso che i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune
Cittanova in data 26.09.1991 (matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel
Comune Atto n. 56, Parte II, Serie A, anno 1991) e che il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice delegato è fallito attesa la contumacia del resistente.
Preso atto che i due figli nati dall'unione coniugale sono entrambi maggiorenni ed autosufficienti nulla si deve disporre a loro riguardo.
3.Considerato il contegno processuale delle parti le spese si intendono compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro osì provvede: Controparte_1 dichiara la separazione personale dei coniugi, nata a [...], il Parte_1
24.1.1967 (c.f. ), e nato a [...], il C.F._1 Controparte_1
3.6.1969 (c.f. ); (matrimonio contratto nel Comune Cittanova in data C.F._2
26.09.1991, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1991
Atto n. 56, Parte II, Serie A); compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 19.06.2025 Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...], il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenica Macrì, presso il cui studio, sito in
Cittanova (RC) alla via Circonvallazione Est, n. 42, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO nato a [...], il [...] (c.f. ); Controparte_1 C.F._2 resistente contumace e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate nel verbale d'udienza del 13.6.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 13.03.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Cittanova in data 26.09.1991, matrimonio Controparte_1 trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune Atto n. 56, Parte II, Serie A, anno 1991; che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato a [...], il [...]) e Persona_1
(nata a [...], il [...]) entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti;
evidenziava come già da marzo 1997 i coniugi vivevano separati e pertanto chiedeva
“DICHIARARE la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto in Cittanova (RC), in data 26.9.1991, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, Atto n. 56, Parte II, Serie A, anno 1991). - ORDINARE alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cittanova, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. - STABILIRE che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.”
Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 13.06.2025.
All'udienza fissata il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto, dichiarava la contumacia del resistente la ricorrente precisava le conclusioni Controparte_1 riportandosi a propri atti. Il Giudice assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni della ricorrente e dal contegno processuale del resistente, il quale non ha inteso neppure costituirsi in giudizio per contraddire alla richiesta di separazione. Infatti, dagli atti di causa è emerso che i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune
Cittanova in data 26.09.1991 (matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel
Comune Atto n. 56, Parte II, Serie A, anno 1991) e che il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice delegato è fallito attesa la contumacia del resistente.
Preso atto che i due figli nati dall'unione coniugale sono entrambi maggiorenni ed autosufficienti nulla si deve disporre a loro riguardo.
3.Considerato il contegno processuale delle parti le spese si intendono compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro osì provvede: Controparte_1 dichiara la separazione personale dei coniugi, nata a [...], il Parte_1
24.1.1967 (c.f. ), e nato a [...], il C.F._1 Controparte_1
3.6.1969 (c.f. ); (matrimonio contratto nel Comune Cittanova in data C.F._2
26.09.1991, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1991
Atto n. 56, Parte II, Serie A); compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 19.06.2025 Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola