Articolo 728 del Codice di procedura penale
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24 ottobre 1989
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31 ottobre 2017
Art. 728. (( (Immunita' temporanea della persona citata).)) (( 1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:
a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria;
b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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